
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 29 gennaio 2014
G.U.R.S. 28 febbraio 2014, n. 9
Integrazione e modifica del decreto 26 ottobre 2012, concernente riordino e razionalizzazione dei Centri di procreazione medicalmente assistita (PMA) sul territorio della Regione Siciliana.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni sul riordino della disciplina in materia sanitaria;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" e la legge regionale 3 novembre 1993 n. 30 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie" per come ancora applicabile ai sensi dell'art. 32 della predetta legge regionale n. 5/09;
Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita";
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2004 "Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita";
Vista la circolare assessoriale n. 1166 del 6 aprile 2005 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 191 del 6 novembre 2007;
Visto il decreto ministeriale 11 aprile 2008 "Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita";
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 151/ 2009;
Visto il decreto legislativo n. 16 del 25 gennaio 2010;
Visto il D.A. n. 2283/12 di riordino e razionalizzazione dei Centri di procreazione medicalmente assistita (PMA) sul territorio della Regione Siciliana;
Vista la nota n. 3265 del 13 marzo 2013, con la quale la VI Commissione legislativa regionale ha reso parere favorevole sullo schema di decreto: "Integrazione e modifica D.A. n. 2283/12 riordino e razionalizzazione dei Centri di procreazione medicalmente assistita (PMA) sul territorio della Regione Siciliana";
Considerato che nei Paesi europei (Assisted reproductive technology in Europe, 2008: results generated from European registers by ESHRE - Human Reproduction. Vol. 27, no. 9, pp. 257-2584, 2012) e nelle regioni italiane (Registro italiano PMA) in cui l'offerta di tecniche di PMA è sostenuta dalla sanità pubblica, sembra incrementata l'efficienza delle tecniche medesime;
Vista la relazione ministeriale al Parlamento dalla quale si evince che a livello nazionale si assiste ad un flusso di mobilità interregionale non sempre legato alla qualità dell'offerta e all'accessibilità dei servizi, ma anche a differenti sistemi di rimborsabilità e ai limiti posti all'erogazione delle tecniche;
Vista la nota prot. n. 12270/13 a firma congiunta dei commissari straordinari del Policlinico P. Giaccone e A.S.P. di Palermo, con la quale si propone l'istituzione di un centro interaziendale di PMA a gestione condivisa fra le due aziende;
Ritenuto di condividere le argomentazioni di cui all'allegato alla predetta nota ai fini dell'efficientamento del sistema;
Ritenuto a seguito di ulteriori approfondimenti, resisi necessari in esito anche alle risultanze dell'audizione richiesta presso la VI Commissione legislativa regionale sulla specifica materia, di procedere alla parziale modifica del D.A. n. 2283/12;
Ritenuto, in particolare, di dovere determinare, restando ferma la valorizzazione complessiva delle procedure stabilite nel suddetto decreto, una diversa distribuzione della quota pubblica e di quella a carico della coppia, avuto riguardo ai dati epidemiologici, ai dati di mobilità passiva e alla compatibilità delle risorse dedicate a valere sul finanziamento statale assegnato con vincolo di destinazione alla Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 40/04;
Ritenuto, per le finalità di cui sopra, di fissare in euro 50.000,00 il valore soglia di reddito annuo certificato del nucleo familiare per l'applicazione della valorizzazione della quota pubblica;
Ritenuto procedere ad attivare sui centri autorizzati un monitoraggio della appropriatezza prescrittiva dei farmaci oggetto di nota AIFA 74, prescritti su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche, secondo modalità adottate dalla Regione, anche ai fini del controllo legato ai costi sostenuti;
Ritenuto, altresì, provvedere, avuto riguardo ai dati di mobilità passiva, a definire ex ante procedure di verifica, controllo e monitoraggio della appropriatezza delle prestazioni effettuate in extraregione, prevedendo in via sperimentale, per la durata di 12 mesi, una autorizzazione preventiva al trattamento;
Ritenuto di dovere istituire apposita commissione per la PMA che, con cadenza almeno annuale, dovrà effettuare il monitoraggio, la verifica e il controllo delle attività in tema di PMA, provvedendo eventualmente anche al riassetto della rete regionale dei centri della PMA per intervenute variazioni legislative ed organizzative in ambito ministeriale;
Ritenuto che la procedura relativa alla autorizzazione di cui sopra possa essere svolta dal servizio 4 Programmazione ospedaliera DPS nell'ambito dei compiti già svolti in merito, affidando altresì allo stesso servizio il coordinamento della predetta commissione;
Ritenuto, pertanto, di modificare il predetto D.A., rimanendo invariata ogni altra disposizione ivi contenuta e non in contrasto con il presente decreto, secondo lo schema di seguito specificato:
Tipologia della procedura |
Quota pubblica (euro) |
Quota coppia (euro) |
Totale procedura (euro) |
Un ciclo di FIVET (Fecondazione in vitro con trasferimento embrionale)/ICSI (Iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo)/GIFT (trasferimento intratubarico di gameti)/ZIFT (trasferimento intratubarico di zigoti/TET (trasferimento intratubarico di embrioni) comprensivo dell'intero percorso assistenziale della tecnica, dal primo colloquio con una coppia, per la quale è stata formulata indicazione alla tecnica, fino al trasferimento degli embrioni (comprensiva delle eventuali tecniche di congelamento di gameti e/o embrioni) o per la GIFT fino al trasferimento intratubarico dei gameti.* |
1.776,00 |
1.000,00 |
2.776,00 |
Casi in cui non si esegua il prelievo ovocitario |
500,00 |
350,00 |
850,00 |
Casi in cui, pur eseguendo il prelievo ovocitario, non si recuperino ovociti e quindi non si può completare il ciclo |
1.000,00 |
853,00 |
1.853,00 |
Casi in cui, pur avendo recuperato ovociti, non è possibile completare il ciclo per mancata fertilizzazione o per impossibilità ad eseguire il transfer |
1.348,00 |
1.000,00 |
2.348,00 |
Ritenuto di potere scorporare dal costo totale previsto con D.A. n. 2283/12 quello relativo alla procedura di congelamento determinato in euro 402,00, che rimane a totale carico della coppia;
Ritenuto, altresì, di dovere rinviare l'eventuale modifica tariffaria assunta con il presente decreto alle determinazioni assunte in materia da parte del competente Ministero;
Decreta:
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente riportate nel presente decreto n. 2283/12, è modificato, rimanendo invariata ogni altra disposizione ivi contenuta e non in contrasto con il presente decreto, secondo lo schema di seguito specificato:
Tipologia della procedura |
Quota pubblica (euro) |
Quota coppia (euro) |
Totale procedura (euro) |
Un ciclo di FIVET (Fecondazione in vitro con trasferimento embrionale)/ICSI (Iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo)/GIFT (trasferimento intratubarico di gameti)/ZIFT (trasferimento intratubarico di zigoti/TET (trasferimento intratubarico di embrioni) comprensivo dell'intero percorso assistenziale della tecnica, dal primo colloquio con una coppia, per la quale è stata formulata indicazione alla tecnica, fino al trasferimento degli embrioni (comprensiva delle eventuali tecniche di congelamento di gameti e/o embrioni) o per la GIFT fino al trasferimento intratubarico dei gameti.* |
1.776,00 |
1.000,00 |
2.776,00 |
Casi in cui non si esegua il prelievo ovocitario |
500,00 |
350,00 |
850,00 |
Casi in cui, pur eseguendo il prelievo ovocitario, non si recuperino ovociti e quindi non si può completare il ciclo |
1.000,00 |
853,00 |
1.853,00 |
Casi in cui, pur avendo recuperato ovociti, non è possibile completare il ciclo per mancata fertilizzazione o per impossibilità ad eseguire il transfer |
1.348,00 |
1.000,00 |
2.348,00 |
e di potere scorporare dal costo totale previsto con D.A. n. 2283/12 quello relativo alla procedura di congelamento determinato in euro 402,00, che rimane a totale carico della coppia.
Fissare in euro 50.000.00 il valore soglia di reddito annuo certificato del nucleo familiare per l'applicazione della valorizzazione della quota pubblica.
Attivare sui centri autorizzati un monitoraggio della appropriatezza prescrittiva dei farmaci oggetto di nota AIFA 74, prescritti su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche, secondo modalità adottate dalla Regione, anche ai fini del controllo legato ai costi sostenuti; altresì, provvedere, avuto riguardo ai dati di mobilità passiva, a definire procedure di verifica, controllo e monitoraggio delle prestazioni effettuate in extraregione.
E' istituita apposita Commissione per la PMA che, con cadenza almeno annuale, dovrà effettuare il monitoraggio, la verifica e il controllo delle attività in tema di PMA, provvedendo eventualmente anche al riassetto della rete regionale dei centri della PMA per intervenute variazioni legislative ed organizzative in ambito ministeriale. (1)
Per il rinnovo della Commissione permanente di cui al presente, si rimanda al D.A. Salute 29 giugno 2023, n. 660.
Provvedere, avuto riguardo ai dati di mobilità passiva, a definire ex ante procedure di verifica, controllo e monitoraggio della appropriatezza delle prestazioni effettuate in extraregione, prevedendo, in via sperimentale per la durata di 12 mesi, un'autorizzazione preventiva al trattamento, la cui procedura è svolta dal servizio 4 Programmazione ospedaliera DPS nell'ambito dei compiti già svolti in merito, affidando altresì allo stesso servizio il coordinamento della Commissione di cui al precedente art. 4.