
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 febbraio 2014
G.U.R.I. 8 aprile 2014, n. 82
Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della Campania e alla riqualificazione del suo sistema produttivo.
TESTO COORDINATO (al D.M. Sviluppo Economico 26 luglio 2019)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 novembre 2009, n. 278, concernente l'istituzione di un regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 luglio 2010, n. 157, recante modifiche e integrazioni al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009;
Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione del 29 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 320 del 30 novembre 2013, che ha prorogato al 30 giugno 2014 la durata del periodo di applicazione del citato Regolamento (CE) n. 800/2008;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
Visto l'art. 1, commi 462 e 463, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, che definisce l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia quale ente strumentale dell'Amministrazione centrale;
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010 (N 117/2010), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 215 del 18 agosto 2010;
Vista la Decisione della Commissione C(2013)7178 del 25 ottobre 2013 che estende la durata del periodo di applicazione della citata Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007 - 2013 fino al 30 giugno 2014;
Vista la terza riprogrammazione del Piano Azione Coesione (PAC) dell'11 dicembre 2012, con la quale il Ministro per la coesione territoriale, con l'obiettivo di finanziare «misure anticicliche» al fine di contenere gli effetti della prolungata crisi sul lavoro, sulle imprese e sulle persone, ha destinato, tra l'altro, 150 milioni di euro ad interventi di rilancio delle aree colpite da crisi industriale di Airola, Acerra, Avellino, Caserta e Castellamare;
Vista la delibera di Giunta n. 756 del 21 dicembre 2012, con la quale la Regione Campania ha approvato i contenuti della terza riprogrammazione del predetto PAC;
Vista la delibera di Giunta n. 30 del 29 gennaio 2013, con la quale la Regione Campania ha indicato la seguente ripartizione delle risorse assegnate, con possibilità di successiva rimodulazione:
milioni di euro | |
Airola | 30,00 |
Acerra | 20,00 |
Avellino | 20,00 |
Caserta | 40,00 |
Castellammare di Stabia | 40,00; |
.
Visto il «Protocollo di intesa per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale in regione Campania», sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico e dalla Regione Campania in data 17 luglio 2013 e registrato alla Corte dei conti in data 30 dicembre 2013, finalizzato alla valorizzazione della vitalità imprenditoriale e delle potenzialità dei singoli territori, in modo da garantire una stabile e duratura occupazione, tramite l'attuazione, con il supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, del «Programma di rilancio delle aree colpite da crisi industriale in Campania», allegato allo stesso Protocollo di intesa;
Considerato che il regime di aiuto istituito con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 è esentato ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, la cui applicazione è stata prorogata al 30 giugno 2014;
Considerato che il predetto Protocollo di intesa stabilisce, tra l'altro:
di declinare gli interventi previsti dal Programma allegato al Protocollo in riferimento alla «Macro area di crisi», costituita dall'insieme delle singole aree di crisi;
di sostenere gli investimenti produttivi nella Macro area di crisi tramite ricorso al:
regime di aiuto dei Contratti di sviluppo, istituito con il decreto interministeriale 24 settembre 2010, per la promozione di progetti strategici;
regime di aiuto in favore di investimenti produttivi, istituito con il citato decreto ministeriale 23 luglio 2009, per la promozione di progetti orientati al conseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale;
di demandare la governance delle misure indicate nel Programma a un Comitato esecutivo, istituito con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2013;
Considerato che il citato Protocollo di intesa ha così delimitato le singole aree di crisi, che nel loro insieme costituiscono la Macro area di crisi:
«Area di crisi di Airola» i territori dei comuni di Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Forchia, Montesarchio, Paolisi, Moiano (tutti in provincia di Benevento);
«Area di crisi di Acerra» i territori dei comuni di Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, Marigliano, Nola, Pomigliano d'Arco (tutti in provincia di Napoli);
«Area di crisi di Avellino» tutti i comuni della provincia di Avellino;
«Area di crisi di Caserta» tutti i comuni della provincia di Caserta;
«Area di crisi di Castellammare di Stabia» i territori dei comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Castellammare di Stabia, Cercola, Ercolano, Gragnano, Ottaviano, Palma Campania, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Santa Maria la Carità, Sant'Anastasia, Sant'Antonio Abate, Saviano, Somma Vesuviana, Striano, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase (in provincia di Napoli) - Angri, Castel San Giorgio, Cava dei Tirreni, Corbara, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati, Siano (in provincia di Salerno);
Considerato che il Comitato esecutivo, nella riunione del 29 gennaio 2014, ha individuato il bacino del personale da rioccupare nei lavoratori residenti nell'area di crisi che risultino percettori di CIG o risultino iscritti alla liste di mobilità, al momento della nuova assunzione;
Considerato che il Comitato esecutivo ha previsto, nella medesima riunione del 29 gennaio 2014, di destinare risorse pari a euro 53.400.000,00 al finanziamento dell'intervento volto alla promozione di investimenti produttivi in base al regime di aiuto istituito con il citato decreto ministeriale 23 luglio 2009;
Ritenuto, pertanto, necessario definire, ai sensi del più volte citato decreto ministeriale 23 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni, le condizioni e le modalità per l'attivazione di interventi per il rafforzamento della competitività del sistema imprenditoriale, attraverso la realizzazione di nuovi investimenti innovativi finalizzati a consolidare, riqualificare, diversificare le imprese delle aree colpite da crisi industriale in Campania, favorendo la loro capacità di integrazione;
Decreta:
Definizioni
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. Sviluppo Economico 24 dicembre 2014 e modificato e integrato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del D.M. Sviluppo Economico 7 dicembre 2017)
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;
c) «Protocollo di intesa»: il protocollo sottoscritto in data 17 luglio 2013 tra il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Campania e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.-Invitalia per la reindustrializzazione e la riqualificazione economica e produttiva delle aree colpite da crisi industriale in Campania;
d) «Comitato esecutivo» il comitato istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2013;
e) «Area di crisi di Airola» i territori dei comuni di Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Forchia, Montesarchio, Paolisi, Moiano (tutti in provincia di Benevento);
«Area di crisi di Acerra» i territori dei comuni di Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, Marigliano, Nola, Pomigliano d'Arco (tutti in provincia di Napoli);
«Area di crisi di Avellino» tutti i comuni della provincia di Avellino;
«Area di crisi di Caserta» tutti i comuni della provincia di Caserta;
«Area di crisi di Castellammare di Stabia» i territori dei comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Castellammare di Stabia, Cercola, Ercolano, Gragnano, Ottaviano, Palma Campania, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Santa Maria la Carità, Sant'Anastasia, Sant'Antonio Abate, Saviano, Somma Vesuviana, Striano, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase (in provincia di Napoli) - Angri, Castel San Giorgio, Cava dei Tirreni, Corbara, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati, Siano (in provincia di Salerno);
f) «Macro area di crisi»: l'insieme delle aree di crisi individuate alla lettera e);
g) «unità produttiva»: una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;
h) "Regolamento GBER": il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
h-bis) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE.
Ambito di applicazione e risorse disponibili
1. Al fine di promuovere il rilancio delle aree colpite da crisi industriale nella regione Campania attraverso la valorizzazione della vitalità imprenditoriale e delle potenzialità dei singoli territori, il presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonchè i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio industriale della Macro area di crisi e/o alla riqualificazione del suo sistema produttivo.
2. Le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono pari a euro 53.400.000,00, così ripartite tra le singole aree di crisi:
euro 10.680.000,00, pari al 20,0 per cento delle risorse complessive, all'Area di crisi di Airola;
euro 7.155.600,00, pari al 13,4 per cento delle risorse complessive, all'Area di crisi di Acerra;
euro 7.155.600,00, pari al 13,4 per cento delle risorse complessive, all'Area di crisi di Avellino;
euro 14.204.400,00, pari al 26,6 per cento delle risorse complessive, all'Area di crisi di Caserta;
euro 14.204.400,00, pari al 26,6 per cento delle risorse complessive, all'Area di crisi di Castellammare di Stabia.
3. Le risorse assegnate alle singole aree di crisi possono essere incrementate con provvedimento del Comitato esecutivo, nel rispetto delle proporzioni indicate al comma 2, a valere sulle risorse eventualmente non impegnate per l'attuazione degli interventi previsti dall'Avviso pubblico per la selezione di progetti strategici da realizzare nei territori dei Comuni della Regione Campania ricadenti nelle aree colpite da crisi industriale individuate dalla terza riprogrammazione del Piano Azione Coesione tramite ricorso al regime di aiuto dei Contratti di sviluppo. Qualora, a seguito della formazione delle graduatorie di cui all'art. 9, comma 4, residuino risorse, in una o più Aree di crisi, rispetto a quelle indicate al comma 2, il Soggetto gestore è autorizzato a ripartire, in proporzione agli eventuali fabbisogni delle altre graduatorie, le risorse in eccesso tra le altre Aree di crisi per le quali vi siano ancora domande da soddisfare.
Soggetto gestore
1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli di cui al presente decreto sono affidati al Soggetto gestore.
2. Con apposita convenzione tra Ministero e Soggetto gestore, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono regolati i reciproci rapporti e le modalità di trasferimento al Soggetto gestore delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 2, comma 2, e definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività, i quali gravano sui fondi che il Comitato esecutivo ha riservato all'assistenza tecnica.
Soggetti beneficiari
(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.M. Sviluppo Economico 24 dicembre 2014 e modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.M. Sviluppo Economico 7 dicembre 2017)
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese costituite in forma di società che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite sotto forma societaria ed essere iscritte nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano.
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
d) non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
f) non essere state destinatarie, nei 3 anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
g) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
h) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER;
i) non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso.
2. Possono, altresì, presentare domanda di agevolazione le società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile.
3. Le domande in forma congiunta possono essere presentate esclusivamente con il ricorso allo strumento del "contratto di rete", di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, a condizione che:
a) sia individuato il soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento, da parte dei medesimi, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero;
b) le società partecipanti, proponenti i programmi di investimento, risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
4. Le imprese ammissibili alle agevolazioni sono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.
Programmi ammissibili
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.M. Sviluppo Economico 24 dicembre 2014, dall'art. 1, comma 1, del D.M. Sviluppo Economico 9 agosto 2017, dall'art. 1, comma 1, del D.M. Sviluppo Economico 28 novembre 2018, dall'art. 1, comma 1, lett. a), e dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. Sviluppo Economico 26 luglio 2019)
1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto i programmi, relativi a unità produttive ubicate nella Macro area di crisi, finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale riguardanti una delle seguenti attività:
a) sezione C della classificazione delle attività economiche Ateco 2007;
[b) produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alla sezione D della predetta classificazione Ateco, nei limiti indicati al punto 1 dell'allegato n. 1 al presente decreto;] (lettera abrogata) (1)
c) attività di servizi elencate al punto 2 dell'allegato n. 1.
2. Con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera a), in conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento riguardanti le attività economiche relative ai settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell'industria carboniera e delle fibre sintetiche, come individuate al punto 3 dell'allegato n. 1. Ulteriori precisazioni in merito al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono indicate al punto 4 dell'allegato n. 1.
3. Sono ammissibili i programmi di investimento che prevedono:
a) la realizzazione di nuove unità produttive tramite l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;
b) l'ampliamento e/o la riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
c) la realizzazione di nuove unità produttive o l'ampliamento di unità produttive esistenti che eroghino i servizi di cui al punto 2 dell'allegato n. 1.
4. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono comunque prevedere un incremento occupazionale.
5. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.
6. Ciascun programma di investimento deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti e riguardare un'unica unità produttiva ubicata in una delle aree di crisi indicate all'art. 1, comma 1, lettera e). Nel caso di contratto di rete i singoli programmi debbono risultare strettamente connessi e funzionali al miglioramento della competitività delle imprese aderenti ed essere tutti ubicati in una medesima area di crisi tra quelle indicate all'art. 1, comma 1, lettera e).
7. Sono ammessi alle agevolazioni i programmi il cui importo complessivo non sia inferiore a euro 1.000.000,00 e non sia superiore a euro 20.000.000,00. Esclusivamente per le attività di servizi di cui al comma 1, lettera c), l'importo minimo dei programmi di investimento è pari a euro 500.000,00.
8. I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'articolo 8. Per avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Non sono considerate, ai fini dell'individuazione dell'avvio del programma, le spese riguardanti l'acquisto del terreno ed i lavori preparatori quali la richiesta di permesso a costruire o la realizzazione di studi di fattibilità. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature.
9. I programmi devono essere realizzati entro il 30 ottobre 2019. La data di chiusura del programma coincide con quella relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile. Entro 30 giorni da tale data il soggetto beneficiario deve dare comunicazione al Soggetto gestore della chiusura del programma degli investimenti. Qualora alla scadenza del termine per l'ultimazione del programma gli investimenti previsti siano stati realizzati solo in parte, le agevolazioni sono calcolate con riferimento ai soli titoli di spesa ammissibili la cui data è compresa nel termine stesso e che siano stati pagati entro 90 giorni dalla scadenza di tale termine. Ciò, comunque, a condizione che le spese effettivamente sostenute configurino, a giudizio del Soggetto gestore, un programma organico e funzionale rispetto alle finalità poste a base del giudizio favorevole espresso in sede istruttoria. In caso contrario, si procede alla revoca della delibera di concessione per l'intero importo delle agevolazioni attribuite. [Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Soggetto gestore può disporre una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi.] (periodo soppresso) (2)
10. I soggetti beneficiari si impegnano, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente alla selezione e all'assunzione dei lavoratori residenti nella Macro area di crisi che risultino percettori di misure di sostegno al reddito al momento della nuova assunzione.
11. I soggetti beneficiari si impegnano a concludere, entro dodici mesi dalla data di chiusura del programma degli investimenti e comunque non oltre il 30 novembre 2019, il programma occupazionale proposto nella domanda di agevolazioni di cui al presente decreto. Nel caso di decremento dell'obiettivo occupazionale nei limiti del 50 per cento di quanto previsto, le agevolazioni sono proporzionalmente revocate. Per decrementi superiori al 50 per cento la revoca è totale.
12. Con riferimento al finanziamento agevolato di cui all'art. 7, la revoca parziale, nel caso di decremento dell'obiettivo occupazionale nei limiti del 50 per cento di quanto previsto, comporta l'applicazione di un tasso corrispondente al tasso di riferimento per il credito agevolato - operazioni oltre 18 mesi - settore industria, pubblicato dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) nel proprio sito istituzionale, ridotto in misura proporzionale alla occupazione realizzata, espressa in termini percentuali rispetto a quella prevista. Per decrementi superiori al 50 per cento la revoca totale comporta la restituzione integrale del finanziamento accordato.
Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del D.M. Sviluppo Economico 24 dicembre 2014.
Periodo soppresso dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.M. Sviluppo Economico 9 agosto 2017.
Spese ammissibili
(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.M. Sviluppo Economico 24 dicembre 2014)
1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni.
2. Il Ministero, con propria successiva circolare, provvede a fornire le specifiche indicazioni inerenti alla tipologia delle spese ammissibili e ai limiti di ammissibilità delle stesse.
3. Nel caso di programmi di investimento finalizzati alla diversificazione della produzione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b) del decreto, i costi ammissibili del programma devono superare di almeno il 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.
4. Nel caso di programmi di investimento finalizzati al cambiamento fondamentale del processo produttivo, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b) del decreto, i costi ammissibili del programma devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.
Forma e intensità delle agevolazioni
(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.M. Sviluppo Economico 26 luglio 2019)
1. Le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento agevolato e del contributo in conto impianti alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato. Le suddette intensità massime sono espresse in equivalente sovvenzione lordo che rappresenta il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.
2. Il finanziamento agevolato [, che deve essere assistito, limitatamente alla linea capitale, da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative,] (parole soppresse) (1) è concesso, nella misura del 30 per cento degli investimenti ammissibili; ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 2 anni, commisurato alla durata del programma. Il finanziamento agevolato deve essere assistito, limitatamente alla linea capitale, da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative, e/o privilegio speciale da costituire, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, nell'ambito degli investimenti da realizzare. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html. In ogni caso il tasso agevolato non può essere inferiore a 0,5 per cento. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato.
3. Ad integrazione del finanziamento agevolato di cui al comma 2, fermo restando quanto stabilito al comma 5, l'impresa richiede un contributo in conto impianti di importo non inferiore al 3 per cento degli investimenti ammissibili e fino a concorrenza dell'intensità massima di aiuto concedibile, e comunque in misura non superiore al 45 per cento degli investimenti ammissibili. Ai fini del calcolo delle agevolazioni, le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate al momento della concessione. Il soggetto richiedente indica, pertanto, nella domanda di agevolazioni, le spese relative agli investimenti da realizzare e la suddivisione delle stesse per anno solare. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione di cui al comma 2.
4. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria è rideterminato a conclusione del programma di investimenti in sede di erogazione conclusiva delle agevolazioni, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato. L'ammontare del finanziamento agevolato e di quello del contributo così definitivamente determinati non possono in alcun modo essere superiori a quelli individuati in via provvisoria.
5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento del totale delle spese ammissibili e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di piccole e medie imprese, dalla data di ultimazione del programma.
Parole soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.M. Sviluppo Economico 26 luglio 2019.
Procedura di accesso
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Ministero, con la circolare di cui all'art. 6, comma 2, provvede a fornire specifiche indicazioni inerenti alle modalità di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto e ai termini di presentazione della domanda di agevolazione. Almeno 30 giorni prima del termine iniziale sono rese disponibili nei siti del Soggetto gestore (www.invitalia.it), del Ministero (www.mise.gov.it) e della Regione Campania (www.regione.campania.it) le modalità e tutte le informazioni necessarie alla presentazione delle domande da parte delle imprese proponenti.
Istruttoria dei programmi
(modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Sviluppo Economico 30 luglio 2015)
1. Il Soggetto gestore, alla scadenza del termine di presentazione delle domande di agevolazione, procede a verificare il rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite per l'accesso alle agevolazioni, nonchè la completezza e la regolarità della documentazione ricevuta. La domanda non considerata valida è respinta dal Soggetto gestore con una specifica nota al soggetto richiedente ai sensi di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
2. Accertata la regolarità e la completezza della domanda di agevolazioni, il Soggetto gestore procede alla preliminare verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 da parte dei soggetti proponenti e della rispondenza dei programmi di investimento presentati ai criteri di ammissibilità di cui all'art. 5. Nel caso di insussistenza delle condizioni di accesso alle agevolazioni, il Soggetto gestore comunica al soggetto richiedente l'esito negativo del procedimento ai sensi di quanto previsto dalla citata legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le domande di agevolazione che abbiano superato le verifiche di cui ai commi 1 e 2 sono oggetto di una attività di selezione mediante l'applicazione dei criteri di valutazione indicati nell'allegato n. 2, nel quale sono riportati i parametri in cui è articolato ciascun criterio e i punteggi assegnabili ai programmi di investimento, nonchè la soglia minima per l'accesso alla fase di valutazione di merito. Il punteggio che ogni programma consegue è ottenuto sommando i punteggi attribuiti per ciascun parametro.
4. L'attività di selezione termina con la predisposizione di una proposta di graduatoria, in riferimento alle singole aree di crisi, dei programmi di investimento da avviare alla fase di valutazione di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio determinato applicando i criteri e i rispettivi parametri di cui al comma 3.
5. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i programmi di investimento che conseguono un punteggio pari o superiore a 50. L'avvio alla fase di valutazione di merito è disposto sulla base della posizione assunta dai programmi ammissibili nella graduatoria di cui al comma 4, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. L'ultimo nell'ordine di graduatoria può essere ammesso alla valutazione di merito, previa accettazione del proponente, a condizione che abbia ottenuto l'assegnazione di risorse finanziarie non inferiore al 33 per cento della spesa ammissibile. I programmi ammissibili, ma non finanziabili per indisponibilità delle risorse, possono essere avviati alla fase di valutazione di merito qualora, entro il 31 dicembre 2015, si liberino risorse precedentemente destinate a programmi aventi posizione più alta nella graduatoria.
6. Qualora più programmi di investimento abbiano conseguito lo stesso punteggio, è data priorità al programma di investimento che prevede il maggiore incremento occupazionale. In caso di parità di incremento occupazionale si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
7. Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di agevolazione il Soggetto gestore provvede a trasmettere la proposta di graduatoria al Comitato esecutivo.
8. Il Comitato esecutivo, entro 15 giorni dalla trasmissione da parte del Soggetto gestore della proposta di graduatoria di cui al comma 4, provvede ad approvare la stessa. Il Soggetto gestore, successivamente all'approvazione da parte del Comitato esecutivo, pubblica la graduatoria nel sito www.invitalia.it. Con la pubblicazione si considera effettuata la comunicazione ai soggetti interessati circa l'esito del procedimento.
9. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, il Soggetto gestore invia una comunicazione, mediante posta elettronica certificata (PEC), ai soggetti proponenti dei programmi utilmente collocati nelle rispettive graduatorie di cui al comma 4, invitandoli a fornire la documentazione necessaria per detta valutazione, definita nella circolare del Ministero di cui all'art. 6, comma 2.
10. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 9, i soggetti interessati devono inviare la documentazione richiesta secondo le modalità e gli schemi definiti dal Ministero con la circolare di cui all'art. 6, comma 2, e resi disponibili nei siti del Soggetto gestore (www.invitalia.it), del Ministero (www.mise.gov.it), e della Regione Campania (www.regione.campania.it).
11. La documentazione di cui al comma 10 è oggetto, nel termine di 90 giorni dalla data di ricevimento da parte del Soggetto gestore, di una valutazione di merito, comprendente un colloquio con i soggetti proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del progetto imprenditoriale, basata sui seguenti criteri di valutazione:
a) credibilità del soggetto proponente in termini di adeguatezza e coerenza del profilo dei soci e/o del management aziendale, in relazione alla pregressa esperienza lavorativa e/o professionale, rispetto al progetto imprenditoriale;
b) ammissibilità degli investimenti in termini di pertinenza rispetto al progetto imprenditoriale e loro coerenza con le finalità del progetto;
c) potenzialità del mercato di riferimento, del posizionamento strategico del relativo business, delle strategie di marketing;
d) fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale.
[12. Con riferimento alle imprese di grandi dimensioni, sulla base della documentazione di cui al comma 10, il Soggetto gestore verifica che il programma degli investimenti generi un effetto incentivante, ovvero che si realizzi almeno una delle seguenti condizioni:
a) incremento rilevante, per effetto delle agevolazioni, delle dimensioni del programma;
b) estensione rilevante, per effetto delle agevolazioni, della portata del programma;
c) incremento rilevante, per effetto delle agevolazioni, dell'importo totale speso dal beneficiario per il programma;
d) riduzione significativa dei tempi di realizzazione del programma oggetto delle agevolazioni;
e) mancata realizzazione del programma proposto in assenza di agevolazioni.] (comma abrogato) (1)
[13. Nel caso in cui, al termine della fase di valutazione di merito, il periodo di validità del Regolamento GBER sia decorso, la concessione delle agevolazioni è subordinata alla approvazione del nuovo Regolamento generale di esenzione per il successivo periodo di programmazione 2014/2020 e alla verifica del rispetto delle condizioni di esenzione che saranno da esso fissate.] (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.M. Sviluppo Economico 24 dicembre 2014.
Concessione delle agevolazioni
1. All'esito del procedimento istruttorio di cui all'art. 9, il Soggetto gestore delibera la concessione delle agevolazioni
2. La delibera di concessione delle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del programma finanziato, indica le spese ammissibili, le spese ritenute non ammissibili, la forma e l'ammontare delle agevolazioni concedibili, regola i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa, stabilisce gli obblighi del soggetto beneficiario e i motivi di revoca.
3. Il Soggetto gestore trasmette al soggetto beneficiario la delibera di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 unitamente all'elenco della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto di contributo in conto impianti e del contratto di finanziamento agevolato; tale documentazione deve essere trasmessa al Soggetto gestore entro 45 giorni dalla data di ricezione della delibera di concessione delle agevolazioni.
4. Il Soggetto gestore, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 3, provvede a sottoscrivere con il soggetto beneficiario il contratto di contributo in conto impianti e a stipulare il contratto di finanziamento agevolato che disciplina le modalità e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonchè i conseguenti impegni e obblighi per il soggetto beneficiario.
Erogazione delle agevolazioni
1. L'erogazione delle agevolazioni da parte del Soggetto gestore ai soggetti beneficiari avviene sulla base di fatturazioni di spesa debitamente quietanzate, anche riferite ad anticipazioni di spesa su ordini accettati, relativamente a stati di avanzamento lavori (SAL), ciascuno non inferiore al 30 per cento delle spese ammissibili. E' fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 30 per cento del contributo in c/impianti concesso, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria a scalare ovvero di polizza assicurativa a favore del Soggetto gestore, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema di cui alla circolare del Ministero 21 dicembre 2012, n. 43138, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 gennaio 2013, n. 19.
2. Il Ministero, con la circolare di cui all'art. 6, comma 2, provvede a fornire specifiche indicazioni inerenti ai termini e alle modalità di richiesta delle erogazioni delle agevolazioni di cui al presente decreto. I termini, le modalità e gli schemi da utilizzare sono resi disponibili nei siti del Soggetto gestore (www.invitalia.it), del Ministero (www.mise.gov.it) e della Regione Campania (www.regione.campania.it).
3. Il Soggetto gestore procede all'erogazione delle singole quote di agevolazione previa effettuazione della verifica in merito alla vigenza e alla regolarità contributiva del soggetto beneficiario nonchè delle altre verifiche stabilite nel contratto di contributo in conto impianti e nel contratto di finanziamento agevolato di cui all'art. 10, comma 4.
4. Alle singole erogazioni di contributo in conto impianti è operata una ritenuta a garanzia pari al 10 per cento della quota maturata e una ritenuta aggiuntiva sino a concorrenza del 3 per cento della spesa ammissibile. Le modalità di erogazione della ritenuta a garanzia sono indicate nella circolare di cui all'art. 6, comma 2. La ritenuta aggiuntiva sino a concorrenza del 3 per cento della spesa ammissibile è erogata condizionatamente alla verifica delle seguenti condizioni:
a) accertamento, da parte del Soggetto gestore, del regolare completamento del programma degli investimenti;
b) integrale conseguimento dell'obiettivo occupazionale concordato;
c) assunzione del personale come definito all'art. 5, comma 10, in percentuale non inferiore al 20 per cento dell'incremento occupazionale previsto e comunque in numero non inferiore a tre addetti.
Variazioni
1. Eventuali modifiche sostanziali del programma o variazioni del soggetto beneficiario devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto gestore, fornendo una documentata motivazione. Fino a quando le proposte di modifica o di variazione non sono approvate, il Soggetto gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni.
2. Il subentro di un nuovo soggetto beneficiario è ammissibile solo se conseguente a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio. Nel caso in cui al soggetto richiedente e/o beneficiario ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle agevolazioni. Ai fini del subentro:
a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalità, le dichiarazioni, gli impegni, e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di agevolazione e aggiorna i dati e le informazioni contenute nella domanda medesima, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo;
b) il Soggetto gestore verifica, con riferimento al nuovo soggetto, alla dimensione dello stesso ed al programma oggetto della domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime;
c) la dimensione del soggetto subentrante è rilevata, con i criteri di cui all'art. 4, comma 4, e con riferimento alla data in cui lo stesso diviene legittimamente titolare del programma e, quindi, a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta;
d) le agevolazioni sono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante; nel caso di concessione già emessa, il nuovo valore dell'agevolazione non può, comunque, superare l'importo indicato nella delibera originaria di concessione delle agevolazioni. Qualora l'operazione societaria di cui si tratta abbia effetto nel corso del prescritto quinquennio, ovvero triennio per le piccole e medie imprese, d'obbligo di mantenimento dei beni agevolati, nel calcolo delle agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto periodo relative al soggetto originario ed a quello subentrante.
3. Il Soggetto gestore procede all'esame delle modifiche sostanziali e delle variazioni di cui al comma 1, valutandone in particolar modo gli effetti sul programma degli investimenti e sulla qualificazione del soggetto beneficiario, dando tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario dell'esito dell'attività istruttoria effettuata.
4. In caso di modifiche sostanziali del programma di investimento, il Soggetto gestore verifica la permanenza dei requisiti di validità tecnica ed economica del programma stesso ed effettua il ricalcolo delle agevolazioni, fermo restando che le stesse non possono superare l'importo indicato nella delibera di concessione. Nel caso di contratto di rete la verifica è riferita al permanere dei requisiti di validità tecnica ed economica del programma proposto nel suo complesso, anche in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 5.
Monitoraggio, ispezioni, controlli
1. In ogni fase del procedimento il Ministero e il Soggetto gestore possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonchè l'attuazione degli interventi finanziati.
2. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati il soggetto beneficiario, a partire dalla data di stipula del contratto di contributo in conto impianti e del contratto di finanziamento agevolato, invia al Soggetto gestore, con cadenza semestrale (luglio e gennaio di ciascun esercizio) e fino al quinto, ovvero al terzo nel caso di piccole e medie imprese, esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati ed il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate. La mancata trasmissione di tale dichiarazione potrà comportare l'avvio del provvedimento di revoca totale delle agevolazioni.
3. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Ministero o dal Soggetto gestore allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero o dal Soggetto gestore, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni. Indicazioni riguardanti le modalità, i tempi e gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attività di verifica sono contenute nella delibera di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 10.
Cumulo delle agevolazioni
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), del D.M. Sviluppo Economico 24 dicembre 2014)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento GBER, le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1407/2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.
Revoche
(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.M. Sviluppo Economico 24 dicembre 2014)
1. Le agevolazioni sono revocate totalmente o parzialmente ed i relativi contratti di contributo in conto impianti e di finanziamento risolti dal Soggetto gestore, qualora il soggetto beneficiario:
a) per i beni del medesimo programma oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di «de minimis», previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche ad eccezione di quanto previsto all'articolo 14, comma 1;
b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita;
e) non porti a conclusione, entro il termine stabilito, il programma di investimento ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dal Soggetto gestore, ovvero, nel caso previsto all'art. 5, comma 9, il programma di investimento non risulti, a giudizio del Soggetto gestore, organico e funzionale;
f) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del programma degli investimenti ovvero prima che siano trascorsi 5 anni, o 3 anni per le piccole e medie imprese, dal completamento degli investimenti;
g) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, i beni agevolati, ovvero cessi l'attività prima che siano trascorsi 5 anni, o 3 anni per le piccole e medie imprese, dal completamento degli investimenti;
h) effettui operazioni societarie di cui all'art. 12, comma 2, in assenza dell'autorizzazione del Soggetto gestore;
i) trasferisca l'attività produttiva in un ambito territoriale esterno alla Macro area di crisi, ovvero in altro comune all'interno della stessa senza la preventiva autorizzazione del Soggetto gestore anteriormente al completamento del programma degli investimenti ovvero prima che siano trascorsi 5 anni, o 3 anni per le piccole e medie imprese, dal completamento degli investimenti;
l) non consenta i controlli del Ministero o del Soggetto gestore circa realizzazione del programma degli investimenti e sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto;
m) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione del Soggetto gestore;
n) non realizzi il programma occupazionale nel rispetto dei termini indicati all'art. 5, comma 11;
o) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e le norme sul lavoro;
p) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla delibera di concessione delle agevolazioni e dai contratti di contributo in conto impianti e di finanziamento agevolato.
2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettere b), e), h), l), m), n), o) e p), la revoca delle agevolazioni concesse è totale;
3. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettera a), la revoca è parziale, in relazione alle spese afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni e a condizione che sia l'impresa stessa a segnalare l'eventuale cumulo di agevolazioni; la revoca è totale nel caso in cui l'eventuale cumulo di agevolazioni venga rilevato a seguito di accertamenti e/o ispezioni senza che l'impresa ne abbia dato precedente comunicazione e nei casi in cui lo stralcio dei beni oggetto di altre agevolazioni determini il venir meno dell'organicità e funzionalità dell'originario programma agevolato; nella fattispecie di cui alla lettera c), la revoca è totale nel caso in cui la dichiarazione mendace o gli atti falsi siano stati resi ai fini della concessione delle agevolazioni; la revoca è parziale, ed è commisurata agli indebiti vantaggi goduti, qualora resi nelle fasi di fruizione ed erogazione delle agevolazioni concesse; nella fattispecie di cui alla lettera d), la revoca è totale nel caso di mancato pagamento degli interessi di preammortamento alla scadenza prevista; la revoca è limitata al solo contratto di finanziamento nel caso di mancato pagamento di due rate del piano di rimborso; nella fattispecie di cui alla lettera f), la revoca è totale se le condizioni previste si verificano prima della ultimazione del programma d'investimento; la revoca è parziale ed è commisurata al periodo di mancato utilizzo rispetto all'obbligo stabilito, qualora le predette condizioni si verifichino successivamente all'ultimazione del programma d'investimento; nelle fattispecie di cui alle lettere g) e i), la revoca è totale nel caso in cui non sia stata preventivamente richiesta ed ottenuta l'autorizzazione del Soggetto gestore; la revoca è parziale ed è commisurata al periodo di mancato utilizzo nei casi autorizzati dal Soggetto gestore;
4. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 febbraio 2014
Il Ministro: Zanonato
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2014
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, foglio n. 1129
ALLEGATO N. 1
(art. 5, commi 1 e 2)
[1. Condizioni di ammissibilità alle agevolazioni per i programmi riferiti alle attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore.
I programmi di investimento ammissibili devono riguardare la produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore, di cui alle classi 35.1 e 35.3 della Classificazione delle attività economiche Ateco 2007, limitatamente agli impianti che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico, con potenza non superiore a 50 MW elettrici.
A tal fine:
a) per impianti che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico si intendono: quelli di cogenerazione, quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati;
b) gli impianti di cogenerazione sono quelli definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e rispondenti ai valori limite concernenti l'Indice di Risparmio di Energia (IRE) e il Limite Termico (LT) stabiliti dall'Autorità medesima. Detti impianti devono obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del programma da agevolare, della strumentazione necessaria per la rilevazione degli elementi utili a verificare il rispetto dei citati valori limite. Il mancato raggiungimento di tali valori, ridotti del 5 per cento in ciascuno degli anni del periodo previsto dall'art. 7, comma 6 del presente decreto, o l'assenza della strumentazione di rilevazione, riscontrata nel detto periodo, comporta la revoca delle agevolazioni, commisurata al periodo di mancato rispetto delle dette condizioni;
c) tra le spese ammissibili sono comprese anche quelle relative agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda, purchè gli stessi siano di proprietà dell'impresa produttrice, siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilità, per la parte necessaria a raggiungere l'utente della fornitura e/o del servizio e, comunque, non oltre il territorio comunale nel quale è ubicato l'impianto di produzione oggetto del programma da agevolare.] (punto abrogato) (1)
2. Elenco delle attività di servizi ammissibili.
N.B.: le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche Ateco 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.
52 - Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto.
61 - Telecomunicazioni, ivi inclusa la ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati da e per lo spazio e la trasmissione di spettacoli e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni.
Informatica e attività connesse, limitatamente a:
a) produzione di software, consulenza informatica e attività connesse (rif. 62.0), ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico;
b) elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web (rif. 63.1);
c) edizione di software (rif. 58.2);
d) pubblicazione di elenchi e mailing list (rif. 58.12);
e) riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale (rif. 33.12.5);
f) riparazione e manutenzione di computer e periferiche (rif. 95.11.0);
g) attività dei disegnatori grafici di pagine web (rif. 74.10.21).
72 - Ricerca scientifica e sviluppo, ivi inclusi i servizi di assistenza alla ricerca e all'introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo, i servizi di consulenza per le problematiche della ricerca e sviluppo e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico.
Attività professionali, scientifiche e tecniche, limitatamente a:
a) ricerche di mercato (rif. 73.20), ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale e dell'import-export;
b) attività di consulenza gestionale (rif. 70.2), ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l'organizzazione amministrativo-contabile, l'assistenza ad acquisti ed appalti, le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio, con esclusione dell'attività degli amministratori di società ed enti;
c) attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici (rif. 71.1), ivi compresi i servizi di manutenzione e sicurezza impiantistica, i servizi connessi alla realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e per la tutela ambientale in relazione alle attività produttive, i servizi per l'introduzione di nuovi vettori energetici, i servizi connessi alle problematiche dell'energia, ambientali e della sicurezza sul lavoro, i servizi di trasferimento tecnologico connessi alla produzione ed alla lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali, con tecniche avanzate;
d) consulenza in materia di sicurezza (rif. 74.90.2);
e) attività dei disegnatori tecnici (rif. 74.10.3);
f) collaudi e analisi tecniche (rif. 71.20), ivi compresi i servizi connessi alle problematiche riguardanti la qualità e relativa certificazione nell'impresa;
g) laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa (rif. 74.20.2) e attività di aerofotografia (rif. 74.20.12);
h) attività di imballaggio e confezionamento (rif. 82.92);
i) design e styling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa (rif. 74.10.1 e 74.10.9);
l) attività dei call center (rif. 82.20).
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento, limitatamente a:
a) raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti (rif. 38.1, 38.2), limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale;
b) raccolta e depurazione delle acque di scarico (rif. 37.00.0), limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale.
3. Attività non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie.
Siderurgia: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:
a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;
e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.
Cantieristica navale: così come contemplata nella comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina degli aiuti di Stato al settore della costruzione navale, 2006/C 260/03 pubblicata nella G.U.U.E C260 del 28 ottobre 2006.
Industria carboniera: così come individuata nel regolamento CE n. 1407/2002, concernente gli aiuti di Stato all'industria carboniera, pubblicato nella G.U.C.E. L205 del 2 agosto 2002.
Fibre sintetiche: attività relative a:
a) estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;
b) polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati;
c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.
4. Precisazioni sulle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Nell'ambito delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono escluse le attività di fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, relativo alla protezione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della commercializzazione.
Ai fini del presente decreto:
a) per «prodotti agricoli» si intendono:
1) i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
2) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
3) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87;
b) per «prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari» si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da questi ultimi in quanto contengono grassi o proteine d'origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte [«prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari» di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87];
c) per «trasformazione di prodotti agricoli» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto in seguito a tale trattamento resta pur sempre un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
d) per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo.
Punto abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. h), del D.M. Sviluppo Economico 24 dicembre 2014.