Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO (UE) N. 1312/2014 DELLA COMMISSIONE, 10 dicembre 2014

G.U.U.E. 11 dicembre 2014, n. L 354

Regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei servizi di dati territoriali.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 31 dicembre 2014

Applicabile dal: 31 dicembre 2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura di informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) n. 1089/2010 (2) della Commissione reca disposizioni tecniche unicamente per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali.

2) L'interoperabilità dei servizi di dati territoriali è caratterizzata dalla capacità di comunicare, eseguire o trasferire dati da uno all'altro. Occorre pertanto completare le informazioni riguardanti i servizi relativi ai dati territoriali con metadati aggiuntivi. L'interoperabilità dei servizi di dati territoriali riguarda anche l'armonizzazione del contenuto del servizio, se pur in misura minore, in contrasto con le modalità di attuazione relative ai set di dati territoriali.

3) Nell'ambito dell'elaborazione delle modalità di attuazione previste dalla direttiva 2007/2/CE, l'accento è stato posto inizialmente sui servizi di base, ovvero i servizi di rete, con il regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione (3), e sull'interoperabilità dei set di dati territoriali con il regolamento (UE) n. 1089/2010. Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 1089/2010 per integrarvi disposizioni di esecuzione relative ai servizi di dati territoriali.

4) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in virtù dell'articolo 22 della direttiva 2007/2/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 108 del 25.4.2007.

(2)

Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010).

(3)

Regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete (GU L 274 del 20.10.2009).

Art. 1

Il regolamento (UE) n. 1089/2010 è modificato come segue:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti relativi alle modalità tecniche per l'interoperabilità e, quando possibile, l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE.

2. Il presente regolamento non si applica ai servizi di rete che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione (1).

;

2) all'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti da 31 a 38:

«31. "punto finale" (end point): l'indirizzo Internet utilizzato per chiamare direttamente un'operazione fornita da un servizio di dati territoriali;

32. "punto d'accesso" (access point): un indirizzo Internet contenente una descrizione dettagliata di un servizio di dati territoriali, compreso un elenco di punti finali per consentirne l'esecuzione;

33. "servizio di dati territoriali invocabili" (invocable spatial data service): tutti gli elementi seguenti:

a) un servizio di dati territoriali i cui metadati soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione (2);

b) un servizio di dati territoriali di cui almeno un localizzatore delle risorsa è un punto di accesso;

c) un servizio di dati territoriali che sia conforme ad un insieme di specifiche tecniche documentate e accessibili al pubblico che forniscono le informazioni necessarie per la sua esecuzione;

34. "servizio di dati territoriali interoperabili" (interoperable spatial data service): un servizio di dati territoriali richiamabili che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato VI;

35. "servizio di dati territoriali armonizzato" (harmonised spatial data service): un servizio di dati territoriali interoperabile che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato VII;

36. "set di dati territoriali conforme" (conformant spatial data set): un set di dati territoriali che soddisfa le prescrizioni del presente regolamento;

37. "operazione" (operation): un'azione supportata da un servizio di dati territoriali;

38. "interfaccia" (interface): l'insieme di operazioni designato che caratterizza il comportamento di un'entità secondo la definizione della norma ISO 19119: 2005.

;

3) l'articolo 6 è così modificato:

a) Il titolo è sostituito dal seguente:

«Elenchi di codici ed elencazioni per i set di dati territoriali»

;

b) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Gli elenchi di codici possono essere di uno dei seguenti tipi, come specificato negli allegati da I a IV»;

4) all'articolo 8, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Gli aggiornamenti dei dati sono messi a disposizione di tutti i servizi relativi ai dati territoriali correlati, entro il termine di cui al paragrafo 2.»

;

5) Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 14 bis

Prescrizioni per i servizi di dati territoriali richiamabili

Entro il 10 dicembre 2015, gli Stati membri forniscono i metadati per servizi di dati territoriali richiamabili, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato V.

Articolo 14 ter

Accordi di interoperabilità e prescrizioni di armonizzazione per servizi di dati territoriali richiamabili

I servizi di dati territoriali richiamabili relativi ai dati contenuti in almeno un set di dati territoriali conforme devono soddisfare le prescrizioni di interoperabilità di cui agli allegati V e VI e, quando possibile, le prescrizioni in materia di armonizzazione di cui all'allegato VII.»

;

6) è aggiunto l'allegato V, il cui testo figura nell'allegato I del presente regolamento;

7) è aggiunto l'allegato VI, il cui testo figura nell'allegato II del presente regolamento;

8) è aggiunto l'allegato VII, il cui testo figura nell'allegato III del presente regolamento.

(1)

Regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete (GU L 274 del 20.10.2009).»

(2)

Regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati (GU L 326 del 4.12.2008).»

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

JEAN-CLAUDE JUNCKER