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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 22 dicembre 2015

G.U.R.S. 22 gennaio 2016, n. 4

Legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 38, comma 9 - Nuovo disciplinare delle autorizzazioni degli allevamenti di fauna a scopo amatoriale ed ornamentale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P.Reg. n. 3071 del 14 maggio 2014, con il quale il Presidente della Regione ha conferito all'arch. Felice Bonanno l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Visto il D.D.G. n. 261 del 15 maggio 2015, con il quale il dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura ha affidato al dr. Salvatore Gufo l'incarico di dirigente del servizio 7 gestione faunistica del territorio;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 38 della predetta legge regionale n. 33/97 e successive modifiche e integrazioni che prevede che il comparto sia normato da un disciplinare adottato nel rispetto della legge 7 febbraio 1992, n. 150, articoli 8 e 8 bis, come modificati dalla legge 13 marzo 1993, n. 59;

Visto il D.A. 30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 26 settembre 1998, n. 48 con il quale è adottato il citato disciplinare per il rilascio delle autorizzazioni all'allevamento di fauna a scopo amatoriale ed ornamentale;

Ritenuto di dovere apportare alcune modifiche ed integrazioni al citato disciplinare al fine di adeguarlo alla recente giurisprudenza e tese allo snellimento delle procedure;

Considerata la necessità di dovere assolvere all'obbligo di pubblicazione previsto dalla legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68;

A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

In conformità e per le finalità di cui alle premesse, è adottato il nuovo disciplinare delle autorizzazioni degli allevamenti di fauna a scopo amatoriale ed ornamentale di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Ogni precedente disposizione in materia, in contrasto con le presenti, deve intendersi revocata.

Il presente decreto, completo di allegato, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 22 dicembre 2015.

GUFO

Allegato A

ALLEVAMENTI DI FAUNA A SCOPO AMATORIALE ED ORNAMENTALE

Disciplinare L'art. 38, comma 9, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 consente, previa apposita autorizzazione rilasciata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, l'allevamento di fauna selvatica omeoterma (uccelli e mammiferi ivi incluso l'istrice) autoctona, a scopo ornamentale ed amatoriale, condizionatamente al rispetto di un disciplinare che deve essere adottato tenendo conto di quanto disposto dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, artt. 8 e 8bis, come modificati dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.

Gli allevamenti a scopo amatoriale ed ornamentale di detta fauna devono essere conformi alle condizioni ed alla disciplina di seguito emanate.

Alle direttive del presente disciplinare devono adeguarsi anche gli allevamenti a scopo amatoriale ed ornamentale di tartarughe di mare e di testuggini sia di terra sia di acqua dolce.

Documentazione

1) Domanda in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, con sottoscrizione autenticata a termini di legge, indicante tra l'altro, le specie e il numero di soggetti che si intendono allevare, il luogo ove è ubicato l'allevamento e l'indirizzo dell'allevatore.

2) Documentazione attestante la disponibilità dei locali ove è ubicato l'allevamento.

3) Nel caso di allevamento a cielo aperto, relazione tecnico-descrittiva dell'allevamento ove siano indicati tra l'altro gli estremi catastali del fondo o dell'immobile in cui è allocato, nonché gli accorgimenti adottati per evitare la fuga e la dispersione degli animali nel territorio esterno.

4) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale l'interessato dichiara di:

- operare nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di tutela della fauna selvatica e sanitaria;

- non esercitare mutilazioni o sevizie agli animali allevati (legge n. 473/93);

- mantenere un registro vidimato dal competente ufficio servizio per il territorio UO 3 - Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione faunistico-venatoria conforme all'allegato schema "A";

- comunicare immediatamente eventuali furti, fughe o scomparse per qualsiasi causa degli animali presenti nell'allevamento;

- consentire tutti i controlli che l'Amministrazione intenderà effettuare;

- rilasciare, in caso di ogni cessione, una dichiarazione secondo l'allegato schema "B";

- mantenere e migliorare l'habitat che deve essere sempre idoneo alla fauna allevata e a non usare diserbanti e prodotti chimici in genere.

In caso di allevamenti allocati in spazi aperti ricadenti in territorio non soggetto a divieto di caccia, l'allevamento deve essere delimitato con apposite tabelle a fondo rosso con dicitura in nero;

Requisiti

Il richiedente l'autorizzazione non deve essere mai stato condannato o sanzionato per violazioni alle leggi e disposizioni faunistico-venatorie e dimostrare, anche a mezzo di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la legittima provenienza dei soggetti che alleva o che intende allevare, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, così come modificata dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.

Inanellatura e marcatura

Tutti i soggetti detenuti devono riportare appositi contrassegni di riconoscimento, anelli inamovibili o tatuaggi indelebili, riportanti i seguenti dati:

Provo All. n. Anno 1..... 9 1..... 99 15..... 2050 Prov.: 1= AG; 2 = CL; 3 = CT; 4 = EN; 5 = ME; 6 = PA; 7 = RG; 8 = SR; 9 = TP;

Nel caso di volatili, se l'allevatore è iscritto alla F.O.I. Federazione ornicoltori italiani è sufficiente contrassegnare gli stessi con l'anello inamovibile identificativo della stessa federazione, provvedendo a darne comunicazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Nel caso in cui l'allevatore non sia iscritto alla F.O.I. gli anelli inamovibili devono rispettare le dimensioni stabilite dalle commissioni tecniche nazionali (CC. TT. NN.) della F.O.I.

Controlli

Fermi restando i controlli ascritti, dalle vigenti disposizioni in materia, agli uffici servizio per il territorio UO 3 - Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione faunistico-venatoria, il servizio 7 - Gestione faunistica del territorio del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea può, periodicamente, effettuare controlli sia tecnici sia amministrativi avvalendosi del proprio personale in servizio o occorrendo anche con l'ausilio di esperti anche esterni all'Amministrazione.

Tempi

La richiesta di autorizzazione di cui al comma 9 dell'art 38 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, va presentata all'ufficio servizio per il territorio - Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, allegando la documentazione prescritta in triplice copia.

L'ufficio servizio per il territorio - U.O. 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione faunistico-venatoria, conclude l'istruttoria di competenza entro 60 giorni e se l'iniziativa è meritoria di accoglimento, trasmette la pratica in due copie, di cui quella in bollo, corredata di verbale istruttorio e parere di merito al competente servizio 7 - Gestione faunistica del territorio del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Il servizio 7 - Gestione faunistica del territorio ricevuta la pratica effettua l'istruttoria di competenza e qualora ritiene accoglibile la richiesta, entro 30 giorni provvede alla concessione dell'autorizzazione.

Inadempienze e revoche

L'inadempienza delle superiori disposizioni comporta la revoca dell'autorizzazione.

Schema "A"

SCHEMA DI REGISTRO

Maschi

N. DESCRIZIONE Anello o tatuaggio Data Data Data

acquisizione cessione decesso

matricola nr. Anno

1. .............................................................................

2. .............................................................................

3. .............................................................................

4. .............................................................................

5. .............................................................................

6. .............................................................................

Femmine

N. DESCRIZIONE Anello o tatuaggio Data Data Data

acquisizione cessione decesso

matricola nr. Anno

1. .............................................................................

2. .............................................................................

3. .............................................................................

4. .............................................................................

5. .............................................................................

6. .............................................................................

Vidimazione della Ripartizione faunistico-venatoria

Schema "B"

DICHIARAZIONE DI CESSIONE N..............

.............................., lì...............

Oggetto: Cessione di esemplari vivi nati in cattività appartenenti alla fauna selvatica autoctona.

Il sottoscritto allevatore............................ nato il............................ a............................ (...........) e residente in............................ (...........) via............................ n. .............. autorizzato con decreto n. ............. del..........................

ai sensi dell'art. 38, comma 9, della legge regionale 7 settembre 1997, n. 33 [N.d.R. recte: legge regionale 1 settembre 1997, n. 33] all'allevamento a scopo amatoriale ed ornamentale di esemplari appartenenti alla fauna selvatica autoctona ovvero nati in cattività;

Dichiara

di aver ceduto, in data odierna, al sig. ............................ nato il........................ a............................ (............) e residente in............................ (...........) via............................ n. ............

i sottonotati soggetti selvatici ovvero riprodotti in cattività, portanti ad una zampa un anello codificato inamovibile ovvero tatuati in modo indelebile.

n. ............................. (in cifre) ............................. (in lettere) ............................. (denominazione del soggetto) ............................. (matricola) ............................. (anno di nascita) ............................. (n. anello)

n. ............................. (in cifre) ............................. (in lettere) ............................. (denominazione del soggetto) ............................. (matricola) ............................. (anno di nascita) ............................. (n. anello)

n. ............................. (in cifre) ............................. (in lettere) ............................. (denominazione del soggetto) ............................. (matricola) ............................. (anno di nascita) ............................. (n. anello)

In allegato fotocopia dell'atto autorizzativo.

In fede

L'allevatore cessionario

......................................................

Vidimazione della R.F.V.

ALLEVAMENTI E/O DETENZIONE DI FAUNA PROVENIENTE DA SOGGETTI NATI IN CATTIVITÀ

Per l'allevamento di soggetti nati in cattività, provenienti da allevamenti in possesso di regolare autorizzazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non è prevista alcuna autorizzazione; in tal caso sarà sufficiente una comunicazione da presentare all'ufficio servizio per il territorio - Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.

E' parimenti sufficiente una comunicazione da presentare allo stesso ufficio, nel caso in cui si voglia detenere un numero limitato di volatili di piccola taglia (cardellini, verdoni, ecc... ), per un numero complessivo non superiore a cinque soggetti; in quest'ultimo caso, il detentore è da intendersi autorizzato esclusivamente per la detenzione dei soggetti dichiarati. Per ogni nuova acquisizione, sempre che rientri nel limite dei cinque esemplari, dovrà essere ripetuta la procedura sopra indicata.

Nei due casi precedenti tuttavia la comunicazione dovrà indicare:

1. il numero e la specie degli esemplari di fauna selvatica che si detengono;

2. la provenienza dei soggetti che dovranno essere sempre e comunque inanellati e, di conseguenza, provenienti da allevamenti autorizzati;

3. gli estremi degli anelli di identificazione;

4. l'indirizzo presso il quale si detengono i soggetti.

Alla comunicazione deve essere allegata una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale l'interessato dichiara:

- di comunicare ogni eventuale variazione relativa all'allevamento ed agli animali detenuti;

- di non essere mai stato condannato o sanzionato per violazione alle leggi e disposizioni faunistico-venatorie;

- di non esercitare mutilazioni o sevizie agli animali detenuti (legge n. 473/93);

- di comunicare immediatamente eventuali furti, fughe o scomparse per qualsiasi causa degli animali detenuti;

- di consentire i controlli che l'Amministrazione intenderà eventualmente effettuare.

DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE

Per l'allevamento e la detenzione di fauna selvatica e/o di soggetti nati in cattività, al fine di assicurare la corretta gestione ed il benessere degli animali, i locali e/o spazi e le attrezzature ove vengono mantenuti gli animali devono rispettare le condizioni di seguito specificate:

Tabelle