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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 9 dicembre 2015

G.U.R.S. 24 dicembre 2015, n. 54

Disposizioni inerenti alle prescrizioni di medicinali.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833/78 di istituzione del servizio sanitario nazionale;

Visto il D.Lvo n. 502/92 riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni;

Visto l'art. 50 della legge n. 326/2003 e successivi aggiornamenti ed integrazioni relativo a "disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie";

Vista la legge regionale 2 maggio 2007, n. 12 e, in particolare, l'articolo 9, comma 15, della legge medesima;

Visto il D.A. n. 150 del 12 febbraio 2008 e s.m. e i., con il quale è stata disposta l'erogazione dei farmaci necessari al completamento del primo ciclo terapeutico ai pazienti all'atto della dimissione dal ricovero ordinario o diurno;

Vista la legge regionale14 aprile 2009, n. 5 di riordino del servizio sanitario regionale;

Visto il D.A. 12 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 38 del 27 agosto 2010, con il quale è stato approvato un regolamento per la gestione delle prescrizioni;

Visto il D.A. n. 65/2013, recante "Modalità applicative dell'art. 13 bis, comma 1, del decreto legge n. 179/12, inserito nella legge di conversione n. 221/12";

Visto il D.D.G. n. 1523 del 12 agosto 2013, con il quale sono state avviate le prescrizioni dematerializzate per la farmaceutica su tutto il territorio della Regione a decorrere dal 16 settembre 2013;

Visto il D.A. n. 255/13, recante "Modalità di prescrizione dei farmaci soggetti a piano terapeutico", la circolare esplicativa n. 1301/13 e la nota di chiarimenti prot. n. 35984/13;

Visto il Patto per la salute 2014/2016 di cui all'intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014;

Vista la delibera di Giunta n. 218 del 27 giugno 2013, con la quale si apprezza la bozza di Programma operativo di consolidamento e sviluppo (POCS) 2013-2015;

Ritenuto con il presente decreto di dover prevedere l'obbligo per i medici ospedalieri e per gli specialisti, qualora non sia possibile l'erogazione del primo ciclo di terapia immediatamente successivo al ricovero o a seguito di visita specialistica, di consegnare all'utente la prescrizione in modalità dematerializzata o su ricettario SSN, al fine di migliorare il monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche e, al contempo, semplificare l'iter prescrittivo;

Visto il D.lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge regionale n. 21/2014 e, in particolare, l'art. 68, recante "‘Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

Decreta:

Art. 1

Al fine di migliorare il monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche e semplificare l'iter prescrittivo, qualora non sia possibile l'erogazione del primo ciclo di terapia immediatamente successivo al ricovero o a seguito di visita specialistica, gli specialisti di cui al punto 1 dell'allegato A al D.A. 12 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 38 del 27 agosto 2010, devono consegnare agli utenti prescrizioni in modalità dematerializzata o su ricettario SSN, per i medicinali concedibili con oneri a carico del SSN di nuova prescrizione.

La prescrizione effettuata deve contenere una sola confezione per tipologia di specialità medicinale, fatta eccezione per gli antibiotici monodose e per i farmaci soggetti a piano terapeutico, per i quali è possibile prescrivere il numero massimo di confezioni previsto per ricetta dalla normativa vigente.

Art. 2

Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, cui viene richiesta la prescrizione di farmaci indicati dallo specialista e non prescritti su ricetta SSN né erogati come primo ciclo di terapia, segnala all'ASP di residenza del paziente l'inadempienza riscontrata ed effettua la prescrizione ove condivisa, se sussistono le condizioni per porne gli oneri a carico del SSN.

Art. 3

I direttori generali delle aziende sanitarie provinciali devono provvedere ad effettuare il puntuale monitoraggio delle prescrizioni di cui all'articolo 1 e, in caso di riscontro di una inadempienza, danno tempestiva comunicazione all'azienda/struttura di appartenenza dello specialista inadempiente, affinché quest'ultima provveda ad adottare i provvedimenti conseguenziali fornendo adeguata informazione a questo Assessorato.

Qualora l'inadempienza sia imputata ad uno specialista della propria azienda sanitaria, il direttore generale provvede direttamente ad adottare i provvedimenti conseguenziali dandone comunicazione a questo Assessorato.

Art. 4

I direttori generali delle aziende ospedaliere devono provvedere a fornire, con cadenza mensile, ai Dipartimenti del farmaco l'elenco riportante l'assegnazione del ricettario con il relativo riferimento del clinico cui è stato consegnato.

Art. 5

Le disposizioni di cui all'articolo 1 entrano in vigore a far data dall'1 febbraio 2016. Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale dell'Assessorato della salute ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione.

Palermo, 9 dicembre 2015.

GUCCIARDI