
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DECRETO 27 novembre 2015
G.U.R.S. 24 dicembre 2015, n. 54
Integrazione del capitolo 21 del vigente prezzario unico regionale per i lavori pubblici.
L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITa'
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 3 agosto 2010, art. 5, n. 16;
Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
Visto, in particolare, l'art. 10 della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 secondo cui il prezzario unico regionale per i lavori pubblici è adottato con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità ed ad esso si attengono gli enti di cui all'articolo 2 della sopracitata legge per la realizzazione dei lavori di loro competenza;
Visto l'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31 gennaio 2012, n. 13 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni", con cui sono definiti gli ambiti di applicazione della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011, esplicitando le procedure per la definizione dei prezzi delle voci di capitolato;
Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana del 9 luglio 2012, n. 535 che individua i "Criteri generali per la formazione del prezzario unico regionale per i lavori pubblici";
Visto il decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità 27 febbraio 2013, n. 580, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (parte I) n. 13 del 15 marzo 2013, con il quale è stato adottato il vigente prezzario unico regionale per i lavori pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 2013, n. 6 [N.d.R. recte: decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6], che disciplina, tra l'altro, le funzioni e le attribuzioni del Dipartimento regionale tecnico come previsto dall'articolo 1, comma 3 - 2° capoverso del decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13, per effetto del quale è stata data attuazione all'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità n. 7/GAB del 14 ottobre 2014, con il quale si è proceduto all'aggiornamento della Commissione ex articolo 2, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 e successive modificazioni;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità n. 11/Gab del 27 novembre 2014 di sostituzione di un componente della Commissione ex articolo 2, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 e successive modificazioni;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità del 13 ottobre 2015, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 44 del 30 ottobre 2015, con il quale è stata confermata per mesi dodici dalla data di pubblicazione del decreto la validità del vigente prezzario unico regionale per i lavori pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 in data 15 marzo 2013;
Visto il verbale della riunione del 18 novembre 2015 della Commissione, ex articolo 2, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 e successive modificazioni, parte integrante del presente decreto, nella quale seduta si è approvata la proposta dell'Ufficio di apportare l'integrazione al capoverso del capitolo 21 del vigente prezzario che risulta modificato, rispetto ai precedenti prezzari tenuto conto che la precedente stesura non ha inciso sull'attività di progettazione ed esecuzione delle opere anche in considerazione dei contenuti delle premesse ed avvertenze del vigente prezzario;
Ritenuto di dovere integrare il capitolo 21 del vigente prezzario regionale con il seguente capoverso: "I prezzi unitari del presente capitolo sono applicabili alle opere di riparazione e ristrutturazione parziale, mentre per le opere di totale demolizione e rifacimento valgono i prezzi riportati negli altri capitoli del prezzario. Nelle categorie di opere sotto riportate sono compensati gli oneri per il trasporto con qualsiasi mezzo dei materiali provenienti dalle demolizioni ai luoghi di deposito per quelli utilizzabili, o al posto di carico sui mezzi di trasporto per quelli non utilizzabili, nonché gli oneri per i ponti di servizio per interventi fino a m. 3,50 di altezza."
Decreta:
Articolo Unico
Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, il capoverso del capitolo 21 del vigente prezzario regionale è, come di seguito, integrato: "I prezzi unitari del presente capitolo sono applicabili alle opere di riparazione e ristrutturazione parziale, mentre per le opere di totale demolizione e rifacimento valgono i prezzi riportati negli altri capitoli del prezzario.
Nelle categorie di opere sotto riportate sono compensati gli oneri per il trasporto con qualsiasi mezzo dei materiali provenienti dalle demolizioni ai luoghi di deposito per quelli utilizzabili, o al posto di carico sui mezzi di trasporto per quelli non utilizzabili, nonché gli oneri per i ponti di servizio per interventi fino a m. 3,50 di altezza".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 27 novembre 2015.
PISTORIO