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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 22 ottobre 2015

G.U.R.S. 11 dicembre 2015, n. 51

Riparto tra i comuni delle risorse finanziarie di cui all'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. - Anno finanziario 2015.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI E LA FUNZIONE PUBBLICA DI CONCERTO CON L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6, concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni";

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale";

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1149 del 15 maggio 2015, relativo alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2015-2017;

Visto il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., con il quale a decorrere dall'anno 2014 viene istituita in favore dei comuni una compartecipazione al gettito regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

Visto il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., il quale, al fine di consentire la destinazione della compartecipazione al gettito dell'IRPEF alla realizzazione di specifici obiettivi, nonché a scopi di solidarietà intercomunale, istituisce il Fondo perequativo comunale alla cui dotazione finanziaria tutti i comuni sono tenuti a contribuire in misura uniforme, secondo la previsione del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

Visto il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, con il quale viene stabilita in 357.700.000,00 euro, per l'esercizio finanziario 2015, l'assegnazione ai comuni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;

Visto il comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, con il quale, tra l'altro, della richiamata assegnazione in favore dei comuni per l'anno 2015, viene accantonato l'importo complessivo di euro 261.525.000,00 e, corrispondentemente, viene ridotta la relativa autorizzazione di spesa;

Visto il decreto del Ragioniere generale della Regione n. 1609 del 13 luglio 2015, con il quale, tra l'altro, viene parzialmente ripristinata l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2015, per l'importo complessivo di euro 66.160.000,00;

Visto il decreto del Ragioniere generale della Regione n. 1851 del 24 agosto 2015, con il quale, tra l'altro, viene ulteriormente ripristinata la richiamata autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2015, per l'importo di euro 77.489.000,00;

Visto il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 30 settembre 2015, n. 21, con il quale, tra l'altro, viene ulteriormente ripristinata, per l'importo complessivo di euro 117.876.000,00, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2015, che pertanto viene ricondotta all'originario ammontare di 357.700.000,00 euro;

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, che a valere sulle assegnazioni cui al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., riservano le somme di 8.000.000,00 e di 3.000.000,00 di euro, rispettivamente, ai comuni presso i quali si verificano situazioni emergenziali nel settore idrico ed al comune di Acireale, in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche del 5 novembre 2014;

Visto il comma 7 quater dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., con il quale, a valere sul fondo perequativo di cui al comma 2 del medesimo articolo, la somma di euro 1.200.000,00 è destinata al comune di Comiso al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza tecnica al volo da parte dell'ENAV;

Visto il comma 8 dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, con il quale, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., la somma di euro 2.000.000,00 è destinata agli enti locali dissestati per far fronte alla collocazione in disponibilità del personale dipendente degli enti locali;

Visto il comma 9 dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, con il quale, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., la somma di euro 1.000.000,00 è destinata agli enti locali dissestati per integrare i trasferimenti regionali per il personale precario;

Visto il comma 12 dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, con il quale, a valere sulle assegnazione di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., la somma di euro 500.000,00 è destinata al comune di Lipari per la prosecuzione dei progetti relativi ai lavoratori della ex Pumex;

Visto l'art. 49 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, con il quale, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., la somma di euro 1.600.000,00 è destinata alla compartecipazione regionale dei contributi statali assegnati alla Regione per l'incentivo ed il sostegno dell'associazionismo comunale;

Visto il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che prevede, tra l'altro, l'obbligo per i comuni assegnatari delle risorse oggetto del presente decreto di "spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità";

Considerato che, al netto delle destinazioni di legge sopra richiamate, le assegnazioni da ripartire ai comuni siciliani per l'anno 2015, a titolo di compartecipazione comunale all'IRPEF, di cui al comma 1 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., e di concorso al fondo perequativo comunale di cui al comma 2 del medesimo articolo, risultano pari ad 340.400.000,00 euro;

Considerato che, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., per la ripartizione delle risorse del Fondo perequativo di cui al comma 2 del medesimo articolo, si dove tenere conto dei seguenti criteri:

a) dimensione demografica;

b) esigenza di limitare significative variazioni, in aumento ed in diminuzione, garantendo ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, un'assegnazione di parte corrente non inferiore a 100 milioni di euro;

c) minore capacità fiscale in relazione al gettito dell'IRPEF e dell'IMU;

d) esigenze di spesa delle isole minori per il trasporto rifiuti via mare, garantendo una assegnazione di parte corrente che copra interamente le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente;

e) esigenze commisurate alla spesa sostenuta nell'anno precedente per:

- il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, interamente per le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente;

- la gestione degli asili nido nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

- piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17;

f) sostenere le iniziative di salvaguardia degli equilibri di bilancio in presenza di comprovate situazioni di difficoltà

finanziaria, destinando almeno 1,5 milioni di euro ai comuni che hanno elevato al massimo le aliquote sui tributi propri;

g) capacità di riscossione;

h) tasso di emigrazione superiore al 50 per cento, calcolato per ogni comune come rapporto tra il numero complessivo degli iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) al 31 dicembre dell'anno precedente e la popolazione residente.

Considerato che, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i, la proposta di riparto delle risorse previste dal comma 1 dell'art. 6 della medesima legge regionale è stata sottoposta alle valutazioni della Conferenza Regione - Autonomie locali, in data 2 ottobre 2015;

Visto il documento di sintesi delle decisioni assunte dalla Conferenza Regione - Autonomie locali nella seduta del 2 ottobre 2015, trasmesso ai componenti della Conferenza medesima con nota n. 15717 del 14 ottobre 2015, dal quale si evince che le rappresentanze dei comuni, pur apprezzando positivamente i lavori dei tavoli tecnici propedeutici al riparto, si sono astenute dall'esprimere una posizione formale per valutazioni di ordine politico generale, contestando, in particolare, la significativa riduzione delle risorse in favore dei comuni, rispetto alle assegnazioni dell'anno 2014, e che i criteri previsti dalla legge di stabilità 2015 non consentono di corrispondere ai fabbisogni dei comuni;

Vista la nota prot. n. 15941 del 16 ottobre 2015, concernente il rapporto finale sull'attività svolta, con la quale il Dipartimento regionale delle autonomie locali ha relazionato in merito alla ripartizione delle risorse finanziarie in argomento ed ha evidenziato, tra l'altro, che il riparto proposto tiene conto delle analisi congiunte effettuate con le rappresentanze degli enti locali, nel corso di apposite riunioni tecniche, e degli indirizzi strategici scaturiti dal confronto con le stesse rappresentanze;

Considerato che, per l'anno 2015, il Fondo perequativo comunale, istituito dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., è determinato in 240.513.797,19 euro e che l'ammontare delle risorse da assegnare in base all'IRPEF riscossa risulta determinato in 99.886.202,81 euro, come si evince dal rapporto sopra richiamato;

Considerato che il riparto oggetto del presente decreto rispetta i seguenti vincoli previsti dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.:

1. limitare le variazioni significative in aumento o in diminuzione rispetto alle precedenti assegnazioni;

2. garantire ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, collinari o montani, un'assegnazione non inferiore a 100.000.000,00 di euro;

Considerato che le osservazioni espresse dalle rappresentanze degli enti locali nel corso della Conferenza Regione - Autonomie locali del 2 ottobre 2015 attengono ad aspetti che esulano dall'ambito amministrativo e che, approssimandosi la chiusura dell'esercizio finanziario, non è ipotizzabile rinviare ulteriormente la decisione in ordine al riparto delle risorse assegnate ai comuni;

Ritenuto, per quanto sopra rappresentato, di dovere provvedere alla individuazione delle somme da destinare ai comuni, per l'anno 2015, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., a titolo di compartecipazione al gettito regionale IRPEF e di quota del Fondo perequativo comunale, secondo le modalità indicate nel sopracitato "rapporto finale di attività" e, conseguentemente, di provvedere, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 6, al riparto delle risorse medesime ammontanti a complessivi 340.400.000,00 euro, così come risultante dall'allegato prospetto "A", facente parte integrante del presente decreto;

Decretano:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa riportate, è approvato l'allegato prospetto "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento, relativo al riparto tra i comuni della somma di euro 340.400.000,00 da assegnare agli stessi a titolo di compartecipazione al gettito regionale IRPEF, di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., e di quota del Fondo perequativo comunale, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 6.

Art. 2

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è fatto obbligo ai comuni assegnatari di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite in attuazione del presente decreto con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità".

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, in ossequio al disposto contenuto nell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 22 ottobre 2015.

PISTORIO

BACCEI