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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 21 ottobre 2015

G.U.R.S. 6 novembre 2015, n. 46

Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E IL LAVORO

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 19/08;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, legge quadro sul volontariato;

Visto il D.P.R.S. n. 6 del 18 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2013, con il quale è stato rimodulato l'assetto organizzativo del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali con le relative competenze;

Vista la legge n. 383 del 7 dicembre 2000, che ha disciplinato le associazioni di promozione sociale riconoscendo il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, stabilendo principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le stesse associazioni di promozione sociale;

Visto l'art. 2 della suddetta legge n. 383/2000, che riconosce quale "associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati";

Visto l'art. 7, comma 4, della suddetta legge n. 383/2000 che demanda alle Regioni l'istituzione del registro cui possono iscriversi tutte le associazioni di cui all'art. 2 stessa legge;

Vista la legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 - Legge di stabilità regionale" ed in particolare l'art. 64 "Norme in materia di riconoscimento, promozione e valorizzazione delle associazioni di promozione sociale";

Visto il comma 2 del già citato art. 64 della legge regionale n. 9/2015, che istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, disciplinandone le modalità di iscrizione cancellazione e periodica revisione;

Considerato che l'iscrizione nel suddetto registro costituisce condizione necessaria per stipulare convenzioni con enti pubblici e per usufruire dei benefici della legge n. 383/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1

E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro il registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 7 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e all'art. 64 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015.

Art. 2

E' approvato l'unito documento facente parte integrante del presente decreto contenente i requisiti di iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella home page del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 21 ottobre 2015.

CARUSO

Allegato A

REQUISITI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1

Premesse

Per le finalità previste dalla legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e dall'art. 64 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015 in materia di valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale sono individuati e approvati i criteri e le modalità di iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale, nonché gli adempimenti per la cancellazione e la periodica revisione.

Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge n. 383/2000.

Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, della legge n. 383/2000, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine collegano, in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Sono altresì escluse le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi della legge n. 266/1991 e della legge regionale n. 22/1994.

Art. 2

Modalità di presentazione istanza

Le associazioni di promozione sociale sono iscritte nell'apposito registro di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000 e all'art. 64 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015 previa presentazione di apposita istanza indirizzata all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali - servizio 3° riportando la seguente dicitura: "Istanza di iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale", via Trinacria n. 34/36 - cap. 90144 Palermo, brevi manu, a mezzo posta, o posta elettronica certificata al seguente indirizzo di PEC: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it.

L'istanza potrà essere presentata in qualsiasi data senza alcun vincolo temporale.

Art. 3

Requisiti e documentazione

Hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale le associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 1, 2° capoverso, del presente allegato, che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano costituite con atto scritto e registrato in cui tra l'altro deve essere indicata la sede legale;

b) svolgano la loro attività da almeno un anno a partire dalla loro costituzione.

Ai fini dell'iscrizione deve essere presentata la seguente documentazione:

1. atto costitutivo;

2. statuto nel quale devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;

g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;

h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

i) le modalità di scioglimento dell'associazione;

j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

3. Relazione sulle attività e su quelle in programmazione, sotto forma di autodichiarazione ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 4

Risorse economiche

Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'unione europea ed organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e, sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relative alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'art. 22 della legge n. 383/2000.

Art. 5

Procedure di iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale

Il Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, sulla base dell'istruttoria esperita dal servizio 3°, competente per materia, provvede, previa adozione del relativo provvedimento, all'iscrizione dell'associazione nel registro regionale dandone comunicazione alla stessa associazione e al comune di appartenenza.

Il superiore termine è sospeso nel caso in cui per l'espletamento dell'istruttoria sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o integrazioni di quelle acquisite.

Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni e dei documenti richiesti.

I soggetti interessati hanno l'obbligo di presentare, pena la cancellazione automatica dal registro, la conferma dell'iscrizione ogni due anni, salvo eventuali modificazioni statutarie, della sede legale, del rappresentante legale, delle cariche sociali, che dovranno essere tempestivamente comunicate al servizio 3° del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali.

La perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 383/2000 comporta la cancellazione dal registro nei termini e nei modi previsti dalla legge regionale n. 10/91, e avverrà con provvedimento del dirigente del servizio 3°. Il suddetto provvedimento sarà notificato all'associazione stessa e al comune di appartenenza.

Il dirigente del servizio 3° del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, comunica, altresì, alle associazioni di promozione sociale, opportunamente motivato, il diniego dell'iscrizione o la cancellazione dal registro regionale dandone comunicazione anche al comune di appartenenza.

Art. 6

Acquisizione di efficacia

Le seguenti disposizioni acquisiscono efficacia dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella home page del sito del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali.