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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 9 ottobre 2015

G.U.R.S. 23 ottobre 2015, n. 43

Approvazione del bando pubblico ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 "Incentivazione all'acquisto e all'impiego di riproduttori delle specie e razze di interesse zootecnico".

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale";

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10 "Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1149 del 15 maggio 2015, con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Visto il D.P. Reg. n. 3408 dell'8 luglio 2015, con il quale è stato conferito al dott. Giovanni Bologna l'incarico di dirigente generale ad interim del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in esecuzione della deliberazione n. 176 del 3 luglio 2015 della Giunta regionale;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Vista la circolare n. 2 del 26 gennaio 2015 della Ragioneria generale della Regione Siciliana che fornisce le prime indicazioni in merito all'applicazione del D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 18, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 16, lettera c;

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68;

Visto l'art. 43 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 "Incentivazione all'acquisto e all'impiego di riproduttori delle specie e delle razze di interesse zootecnico";

Vista la circolare esplicativa dell'art. 43 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 del Dipartimento regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Considerato che con decreto del ragioniere generale n. 1685/2015 del 23 luglio 2015, in attuazione dell'art. 43 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è stata disposta la variazione di bilancio sul capitolo 542991 della rubrica 2 - titolo 2 per l'esercizio finanziario 2015 pari ad euro 1.500.00,00;

Ritenuto di dover approvare il bando pubblico ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 al fine di migliorare il patrimonio zootecnico regionale;

A termine delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il bando pubblico ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 al fine di migliorare il patrimonio zootecnico regionale.

Art. 2

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Il presente decreto, unitamente al bando pubblico di cui al precedente art. 1, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito istituzionale dipartimentale all'indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura.

Palermo, 9 ottobre 2015.

BOLOGNA

N.B. - Il modello di domanda di aiuto e relativi allegati sono scaricabili dal sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'agricoltura all'indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura.

Allegati

CIRCOLARE ESPLICATIVA DELL'ART. 43 DELLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2015, N. 9 "INCENTIVAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'IMPIEGO DI RIPRODUTTORI DELLE SPECIE E RAZZE DI INTERESSE ZOOTECNICO"

Art. 1

Premessa e disposizioni generali

Con l'art. 43 della legge 7 maggio 2015, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", la Regione Siciliana sostiene le attività volte a conseguire e diffondere il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale con l'incentivazione all'acquisto e all'impiego di riproduttori delle specie e razze di interesse zootecnico.

Art. 2

Finalità dell'intervento

L'incentivazione di cui all'art. 43 della legge di stabilità in premessa persegue l'obiettivo sia di migliorare la competitività degli allevamenti regionali sia di valorizzare gli usi sostenibili del territorio rurale e conservare la biodiversità.

L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, incentiva il miglioramento qualitativo degli allevamenti attraverso il ricambio dei riproduttori maschi e femmine selezionati ed il ripopolamento delle stalle rispondendo alle esigenze di una zootecnia più aderente alle direttive comunitarie.

A tal fine sono concessi aiuti in conto capitale, fino ad un massimo del 25 per cento, a fronte della spesa sostenuta per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine selezionati, iscritti ai Libri genealogici o Registri anagrafici, delle specie e razze di cui all'art. 4 della presente circolare, tenuti dalle rispettive Associazioni di razza. In caso di acquisto per un valore individuale superiore a quello indicato nel bando, il massimo del 25 per cento sarà, comunque, calcolato sul valore indicato nel bando.

Art. 3

Dotazione finanziaria e tipologia d'aiuto

Per l'attuazione degli interventi è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa complessiva di euro 1.500.000,00, a valere sulle disponibilità di cui alla lettera h del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n.19.

L'azione è attuata in conformità al regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.

Art. 4

Specie animali oggetto dell'aiuto

Al fine di perseguire l'obiettivo, di cui all'art. 43 della legge di stabilità, i riproduttori maschi e femmine selezionati iscritti al Libro genealogico o Registro anagrafico oggetto dell'aiuto appartengono alle seguenti specie zootecniche:

- bovini: razze da latte, razze da carne, razze autoctone siciliane in pericolo di estinzione (Modicana, Cinisara);

- bufalini: razza Mediterranea Italiana;

- ovini: razze autoctone siciliane (Valle del Belice, Comisana, Pinzirita, Barbaresca Siciliana);

- caprini: razze da latte e razze autoctone siciliane in pericolo di estinzione (Girgentana, Argentata dell'Etna, Messinese);

- suini: razze autoctone siciliane in pericolo di estinzione (Suino nero siciliano);

- cavalli: Sanfratellano - Puro Sangue Orientale- Franche Montagne;

- asini: Ragusano - Pantesco.

La soglia minima di ingresso per accedere ai contributi è pari a 5 UBA per azienda.

Art. 5

Caratteristiche dei riproduttori

Nell'ambito delle specie e razze indicate all'art. 4, i riproduttori devono possedere i seguenti requisiti:

- iscrizione al Libro genealogico o Registro anagrafico;

- provenienti da allevamenti ufficialmente indenni.

Per la specie ovina i riproduttori maschi devono essere genotipizzati e resistenti alla Scrapie (omozigoti ARR/ARR - eterozigoti ARR/ARQ - ARR/AHQ - ARR/ARH).

I riproduttori maschi di tutte le specie e razze indicate all'art. 4 devono appartenere alla razza della linea femminile dell'allevamento o comunque della razza numericamente prevalente e dovranno essere utilmente impiegati in purezza di razza.

Pertanto, nel rispetto delle finalità perseguite dall'azione, espresse nell'art. 2 della presente circolare, non è ammessa l'introduzione in allevamento di riproduttori maschi per l'esercizio riproduttivo dell'incrocio.

Art. 6

Beneficiari

Sono beneficiari gli allevatori singoli o associati, la cui azienda ubicata nel territorio regionale sia in possesso almeno della qualifica di Allevamento indenne, con:

- allevamento sottoposto ai Controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte e/o della carne (Controlli funzionali ufficiali) e iscritto al Libro genealogico o Registro anagrafico;

ovvero

- allevamento non sottoposto ai Controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte e/o della carne (Controlli funzionali ufficiali) che si impegnino ad attivare entro 30 gg. dall'avvenuto ricambio dei riproduttori oggetto dell'intervento le procedure di adesione ai Controlli funzionali ufficiali ai fini dell'iscrizione al Libro genealogico o Registro anagrafico dell'allevamento.

Ciò al fine di dare continuità genetica registrata e certificata all'attività dei riproduttori selezionati, valorizzandone il patrimonio e qualificando in tal modo gli allevamenti.

I beneficiari potranno avvalersi, per il reperimento e per l'acquisto dei soggetti, delle Associazioni allevatori riconosciute ed aderenti all'Associazione italiana allevatori di cui all'art. 3, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30.

Non possono beneficiare della misura gli allevatori venditori dei riproduttori maschi e femmine.

Art. 7

Impegno e obbligo dei beneficiari

I riproduttori maschi e femmine introdotti negli allevamenti secondo quanto previsto nella presente circolare non potranno essere ceduti a qualsiasi titolo dagli allevatori prima di tre anni dall'acquisto, tranne che per causa di forza maggiore. In nessun caso dalla cessione potrà generarsi una plus valenza.

Art. 8

Modalità di accesso ai benefici

Al fine di poter accedere ai finanziamenti previsti dall'art. 43 della legge di stabilità regionale per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente circolare sarà pubblicato un apposito bando nel quale saranno indicati i termini e la modalità di presentazione delle domande e la documentazione occorrente.

BANDO PUBBLICO

ART. 43 DELLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2015, N. 9 "INCENTIVAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'IMPIEGO DI RIPRODUTTORI DELLE SPECIE E RAZZE DI INTERESSE ZOOTECNICO"

Art. 1

Premessa

Con l'art. 43 della legge 7 maggio 2015, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", la Regione Siciliana persegue l'obiettivo sia di migliorare la competitività degli allevamenti regionali sia di valorizzare gli usi sostenibili del territorio rurale e conservare la biodiversità. Il Dipartimento regionale dell'agricoltura sostiene le attività volte a conseguire e diffondere il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale con l'incentivazione all'acquisto e all'impiego di riproduttori maschi e femmine selezionati ed il ripopolamento delle stalle rispondendo alle esigenze di una zootecnia più aderente alle direttive comunitarie.

Art. 2

Dotazione finanziaria e intensità dell'aiuto

Per il finanziamento delle domande di aiuto, inoltrate ai sensi del presente bando, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa complessiva di euro 1.500.000,00, a valere sul capitolo di spesa 542991 Rubrica 2 - Amministrazione 10.

Vengono concessi aiuti in conto capitale, per un massimo del 25%, a fronte della spesa sostenuta per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine selezionati, iscritti ai Libri genealogici o Registri anagrafici delle specie e razze descritte in seguito. Ove la spesa sostenuta per capo fosse superiore al valore previsto all'art. 4 la percentuale applicata verrà calcolata su quest'ultimo valore.

Il sostegno è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti in regime "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.

Pertanto, l'importo complessivo degli aiuti concessi ad un'impresa unica, non può superare euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto in "de minimis", occorre calcolare l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti.

Nessun contributo potrà essere concesso alle imprese richiedenti che abbiano già ottenuto nel triennio in considerazione, il massimale pari a euro 15.000,00, dell'aiuto concedibile in regime "de minimis", indipendentemente dalla forma degli aiuti, dall'obiettivo da essi perseguito o dalla provenienza delle risorse finanziarie (regionali, nazionali, unionali...).

Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in altri settori rientranti nel campo di applicazione dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 717/2014, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività si applicano i suddetti regolamenti, a condizione che si assicuri con mezzi adeguati, come la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non benefici degli aiuti "de minimis" concessi a norma degli stessi regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 717/2014; in questo caso, inoltre, gli aiuti "de minimis" concessi nel triennio in considerazione a norma del regolamento UE n. 1408/2013, relativo al settore agricolo, possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi ai sensi dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 717/2014 a concorrenza dei massimali previsti dagli stessi.

A tal fine, nella domanda di richiesta di contributo, l'impresa interessata dovrà obbligatoriamente dichiarare (pena la non ricevibilità dell'istanza), tutti gli aiuti "de minimis" ricevuti ai sensi del regolamento UE n. 1408/2013 nonché di altri regolamenti "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.

L'importo complessivo di aiuti "de minimis" concessi ed è da intendersi per impresa unica definendosi con questo termine l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra, per il tramite di una o altre imprese sono anch'esse da considerare come un'impresa unica.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, cioè l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis".

All'atto della concessione dell'aiuto verrà comunicato all'impresa beneficiaria l'importo dell'aiuto da prendere in considerazione ai fini del calcolo del massimale previsto e il suo carattere "de minimis" citando espressamente il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del regolamento UE n. 1408/2013.

Alla domanda di richiesta di contributo deve essere obbligatoriamente allegata la dichiarazione relativa all'eventuale percepimento di altri aiuti in regime "de minimis", pena la non ricevibilità dell'istanza.

Ai sensi del reg. UE n. 1408/2013 nessun contributo potrà essere erogato alle imprese richiedenti che abbiano già percepito l'importo massimo, pari ad euro 15.000,00, dell'aiuto concedibile in regime "de minimis", indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito.

Art. 3

Beneficiari e condizioni generali di ammissibilità

Sono beneficiari gli allevatori singoli o associati, la cui azienda sia in possesso almeno della qualifica di Allevamento Indenne e con azienda ubicata nel territorio regionale. Inoltre devono avere i seguenti requisiti:

- allevamento sottoposto ai Controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte e/o della carne (Controlli funzionali ufficiali) e iscritto al Libro genealogico o Registro anagrafico;

ovvero

- allevamento non sottoposto ai Controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte e/o della carne (Controlli funzionali ufficiali) che si impegnino ad attivare entro 30 gg. dall'avvenuto ricambio dei riproduttori oggetto dell'intervento le procedure di adesione ai Controlli funzionali ufficiali ai fini dell'iscrizione al Libro genealogico o Registro anagrafico dell'allevamento.

Ciò al fine di dare continuità genetica registrata e certificata all'attività dei riproduttori selezionati, valorizzandone il patrimonio e qualificando in tal modo gli allevamenti.

I beneficiari, per accedere agli aiuti, devono avere una consistenza aziendale di almeno 5 UBA.

Non possono beneficiare della misura gli allevatori venditori dei riproduttori maschi e femmine.

Art. 4

Caratteristiche dei riproduttori ammessi a contributo

Sono oggetto di contributo esclusivamente gli animali riproduttori, maschi e femmine, iscritti al Libro genealogico o al Registro anagrafico e provenienti da allevamenti ufficialmente indenni.

Il contributo fino ad un massimo del 25% viene erogato sulla spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto dei sotto indicati riproduttori selezionati iscritti al Libro genealogico o Registro anagrafico.

Ove la spesa sostenuta per capo fosse superiore ai valori di seguito indicati, ricavati dal prezzario regionale di cui al D.A. n. 89/GAB dell'8 ottobre 2015 ed in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, la percentuale applicata verrà calcolata su questi ultimi valori. Eventuali maggiori costi sostenuti per l'acquisto dei riproduttori saranno a carico del beneficiario.

Tabella

Art. 5

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di aiuto, redatte in unica copia secondo lo schema allegato e trasmesse con posta raccomandata, con corriere autorizzato o presentate brevi manu, devono pervenire al servizio 3 del Dipartimento regionale dell'agricoltura - Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea entro e non oltre le ore dodici del 30 novembre 2015 a pena di decadenza.

Le domande presentate prima della pubblicazione del presente bando nel sito ufficiale del Dipartimento regionale dell'agricoltura e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e quelle pervenute oltre il suddetto termine saranno considerate irricevibili.

Il modello di domanda e i modelli di dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in de minimis sono visionabili e scaricabili dal sito istituzionale del Dipartimento dell'Agricoltura all'indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Potranno presentare richiesta le ditte che hanno effettuato acquisti a far data dal 15 maggio 2015, giorno di pubblicazione della legge regionale n. 9/2015, e fino alla data di presentazione delle domande, pena il non riconoscimento della spesa effettuata.

Le risorse finanziarie saranno ripartite fra tutti gli aventi diritto in misura proporzionale. L'intensità dell'aiuto concedibile sarà proporzionato fino al massimo previsto dalla legge in relazione alla capienza delle domande accolte nello stanziamento di legge.

Art. 6

Documentazione

La domanda di aiuto dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- fatture originali regolarmente quietanzate (o documenti contabili equipollenti di acquisto) con indicazione del codice identificativo per singolo capo acquistato e relativo prezzo di vendita;

- certificato rilasciato dalle Associazioni allevatori tenutarie dei Libri genealogici e dei Registri anagrafici e attuatori dei Controlli funzionali che attesti l'appartenenza del riproduttore al Libro genealogico o al Registro anagrafico, con i relativi dati di razza, di età e di categorie di appartenenza;

- quadro riepilogativo riportante le fatture esitate, con indicazione del codice identificativo per singolo capo acquistato e relativo importo di acquisto, prodotta sotto forma di autocertificazione dal fornitore ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

- copia del documento di identità in corso di validità;

- certificato sanitario di stalla ufficialmente indenne o indennità di stalla rilasciato dall'A.s.p. territorialmente competente;

- certificato sanitario attestante il rispetto delle condizioni di igiene e benessere degli animali rilasciato dall'A.s.p. territorialmente competente;

- dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis", ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La suddetta documentazione dovrà essere allegata alla domanda, pena l'esclusione.

Art. 7

Istruttoria delle domande di aiuto

Il Servizio competente per materia dell'Assessorato agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Dipartimento regionale dell'agricoltura procederà al controllo amministrativo di tutte le domande pervenute al fine di verificare la correttezza e la completezza dei documenti trasmessi con l'istanza di contributo.

Art. 8

Memorie difensive e ricorsi

Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di aiuto è possibile presentare memorie difensive o ricorso secondo le vigenti normative.

Art. 9

Impegni e obblighi del beneficiario

Le aziende devono impegnarsi a mantenere i riproduttori maschi e femmine introdotti negli allevamenti per almeno tre anni dall'acquisto, tranne che per causa di forza maggiore. In nessun caso potranno realizzarsi plus valenze. In questo caso il beneficiario dovrà darne comunicazione tempestiva all'Amministrazione. I beneficiari che all'atto della presentazione dell'istanza di contributo sono titolari di allevamenti i cui soggetti non sono sottoposti ai Controlli funzionali ufficiali e quindi non iscritti nei LL.GG o Registri anagrafici di razza, devono impegnarsi ad attivare entro 30 gg. dall'avvenuto acquisto dei riproduttori oggetto dell'intervento, le procedure di adesione ai Controlli funzionali ufficiali ai fini della successiva iscrizione al Libro genealogico o Registro anagrafico dell'allevamento.

Art. 10

Controlli

L'Amministrazione effettuerà controlli a campione, su almeno il 10% delle domande ammesse a finanziamento, volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e il rispetto delle condizioni di ammissibilità.

Art. 11

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando si farà riferimento alle norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.