
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 9 ottobre 2015, n. 11
G.U.R.S. 13 novembre 2015, n. 47
Legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane". Linee guida in materia di organo di revisione degli enti di area vasta della Regione Siciliana.
AI COMMISSARI STRAORDINARI DEI LIBERI CONSORZI DI COMUNI
AI SEGRETARI DEI LIBERI CONSORZI DI COMUNI
L'art. 22 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, sotto la dizione "Organi di revisione degli enti di area vasta', disciplina le modalità di scelta dei revisori dei conti degli enti di area vasta della Regione Siciliana.
Come disposto, infatti, dalla norma in esame, "A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore della legge de qua, i revisori dei conti sono scelti mediante estrazione a sorte tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente di area vasta".
Al riguardo, con la presente, si forniscono le necessarie direttive finalizzate a uniformare le procedure che dovranno essere poste in essere dagli enti di area vasta, ai fini della scelta dei predetti organi di revisione.
Prima operatività delle disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15
Come disposto dal primo comma dell'art. 22 della legge regionale n. 1/2015, la disciplina in esame è applicabile "A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore della legge".
Al riguardo, non appare superfluo rammentare che, all'organo di revisione contabile, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 235, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, sono applicabili le norme relative alla proroga degli organi amministrativi, di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1,5, comma 1, e 6 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444; pertanto, allo scadere della durata in carica dell'attuale organo di revisione, opera l'istituto della c.d. prorogatio per il periodo di 45 giorni.
Collegio dei revisori degli enti di area vasta siciliani
Le disposizioni contenute nella legge regionale n. 15/2015 affidano la revisione dei conti degli enti di area vasta ad un organo collegiale composto da 3 soggetti, individuati con le modalità indicate dal comma 2 dell'art. 22 della richiamata legge regionale n. 15/2015, il quale dispone che i revisori dei conti sono scelti mediante estrazione a sorte tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, commi 3 e 4, del D.M.I. 15 febbraio 2012, n. 23, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente di area vasta.
Si evince dal dettato normativo che, per entrambe le figure professionali è, quindi, richiesto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4, del D.M.I. 15 febbraio 2012, n. 23, ossia dei requisiti per l'iscrizione nelle Fasce 2 e 3 dell'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali, disciplinato dall'art. 1 del richiamato decreto ministeriale.
Com'è noto, un revisore legale, per essere tale, deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a cui si rimanda per maggiore conoscenza.
Oltre alle società che soddisfano i requisiti indicati nel decreto legislativo precitato, possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
- essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3, comma 1, del D.M. 20 giugno 2012, n. 145;
- avere conseguito un titolo di laurea almeno triennale, tra quelli indicati dall'art. 2 del D.M. 20 giugno 2012, n. 145;
- avere svolto il tirocinio triennale previsto dal regolamento di cui all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- esame di idoneità professionale disciplinato dal regolamento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Possono, altresì, essere iscritte nel registro di che trattasi:
a) le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa italiana rilevante, secondo le modalità stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob (art. 2, comma 3, lett. a, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39);
b) a condizione che sia garantita la reciprocità di trattamento per i revisori legali italiani, i revisori di un Paese terzo che possiedono i requisiti equivalenti a quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte in tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob (art. 2, comma 3, lett. b, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39).
Per gli iscritti all'ordine dei "Dottori commercialisti ed esperti contabili" si rinvia al D.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 che, in attuazione degli artt. 2, 3 e 6 della legge 24 febbraio 2005, n. 34 recante delega al Governo, ha sostituito i previgenti ordinamenti contenuti nei D.P.R. n. 1067 e n. 1068 del 27 ottobre 1953.
L'istituzione dell'albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, disciplinato dall'art. 36 del D. Lgs. n. 139/2005, è suddiviso in due sezioni denominate, rispettivamente, Sezione A Commercialisti e Sezione B Esperti contabili: vengono iscritti nella Sezione A Commercialisti coloro che alla data del 31 dicembre 2007 erano inseriti nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali, per cui agli iscritti nella Sezione A, già iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti, spetta il titolo di "dottore commercialista", mentre agli iscritti nella Sezione A, già iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali, spetta il titolo di "ragioniere commercialista".
Regolamento 15 febbraio 2012, n. 23
Elenco dei revisori dei conti degli enti locali
In ordine alle predette figure (revisori legali e iscritti all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili) si ritiene di dovere rammentare che, il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, in ossequio ai principi ed ai criteri contenuti nell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha istituito, con il decreto 15 febbraio 2012, n. 23, l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali.
In detto elenco sono iscritti, a richiesta: tanto i soggetti inseriti nel registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, quanto gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
L'elenco è articolato in sezioni regionali, in relazione alla residenza anagrafica dei soggetti iscritti, nonché in n. 3 fasce di enti locali, individuate in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli stessi.
L'iscrizione nell'elenco avviene, quindi, nella sezione regionale di residenza del richiedente e nella/e fascia/e di enti locali in relazione al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione in ciascuna fascia.
In particolare:
1) ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto n. 23/2012, per l'iscrizione nella Fascia 1) (comuni fino a 4.999 abitanti) è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- conseguimento, nel periodo 1 gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.
2) ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto n. 23/2012, per l'iscrizione nella Fascia 2) (comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane) è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni;
- conseguimento, nel periodo 1 gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.
3) ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto n. 23/2012, per l'iscrizione nella Fascia 3) (comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonchè province) è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;
- conseguimento, nel periodo 1 gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno, Nel caso specifico degli organi di revisione degli enti di area vasta della Regione Siciliana assumono rilevanza le Fasce 2) e 3).
Al momento dell'iscrizione, i richiedenti possono chiedere di essere inseriti in una o più fasce di enti locali, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti e possono escludere uno o più ambiti territoriali provinciali per i quali non intendono manifestare la disponibilità a ricoprire l'incarico.
Per il mantenimento nell'elenco deve essere ogni anno comprovato il possesso dei requisiti richiesti, pena la cancellazione dall'elenco.
La richiesta di iscrizione e di mantenimento nell'elenco deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica, nei modi e nei termini indicati negli appositi avvisi pubblici diramati dal Ministero dell'interno.
Composizione del collegio dei revisori degli enti di area vasta siciliani
Nell'ambito della composizione numerica dell'organo di revisione degli enti di area vasta, in forza delle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 15/2015, il componente che assume le funzioni di presidente del collegio dei revisori degli enti di area vasta siciliani è scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 3 del D.M.I. n. 23/2012; gli altri due componenti sono invece scelti tra tutti i soggetti in possesso dei requisiti che abbiano richiesto di partecipare alla procedura.
Il presidente del collegio dei revisori degli enti di area vasta siciliani deve quindi possedere i requisiti previsti per l'iscrizione nella Fascia 3) di enti locali, come individuata dal decreto ministeriale n. 23/2012 (iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni; conseguimento, nel periodo 1 gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.
Gli altri due componenti sono invece scelti tra tutti i soggetti (revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 o iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) che abbiano chiesto di partecipare alla procedura e posseggano i requisiti previsti, oltre che dal già illustrato comma 4 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, anche dal comma 3 del medesimo articolo (iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni; conseguimento, nel periodo 1 gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno).
Comunicazione della scadenza dell'incarico dell'organo di revisione
Con richiamo di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del decreto 15 febbraio 2012, n. 23 "Gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione economico-finanziario alla Prefettura - Ufficio territoriale del governo della provincia di appartenenza con almeno 15 giorni di anticipo nel primo mese di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta e, successivamente, almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione", la comunicazione relativa alla scadenza dell'organo di revisione va effettuata all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento autonomie locali, utilizzando le seguenti mail:
Dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it
g.autonomielocali@regione.sicilia.it
Regolamento di contabilità dell'ente di area vasta
Si raccomanda l'adeguamento del regolamento di contabilità di ciascun ente di area vasta alle disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge regionale n. 15/2005 e alle disposizioni contenute nel decreto assessoriale previsto dal quarto comma dello stesso articolo 22, con un congruo anticipo rispetto alla scadenza naturale degli organi di revisione attualmente operanti.
Responsabile del procedimento ed eventuale segreteria di supporto
Ferma restando l'ovvia nomina del "Responsabile del procedimento di nomina dei revisori dei conti", si suggerisce di affiancare a detta figura, un gruppo di collaboratori - staff o segreteria di supporto - formato da personale interno all'ente stesso, in ragione dei compiti di istituto svolti, che possa coordinare gli adempimenti da porre in essere al riguardo, nel rispetto del cronoprogramma previsto per le operazioni di rinnovo dell'organo medesimo.
In particolare, si richiama l'attenzione sull'importanza dell'attività istruttoria propedeutica alla fase di scelta a mezzo sorteggio, preferibilmente informatizzato.
L'ufficio competente in particolare dovrà procedere ad un esame preliminare delle istanze pervenute, entro il termine prescritto, al fine di compilare due distinti elenchi:
- il primo afferente le istanze dei soggetti aventi i requisiti per la scelta del presidente;
- il secondo comprendente tutte le istanze di tutti i soggetti richiedenti, aventi, comunque, il possesso dei requisiti previsti.
Detto ufficio, insediato per i superiori adempimenti, qualora nel corso delle preventive, quanto necessarie verifiche del possesso dei requisiti richiesti, dovesse accertare eventuali cause di esclusione, dovrà provvedere a darne tempestiva comunicazione agli interessati, nel rispetto delle vigenti norme in materia di procedimento amministrativo e trasparenza.
Scelta dell'organo di revisione
Ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della legge regionale n. 15/2015, il procedimento in parola ha inizio con l'emanazione, da parte dell'ente di area vasta, entro il termine di due mesi antecedenti la scadenza dell'organo di revisione, di un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito istituzionale dell'ente.
Si ritiene che il predetto avviso, rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti indicati dall'art. 22 della legge regionale n. 15/2015, debba indicare espressamente:
- la durata dell'incarico;
- le cause di cessazione;
- le cause di incompatibilità ed ineleggibilità;
- il diritto di opzione;
- i limiti dell'affidamento di incarichi;
- le funzioni;
- le responsabilità;
- il compenso per l'incarico;
- termine perentorio entro il quale l'istanza del professionista deve essere presentata all'ente di area vasta;
- modalità di presentazione dell'istanza esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata;
- data, ora e luogo nel quale si procederà all'estrazione, in seduta pubblica, alla presenza del segretario dell'ente.
Il medesimo avviso deve altresì precisare:
- gli elementi essenziali dell'istanza che dovrà essere presentata dall'interessato (ente di area vasta adito, generalità complete dell'interessato, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, telefono, fax, pec, e-mail, specificazione del provvedimento richiesto, presupposti di fatto e di diritto che lo giustificano, numero e anno di iscrizione nel registro dei revisori contabili, numero e anno di iscrizione all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sottoscrizione);
- documentazione richiesta (curriculum dettagliato, copia del documento di identità personale, dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ordine alle ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all'art. 236 del D.Lvo n. 267/2000 e ss.mm. ed ii. o di incompatibilità o inconferibilità di cui al D.Lgs n. 39/2013, limiti di assunzione degli incarichi ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs n. 267/2000, dichiarazione di avere preso conoscenza delle norme del regolamento di contabilità dell'ente, accettazione in caso di nomina, dichiarazioni ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003 in materia di trattazione dei dati personali, ecc.).
Si precisa che, ai sensi del terzo comma dell'art. 22 della legge regionale più volte citata, "Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico di un componente del collegio, l'ente di area vasta emana l'avviso di cui al presente comma entro quindici giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo".
Sorteggio
Nel giorno fissato ed in seduta pubblica, alla presenza del segretario dell'ente di area vasta, si procede all'estrazione a sorte dei componenti l'organo di revisione. Si raccomanda agli enti di che trattasi l'utilizzo di sistemi informatici per l'estrazione dei nominativi dei componenti l'organo di revisione da rinnovare. Per ciascun componente dell'organo di revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti, mentre gli altri ulteriori due nominativi subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto designato.
Pertanto, utilizzando l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 4 dell'art. 3 del D.M.I. 15 febbraio 2012, n. 23, si effettua l'estrazione del primo nominativo per individuare il presidente dell'organo di revisione, ed a seguire si procede all'estrazione degli altri due nominativi; successivamente, utilizzando l'elenco di tutti i soggetti che in possesso dei requisiti, abbiano fatto richiesta di partecipazione alla selezione mediante sorteggio, si procede all'estrazione di tre nominativi, per ognuno degli altri due componenti il collegio.
Verbale delle operazioni di estrazione
Dell'esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale e data comunicazione al legale rappresentante dell'ente e a ciascun interessato. Copia del predetto verbale viene inviata agli uffici dell'ente di area vasta competenti a verificare eventuali cause di incompatibilità, ineleggibilità, rinuncia o altri impedimenti previsti dalla legge.
Nomina del collegio dei revisori
Ricevuta copia del verbale sopra indicato, il legale rappresentante dell'ente provvede con proprio atto, previa verifica da parte del competente ufficio di eventuali cause di incompatibilità, ineleggibilità, rinunce o altri impedimenti previsti dalla legge, alla nomina del collegio dei revisori dell'ente, composto dai soggetti estratti.
In mancanza di una specifica disposizione in materia di organo competente alla nomina del collegio dei revisori dell'ente di area vasta, si ritengono applicabili al caso concreto le disposizioni contenute al quarto comma dell'art. 5 (per i liberi Consorzi di comuni) e al quarto comma dell'art. 12 (per le Città metropolitane) che assegnano, rispettivamente, al presidente del libero Consorzio di comuni e al sindaco metropolitano, la competenza a compiere "tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi (del libero Consorzio o della Città metropolitana), al segretario ed ai dirigenti (del libero Consorzio o della Città metropolitana)".
Copia del predetto provvedimento di nomina viene, altresì, inviato al Dipartimento regionale delle autonomie locali, utilizzando i seguenti indirizzi - email:
Dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it Dg.autonomielocali@regione.sicilia.it
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Tutto ciò premesso, nel confidare nella fattiva collaborazione delle SS.LL., si onera il Dipartimento regionale delle autonomie locali degli ulteriori eventuali approfondimenti che dovessero rendersi necessari in ragione del carattere innovativo della presente tematica.
L'Assessore: PISTORIO