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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

DECRETO 7 ottobre 2015

G.U.R.S. 30 ottobre 2015, n. 44

Istituzione del sistema di accreditamento e di monitoraggio dei livelli di qualità e degli standard dei luoghi della cultura della Regione Siciliana.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI E L'IDENTITA' SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione ed, in particolare, il disposto di cui all'art. 14;

Viste le leggi regionali n. 28 del 29 dicembre 1962 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" e n. 2 del 1978 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 635, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di accademie e biblioteche";

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti";

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, concernente "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali e ambientali nel territorio della Regione Siciliana" e s.m. i.;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, concernente "Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia" e s.m.i.;

Vista la legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 "Istituzione ed ordinamento di musei regionali e interventi nei settori del teatro e dei beni culturali" e s.m.i.;

Vista la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 "Istituzione del Parco Archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia";

Visto il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali 10 maggio 2001, recante "Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (art. 150, comma 6, d.lgs. n. 112/1998)", che individua obiettivi di qualità per la gestione e lo sviluppo dei musei;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", cui, all'art. 114, si sancisce, rispetto ai livelli di qualità della valorizzazione che:

1. il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico;

2. i livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata;

3. i soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e s.m.i.;

Visto il D.P.R.S. 7 agosto 2013, n. 237 "Assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana" ed in particolare le funzioni attribuite al servizio V - Attività e interventi per i musei e biblioteche in materia di "Indirizzi sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento dei musei";

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali 18 aprile 2012, recante "Adozione delle linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici" che individua obiettivi di qualità nonché requisiti minimi per l'adozione del sistema di accreditamento per i parchi archeologici;

Vista la legge regionale 2 luglio 2014, n. 16 "Istituzione degli Ecomusei della Sicilia", ed in particolare quanto previsto all'art. 3, comma 3, circa la necessità di adottare un regolamento in cui "sono definiti i criteri e i requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo";

Considerato che ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 80/77, la Regione Siciliana, assicurando la coincidenza dell'uso dei beni con la loro fruizione, promuove lo sviluppo ed il coordinamento delle attività e delle strutture culturali degli enti locali o di interesse locale;

Considerato che la direttiva del Presidente della Regione rep. n. 1 del 9 maggio 2014 "Indirizzi per la programmazione strategica e per la formulazione delle direttive generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2014" individua fra gli obiettivi ad alta priorità anche il "miglioramento degli standard di offerta e della fruizione dei beni culturali anche attraverso la riorganizzazione funzionale del personale, l'adozione di strumenti tecnologici innovativi e la riattivazione dei servizi aggiuntivi";

Considerato che la Regione Siciliana in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito MiBACT), nell'ambito del progetto operativo di assistenza tecnica "Rete per la governance delle politiche culturali" (POAT MiBAC), a titolarità del Ministero, ha condotto un'iniziativa progettuale per la creazione di un sistema di accreditamento dei luoghi della cultura siciliani;

Vista la nota prot. n. 1478 del 7 febbraio 2014, e s.m.i., con la quale il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana ha costituito il Tavolo regionale tecnico scientifico, rimodulato con nota n. 1648 del 10 febbraio 2015, per l'avvio del processo di definizione del sistema regionale di accreditamento e di monitoraggio dei livelli di qualità e degli standard dei luoghi della cultura regionali, con il compito di definire e validare i requisiti minimi degli standard e sperimentare l'applicazione del sistema nell'ambito del succitato Progetto pilota;

Considerato che nel quadro del su indicato progetto si è provveduto a definire prima e a sperimentare poi, con il contributo di strutture rappresentative del complesso dei luoghi della cultura regionali, un modello di "Sistema di accreditamento, monitoraggio e valutazione dei luoghi della cultura siciliani";

Vista la consegna da parte del MiBACT degli elaborati finali del progetto che costituiscono il Sistema di accreditamento, monitoraggio e valutazione dei luoghi della cultura siciliani e nello specifico: identificazione dei requisiti minimi e delle dimensioni di miglioramento per i musei, le aree/parchi archeologici e le reti e i sistemi di beni per ciascuno degli otto ambiti individuati dal D.M. 10 maggio 2001; linee guida del procedimento amministrativo di accreditamento; modello e indicatori di monitoraggio e delle dimensioni di valutazione per i musei, le aree/parchi archeologici e le reti e i sistemi di beni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 20 marzo 2015 con la quale sono state approvate le "Linee strategiche e di indirizzo politico per la programmazione dello sviluppo della Sicilia - P.O. FESR 2014/2020" ed in particolare la macro-azione strategica "Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del Patrimonio culturale, naturale, ambientale attraverso la realizzazione di interventi per la tutela, la conservazione, il potenziamento e la qualificazione dei servizi connessi alla fruizione ed alla promozione dei beni, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale diffuso nel territorio regionale ed inserito nel Progetto pilota POAT/MiBACT finalizzato all'accreditamento ed al monitoraggio dei livelli di qualità e degli standard dei luoghi della cultura";

Considerato che il Sistema di accreditamento, monitoraggio e valutazione dei servizi nei luoghi della cultura rientra nell'ambito della valorizzazione dei beni culturali e pertanto si configura come strumento per valutare la gestione degli istituti in termini di efficienza ed efficacia, nonché di qualità dei servizi di fruizione e valorizzazione erogati;

Considerato che il Sistema di accreditamento deve essere inteso come uno strumento per facilitare un percorso di miglioramento e qualificazione dell'offerta al quale la Regione Sicilia intende concorrere anche attraverso l'individuazione di apposite linee di finanziamento;

Considerato che il conseguimento dell'accreditamento comporta la certificazione del raggiungimento e mantenimento di livelli, minimi o superiori, di qualità dei luoghi della cultura ai quali la Regione Siciliana potrà attribuire idonea identificazione anche attraverso apposito logo/marchio espressamente realizzato;

Ritenuto, per quanto precede, di dare specifica attuazione alle disposizioni di cui all'art. 114 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, istituendo a tal fine il "Sistema regionale di accreditamento, di monitoraggio e valutazione dei luoghi della cultura siciliani" conformi agli indirizzi ministeriali sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei, nonché alle linee guida ministeriali per la valorizzazione dei parchi archeologici;

Ritenuto di rinviare al dirigente generale del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana l'avvio delle procedure per la progettazione del logo e l'istituzione del marchio;

Ritenuto di individuare un apposito Comitato per l'accreditamento (di seguito anche Comitato), con funzione di soggetto terzo deputato al rilascio del giudizio sull'esito finale delle istanze di accreditamento;

Tutto ciò premesso e considerato;

Decreta:

Art. 1

Allo scopo di dotare la Regione Siciliana di un sistema di qualificazione per i musei, parchi e aree archeologiche e reti/sistemi culturali, anche in vista di una razionalizzazione e maggiore efficacia della programmazione economica di settore, è istituito il "Sistema regionale di accreditamento, di monitoraggio e valutazione dei luoghi della cultura".

L'istituzione è finalizzata al riconoscimento formale della capacità di ciascun luogo della cultura di svolgere un servizio pubblico appropriato, efficace ed efficiente, all'interno di un sistema di regole condivise.

La competenza del processo di accreditamento è attribuita al Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

Art. 2

Il "Sistema regionale di accreditamento, di monitoraggio e valutazione dei luoghi della cultura" si applica a: musei, parchi e aree archeologiche singolarmente considerati e a reti e o sistemi territoriali e/o tematici di beni culturali.

Art. 3

Con successivo D.A., su proposta del dirigente generale del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana, da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, saranno approvati:

1. i requisiti minimi per i musei, le aree/parchi archeologici e le reti e i sistemi di beni;

2. le linee guida del procedimento amministrativo di accreditamento;

3. il modello e gli indicatori di monitoraggio e valutazione per i musei, le aree/parchi archeologici e reti e i sistemi di beni.

Le eventuali modifiche e integrazioni che successivamente si ritenessero necessarie ai su indicati requisiti minimi, al modello e agli indicatori di monitoraggio e delle dimensioni di valutazione e alle linee guida, saranno disposte con provvedimento analogo a quello di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 4

Ai fini dell'accreditamento dei luoghi della cultura di cui all'art. 1 è istituito il Comitato per l'accreditamento (di seguito anche Comitato), con funzione di soggetto terzo deputato al rilascio del giudizio sull'esito finale delle istanze di accreditamento.

Il Comitato dovrà essere rappresentativo della composizione dell'intero sistema regionale dei beni culturali.

Il Comitato è composto da:

- dirigente del servizio V - Attività e interventi per i musei e biblioteche - presidente

- un dirigente di un servizio regionale Museo indicato dal dirigente generale

- un rappresentante designato da ciascuno dei seguenti enti/organismi:

- Soprintendenza per i BB.CC. competente per territorio o per tema

- ANCI

- CEI

- ICOM

- un esperto di economia e gestione dei beni museali (musei e siti archeologici) ed un esperto in controllo per la qualità delle strutture museali in tutte le loro articolazioni funzionali interne, entrambi di nomina assessoriale. I membri del Comitato sono nominati dal dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Il Comitato dura in carica tre anni ed ha sede presso il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

Il Comitato si riunisce almeno due volte nel corso dell'anno solare, su proposta del presidente.

Il Comitato, su proposta del dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, si dota di un regolamento interno che disciplina le modalità del suo funzionamento che verrà adottato nel corso della prima riunione del Comitato stesso.

Dalla partecipazione al Comitato non deriva diritto ad alcun compenso e nessun onere per la partecipazione al Comitato potrà gravare sul bilancio dell'Amministrazione.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito istituzionale secondo quanto previsto dall'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014.

Palermo, 7 ottobre 2015.

PURPURA