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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 28 settembre 2015

G.U.R.S. 9 ottobre 2015, n. 41

Istituzione di una zona di protezione nei confronti della Blue tongue - sierotipo 4 - presso alcuni comuni della provincia di Messina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;

Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la direttiva del Consiglio n. 92/119/CEE, relativa a "misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali";

Vista la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 "che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini";

Vista l'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001 "che stabilisce le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini";

Visto il regolamento CE n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007, "relativo alle misure di applicazione della direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale";

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, che attua la direttiva n. 200/75/CE;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, contenente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il regolamento CE n. 123/2009 della Commissione del 10 febbraio 2009, "recante modifica del regolamento CE n. 1266/2007";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, contenente "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 17113 del 6 settembre 2013, relativa a "Blue tongue - disposizioni per la gestione della positività e per la movimentazione dei capi sensibili sul territorio nazionale";

Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 5662-P del 14 marzo 2014, concemente "Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) - ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus della Blue tongue sul territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3139 del 29 giugno 2015, con il quale in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 156 del 22 giugno 2015, è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute;

Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 20992 del 10 agosto 2015, concernente "Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) - modifica ed integrazione dispositivo dirigenziale prot. n. 5662 del 14 marzo 2014 e successive modifiche";

Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 24031 del 22 settembre 2015, concernente "Territori con infezione in atto per Blue tongue. Chiarimenti";

Visto il rapporto di prova n. 25417/2015 emesso il 24 settembre 2015 dal Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche presso l'IZS di Teramo, trasmesso attraverso i canali della posta elettronica dall'IZS della Sicilia in data 25 settembre 2015, con il quale viene segnalata la positività virologica per il sierotipo 4 del virus Blue tongue su capi bovini della azienda sentinella 048ME017 sita nel comune di Messina;

Ritenuto necessario e urgente, per scongiurare la diffusione del sierotipo BTV4 della Blue tongue ed ai fini della salvaguardia dello stato sanitario del patrimonio zootecnico regionale, nazionale e comunitario, adottare misure precauzionali urgenti nell'ambito di una "Zona di protezione";

Visto il Manuale operativo della febbre catarrale degli ovini;

Ritenuto di dovere improntare le misure di controllo e di salvaguardia sul principio della massima cautela fissando i limiti della zona di protezione entro un raggio di km 8 dalle coordinate geografiche dell'azienda sede del focolaio;

Ritenuto necessario disporre controlli clinici e di laboratorio sugli animali recettivi presenti nelle aziende ricadenti all'interno della zona di protezione al fine di verificare la eventuale diffusione virale;

Vista la comunicazione, pervenuta in data 25 settembre 2015 attraverso i canali della posta elettronica dall'Area di sorveglianza epidemiologica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, da cui si evince che il raggio di otto chilometri calcolato a partire dalle coordinate geografiche, rilevate nelle aziende focolaio, interessa parte dei comuni di Messina, Rometta e Saponara in cui insistono n. 57 allevamenti ovi-caprini e n. 27 allevamenti bovini;

Decreta:

Art. 1

Per quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto, ai fini della gestione del focolaio di Blue tongue sierotipo 4 segnalato presso l'azienda sentinella 048ME017 sita nel comune di Messina, è dichiarato "Zona di protezione da Blue tongue - sierotipo 4" l'intero territorio dei comuni riportati di seguito ed evidenziati nella mappa riportata nell'allegato 1, interessati dal raggio di 8 km calcolato a partire dalle coordinate geografiche della azienda sentinella presso la quale è stata segnalata la positività virologica su capi bovini,

Provincia

Comuni

Messina

Messina

Rometta

Saponara

La zona di sorveglianza da Blue tongue - sierotipo 4 è individuata entro un raggio di 20 km calcolato dalle coordinate geografiche della stessa azienda come evidenziato nella mappa di cui all'allegato 1.

Art. 2

Tutte le aziende zootecniche con animali appartenenti alle specie recettive alla Blue tongue presenti nel raggio di otto chilometri calcolato a partire dalle coordinate geografiche rilevate nelle aziende sede di focolaio Blue tongue - sierotipo 4 di cui in premessa, dovranno essere sottoposte ai controlli clinici e sierologici previsti dal Manuale operativo Blue tongue.

Art. 3

In attesa dei risultati delle indagini cliniche e delle analisi di laboratorio di cui al precedente articolo 2 e sino alla ulteriore definizione della situazione epidemiologica, anche a cura della unità di crisi regionale, già convocata, sono vietate le movimentazioni di animali appartenenti alle specie recettive alla febbre catarrale degli ovini dalla zona di protezione di cui all'articolo 1 verso la restante parte del territorio regionale ed extraregionale.

Art. 4

In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo 3 è consentita la movimentazione di animali appartenenti alle specie recettive fuori dalla zona di protezione a condizione che gli animali siano destinati alla macellazione immediata, da effettuarsi presso impianti di macellazione situati nel territorio regionale, preferibilmente nella provincia sede del focolaio.

Tali movimentazioni dovranno avvenire previa intesa tra le aziende sanitarie provinciali interessate, con prenotifica prima dello spostamento, con movimentazione da effettuarsi nelle ore diurne sotto vincolo sanitario e a condizione che gli animali da movimentare non presentino segni clinici della malattia all'atto del carico.

Per quanto altro non previsto dal presente decreto in materia di movimentazione degli animali sensibili si applicano le disposizioni previste dal manuale operativo e dalle disposizioni ministeriali citate in premessa relativamente alla gestione delle positività e alla movimentazione dei capi sensibili sul territorio nazionale.

Art. 5

In caso di riscontro di positività sierologiche o di sintomi clinici sospetti le misure di restrizione alla movimentazione saranno estese anche a tutte le aziende epidemiologicamente correlate alle aziende sede di sospetto.

Art. 6

I sindaci dei comuni interessati, il servizio veterinario della Azienda sanitaria provinciale di Messina e le forze dell'ordine sono incaricati, ognuno per la parte di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente decreto che, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore.

Art. 7

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarà punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Sarà altresì notificato alla Azienda sanitaria provinciale di Messina, al Ministero della salute, al Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche (CESME) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Abruzzo e Molise di Teramo, all'Ufficio territoriale di Governo di Messina e, per la pubblicazione, al gestore del sito istituzionale di questo Assessorato.

Palermo, 28 settembre 2015.

TOZZO

Allegato 1

(le zone di protezione e di sorveglianza sono ricomprese, rispettivamente, entro il cerchio interno ed entro il cerchio esterno)