
DECRETO-LEGGE 20 settembre 2015, n. 146
G.U.R.I. 21 settembre 2015, n. 219
Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.
(convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2015, n. 182)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 9, 77 e 87 della Costituzione;
Visto gli articoli 3 e 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
Rilevata la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure che assicurino la continuità del servizio pubblico di fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
EMANA
il seguente decreto-legge:
01 Livelli essenziali delle prestazioni nella cultura
(introdotto dalla legge di conversione 12 novembre 2015, n. 182)
1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel rispetto degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.
Modifiche alla legge n. 146 del 1990 in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali
(integrato e modificato dalla legge di conversione 12 novembre 2015, n. 182)
1. All'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, dopo le parole: "di vigilanza sui beni culturali;" sono aggiunte le seguenti: "l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Clausola di neutralità finanziaria
(introdotto dalla legge di conversione 12 novembre 2015, n. 182)
1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 settembre 2015
MATTARELLA
RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri
FRANCESCHINI, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
PADOAN, Ministro dell'economia e delle finanze
POLETTI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MADIA, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO