
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1550 DELLA COMMISSIONE, 17 settembre 2015
G.U.U.E. 18 settembre 2015, n. L 242
Regolamento che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui al codice NC 1701 nell'ambito di accordi preferenziali, per le campagne di commercializzazione 2015/2016 e 2016/2017.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 21 settembre 2015
Applicabile dal: 21 settembre 2015
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 178 e 180 e l'articolo 192, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2) e ha stabilito norme specifiche per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione a questo riguardo. Al fine di assicurare il buon funzionamento del regime di importazione e raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui al codice NC 1701 nell'ambito di accordi preferenziali nel nuovo quadro giuridico, è necessario adottare una serie di norme attraverso tali atti. Le nuove norme dovrebbero sostituire le vigenti modalità di applicazione stabilite nel regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione (3) che scadrà il 30 settembre 2015.
2) Il regolamento delegato (UE) 2015/1538 (4) della Commissione ha stabilito i requisiti che devono essere soddisfatti per le domande di titoli di importazione per le importazioni di prodotti del settore dello zucchero di cui al codice NC 1701 nell'ambito di accordi preferenziali. Occorre inoltre stabilire norme riguardanti la presentazione delle domande di titoli di importazione, il rilascio e la validità dei titoli di importazione e le comunicazioni relative ai titoli di importazione.
3) Per evitare domande fraudolente, è opportuno che nell'elenco dell'allegato I del presente regolamento figurino esclusivamente quei paesi identificati come attuali o potenziali esportatori di zucchero verso l'Unione. I paesi che non figurano attualmente nell'allegato I del presente regolamento, ma sono ripresi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio (5) o nell'allegato I del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), devono poter essere inseriti nell'allegato I del presente regolamento. A tal fine il paese interessato dovrebbe chiedere alla Commissione di essere inserito nell'allegato I del presente regolamento.
4) Il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (7) dovrebbe essere applicato ai titoli d'importazione rilasciati a norma del presente regolamento, salvo disposizione contraria dello stesso.
5) Considerando che le importazioni nell'ambito di alcuni regimi preferenziali non sono soggette a una limitazione del contingente, è opportuno facilitare le procedure doganali di fissazione dei dazi all'importazione autorizzando un livello normale di tolleranza del 5% in più o in meno nei titoli per le importazioni preferenziali di zucchero.
6) Per garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e equo, occorre stabilire il periodo durante il quale possono essere presentate le domande di titoli e il periodo durante il quale questi possono essere rilasciati.
7) Lo zucchero importato ai fini della raffinazione richiede un controllo specifico da parte degli Stati membri. Pertanto gli operatori devono specificare all'atto della richiesta del titolo di importazione se lo zucchero importato è destinato o no alla raffinazione.
8) In conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (8), gli operatori devono presentare agli Stati membri nei quali sono iscritti nel registro dell'IVA la prova di avere commerciato zucchero durante un determinato periodo. Gli operatori accreditati in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione (9) dovrebbero essere posti in condizione di partecipare al commercio dello zucchero preferenziale senza presentare siffatta prova.
9) La domanda di titolo deve recare un numero di riferimento collegato a un paese terzo figurante nell'elenco dell'allegato I del presente regolamento.
10) Per i titoli validi fino al 30 settembre per i quali lo zucchero è stato caricato al più tardi entro il 15 settembre, lievi ritardi nella catena logistica provocati da eventi diversi dalla "forza maggiore" possono determinare importazioni successive al 30 settembre. Per evitare il rischio di dover pagare l'intero dazio di importazione e l'incameramento della cauzione, agli importatori deve essere data la possibilità di importare detto zucchero, caricato entro il 15 settembre della campagna di commercializzazione, sulla base di un titolo di importazione rilasciato per la stessa campagna di commercializzazione. Pertanto è opportuno che gli Stati membri proroghino la validità del titolo di importazione qualora l'importatore provi che lo zucchero è stato caricato entro il 15 settembre.
11) Ai fini di un'adeguata gestione degli accordi, le informazioni pertinenti devono essere trasmesse alla Commissione in tempo utile.
12) Conformemente all'articolo 192, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel corso dei primi tre mesi di ogni campagna di commercializzazione solo le raffinerie a tempo pieno possono presentare domanda di titoli di importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione. Detti titoli devono essere validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono rilasciati. Al fine di garantire il rispetto della capacità d'importazione esclusiva delle raffinerie a tempo pieno di cui all'articolo 192, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno stabilire norme relative alle informazioni che occorre comunicare alla Commissione.
13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 del 20.12.2013.
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007).
Regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione, del 10 settembre 2009, che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell'ambito di accordi preferenziali (GU L 240 dell'11.9.2009).
Regolamento delegato (UE) 2015/1538 della Commissione, del 23 giugno 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le domande di titoli di importazione, l'immissione in libera pratica e la prova della raffinazione dei prodotti del settore dello zucchero di cui al codice NC 1701 nell'ambito di accordi preferenziali, per le campagne di commercializzazione 2015/2016 e 2016/2017 e che modifica i regolamenti (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 891/2009 della Commissione.
Regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (GU L 348 del 31.12.2007).
Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012).
Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 del 26.4.2008).
Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006).
Regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (GU L 178 dell'1.7.2006).
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2015/2016 e 2016/2017, le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero del codice NC 1701 di cui al regolamento (CE) n. 1528/2007 e al regolamento (UE) n. 978/2012, originari di uno dei paesi figuranti nell'elenco dell'allegato I del presente regolamento, per quanto riguarda:
a) le domande di titoli di importazione;
b) il rilascio e la validità dei titoli di importazione;
c) le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione inerenti ai titoli di importazione, compreso il quantitativo di prodotto del codice NC 1701 importato e raffinato.
2. Un paese terzo figurante nell'elenco dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 o dell'allegato I del regolamento (UE) n. 978/2012 può essere aggiunto, su sua richiesta, all'elenco dell'allegato I del presente regolamento.
3. Le importazioni dai paesi terzi elencati nell'allegato I del presente regolamento, recanti il numero di riferimento indicato in tale allegato, sono esenti da dazi doganali e contingenti.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/1538.
Applicazione del regolamento (CE) n. 376/2008
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento o del regolamento delegato (UE) 2015/1538, si applica il regolamento (CE) n. 376/2008.
2. L'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 376/2008 non si applica qualora il quantitativo di zucchero importato a norma del presente regolamento superi in misura non superiore al 5% il quantitativo indicato nel titolo di importazione. Il quantitativo supplementare è considerato importato nell'ambito di tale titolo.
Domande di titoli di importazione
1. Le domande di titoli di importazione devono essere trasmesse settimanalmente dal lunedì al venerdì, a partire dal secondo lunedì del mese di settembre antecedente alla campagna di commercializzazione cui esse fanno riferimento.
2. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006. Tuttavia la trasmissione di prove di cui al suddetto articolo non può essere richiesta per gli operatori accreditati conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 952/2006.
3. Le domande di titoli di importazione e i titoli stessi recano le seguenti diciture:
a) nella casella 8: il paese di origine: uno dei paesi elencati nell'allegato I del presente regolamento. Va inoltre apposta una croce sulla parola "sì";
b) nella casella 16, uno o più codici NC a otto cifre indicati come "zucchero destinato alla raffinazione" oppure "zucchero non destinato alla raffinazione" a norma dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2015/1538;
c) nelle caselle 17 e 18: il quantitativo di zucchero espresso in "peso tal quale";
d) nella casella 20:
i) "zucchero destinato alla raffinazione" oppure "zucchero non destinato alla raffinazione",
ii) almeno una delle diciture elencate nell'allegato II, parte A;
iii) la campagna di commercializzazione cui si riferiscono;
e) nella casella 24:
i) almeno una delle diciture elencate nell'allegato II, parte B,
ii) se del caso, il testo figurante nell'allegato II, parte C.
4. Le domande di titoli di importazione devono essere corredate della prova che il richiedente ha costituito una cauzione di 20 EUR/t del quantitativo di zucchero indicato nella casella 17 del titolo.
5. Le domande di titoli di importazione inerenti a importazioni dai paesi terzi elencati nell'allegato I recano il numero di riferimento indicato in detto allegato.
Rilascio dei titoli di importazione
1. Ogni settimana, al più tardi il giovedì o il venerdì, gli Stati membri rilasciano i titoli relativi alle domande presentate nel corso della settimana precedente e comunicate in conformità all'articolo 7, paragrafo 1. Non vengono rilasciati titoli di importazione per quantitativi non comunicati.
2. I titoli sono validi dalla data di rilascio o dal 1° ottobre della campagna di commercializzazione per la quale sono rilasciati, se quest'ultima data è successiva.
3. I titoli sono validi fino alla fine del terzo mese successivo alla loro data di validità, senza oltrepassare il 30 settembre della campagna di commercializzazione per la quale sono rilasciati.
Proroga della validità dei titoli di importazione
Per i titoli di importazione la cui validità scade il 30 settembre di una campagna di commercializzazione e su richiesta del titolare del titolo di importazione, l'autorità competente dello Stato membro di emissione proroga il periodo di validità del titolo di importazione fino al 31 ottobre se il titolare fornisce prova, ad esempio mediante una polizza di carico, che lo zucchero è stato caricato al più tardi entro il 15 settembre della campagna di commercializzazione e le autorità competenti dello Stato membro di emissione ritengano accettabile detta prova. Gli Stati membri ne informano la Commissione al più tardi il primo giorno lavorativo della settimana successiva alla proroga della validità.
Comunicazioni alla Commissione
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, tra le ore 13 (ora di Bruxelles) del venerdì e le ore 18 (ora di Bruxelles) del lunedì successivo, i quantitativi di zucchero, compresi quelli negativi, per i quali sono state presentate domande di titoli di importazione ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/1538.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, tra le ore 13 (ora di Bruxelles) del venerdì e le ore 18 (ora di Bruxelles) del lunedì successivo, i quantitativi di zucchero, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione a decorrere dal giovedì precedente, ai sensi dell'articolo 5.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, tra le ore 13 (ora di Bruxelles) del venerdì e le ore 18 (ora di Bruxelles) del lunedì successivo, i quantitativi, compresi quelli negativi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.
4. I quantitativi comunicati a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 sono ripartiti per paese di origine, campagna di commercializzazione interessata e in funzione del fatto che riguardino o no zucchero destinato alla raffinazione. È inoltre indicato il numero di riferimento. I quantitativi sono espressi in chilogrammi di "peso tal quale".
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° marzo e per la campagna di commercializzazione precedente, i quantitativi di zucchero che sono stati effettivamente raffinati, ripartendoli per numero di riferimento e paese di origine, espressi in chilogrammi di peso "tal quale".
6. Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono trasmesse conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (1).
7. Gli Stati membri forniscono precisazioni sui quantitativi di prodotti immessi in libera pratica conformemente all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 (2).
Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009).
Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993).
Regime delle raffinerie a tempo pieno
1. Solo le raffinerie a tempo pieno possono presentare domanda di titoli di importazione per zucchero destinato alla raffinazione con validità decorrente nel corso dei primi tre mesi di ogni campagna di commercializzazione. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, i titoli in questione sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati.
2. Se, anteriormente al 1° gennaio di ogni campagna di commercializzazione, le domande di titoli di importazione relativi allo zucchero destinato alla raffinazione sono uguali o superiori al quantitativo di cui all'articolo 192, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione informa gli Stati membri che è stato raggiunto a livello dell'Unione il limite della capacità d'importazione esclusiva per quella campagna di commercializzazione. A decorrere dalla data di questa comunicazione, possono presentare domanda per la campagna di commercializzazione interessata anche le raffinerie attive a tempo parziale.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO I
Codice del paese |
Paese terzo |
Numero di riferimento |
BB |
Barbados |
01.0001 |
BD |
Bangladesh |
. |
BF |
Burkina Faso |
. |
BJ |
Benin |
. |
BZ |
Belize |
. |
CD |
Repubblica democratica del Congo |
. |
CI |
Costa d'Avorio |
. |
DO |
Repubblica dominicana |
. |
ET |
Etiopia |
. |
FJ |
Fiji |
. |
GY |
Guyana |
. |
JM |
Giamaica |
. |
KE |
Kenya |
. |
KH |
Cambogia |
. |
LA |
Laos |
. |
MG |
Madagascar |
. |
MM |
Myanmar/Birmania |
. |
MU |
Maurizio |
. |
MW |
Malati |
. |
MZ |
Mozambico |
. |
NP. |
Nepal |
. |
SD |
Sudan |
. |
SL |
Sierra Leone |
. |
SN |
Senegal |
. |
SZ |
Swaziland |
. |
TG |
Togo |
. |
TT |
Trinidad e Tobago |
. |
TZ |
Tanzania |
. |
UG |
Uganda |
. |
ZM |
Zambia |
. |
ZW |
Zimbabwe |
. |
ALLEGATO II
A. Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), punto ii)
...omissis...
- |
in italiano: |
Applicazione del regolamento (UE) 2015/1550, EBA/APE. Numero di riferimento (inserire in base all'allegato I) |
...omissis...
B. Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera e), punto i)
...omissis...
- |
in italiano: |
Dazio doganale nullo - Regolamento (UE) 2015/1550 |
...omissis...
C. Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera e), punto ii)
...omissis...
- |
in italiano: |
Il presente titolo è stato rilasciato sulla base di una copia elettronica o telecopia del titolo di esportazione presentato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1550, o sulla base di una copia autenticata del certificato di origine. |
...omissis...