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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

CIRCOLARE 3 settembre 2015, n. 6

G.U.R.S. 18 settembre 2015, n. 38

Legge regionale n. 22/86 - Albo degli enti socio-assistenziali. Attività di vigilanza.

AI COMUNI DELLA SICILIA

ALL'ANCI

ALLE AA.SS.PP. DELLA SICILIA

AL TRIBUNALE PER I MINORENNI SICILIA

ALLE PROCURE DELLA REPUBBLICA PRESSO I TRIBUNALI IN SICILIA

Considerati i recenti fatti di cronaca che coinvolgono in modo sempre più frequente strutture socio-assistenziali in reati riguardanti maltrattamento o abusi sui soggetti ospiti, con la presente circolare appare urgente richiamare il sistema di vigilanza e controllo definito dalle direttive regionali sugli enti iscritti all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86.

Come è noto la citata legge n. 22/86 ha istituito l'albo degli enti socio-assistenziali riconoscendo al terzo settore un ruolo centrale nell'attuazione delle politiche di welfare; detta disposizione nasce in considerazione anche della rilevata inadeguatezza delle piante organiche rispetto ai profili professionali richiesti nell'ambito dei servizi sociali e dunque della necessità da parte dei comuni di gestire indirettamente i servizi sociali mediante convenzioni con istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficienza ed associazioni, così come previsto dall'art. 23.

In termini di vigilanza sul sistema di welfare l'art. 24 "Vigilanza" richiama il ruolo della Regione rispetto agli adempimenti dei comuni scaturenti dall'applicazione della medesima legge e l'art. 25 relativo al controllo sugli enti convenzionati iscritti all'albo regionale così cita "Il controllo sugli enti convenzionati ai sensi dell'art. 20 è esercitato dall'Assessore regionale per gli enti locali, che può avvalersi dei comuni per singoli accertamenti".

In attuazione della norma regionale, antesignana rispetto al quadro definito dalla legge n. 328/2000 che all'art. 1, punto 5, individua quali soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, le diverse realtà associative espressione del terzo settore, la Regione Siciliana in materia di vigilanza ha in diversi atti sottolineato il ruolo centrale dell'amministrazione locale, quale istituzione presente sul territorio in grado di vigilare con attenzione e continuità sulla qualità dei servizi socio-assistenziali erogati.

Al riguardo si ritiene utile richiamare le direttive con le quali la Regione ha manifestato la volontà di avvalersi dei comuni per la vigilanza sugli enti iscritti all'albo regionale e convenzionati con le amministrazioni locali.

Il primo atto con il quale si comincia a delineare il sistema di vigilanza e controllo è il decreto presidenziale 28 maggio 1987 "Regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali", emanato in attuazione della legge n. 22/86, al punto 26) "La vigilanza, il coordinamento, il controllo e la verifica degli interventi non gestiti in forma diretta" richiama il ruolo di verifica e controllo che il comune dovrà esercitare rispetto agli enti convenzionati di cui si avvale per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali. Controllo e coordinamento che si estende anche agli enti iscritti all'albo comunale (art. 27).

Con circolare assessoriale 13 agosto 1993, n. 2 riguardante il servizio domiciliare al punto 10) Vigilanza si richiama l'obbligo delle amministrazioni comunali di verificare l'impiego, da parte degli enti gestori del servizio, di operatori in possesso del prescritto titolo professionale per le mansioni espletate..... Ed ancora così cita " Si ritiene opportuno altresì che i comuni, ai sensi dell'art. 20, lett. C, della legge regionale n. 22/86, prevedano in sede di stipula della convenzione, adeguati strumenti di controllo........ ed ancora "al fine di verificare la regolarità della gestione medesima acquisiscano, mensilmente, relazioni circa l'espletamento del servizio".

L'assegnazione di un ruolo attivo di vigilanza da parte dei comuni è ulteriormente confermato dal decreto presidenziale 4 giugno 1996, n. 158 "Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge n. 22/86" che, nell'ambito dello schema riguardante la gestione delle comunità alloggio per minori, così prevede " La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali".

Appare evidente che trattasi di un'indicazione estendibile a tutte le altre tipologie di servizio, stante il rapporto fiduciario che si crea tra ente locale e ente gestore, così come richiamato nel medesimo D.P. nel quale in premessa si legge "Ritenuto che i contenuti dei proposti schemi di convenzione e le indicazioni richiamate in merito agli standard organizzativi ed all'integrazione dei servizi sociali e sanitari realizzano, ad ogni effetto, atti d'indirizzo generale per una più qualificata attuazione della legge regionale n. 22 del 1986 avuto riguardo alla mutata natura ed entità della domanda sociale" ed ancora "giova richiamare la necessità che tutti i rapporti comuni e enti socio-assistenziali siano regolamentati dallo strumento della convenzione atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto".

Il citato D.P. che approva gli schemi di convenzione, in più parti richiama il rapporto di collaborazione e di vigilanza del comune da espletarsi attraverso il servizio sociale, data la natura dell'intervento socio-assistenziale e la fragilità del target assistito.

"L'ente gestore deve:

- riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;

- relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione.

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

L'ente contraente deve trasmettere all'ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'ente locale si riserva di chiedere all'ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori".

Ed ancora:

"L'ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale.

L'ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'ente locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori.

E', altresì, facoltà dell'ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione." Come è evidente da quanto sopra riportato, essendo la titolarità dei servizi sociali in capo all'ente locale, é quest'ultimo che deve attivare i propri uffici per verificare non solo il possesso dei requisiti strutturali e gestionali, ma soprattutto la qualità del servizio di accoglienza offerto agli ospiti.

Medesimo indirizzo è stato espresso nella circolare assessoriale n. 10 del 26 giugno 2007 con oggetto "Enti assistenziali iscritti all'albo regionale ex art. 26 della legge regionale n. 22/86. Vigilanza" trasmessa ai sindaci dei comuni dell'Isola, con la quale, ai fini della verifica dei servizi erogati dagli enti, i comuni sono invitati ad attivarsi nell'ambito delle competenze attribuite ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86 al fine di segnalare eventuali circostanze ed elementi di conoscenza utili al mantenimento dell'iscrizione all'albo regionale.

Si richiama inoltre il ruolo dell'Ufficio di Servizio sociale che dovrebbe acquisire elementi diretti di valutazione sulla qualità delle prestazioni di tipo relazionale assicurate agli utenti ospiti.

Premesso inoltre che sia il comune che l'ASP partecipano al procedimento per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali e in fase successiva il comune esprime parere sulla capacità organizzativa ai fini della definizione del decreto di iscrizione all'albo regionale, si ricorda che i decreti emessi da questa Amministrazione e trasmessi ai comuni competenti per territorio, vedono direttamente coinvolti i comuni, sia per verificare, prima della stipula di convenzioni, presso i competenti uffici giudiziari il possesso della capacità dell'ente a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione, sia per esercitare annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali, comunicando all'Amministrazione regionale l'esito positivo o negativo degli stessi.

Quest'ultimo adempimento viene inoltre richiamato annualmente con specifica circolare regionale emanata per la revisione degli enti assistenziali iscritti all'albo regionale nella quale ancora una volta viene richiamato l'obbligo dei comuni di verificare l'idoneità degli enti operanti sul proprio territorio.

Per quanto sopra rappresentato, fermo restando il ruolo di vigilanza e controllo in via straordinaria di questa Amministrazione regionale, si richiama l'ente locale sugli adempimenti sopra indicati a tutela delle fasce più deboli della popolazione.

Al riguardo il comune è tenuto a trasmettere alla scrivente Amministrazione un report semestrale riguardante l'attività di vigilanza svolta nei confronti delle strutture residenziali socio-assistenziali iscritte all'albo regionale, ex art. 26, legge regionale n. 22/86, operanti sul proprio territorio, evidenziando situazioni critiche scaturenti dagli accertamenti effettuati.

Inoltre, in applicazione della legge n. 328/2000, sarebbe auspicabile che i comuni o i distretti socio-sanitari si dotassero di un sistema di accreditamento delle strutture residenziali, sistema già diffuso per i servizi domiciliari e già sperimentato da alcuni comuni della Regione.

Detto sistema consentirebbe al comune o al distretto socio-sanitario di acquisire elementi aggiuntivi finalizzati all'innalzamento della qualità di servizio offerto dall'ente gestore.

L'accreditamento infatti consiste in una valutazione professionale, sistemica e periodica, mirante a garantire l'appropriatezza e il miglioramento continuo dei servizi sociali. L'accreditamento non costituisce vincolo per gli enti locali a stipulare convenzioni con l'ente accreditato, ma è presupposto per la suddetta stipula.

In ultimo giova richiamare il ruolo centrale esercitato dal servizio sociale dei comuni e dall'autorità giudiziaria nell'individuazione delle strutture residenziali più idonee per tipologia, fascia di età e genere dei soggetti accolti, tenuto conto del minore/disabile/anziano da inserire in strutture residenziali.

La presenza indiscriminata nella medesima struttura di minori di fasce totalmente diverse o di entrambi i generi e, ancor più grave, la compresenza in comunità alloggio per disabili psichici di minori con fragilità mentali insieme a soggetti adulti, rischia di inficiare il progetto educativo rivolto ai minori e, nel caso di disabilità mentale, di compromettere il processo graduale di recupero dell'autonomia e di reinserimento sociale.

La presente direttiva si rimette all'attenzione di codeste istituzioni al fine di consentire, ognuno per le proprie competenze, una rete di vigilanza sugli enti socio-assistenziali in grado di qualificare il sistema di accoglienza e di intervenire in modo tempestivo nelle situazioni a maggior rischio sociale.

L'Assessore: CARUSO