
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DECRETO 4 agosto 2015
G.U.R.S. 28 agosto 2015, n. 35
Nuove disposizioni sulle modalità di esecuzione, realizzazione ed attuazione dei corsi di qualificazione per responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei veicoli a motore e loro rimorchi e del responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori e disciplina delle procedure per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 1 dicembre 1986, n. 870 sulle "Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, contenente disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso agli atti e per una migliore funzionalità dell'attività amministrativa;
Visto l'articolo 80 - comma 9 - del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Codice della strada);
Visto l'articolo 240, comma 1, lettera h), del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto il decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana", recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti";
Visto l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana", così come integrato dall'articolo 127, comma 35, della legge regionale n. 17/2004;
Visto il D.P.R. del 5 giugno 2001, n. 360, concernente il Regolamento recante modifiche agli articoli n. 239 e n. 240 nonché all'appendice X al titolo III del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, concernente: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 12 giugno 2003 concernente "Le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, da adottarsi ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni";
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";
Premesso che il comma 9 dell'art. 80 del "Nuovo codice della strada" di cui al decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 prevede che nelle imprese di autoriparazione esercenti il servizio di revisione, la figura professionale del Responsabile tecnico debba possedere i requisiti personali e professionali individuati nel regolamento;
Premesso, altresì, che con il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada" di cui al D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495, così come modificato dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360 sono stati definiti i requisiti personali e professionali del Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore (art. 240) nonché l'obbligo del superamento di "apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestre;
Atteso che con deliberazione 12 giugno 2003 la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha adottato, ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera h), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, l'Accordo concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica di veicoli a motore, individuando due percorsi formativi, uno per Responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e l'altro per responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori allo scopo di garantire i requisiti minimi di qualificazione e professionalità dei soggetti che intendono svolgere la relativa attività ne definisce i contenuti formativi e la durata dei rispettivi moduli;
Visto l'art. 101 - commi 1 e 2 - della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 56 del 31 dicembre 2014;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazione ed i trasporti del 25 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 39 del 22 agosto 2008, che istituisce i corsi per responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e del responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Visto l'art. 3 del citato decreto assessoriale che individua nelle Facoltà di ingegneria delle Università di Catania, Enna, Messina e Palermo le sedi ove verranno svolti i sopracitati corsi e che dispone che le modalità di esecuzione, realizzazione ed attuazione dei predetti corsi saranno determinate da apposite convenzioni da stipulare con le predette Facoltà;
Viste le convenzioni stipulate con la Facoltà di ingegneria dell'Università di Catania in data 13 settembre 2011; con la Facoltà di ingegneria dell'Università di Enna in data 24 giugno 2011 e con la Facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo in data 21 giugno 2011;
Considerato che le convenzioni stipulate con la Facoltà di ingegneria dell'Università di Catania, con la Facoltà di ingegneria dell'Università di Enna con la Facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo sono scadute, rispettivamente in data 3 novembre 2014; 10 settembre 2014 e 15 ottobre 2014;
Considerato, altresì, che occorre individuare, oltre alle istituzioni sopracitate, nuovi soggetti (pubblici e privati) che, in possesso di idonei requisiti che garantiscano affidabilità e professionalità, possano erogare l'attività formativa in tutto il territorio della Regione Siciliana;
Ritenuto necessario approvare lo standard formativo relativo alla formazione dei responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e dei responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori di cui all'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 12 giugno 2003 e del modello di attestato finale, di cui agli allegati 4) e 5), che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Ritenuto, pertanto, ai sensi del comma 2 del citato art. 101 della legge regionale n. 17/2004, di dover dettare nuove disposizioni sulle modalità di esecuzione, realizzazione ed attuazione di corsi di qualificazione per responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e del responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori e nel contempo disciplinare le procedure per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione ai sensi dell'articolo 240, comma 1, lettera h), del D.P.R. n. 495/1992;
Ritenuto, altresì, di dover abrogare il decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti del 25 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 39 del 22 agosto 2008;
Decreta:
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
1. Nel territorio della Regione Siciliana, i corsi di qualificazione previsti dall'articolo 240 - comma 1 - lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, si svolgono secondo le modalità stabilite nel presente decreto.
2. I corsi di qualificazione previsti dal comma 1 sono organizzati da soggetti, pubblici o privati, in possesso dell'accreditamento previsto dai successivi articoli 12, 13, 20 e 21 del presente decreto.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Requisiti di ammissione ai corsi
1. Possono partecipare ai corsi di qualificazione di cui all'articolo 1 del presente decreto, organizzati dai soggetti accreditati dal Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, tutti coloro che sono in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 240, comma 1, come modificato dal D.P.R. n. 360/2001, ovvero:
a) avere raggiunto la maggiore età;
b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
d) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
f) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria;
g) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite nel presente decreto.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Articolazione e durata dei corsi
1. I corsi di qualificazione sono articolati in cinque moduli.
2. Il corso relativo alla qualificazione professionale per responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ha una durata minima di trenta ore e verte sulle materie indicate nel successivo articolo 4, comma 1.
3. Il corso relativo alla qualificazione professionale per responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori, ha una durata minima di ventiquattro ore e verte sulle materie indicate nel successivo articolo 4, comma 2.
4. Il corso relativo alla qualificazione professionale per responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi per coloro che hanno già conseguito l'attestato quali responsabili tecnici per la revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori ha una durata minima di 10 ore e verte, esclusivamente, sulle materie indicate nel successivo articolo 4, comma 3.
5. I corsi devono essere effettuati esclusivamente presso le sedi operative del soggetto accreditato.
6. Per quanto riguarda l'orario di svolgimento dei corsi di qualificazione, gli stessi devono essere svolti, esclusivamente, nelle giornate feriali dalle ore 8,00 alle ore 22,00 e nella giornata di sabato dalle ore 8 alle ore 15,00.
7. Alla chiusura del corso il soggetto erogatore rilascia all'allievo un attestato di frequenza e profitto nel quale si attesta che l'allievo ha frequentato l'apposito corso per la durata minima prevista, pari all'80% delle ore complessive, nonché al 70% del monte ore relativo a ciascun modulo.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Materie di insegnamento
1. Il corso di qualificazione professionale per responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi è articolato nei seguenti moduli, che vertono sulle seguenti materie:
a) 1° modulo (durata minima dieci ore):
La disciplina giuridica del servizio di revisione: normativa di riferimento e circolari esplicative; l'autorizzazione all'esercizio del servizio di revisione: requisiti e regime delle responsabilità: le attrezzature di revisione: obblighi, controlli periodici e straordinari; il responsabile tecnico: requisiti, compiti e regime delle responsabilità; nozioni in materia di classificazione dei veicoli, equipaggiamenti obbligatori e facoltativi, documenti di circolazione; i controlli tecnici da eseguire sui veicoli e modalità di esecuzione; i referti delle prove strumentali e dei controlli visivi; le procedure amministrative connesse alle operazioni di revisione; i controlli amministrativi e tecnici sul servizio di revisione; il regime sanzionatorio.
b) 2° modulo (durata minima quattro ore)
Teoria applicata al processo di revisione: introduzione alla strumentazione relativa al processo di revisione (linea collaudo); gestione del software della linea di collaudo; interpretazione dei dati ottenuti attraverso le attrezzature diagnostiche; nozioni di meccanismi ed elettronica applicata alle ispezioni visive previste dal processo di revisione.
c) 3° modulo (durata minima otto ore)
Formazione pratica all'uso ed alla interpretazione dei dati e degli strumenti diagnostici: banco di prova freni a rullo e piastre; prova sospensioni; prova giochi degli organi di direzione del veicolo; fonometro per la misura del rumore prodotto dall'impianto di scarico e dall'avvisatore acustico; centrafari; opacimetro; analizzatore gas di scarico.
d) 4° modulo (durata minima quattro ore)
La certificazione: ISO 9000 ed i sistemi di qualità documentati; l'organizzazione aziendale nell'ottica della qualità; il controllo del processo produttivo; la definizione e la pianificazione delle azioni correttive; l'assistenza alla clientela; la certificazione.
e) 5° modulo (durata minima quattro ore)
L'ambiente e la sicurezza nei centri di revisione: caratteristiche e dimensioni dei locali; sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro.
2. Il corso di qualificazione professionale per responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori è articolato nei seguenti moduli, e verte sulle seguenti materie:
a) 1° modulo (durata minima otto ore)
La disciplina giuridica del servizio di revisione: normativa di riferimento e circolari esplicative; l'autorizzazione all'esercizio del servizio di revisione: requisiti e regime delle responsabilità; le attrezzature di revisione: obblighi, controlli periodici e straordinari; il responsabile tecnico: requisiti, compiti e regime delle responsabilità; nozioni in materia di classificazione dei veicoli, equipaggiamenti obbligatori e facoltativi e documenti di circolazione, con particolare riguardo ai motocicli ed ai ciclomotori; i controlli tecnici da eseguire sui veicoli e modalità di esecuzione; i referti delle prove strumentali e dei controlli visivi; le procedure amministrative connesse alle operazioni di revisione; i controlli amministrativi e tecnici sul servizio di revisione; il regime sanzionatorio;
b) 2° modulo (durata minima quattro ore)
Teoria applicata ai processori revisione: introduzione alla strumentazione relativa al processo di revisione (linea collaudo); gestione del software della linea collaudo; interpretazione dei dati ottenuti attraverso le attrezzature diagnostiche; nozioni di meccanismi ed elettronica applicata alle ispezioni visive previste dal processo di revisione.
c) 3° modulo (durata minima otto ore)
Formazione pratica all'uso ed alla interpretazione dei dati e degli strumenti diagnostici: banco di prova freni a rullo e piastre; prova sospensioni; prova giochi degli organi di direzione del veicolo; fonometro per la misura del rumore prodotto dall'impianto di scarico e dall'avvisatore acustico; prova fari; contagiri; analizzatore gas di scarico.
d) 4° modulo (durata minima due ore)
La certificazione: ISO 9000 ed i sistemi di qualità documentati; l'organizzazione aziendale nell'ottica della qualità; il controllo del processo produttivo; la definizione e la pianificazione delle azioni correttive; l'assistenza alla clientela; la certificazione.
e) 5° modulo (durata minima due ore)
L'ambiente e la sicurezza nei centri di revisione: caratteristiche e dimensioni del locali; sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro.
3. Il corso di qualificazione per responsabile tecnico per la revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, per coloro che hanno già conseguito l'attestato di responsabili tecnici per la revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori è articolato nei seguenti moduli e verte sulle seguenti materie:
a) 1° modulo (durata minima tre ore)
Le attrezzature di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi: obblighi, controlli periodici e straordinari; equipaggiamenti obbligatori e facoltativi, documenti di circolazione; i controlli tecnici da eseguire sui veicoli e modalità di esecuzione; i referti delle prove strumentali e dei controlli visivi; le procedure amministrative connesse alle operazioni di revisione; i controlli amministrativi e tecnici sul servizio di revisione;
b) 2° modulo (durata minima due ore)
Introduzione alla strumentazione relativa al processo di revisione (linea collaudo); gestione del software della linea collaudo; interpretazione dei dati ottenuti attraverso le attrezzature diagnostiche; nozioni di meccanismi ed elettronica applicata alle ispezioni visive previste dal processo di revisione.
c) 3° modulo (durata minima tre ore)
Formazione pratica all'uso ed alla interpretazione dei dati e degli strumenti diagnostici: banco di prova freni a rullo e piastre; prova sospensioni; prova giochi degli organi di direzione del veicolo; fonometro per la misura del rumore prodotto dall'impianto di scarico e dall'avvisatore acustico; centrafari; opacimetro; analizzatore gas di scarico.
d) 4° modulo (durata minima un'ora)
La certificazione: ISO 9000 ed i sistemi di qualità documentati; il controllo del processo produttivo; la definizione e la pianificazione delle azioni correttive; l'assistenza alla clientela; la certificazione.
e) 5° modulo (durata minima un'ora)
Caratteristiche e dimensioni dei locali;
4. Ogni "ora" di insegnamento deve avere una durata effettiva di almeno 50' ed ogni materia deve essere trattata per la durata minima prevista con riferimento ad ogni singolo modulo. Nell'arco di una singola giornata non possono essere svolte più di otto ore di lezione. Nell'ambito dei corsi possono essere utilizzati a fini didattici anche sussidi informatici.
5. I corsi dovranno prevedere la trattazione integrale degli argomenti sopra descritti per ciascun modulo, e per il numero minimo di ore indicato.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Disciplina della prova d'esame
1. Alla fine di ciascun corso, l'allievo sostiene l'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di responsabile tecnico.
2. Sono ammessi all'esame per la valutazione finale i soggetti che hanno frequentato l'apposito corso con profitto, per la durata minima prevista, pari all'80% delle ore complessive nonché al 70% del monte ore relativo a ciascun modulo. L'acquisizione dell'attestato di frequenza e profitto rilasciato dal soggetto che ha erogato la formazione è titolo essenziale per l'iscrizione agli esami di idoneità.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Domande di ammissione
1. Entro 20 giorni dalla data di conclusione del corso, coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento delle abilitazioni professionale di responsabile tecnico dei centri di revisione devono presentare apposita istanza al Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - Area 6 Coordinamento uffici della motorizzazione civile, via Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 Palermo.
2. La domanda deve essere redatta sull'apposito modulo, il cui fac-simile è allegato al presente decreto (allegato 1), riportando tutte le indicazioni in esso contenute, dichiarate sotto la personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
3. La domanda deve essere presentata o spedita mediante una delle seguenti modalità, a pena di esclusione:
a) presentazione da parte dell'interessato direttamente all'Area 6 - Coordinamento uffici della motorizzazione civile. In tal caso la sottoscrizione della domanda deve essere resa alla presenza del dipendente incaricato a riceverla, con esibizione di un documento d'identità, in corso di validità. In alternativa, l'istanza può essere consegnata direttamente da terzi delegati, già sottoscritta, allegando la fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e del delegato.
b) trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a: "Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - Area 6 Coordinamento uffici della motorizzazione civile, via Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 - Palermo".
4. Alla domanda così trasmessa deve essere allegata fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La data di spedizione della domanda è stabilita, e comprovata, dal timbro datario apposto dall'Ufficio postale accettante.
5. Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento di identità in corso di validità;
b) copia dell'attestato di frequenza rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione con relativa dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000;
c) copia del titolo di studio, con relativa dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero, lo stesso dovrà essere integrato da traduzione giurata e autocertificazione.
6. La domanda dovrà essere, altresì, corredata dell'attestazione del pagamento di:
a) euro 16,00 per imposta di bollo assolta in modo virtuale per diritti di segreteria, da effettuare mediante POS presso gli sportelli dei servizi provinciali della motorizzazione civile, ovvero con procedura "pagonline" dell'Istituto cassiere della Regione Siciliana, UniCredit S.p.A., con imputazione al capitolo n. 1205 del bilancio della Regione Siciliana.
b) euro 16,00 per imposta di bollo assolta in modo virtuale per rilascio titolo di abilitazione, da effettuare mediante POS presso gli sportelli dei servizi provinciali della motorizzazione civile, ovvero con procedura "pagonline" dell'Istituto cassiere della Regione Siciliana, UniCredit S.p.A., con imputazione al capitolo n. 1205 del bilancio della Regione Siciliana.
c) euro 100,00 per diritti di motorizzazione a titolo di rimborso delle spese per istruzione pratica da effettuarsi mediante POS presso gli sportelli dei servizi provinciali della motorizzazione civile, ovvero con procedura "pagonline" dell'Istituto cassiere della Regione Siciliana, UniCredit S.p.A., con imputazione al capitolo n. 1983 U.P.B., della rubrica del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, del bilancio della Regione Siciliana.
7. In nessun caso le somme versate saranno restituite.
8. La Regione Siciliana non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
9. Non potranno essere prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore e il fatto di terzi, non siano presentate o trasmesse all'Amministrazione, anche in caso di inoltro mediante il servizio postale, entro la scadenza sopra indicata.
10. Nell'ipotesi in cui il candidato ammesso all'esame non si presenti il giorno delle prove, verrà escluso dalla sessione.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Ammissione agli esami e relative procedure
1. L'Area 6 - Coordinamento uffici motorizzazione civile - provvede a sovrintendere all'effettuazione degli esami ed effettua le seguenti attività:
a) istruttoria delle domande di partecipazione;
b) ammissione o all'esclusione dalla sessione d'esame;
c) predisposizione dell'elenco degli ammessi e dei non ammessi all'esame e pubblicazione nella pagina web della Regione Siciliana;
d) comunicazione, ai candidati esclusi, dei motivi della non ammissione.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Nomina della commissione d'esame
1. Entro 10 giorni dalla data di conclusione del corso di qualificazione, il soggetto erogatore comunica all'Amministrazione la chiusura del medesimo. A tale comunicazione deve essere allegato l'elenco degli allievi che hanno partecipato, con profitto, al corso.
2. Entro 15 giorni dalla precedente comunicazione, il dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti nomina la commissione per l'accertamento della idoneità alla professione di responsabile tecnico di cui all'articolo 1 del presente decreto.
3. La commissione è composta da:
a) un presidente, scelto tra i dirigenti del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, esperto in materia di trasporti;
b) due componenti, di cui:
- uno scelto tra il personale dirigenziale e non dirigenziale inquadrato con qualifica non inferiore a istruttore direttivo del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, esperto in materia di trasporti;
- uno scelto tra i docenti dell'ente di formazione, con esclusione dei docenti di cui al successivo articolo 18, comma 5.
c) un segretario, scelto tra il personale non dirigente della Regione Siciliana inquadrato con qualifica non inferiore a istruttore direttivo del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.
4. Entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina della commissione, il presidente fissa il calendario e le date degli esami.
5. Le date e il calendario degli esami sono pubblicati nel sito web del Dipartimento e hanno validità di notificazione a tutti gli effetti.
6. Le giornate d'esame devono essere programmate in maniera tale da assicurare tra i candidati pari dignità e rispetto, affinché chiunque possa esprimersi al meglio e le decisioni vengano prese con trasparenza e unicamente in base al merito. A tal fine, il presidente della commissione d'esame provvede, di concerto con gli altri membri della commissione, a definire che ciascuna giornata d'esame, per quanto riguarda la prova orale e la prova pratica preveda un numero non inferiore a 10 e non superiore 15 candidati.
7. Per ogni giornata di esame, il soggetto erogatore dovrà corrispondere ai componenti della commissione, con esclusione del docente scelto tra quelli del dell'ente di formazione i cui eventuali compensi restano a carico del soggetto erogatore della formazione, un compenso di euro 250,00. Ai componenti la commissione d'esame, oltre al compenso come sopra determinato, è previsto - ove dovuto - il rimborso per le spese di trasporto e per i pasti spettanti nella misura stabilita dalla normativa regionale vigente in materia missioni per i dirigenti e il personale non dirigente della Regione Siciliana.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Prove d'esame
1. Nel corso dell'anno solare sono effettuate tre sessioni d'esame; la prima il mese di aprile, la seconda entro il mese di luglio e la terza entro il 15° giorno del mese di dicembre. Il presidente della commissione nominata ai sensi del precedente articolo 8 stabilisce le date certe e le pubblica nel sito web del Dipartimento.
2. Le prove d'esame consistono in una prima prova scritta con quesiti a risposta multipla predeterminata, in una seconda prova integrativa in forma orale ed in una prova pratica.
La prova scritta consiste nello rispondere con la formulazione Vero o Falso a specifici quiz; a ciascun candidato verrà infatti consegnata una scheda, scelta dalla commissione d'esame tra quelle all'uopo predisposte dalla medesima commissione (o da commissioni precedenti) e pubblicati, almeno trenta giorni prima delle prove, nel sito web del Dipartimento, contenente un numero di quesiti proporzionale alla durata dei moduli che compongono i singoli corsi, e precisamente:
a) 10 domande per ogni modulo di dieci ore di durata;
b) 8 domande per ogni modulo di otto ore di durata;
c) 4 domande per ogni modulo di quattro ore di durata;
d) 3 domande per ogni modulo di tre e due ore di durata;
e) 2 domande per ogni modulo di un'ora di durata.
3. La prova scritta per i candidati che hanno frequentato il corso di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento ha una durata di 90 minuti.
4. La prova scritta per i candidati che hanno frequentato il corso di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento ha una durata di 60 minuti.
5. La prova scritta per i candidati che hanno frequentato il corso di cui all'articolo 3, comma 4, del presente regolamento ha una durata di 45 minuti.
La prova scritta si intende superata se il candidato avrà risposto in maniera esatta ad almeno l'80% dei quesiti.
6. La prova orale, alla quale viene ammesso il candidato che ha sostenuto positivamente la prova scritta, verte sulle materie del programma e si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto da parte della commissione un giudizio non inferiore a 6/10.
7. La prova pratica, alla quale viene ammesso il candidato che ha superato la prova orale, si svolge presso la sede operativa di cui ai successivi articoli 13 e 14, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 ovvero presso centri di revisione previsti nel medesimo art. 16, punto B VII.
La stessa consiste nell'effettuazione degli adempimenti preliminari e conclusivi, sia amministrativi che tecnici, inerenti alle operazioni di revisione dei relativi veicoli. La prova pratica è superata dai candidati che abbiano ottenuto un punteggio di almeno 6/10.
8. I candidati che avranno superato la prova orale saranno dichiarati idonei all'espletamento della professione di "Responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi" o di "Responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori".
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Attestati di idoneità
1. Al termine degli esami, il dirigente generale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti della Regione Siciliana rilascia ad ogni partecipante che ha superato positivamente le prove, in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 240 - comma 1 - del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, un attestato di idoneità con indicazione dell'esito positivo.
2. Gli attestati sono consegnati ai soggetti risultati idonei alle prove di esami di cui al precedente articolo 9 od a persone munite di delega scritta da parte dei medesimi.
3. Gli attestati sono redatti secondo il modello di cui all'allegato 4) e 5) del presente decreto.
4. L'attestato è sottoscritto dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e dal dirigente dell'Area 6 - Coordinamento uffici motorizzazione civile ed è soggetto all'imposta di bollo.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Registro dei responsabili tecnici
1. Presso il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è istituito il registro dei responsabili tecnici delle imprese esercenti il servizio di revisione distinto in due sezioni:
I. Sezione A, dedicata ai responsabili tecnici delle imprese esercenti il servizio di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
II. Sezione B, dedicata ai responsabili tecnici delle imprese esercenti il servizio di revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori.
2. Il registro è tenuto presso l'Area 6 - Coordinamento uffici motorizzazione civile - ed è pubblicato nel sito del Dipartimento.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Accreditamento
1. L'accreditamento è l'atto con cui l'Amministrazione regionale riconosce l'idoneità di soggetti, pubblici e privati, con sedi operative, principali e secondarie, nel territorio regionale ed in possesso dei requisiti definiti nel presente decreto, per realizzare attività di qualificazione per responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e del responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori.
2. I soggetti che avranno ottenuto l'idoneità di cui al precedente comma, nel rispetto della procedura di accreditamento che segue, devono presentare una richiesta di autorizzazione per ogni singolo corso di qualificazione.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Destinatari dell'accreditamento
1. Destinatari della procedura di accreditamento sono i soggetti pubblici o privati che, indipendentemente dalla propria natura giuridica, abbiano tra i propri scopi e fini istituzionali, espressamente dichiarati nel proprio statuto, l'attività di qualificazione/formazione, che dispongano della sede operativa principale nel territorio della Regione Siciliana e che intendano organizzare ed erogare attività di qualificazione ai sensi dell'articolo 240, comma 1, lettera h), del D.P.R. n. 495/1992.
2. Le attività di qualificazione realizzate da tali soggetti devono essere svolte in spazi rispondenti alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche, sicurezza, igiene e salute sui luoghi di lavoro, adeguatamente attrezzati ed idonei alle utenze cui sono rivolte.
3. I destinatari della procedura di accreditamento non devono essere, ne essere stati, beneficiari di contributi concessi da enti pubblici per l'erogazione della qualificazione/ formazione.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Sede operativa
1. Per sede operativa si intende una struttura, con le caratteristiche indicate nei successivi articoli, della quale il soggetto è in grado di attestare il possesso giuridico, con un assetto strutturale, tecnico e organizzativo che garantisca l'erogazione della qualificazione oggetto del presente decreto.
2. Il soggetto può disporre di più sedi operative costituite da unità immobiliari localizzate nel territorio della Regione Siciliana e disponibili in base a un titolo giuridicamente idoneo a comprovarne il possesso per il triennio successivo alla data di presentazione della domanda di accreditamento, nelle quali svolgere sia funzioni di governo e sia di attività formativa.
3. La sede operativa dove vengono svolte continuativamente le funzioni di governo (direzione e gestione economica amministrativa) è definita sede operativa direzionale ed amministrativa.
4. La struttura operativa dove vengono svolte continuativamente le attività di qualificazione/formazione è definita sede operativa di erogazione della qualificazione, sia teorica che pratica.
5. La sede direzionale e la sede (o le sedi) di erogazione dell'attività di qualificazione di cui il soggetto dispone e per la quali potrà richiedere l'accreditamento, possono essere ubicate anche nello stesso sito.
6. Nella medesima sede operativa non può essere localizzato più di un soggetto accreditato.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Requisiti del soggetto da accreditare
1. Il soggetto che richiede l'accreditamento deve dimostrare di possedere:
a) risorse logistiche e tecniche della/e sede/i operativa/ e, indispensabili e funzionali allo svolgimento delle attività di governo e per l'erogazione dell'attività di qualificazione, di cui al successivo art. 16;
b) affidabilità economica e finanziaria, di cui al successivo art. 17;
c) capacità gestionali e risorse professionali, di cui al successivo art. 18;
d) efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate, di cui al successivo art. 19.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Risorse logistiche e tecniche
1. Il soggetto che richiede l'accreditamento deve dimostrare di possedere risorse logistiche e tecniche in ciascuna sede operativa, indispensabili per l'erogazione dei servizi di qualificazione/formativa.
2. Circa le caratteristiche logistiche, ogni sede operativa deve disporre di unità immobiliari che abbiano:
a) per quanto riguarda la sede operativa direzionale e amministrativa, locali minimi per almeno 50 mq. netti di superficie destinati all'assolvimento delle funzioni di governo (direzione amministrazione, segreteria, presidio dell'erogazione dei servizi e accoglienza dell'utenza), oltre agli spazi per i percorsi ed ai servizi igienici;
b) per quanto riguarda la sede operativa di erogazione della qualificazione destinata allo svolgimento della parte teorico/didattica i locali devono possedere le seguenti caratteristiche:
- superficie netta dell'aula didattica di almeno 25 mq.;
- un'aula informatica di almeno 25 mq.; a tal fine, il numero massimo dei partecipanti alle attività di qualificazione/ formative nelle due tipologie di aule è determinato nel rispetto dei regolamenti edilizi locali vigenti, delle norme in materia di igiene, sicurezza ed antincendio;
c) per quanto riguarda la sede operativa di erogazione della qualificazione destinata allo svolgimento della parte pratica dell'attività didattica i locali devono essere dotati delle prescritte autorizzazioni amministrative ed a norma con i prescritti requisiti di legge. Il soggetto che richiede l'accreditamento assolve all'obbligo di comprovare la disponibilità dei locali idonei alla erogazione della parte pratica della formazione dimostrando la sottoscrizione di un apposito accordo o convenzione con centri di revisione autorizzati ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285/92 e s.m.i. (Codice della strada) e dell'articolo 239 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92 (regolamento di esecuzione del NCS) e s.m.i., in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
3. I locali di ciascuna sede operativa che devono essere dimensionati nel rispetto delle normative vigenti; per quanto riguarda la sede operativa di erogazione della formazione la stessa dovrà avere dimensioni proporzionali al numero di partecipanti potenziali per il quale si intendono adibire gli spazi e deve essere priva di barriere architettoniche.
4. I locali individuati dall'ente di formazione per lo svolgimento delle prove d'esame dovranno essere pienamente idonei allo svolgimento degli esami sia sotto il profilo della sicurezza e sia dell'agibilità e dell'igiene. Nel caso in cui i locali dovessero risultare insufficienti, o inidonei, in relazione al numero di candidati o per altri fatti e situazioni di carattere straordinario, l'ente dovrà procedere, in tempo utile, al reperimento di altri ambienti, che abbiano i requisiti sopra indicati. In tal caso tutte le eventuali spese saranno a carico dell'ente erogatore della formazione. Per quel che concerne la sicurezza esterna dei locali utilizzati per lo svolgimento delle attività di esame, i relativi accessi, in particolare, dovranno essere muniti di serrature e chiavi perfettamente funzionanti e ciascuna commissione dovrà poter disporre di un armadio metallico, adatto a custodire durante le prove d'esame tutta la documentazione.
5. Qualora il soggetto che richiede l'accreditamento dovesse avvalersi (attraverso la stipula di un accordo o di una convenzione) di un centro di revisione per la dimostrazione del possesso delle attrezzature di cui al successivo comma 6, punto c), i locali dello stesso centro di revisione, durante le giornate e le ore impegnate alla formazione o alle prove d'esame, devono essere destinati esclusivamente a tali attività.
6. Circa la dotazione tecnica minima, presso ciascuna sede operativa, devono essere disponibili all'esterno dei locali le informazioni sull'ente di formazione rese con apposita segnaletica (targa), collocata in spazio ben visibile all'utenza, riportante la denominazione del soggetto, l'eventuale logo, i recapiti telefonici, la presenza del servizio e gli orari di apertura al pubblico; all'interno dei locali deve essere resa nota l'indicazione del provvedimento regionale di accreditamento riportante gli estremi (numero del provvedimento, data di rilascio, tipologia di accreditamento), con indicazioni delle relative finalità, le prestazioni fornite, le modalità di accesso ed i relativi calendari/orari; devono comunque essere forniti all'utenza tutti i riferimenti utili all'accesso ai servizi.
Inoltre:
a) la sede operativa direzionale e amministrativa deve essere attrezzata con:
- adeguati arredi per lo svolgimento delle attività di direzione, amministrazione, segreteria, presidio dell'erogazione dei servizi e accoglienza dell'utenza;
- una linea telefonica di rete fissa ed un servizio fax;
- una connessione ad internet, un indirizzo e-mail di posta certificata ed un sito o una pagina web. I centri di formazione pubblici possono fare riferimento al sito istituzionale;
- un PC ed uno scanner digitale per le attività amministrative e contabili;
- un kit per la firma digitale;
b) la sede operativa di erogazione della qualificazione destinata allo svolgimento della parte teorico/didattica deve essere attrezzata con:
- adeguati arredi per lo svolgimento delle attività di erogazione della formazione;
- una linea telefonica di rete fissa ed un servizio fax;
- una connessione ad internet, un indirizzo e-mail di posta certificata ed un sito o una pagina web. I centri di formazione pubblici possono fare riferimento al sito istituzionale;
- un'attrezzatura minima in ragione di 1 PC ogni 2 allievi o, in alternativa, il possesso di almeno 4 PC con collegamento ad internet, dedicati all'attività formativa;
c) la sede operativa di erogazione della qualificazione, destinata allo svolgimento della parte pratica dell'attività didattica, deve disporre dell'attrezzatura prevista all'articolo 241, comma 1, del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., idonea ad effettuare l'attività di qualificazione come prevista dai moduli III (formazione pratica all'uso e alla interpretazione dei dati e degli strumenti diagnostici) di cui agli allegati "A" e "B" dell' Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 12 giugno 2003, concernente "Le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, da adottarsi ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni". Il soggetto che richiede l'accreditamento assolve all'obbligo di comprovare la disponibilità delle attrezzature tecniche idonee all'insegnamento della parte pratica della formazione dimostrando la stipula di uno specifico accordo, o convenzione, con centri di revisione in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. ed in possesso dell'attrezzatura idonea a effettuare l'attività di qualificazione come prevista dai moduli III (formazione pratica all'uso e alla interpretazione dei dati e degli strumenti diagnostici) di cui agli allegati "A" e "B" dell' Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 12 giugno 2003, concernente "Le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, da adottarsi ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni".
7. Ai fini della effettuazione delle prove d'esame, parte pratica, il soggetto erogatore della formazione dovrà avere la disponibilità (attraverso la dimostrazione di titolo di proprietà, leasing, locazione a lungo termine o disponibilità resa da un terzo) dei seguenti veicoli:
a) un ciclomotore di categoria L1e (ciclomotore a 2 ruote di cilindrata non superiore a 50cc - se dotato di motore termico - e la cui velocità massima - qualunque sia il sistema di propulsione - non supera i 45Km/h);
b) un ciclomotore di categoria L2e; (ciclomotore a tre ruote di cilindrata non superiore a 50cc - se dotato di motore termico - e la cui velocità massima - qualunque sia il sistema di propulsione - non supera i 45Km/h);
c) un motociclo di categoria L3e (veicolo a due ruote di cilindrata superiore a 50cc - se dotato di motore termico - o la cui velocità massima - qualunque sia il sistema di propulsione - supera i 45Km/h);
d) due veicoli di categoria M (veicoli destinati al trasporto di persone in numero massimo di 9 compreso il conducente) di cui uno alimentato a diesel e uno alimentato a benzina.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Affidabilità economica e finanziaria e solidità patrimoniale
1. I soggetti che fanno domanda di accreditamento devono dimostrare affidabilità economica e finanziaria.
2. Al fine della dimostrazione dell'affidabilità economica e finanziaria, i soggetti che richiedono l'accreditamento devono dimostrare la corretta gestione del bilancio d'esercizio redatto nella forma prevista dalle normative comunitarie e recepite dall'ordinamento italiano (articolo 2423 del codice civile e seguenti), da cui sia desumibile il patrimonio e la situazione economica dell'organismo. A tal fine i soggetti obbligati dalla normativa vigente, devono produrre ricevuta dell'avvenuta presentazione del bilancio presso la competente Camera di commercio;
3. Nel caso in cui i soggetti richiedenti l'accreditamento abbiano sedi operative che, ai sensi dei rispettivi statuti, siano dotate di autonomia finanziaria, l'affidabilità economica, finanziaria e patrimoniale deve essere dimostrata per ogni singola sede.
4. Per i soggetti non obbligati alla presentazione del bilancio, la dimostrazione dell'affidabilità economica e finanziaria deve essere dimostrata dalla presentazione della situazione contabile e patrimoniale posseduta.
5. Per quanto riguarda la solidità patrimoniale, i soggetti che richiedono l'accreditamento devono dimostrare di non si trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo e/o posizione debitoria definitivamente accertata e non oggetto di controdeduzioni nei confronti dell'Amministrazione regionale, o accertata con sentenza passata in giudicato. I soggetti REA dovranno dichiarare di essere in possesso del certificato della Camera di commercio con l'annotazione della situazione fallimentare.
6. Non sono tenute a dimostrare l'affidabilità economico finanziaria e la solidità patrimoniale le Università statali e non statali legalmente riconosciute. Non sono, altresì, tenuti a dimostrare i requisiti relativi all'affidabilità economico e finanziaria gli enti di formazione già accreditati presso la Regione Siciliana, nonché i "centri di formazione pubblici".
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Capacità gestionali e risorse professionali
1. I soggetti che avanzano domanda di accreditamento devono dimostrare capacità gestionali e risorse professionali allo scopo di verificare la capacità di presidiare i processi di produzione dei servizi di formazione.
2. Al fine della dimostrazione della capacità gestionale i soggetti devono dimostrare di avvalersi di figure professionali che concorrono ai diversi processi di direzione, gestione economico-amministrativa, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione, erogazione della formazione. Tali funzioni possono essere garantite da esperienze professionali pregresse maturate in più sedi e con rapporti di lavoro diversi e anche part-time. Per garantire il presidio dei processi in maniera continuata, ogni singolo operatore può svolgere fino ad un massimo di tre funzioni di responsabilità, ma non può svolgere tali funzioni in più di un soggetto formativo.
3. Per quanto riguarda le risorse professionali il soggetto deve dimostrare di avvalersi di docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore o di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una esperienza triennale.
4. Non sono tenute a dimostrare il possesso della capacità gestionali e risorse professionali le Università statali e non statali legalmente riconosciute, qualora richiedano l'accreditamento per la formazione; non sono altresì tenuti a dimostrare i requisiti relativi alla capacità gestionali e risorse professionali" i "centri di formazione pubblici" e gli enti di formazione accreditati presso la Regione Siciliana.
5. Allo lo scopo di sperimentare un protocollo, anche al fine costituire un arricchimento professionale da impegnare proficuamente nell'azione amministrativa, può far parte del corpo docenti dei singoli corsi di formazione il personale dirigente e non dirigente del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti in possesso di adeguato curriculum professionale e scientifico e del diploma di laurea inerente all'area di competenza. Il personale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti impegnato nell'attività di docenza nei corsi non può fare parte delle commissioni d'esame.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate
1. I soggetti richiedenti l'accreditamento devono dimostrare di avere svolto con successo attività formative concluse nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda di accreditamento.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Documentazione per l'accreditamento
1. I soggetti che fanno domanda di accreditamento devono produrre, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione volta a dimostrare:
a) L'attività formativa, quale finalità prevista tra i compiti dallo statuto dell'ente, svolta negli ultimi tre anni;
b) la disponibilità esclusiva dei locali per l'effettuazione sia dei moduli teorici e sia per i moduli pratici, per almeno tre anni a partire dalla data della domanda di accreditamento;
c) le capacità logistiche, attraverso la dimostrazione dell'adeguatezza della sede operativa, con particolare riferimento alle aule per i moduli teorici e i locali per la parte pratica delle lezioni, così come individuata dall'art. 16, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del presente decreto:
d) le capacità tecniche, attraverso la dimostrazione della dotazione tecnica minima, per ciascuna sede operativa, così come individuata nell'art. 16, comma 6, del presente decreto;
e) l'affidabilità economica e finanziaria e la solidità patrimoniale, di cui all'art. 17 del presente decreto;
f) le capacità gestionali e le risorse professionali, come individuate dall'art. 18 del presente decreto;
g) l'efficacia ed l'efficienza nelle attività precedentemente realizzate, come disciplinate dall'art. 19 del presente decreto.
2. Al fine della dimostrazione di quanto previsto dal comma 1, lett. a), i soggetti richiedenti devono, all'atto della presentazione della domanda di accreditamento redatta secondo il fac-simile (allegato 2) al presente decreto, produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante, con l'indicazione che nello statuto è prevista la finalità formativa e che la stessa è stata svolta negli ultimi tre anni. Nel caso di ditte individuali, il titolare dell'impresa potrà presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e lo svolgimento di attività formative.
3. Al fine della dimostrazione di quanto previsto dal comma 1, lett. b), i soggetti, all'atto della presentazione della domanda di accreditamento, redatta secondo il facsimile (allegato 2) al presente decreto, dovranno produrre idoneo documento di disponibilità esclusiva dei locali della/delle sede/sedi operativa per almeno tre anni a partire dalla data della domanda di accreditamento attraverso la produzione del contratto di locazione, titolo di proprietà, usufrutto, contratto di comodato, ecc., registrati presso gli uffici competenti ai sensi della normativa vigente. I soggetti pubblici potranno produrre la dichiarazione del dirigente di settore di disponibilità della struttura da adibire a sede operativa. I soggetti che richiedono l'accreditamento ma che utilizzano locali di proprietà di organismi di diritto pubblico devono:
a) nel caso in cui i soggetti pubblici non stipulano contratti di locazione di tale durata devono produrre i relativi contratti di locazione, anche se di durata inferiore ai tre anni;
b) nel caso in cui tali organismi di diritto pubblico stipulino contratti di locazione di almeno tre anni e il soggetto accreditando sia in possesso di un contratto la cui durata è inferiore ai tre anni, produrre contratto vigente e della domanda di rinnovo del contratto inviata all'ente pubblico.
4. Al fine della dimostrazione di quanto previsto dal comma 1, lett. c), i soggetti, all'atto della presentazione della domanda di accreditamento, redatta secondo il facsimile (allegato 2) al presente decreto, dovranno produrre una dettagliata relazione sui locali delle sedi operative con allegata planimetria e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante attestante che i locali posseggono i requisiti minimi previsti dall'art. 16, comma 2, lett. a), b), e) e che gli stessi sono dimensionati ed idonei all'attività cui sono destinati secondo quanto previsto dall'art. 16, commi 3 e 4, del presente decreto.
5. Al fine della dimostrazione di quanto previsto dal comma 1, lett. d), i soggetti, all'atto della presentazione della domanda di accreditamento, redatta secondo il facsimile (allegato 2) al presente decreto, dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante, con l'indicazione dettagliata della dotazione cui sono attrezzate le sede operative. Per quanto riguarda la sede operativa di erogazione della qualificazione destinata allo svolgimento della parte pratica, il soggetto che assolve all'obbligo di comprovare la disponibilità dei locali idonei alla erogazione della parte pratica della formazione, sottoscrivendo apposito accordo o convenzione con centri di revisione autorizzati ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285/92 e s.m.i. (Codice della strada) e dell'articolo 239 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92 (regolamento del NCS) e s.m.i., in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, devono allegare alla suddetta dichiarazione copia dell'accordo o della convenzione, con dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000.
6. Al fine della dimostrazione di quanto previsto dal comma 1, lett. e), i soggetti, all'atto della presentazione della domanda di accreditamento, redatta secondo il facsimile (allegato 2) al presente decreto, dovranno produrre:
a) riclassificazione dei bilanci degli ultimi tre anni, sottoscritta dal legale rappresentante e da un revisore contabile iscritto nel registro dei revisori o da una società di revisione, che attesti la conformità alle scritture e ai documenti contabili del soggetto. Per i soggetti non obbligati alla presentazione dei bilanci, occorre produrre la situazione contabile con allegate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e la situazione patrimoniale posseduta.
I predetti documenti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesta il possesso di un sistema contabile organizzato per centri di costo per attività secondo procedure formalizzate;
c) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, firmate dal legale rappresentante, dalle quali si rilevi l'assenza dello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedimenti in corso per la dichiarazione di una delle precedenti situazioni. Per i soggetti iscritti alla Camera di commercio (soggetti REA), copia del certificato della Camera di commercio con l'indicazione della situazione fallimentare;
d) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, firmate dal legale rappresentante, dalle quali si rilevi il rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale, dei contributi previdenziali e di tutti i derivanti;
e) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, firmate dal legale rappresentante, dalle quali si rilevi l'assenza, in capo agli amministratori, ai direttori di sede, ai dirigenti muniti di rappresentanza, ai soci accomandatari, ai soci in nome collettivo nonché al legale rappresentante, di sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, associazione di tipo mafioso (legge n. 575/65 e s.m.i.), di corruzione, di frode, di riciclaggio, assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, assenza di misure cautelari o sanzioni interdittive nonché assenza di divieto a stipulare contratti con pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo n. 231/2001;
f) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, firmate dal legale rappresentante, dalle quali si certifichi il rispetto del contratto collettivo di lavoro di riferimento per i propri dipendenti;
g) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, firmate dal legale rappresentante, dalle quali si attesti il tipo di contenzioso, indicando tutti i dati volti alla verifica dello stesso. Alla succitata dichiarazione deve essere allegata una lettera di impegno a risolvere tale contenzioso entro un anno dalla data di presentazione della domanda.
La mancata presentazione di tale lettera comporta l'esclusione dalla procedura di accreditamento. L'Amministrazione si riserva, in tale caso, di ammettere la domanda in funzione della natura e della consistenza del contenzioso.
In tale caso l'accreditamento verrà condizionato dal mantenimento da parte del soggetto degli impegni presi. In caso di mancato rispetto dell'impegno l'Amministrazione provvederà a revocare l'accreditamento e ad escludere il soggetto dall'elenco di cui all'articolo 24 del presente decreto.
7. Al fine della dimostrazione di quanto previsto dal comma 1, lett. f), il legale rappresentante del soggetto che richiede l'accreditamento deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante che il soggetto si avvale di figure professioni e di docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 18, commi 2 e 3, del presente decreto. A detta dichiarazione deve essere allegato l'elenco delle figure professionali e dei docenti, con l'indicazione delle funzioni e dei requisiti posseduti dagli stessi, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente. Per quanto riguarda le figure professionali che concorrono ai processi di direzione, gestione economico-amministrativa, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione ed erogazione della formazione gli stessi devono produrre dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante che dette funzioni non sono svolte in altri soggetti formativi.
8. Al fine della dimostrazione di quanto previsto dal comma 1, lett. g), il soggetto che richiede l'accreditamento deve produrre deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione delle attività formative svolte e concluse negli ultimi tre anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Procedure per il primo rilascio dell'accreditamento
1. I soggetti che richiedono l'accreditamento devono presentare istanza secondo il fac-simile allegato al presente decreto (allegato 2) e la documentazione richiesta ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 15 come prevista dal precedente art. 20 del presente decreto.
2. La domanda deve essere presentata, o spedita a mezzo di servizio postale, mediante una delle seguenti modalità, a pena di esclusione:
a) presentazione da parte dell'interessato all'Area 6 - Coordinamento uffici della motorizzazione civile; in questo caso la sottoscrizione della domanda deve essere resa alla presenza del dipendente incaricato a riceverla, con esibizione di un documento d'identità, in corso di validità.
In alternativa, l'istanza può essere consegnata direttamente da terzi delegati, già sottoscritta, allegando la fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e del delegato;
b) trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a "Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - Area 6 - Coordinamento uffici della motorizzazione civile - via Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 Palermo". In tal caso, alla domanda deve essere allegata copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di validità. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro datario apposto dall'Ufficio postale accettante.
3. Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, oltre alla documentazione prevista dal comma 1 del presente articolo, l'attestazione del pagamento di:
a) euro 16,00 per imposta di bollo assolta in modo virtuale per diritti di segreteria, da effettuare mediante i POS degli sportelli dei servizi provinciali della motorizzazione civile, ovvero con procedura "pagonline" dell'Istituto cassiere della Regione Siciliana, UniCredit S.p.A., imputati al capitolo n. 1205 del bilancio della Regione Siciliana;
b) euro 16,00 per imposta di bollo assolta in modo virtuale per rilascio accreditamento, da effettuare mediante i POS degli sportelli dei Servizi provinciali della motorizzazione civile, ovvero con procedura "pagonline" dell'Istituto cassiere della Regione Siciliana, UniCredit S.p.A., imputati al capitolo n. 1205 del bilancio della Regione Siciliana;
c) euro 103,29 per diritti di motorizzazione dovuti per "spese di istruttoria e vigilanza" da effettuarsi mediante i POS degli sportelli dei servizi provinciali della motorizzazione civile, ovvero con procedura "pagonline" dell'Istituto cassiere della Regione Siciliana, UniCredit S.p.A., dell'Istituto Cassiere della Regione Siciliana, UniCredit S.p.A., imputati al capitolo n. 1983 U.P.B., della rubrica del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, del bilancio della Regione Siciliana;
d) euro 103,29 per diritti di motorizzazione dovuti per "accertamento requisiti" da effettuarsi mediante i POS degli sportelli dei servizi provinciali della motorizzazione civile, ovvero con procedura "pagonline" dell'Istituto cassiere della Regione Siciliana, UniCredit S.p.A., dell'Istituto cassiere della Regione Siciliana, UniCredit S.p.A., imputati al capitolo n. 1983 U.P.B., della rubrica del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, del bilancio della Regione Siciliana.
4. In nessun caso le somme versate saranno restituite.
5. La Regione Siciliana non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6. Non potranno essere prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore e il fatto di terzi, non siano presentate o trasmesse all'Amministrazione, anche in caso di inoltro mediante il servizio postale, entro la scadenza sopra indicata.
7. Le istanze di accreditamento dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al successivo articolo 22.
8. Al termine dell'istruttoria, i soggetti che ottengono l'accreditamento sono inseriti (con evidenza delle sedi operative) nell'Elenco regionale degli enti accreditati ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del presente decreto.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Avviso pubblico
1. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti provvede ad emanare un avviso pubblico per l'avvio delle procedure di accreditamento.
2. L'avviso è pubblicato nel sito del Dipartimento e avrà valore a tutti gli effetti di notifica.
3. L'avviso sarà pubblicato per trenta giorni e disporrà le modalità di presentazione delle domande di richiesta di accreditamento.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Procedura per le variazioni
1. Qualora, durante il periodo di validità dell'accreditamento, intervengano variazioni ai requisiti dell'accreditamento, il soggetto è tenuto ad aggiornare tempestivamente, entro 30 giorni dall'avvenuta variazione, le relative informazioni e/o documenti mediante comunicazione all'Amministrazione che ha rilasciato l'accreditamento. L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche per la verifica della permanenza dei requisiti.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Rilascio e validità dell'accreditamento elenco regionale dei soggetti accreditati
1. L'accreditamento è rilasciato a tempo indeterminato e la validità decorre dalla data di emissione del relativo decreto da parte del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.
2. I soggetti accreditati e le loro sedi operative sono inseriti in un apposito "Elenco regionale" tenuto ed aggiornato dal Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e pubblicato nel sito istituzionale.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Autorizzazione allo svolgimento dei corsi
1. I soggetti che hanno ottenuto l'accreditamento ed iscritti nell'Elenco di cui al precedente articolo 21, che intendono organizzare uno dei corsi di formazione previsti dall'articolo 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, devono chiedere l'autorizzazione al dirigente dell'Area 6 - Coordinamento uffici motorizzazione civile.
2. Il legale rappresentante del soggetto che richiede l'autorizzazione, almeno 20 giorni prima dell'avvio del corso, presenta istanza, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo il fac-simile allegato al presente decreto (allegato 3), allegando:
a) data di inizio e fine corso;
b) calendario delle lezioni, con indicazione dei docenti;
c) elenco dei partecipanti;
d) registro delle presenze, che dovrà essere vidimato dall'Ufficio.
3. All'istanza deve essere, inoltre allegato:
a) versamento di euro 16,00 per imposta di bollo assolta in modo virtuale per diritti di segreteria, da effettuare mediante i POS degli sportelli dei servizi provinciali della motorizzazione civile, ovvero con procedura "pagonline" dell'Istituto cassiere della Regione Siciliana, UniCredit S.p.A., con imputazione al capitolo n. 1205 del bilancio della Regione Siciliana;
b) versamento di euro 16,00 per imposta di bollo assolta in modo virtuale per rilascio autorizzazione, da effettuare mediante i POS degli sportelli dei servizi provinciali della motorizzazione civile, ovvero con procedura "pagonline" dell'Istituto cassiere della Regione Siciliana, UniCredit S.p.A., con imputazione al capitolo n. 1205 del bilancio della Regione Siciliana;
c) versamento euro 103,29 per diritti di motorizzazione dovuti per spese di istruttoria da effettuarsi mediante i POS degli sportelli dei servizi provinciali della motorizzazione civile, ovvero con procedura "pagonline" dell'Istituto cassiere della Regione Siciliana, UniCredit S.p.A., dell'Istituto cassiere della Regione Siciliana, UniCredit S.p.A., imputati al capitolo n. 1983 U.P.B., della rubrica del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, del bilancio della Regione Siciliana.
4. L'autorizzazione allo svolgimento del corso è rilasciata, da parte del dirigente dell'Area 6 - Coordinamento uffici motorizzazione civile, al soggetto richiedente che deve iniziare il corso entro la data comunicata all'atto della richiesta. In mancanza, l'autorizzazione, decade e il soggetto ha l'obbligo di presentare nuova richiesta.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Istruttoria e verifica requisiti
1. L'attività di istruttoria e di verifica per l'accertamento sulla sussistenza ed il mantenimento dei requisiti si distingue in:
a) istruttoria;
b) controllo diretto;
c) ispezione.
2. Al fine del monitoraggio sull'attività dei soggetti accreditati, gli stessi sono tenuti a inviare annualmente, entro il mese di aprile, un report sulle attività svolte durante l'anno precedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, che sarà valutato dal competente servizio del Dipartimento. Tale report dovrà essere inviato esclusivamente per via telematica, utilizzando le schede appositamente predisposte e riguarderà:
a) informazioni e dati sulle attività di formazione professionale svolte (presentazione progetti; attività in corso di svolgimento, attività e corsi conclusi, etc.);
b) informazioni e dati aggregati sulle performance (numero allievi iscritti e idonei, abbandoni, ore previste e realizzate; etc.);
c) informazioni sulle relazioni con il territorio (partenariati, incontri e protocolli di intesa con soggetti istituzionali e del sistema sociale - accordi e convenzioni col sistema produttivo e universitario).
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Istruttoria per l'accertamento della sussistenza dei requisiti
1. L'istruttoria per l'accertamento della sussistenza dei requisiti si esegue ogni qual volta il soggetto richiede l'avvio di una delle procedure previste nel presente decreto e consiste in una verifica sulla veridicità dei dati riportati nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulla regolarità e completezza della documentazione inviata.
2. L'istruttoria verrà completata entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza di accreditamento.
3. Le istanze carenti e/o non conformi ai modelli approvati e disponibili nel sito non potranno essere accolte e resteranno sospese con conservazione dei dati e dei documenti inseriti. Le stesse saranno istruite non appena le carenze e/o non conformità verranno eliminate.
4. L'Amministrazione concluderà il procedimento con provvedimento espresso.
5. Nell'ipotesi di provvedimento negativo si applica la procedura prevista dall'articolo 10 bis della legge n. 241/90.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulla documentazione
1. L'Amministrazione può disporre il controllo diretto e analitico sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulla documentazione in originale, sia in fase istruttoria che successivamente, previo preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, presso la sede operativa direzionale e/o le sedi operative di erogazione dei corsi di qualificazione/ formazione. Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'insussistenza, anche parziale, dei requisiti dichiarati dal soggetto per l'accreditamento, l'Amministrazione procederà, previo contraddittorio, all'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 31 del presente decreto.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Verifica del regolare svolgimento dei corsi
1. L'Amministrazione effettua le ispezioni necessarie per verificare il regolare svolgimento dei corsi. L'attività ispettiva è espletata presso le sedi, nelle ore e nei giorni comunicati nel calendario delle lezioni.
2. L'attività ispettiva è svolta da funzionari appartenenti almeno all'area C. I funzionari incaricati, ai fini dell'espletamento delle attività ispettive, dovranno richiedere la presenza del legale rappresentante del soggetto erogatore del corso, ovvero del responsabile del corso stesso, per tutta la durata dell'ispezione.
3. Eventuali contestazioni vanno rappresentate a chi, tra il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso e il responsabile del corso stesso, sarà presente. Lo stesso dovrà firmare il verbale.
4. Qualora non dovessero essere presentati ne il legale rappresentante ne il responsabile del corso, i funzionari incaricati concluderanno l'ispezione verbalizzando tale circostanza come irregolarità.
5. Di tutta l'attività svolta, è redatto verbale a fine ispezione con indicazione sommaria di eventuali contestazioni, nonché di eventuali controdeduzioni o rifiuti di collaborazione alla stessa attività ispettiva.
6. Nel caso che risultasse impedito l'accesso ai locali e non sia stato possibile l'intervento degli organi di polizia, copia del verbale è trasmesso agli uffici della Procura della Repubblica per le eventuali valutazioni di competenza.
7. Per quel che concerne la verifica del regolare svolgimento dei corsi di formazione i funzionari incaricati dell'ispezione devono prestare particolarmente attenzione:
a) alla presenza e alla corretta tenuta del/i registro/i di iscrizione;
b) alla presenza e la corretta tenuta del/i registro/i di frequenza,
c) alla coincidenza tra la lezione programmata nel calendario e quella svolta al momento della verifica;
d) all'identificazione degli allievi;
e) all'identificazione del docente.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Atti successivi all'ispezione
1. Al termine di ogni ispezione è consegnata copia del verbale a chi sia presente tra il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso ovvero il responsabile del corso stesso, ottenendo firma per accettazione. L'eventuale rifiuto a ricevere copia del verbale è opportunamente annotato.
2. Il verbale ispettivo è trasmesso in originale al dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti ed all'Area 6 - Coordinamento uffici motorizzazione civile - dello stesso Dipartimento che si esprimerà in merito alle eventuali anomalie riscontrate durante le ispezioni ed adotterà i provvedimenti di cui all'articolo 31 del presente decreto.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Sospensione e revoca dell'accreditamento
1. Qualora in sede di verifica (controllo diretto o ispezione) sia accertata una non conformità sanabile ovvero i soggetti non abbiano adempiuto, nei tempi e/o con le modalità previste, all'aggiornamento della documentazione scaduta, alle comunicazioni di variazione e/o all'invio dei report di monitoraggio l'Amministrazione procede:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale l'organismo deve provvedere alla eliminazione delle irregolarità entro 15 giorni;
b) alla sospensione, per un tempo determinato, nel caso le inadempienze non vengano sanate nel termine assegnato con la diffida;
c) alla revoca dell'autorizzazione nei casi di cui al successivo comma 6.
2. Qualora le irregolarità accertate non siano suscettibili di immediata regolarizzazione, l'Amministrazione procede a comminare formale diffida, assegnando al soggetto un termine non superiore a 15 giorni per la regolarizzazione.
3. Alla scadenza del termine assegnato, qualora il soggetto non abbia provveduto a sanare le irregolarità, l'Amministrazione provvede alla emissione del provvedimento di sospensione.
4. I soggetti sospesi, non possono espletare alcuna attività formativa oggetto del provvedimento di accreditamento e verranno riammessi nell'elenco dei soggetti accreditati non appena avranno dimostrato di avere sanato le non conformità contestate.
5. La sospensione non può superare i 120 giorni, salvo proroghe che potranno essere concesse a seguito di istanza motivata, esclusivamente nei casi in cui l'eliminazione della non conformità dipenda da soggetti terzi o per causa di forza maggiore.
6. Decorso il periodo di sospensione, se la non conformità non viene sanata, verrà emesso provvedimento di revoca.
7. L'Amministrazione procede, altresì, alla revoca dell'accreditamento del soggetto nei seguenti casi:
a) intervenuta inadeguatezza dei locali alla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) gravi e reiterate carenze e/o irregolarità riscontrate e contestate che hanno effetti sul mantenimento dei requisiti necessari per l'accreditamento;
c) inosservanza del termine assegnato, nei casi di diffida e/o sospensione, per l'eliminazione di eventuali irregolarità e/o non conformità accertate a seguito di controlli o verifiche espletate a qualunque titolo anche da altri soggetti pubblici o per inadempimenti;
d) false dichiarazioni o documentazioni rese in fase di accreditamento;
e) mancata comunicazione di variazioni intervenute su proprie caratteristiche aventi effetto sui requisiti dell'accreditamento; liquidazione volontaria o fallimento del soggetto.
8. I soggetti revocati potranno ripresentare istanza di accreditamento solo dopo che saranno trascorsi 180 giorni dalla data di emissione del provvedimento di revoca dell'accreditamento; in ogni caso non potranno ripresentare istanza di accreditamento fino a quando non saranno cessate le cause che hanno determinato la revoca e non sarà accertata la sussistenza dei requisiti.
9. Nel caso in cui un organismo accreditato non abbia svolto alcuna attività per due anni consecutivi, decade automaticamente dall'accreditamento, con conseguente formale presa d'atto da parte dell'Amministrazione. Gli organismi decaduti potranno ripresentare istanza di accreditamento in qualunque momento.
10. In caso di revoca dell'accreditamento l'Amministrazione decide in merito all'eventuale prosecuzione delle attività fino alla loro conclusione, a garanzia del completamento del percorso formativo e/o di orientamento da parte dell'utenza.
11. L'Amministrazione, contestualmente all'avvio del procedimento di revoca, provvede, previa comunicazione al soggetto, a sospendere l'accreditamento. In ogni caso l'accreditamento può essere temporaneamente sospeso, in presenza di elementi tali da compromettere l'affidabilità del soggetto con riferimento ai principi della sana gestione e della qualità dell'attività erogata. In tal caso la sospensione non potrà avere una durata superiore a 90 giorni, decorsi i quali l'Amministrazione provvederà, qualora ne ricorrano i casi, a emettere il provvedimento di revoca o di conferma dell'accreditamento stesso.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Disposizioni finali
Il decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazione e i trasporti del 25 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 39 del 22 agosto 2008, è abrogato.
Palermo, 4 agosto 2015.
PIZZO
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Allegato 1
FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI
Bollo assolto in modo virtuale mediante i POS degli sportelli dei servizi provinciali della motorizzazione civile, ovvero con procedura "pagonline" dell'Istituto cassiere della Regione Siciliana, Unicredit S.p.A., con imputazione al capitolo n. 1205 del bilancio della Regione Siciliana |
All'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti -
Area 6 - Coordinamento uffici motorizzazione civile
via Leonardo da Vinci, n. 161 - Palermo
OGGETTO: Richiesta di effettuazione esami per l'abilitazione all'espletamento della professione di "responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione"
Il sottoscritto, ......................... nato a......................... il................. e residente in......................... via......................... chiede di poter effettuare gli esami per il conseguimento dell'abilitazione della professione di......................... (1).
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dagli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,
DICHIARA
a) di non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
b) di non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
d) di non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) di aver conseguito il seguente titolo di studio: ........................., conseguito presso......................... il.........................;
f) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale;
g) di essere/di non essere (2) titolari dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi privi di idoneo titolo di studio in grado di dimostrare di aver svolto effettivamente attività di autoriparazione da almeno 3 anni continuativi, debitamente documentati;
h) di avere frequentato il corso di formazione......................... presso......................... dal...................... al......................
CHIEDE
che tutte le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo......................... ovvero a mezzo la seguente e-mail........................., impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
Allega:
1. fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento di identità in corso di validità;
2. copia dell'attestato di frequenza rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione con relativa dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000;
3. copia del titolo di studio, con relativa dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero, lo stesso dovrà essere integrato da traduzione giurata e autocertificazione.
4. Attestato di versamento di euro 16,00 per imposta di bollo assolta in modo virtuale per diritti di segreteria, 5. Attestato di versamento di euro 16,00 per imposta di bollo assolta in modo virtuale per rilascio titolo di abilitazione;
6. attestato di versamento di euro 100,00 per diritti di motorizzazione a titolo di rimborso delle spese per istruzione pratica.
Data,................................
Firma..............................................
(1) Indicare il tipo di abilitazione che si richiede (responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi" o di "responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori).
(2) Barrare la parte che non interessa.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Allegato 2
FAC-SIMILE ISTANZA DI ACCREDITAMENTO
Bollo assolto in modo virtuale mediante i POS degli sportelli dei servizi provinciali della motorizzazione civile, ovvero con procedura "pagonline" dell'Istituto cassiere della Regione Siciliana, Unicredit S.p.A., con imputazione al capitolo n. 1205 del bilancio della Regione Siciliana |
All'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti -
Area 6 - Coordinamento uffici motorizzazione civile
via Leonardo da Vinci, n. 161 – Palermo
OGGETTO: Richiesta di accreditamento allo svolgimento dei corsi per l'abilitazione all'espletamento della professione di "responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione".
Il sottoscritto, .......................... legale rappresentante dell'ente.........................., con sede in.........................., via.......................... in relazione all'avviso pubblico di cui all'art. 22 del decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità n. ............... del..........................
CHIEDE
l'accreditamento, ai sensi dell'art. 21 del decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità n. ............ del.......................... allo svolgimento dei corsi per l'abilitazione all'espletamento della professione di "responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione" nel territorio della Regione Siciliana.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dagli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,
DICHIARA
a) che dell'ente nello statuto è prevista la finalità formativa e che la stessa è stata svolta negli ultimi tre anni ovvero quale ditta individuale, che risulta la iscrizione alla C.C.I.A.A. e che ha svolto negli ultimi tre anni attività formative;
b) che ha la disponibilità esclusiva dei locali per l'effettuazione dei moduli teorici e per i moduli pratici, per almeno tre anni a partire dalla data della domanda di accreditamento;
c) che i locali delle sedi operative posseggono i requisiti minimi previsti dall'art. 16, comma 2, lett. a), b) e) e che gli stessi sono dimensionati ed idonei all'attività cui sono destinati secondo quanto previsto dall'art. 16, commi 3 e 4, del decreto Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità n. .......... del.........................;
d) che le sedi operative sono dotate della dotazione tecnica prevista dall'art. 16 del decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità n. ........... del.......................... ovvero, per quanto riguarda la sede operativa che la dotazione tecnica si intende dimostrata a seguito dell'accordo o convenzione stipulata con il centro di revisione.......................... con sede in.......................... via..........................;
e) che l'ente possiede un sistema contabile organizzato per centri di costo per attività secondo procedure formalizzate;
f) che l'ente non è in stato di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedimenti in corso per la dichiarazione di uno delle precedenti situazioni.
g) che in capo al legale rappresentante o in capo agli amministratori, ai direttori di sede, ai dirigenti muniti di rappresentanza, ai soci accomandatari ai soci in nome collettivo nonché al legale rappresentante di sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, associazione di tipo mafioso (legge n. 575/65 e s.m.i.), di corruzione, di frode, di riciclaggio; - assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, assenza di misure cautelari o sanzioni interdittive nonché assenza di divieto a stipulare contratti con pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo n. 231/2001;
h) che per quanto riguarda i rapporti con i propri dipendenti, gli stessi sono regolati dalle disposizioni previste dai CCNL vigenti;
i) che l'ente non ha, in atto, alcun contenzioso con l'Amministrazione regionale ovvero che il contenzioso in atto con la Regione Siciliana verrà risolto entro un anno dalla presentazione della presente istanza;
l) che si avvale di figure professionali e di docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 18, commi 2 e 3 del decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità n. ........... del..........................;
m) che negli ultimi tre anni antecedenti la presente istanza ha svolto e concluso attività formative.
Al fine della dimostrazione di quanto sopra, allega:
1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione che nello statuto è prevista la finalità formativa e che la stessa sia stata svolta negli ultimi tre anni, ovvero, nel caso di ditte individuali, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e lo svolgimento di attività formative;
2) contratto di acquisto, di locazione, di comodato dal quale risulta la disponibilità esclusiva dei locali della/delle sede/sedi operativa per almeno tre anni a partire dalla data della domanda di accreditamento, registrati presso gli uffici competenti ai sensi della normativa vigente, ovvero, quale ente di formazione pubblico, dichiarazione del dirigente di settore di disponibilità della struttura da adibire a sede operativa, ovvero nella considerazione che l'ente utilizza locali di proprietà di organismi di diritto pubblico, i relativi contratti di locazione, anche se di durata inferiore ai tre anni, ovvero nel caso in cui tali organismi di diritto pubblico stipulino contratti di locazione di almeno tre anni e il soggetto accreditando sia in possesso di un contratto la cui durata è inferiore ai tre anni, contratto vigente e della domanda di rinnovo del contratto inviata all'ente pubblico;
3) dettagliata relazione sui locali delle sedi operative con allegata planimetria e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante attestante che i locali posseggono i requisiti minimi previsti dall'art. 16, comma 2, lett. a), b) e) e che gli stessi sono dimensionati ed idonei all'attività cui sono destinati secondo quanto previsto dall'art. 16, commi 3 e 4, del presente decreto;
4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con l'indicazione dettagliata della dotazione tecnica cui sono attrezzate le sede operative con eventuale copia dell'accordo o convenzione con centri di revisione;
5) riclassificazione dei bilanci degli ultimi tre anni sottoscritta dal legale rappresentante e da un revisore contabile iscritto nel registro dei revisori o da una società di revisione che attesti la conformità alle scritture e ai documenti contabili del soggetto, ovvero per i soggetti non obbligati alla presentazione dei bilanci, situazione contabile con allegate le dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni e la situazione patrimoniale posseduta, sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto;
6) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta il possesso di un sistema contabile organizzato per centri di costo per attività secondo procedure formalizzate;
7) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà dalle quali si rilevi l'assenza dello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedimenti in corso per la dichiarazione di uno delle precedenti situazioni ovvero, per i soggetti iscritti alla Camera di commercio (soggetti REA), copia del certificato della Camera di commercio con l'indicazione della situazione fallimentare;
8) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà dalle quali si rilevi il rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale, dei contributi previdenziali e di tutti gli derivanti;
9) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà alle quali si rilevi l'assenza, in capo al legale rappresentante, agli amministratori, ai direttori di sede, ai dirigenti muniti di rappresentanza, ai soci accomandatari ai soci in nome collettivo nonché al legale rappresentante di sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, associazione di tipo mafioso (legge n. 575/65 e s.m.i.), di corruzione, di frode, di riciclaggio; assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, assenza di misure cautelari o sanzioni interdittive nonché assenza di divieto a stipulare contratti con pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo n. 231/2001;
10) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà dalle quali si certifichi il rispetto del contratto collettivo di lavoro di riferimento per i propri dipendenti;
11) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, con la quale si attesti l'assenza di contenzioso con l'Amministrazione regionale ovvero il tipo di contenzioso, indicando tutti i dati volti alla verifica dello stesso., con allegata una lettera di impegno a risolvere tale contenzioso entro un anno dalla data di presentazione della domanda;
12) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante che il soggetto si avvale di figure professioni e di docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 18, commi 2 e 3, decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità n. ........... del........................., con allegato l'elenco delle figure professionali e dei docenti, con l'indicazione delle funzioni e dei requisiti posseduti dagli stessi, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente.
13) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 da parte di ciascun soggetto con funzioni di direzione, gestione economico-amministrativa, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione ed erogazione della formazione attestante che dette funzioni non sono svolte in altri soggetti formativi.
Data...............................
Timbro dell'ente e firma legale rappresentante
......................................................................................
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Allegato 3
FAC-SIMILE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO CORSI
Bollo assolto in modo virtuale mediante i POS degli sportelli dei servizi provinciali della motorizzazione civile, ovvero con procedura "pagonline" dell'Istituto cassiere della Regione Siciliana, Unicredit S.p.A., con imputazione al capitolo n. 1205 del bilancio della Regione Siciliana |
All'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti -
Area 6 - Coordinamento uffici motorizzazione civile
via Leonardo da Vinci, n. 161 – Palermo
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di un corso per l'abilitazione all'espletamento della professione di "responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione".
Il sottoscritto, .......................... legale rappresentante dell'ente.........................., con sede in.........................., via.........................., accreditato allo svolgimento, nel territorio della Regione Siciliana, dei corsi previsti dall'articolo 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. ........... del..........................
CHIEDE
l'autorizzazione ad effettuare un corso di qualificazione per l'abilitazione all'espletamento della professione di "responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione" di cui al decreto dell'Assessore per le infrastrutture e la mobilità n. ......... del.........................
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,
DICHIARA
1) che il corso di cui si chiede l'autorizzazione allo svolgimento avrà inizio il.......................... e terminerà il..........................;
2) il corso verrà svolto presso le sedi operative autorizzate, nelle quali consente il libero accesso ai funzionari o agenti incaricati ad effettuare controlli durante le ore e i giorni di svolgimento delle lezioni;
3) che i partecipanti al suddetto corso sono gli allievi di cui all'elenco allegato, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto assessoriale n. ............. del..........................;
4) che il calendario delle lezioni e i docenti che effettueranno le lezioni sono quelli di cui all'elenco allegato;
5) di tenere a disposizione appositi registri di frequenza vidimati.
Si allega:
1) fotocopia documento di identità;
2) attestati di versamento dell'importo di euro 32,00 per imposta di bollo e di euro 103,29, per diritti di motorizzazione;
3) dichiarazioni sostitutive rese dai docenti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 45/2000 [N.d.R. recte: D.P.R. n. 445/2000], secondo apposito fac-simile;
4) calendario delle lezioni;
5) elenco dei docenti
6) elenco dei partecipanti
7) registro delle presenze per la vidimazione.
Data,.........................
Firma......................................
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Allegato 4
FAC-SIMILE ATTESTATO PER I RESPONSABILI TECNICI DI OPERAZIONI DI REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato delle infrastrutture e della mobilità
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
ATTESTATO N. ............. DEL................................
IL DIRIGENTE GENERALE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'articolo 80, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 240, comma 1, lettera h), del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto il decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana", recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti";
Visto l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana", così come integrato dall'articolo 127, comma 35, della legge regionale n. 17/2004;
Visto l'art. 101, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 31 dicembre 2014, n. 56;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";
Visto il decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità del..................... pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. ............... del..................., con il quale sono state dettate nuove disposizioni in materia di modalità di esecuzione, realizzazione ed attuazione di corsi di qualificazione per responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e del responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori e disciplinate le procedure per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione ai sensi dell'articolo 240, comma 1, lettera h), del D.P.R. n. 495/1992;
Visto l'attestato di frequenza al corso di qualificazione tenutosi dal.................... al..................... presso.......................... con sede in............................., autorizzato con provvedimento n. ............... del........................;
Accertato il possesso dei requisiti richiesti;
Visto l'esito degli esami di cui ai verbali della commissione d'esame del.........................;
ATTESTA
che il/la sig./sig.ra........................ nato/a a........................ il..................... è idoneo/a ad espletare l'attività di responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
Il dirigente dell'area 6
...............................................
Il dirigente generale
...............................................
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 2, comma 2, del D.A. Istruzione e Formazione Professionale 27 febbraio 2023, n. 11.
Allegato 5
FAC-SIMILE ATTESTATO PER I RESPONSABILI TECNICI DI OPERAZIONI DI REVISIONE PERIODICA DEI MOTOVEICOLI E DEI CICLOMOTORI
UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato delle infrastrutture e della mobilità
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
ATTESTATO N. ............ DEL................................
IL DIRIGENTE GENERALE
Visto lo Statuto della Regione;
Viisto l'articolo 80, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 240, comma 1, lettera h), del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto il decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana", recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, in materia di Comunicazioni e trasporti";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana", così come integrato dall'articolo 127, comma 35, della legge regionale n. 17/2004;
Visto l'art. 101, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 31 dicembre 2014, n. 56;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";
Visto il decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità del................... pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del...................... n. ..........., con il quale sono state dettate nuove disposizioni in materia di modalità di esecuzione, realizzazione ed attuazione di corsi di qualificazione per responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e del responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori e disciplinate le procedure per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione ai sensi dell'articolo 240, comma 1, lettera h), del D.P.R. n. 495/1992;
Visto l'attestato di frequenza al corso di qualificazione tenutosi dal.................... al....................... presso........................ con sede in........................, autorizzato con provvedimento n. ................ del........................;
Accertato il possesso dei requisiti richiesti;
Visto l'esito degli esami di cui ai verbali della commissione d'esame del........................;
ATTESTA
che il/la sig./sig.ra........................ nato/a a........................ il.................... è idoneo/a ad espletare l'attività di responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori.
Il dirigente dell'area 6
...............................................
Il dirigente generale
...............................................