
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 29 luglio 2015
G.U.R.S. 14 agosto 2015, n. 33
Definizione dei criteri per il riparto delle risorse previste dal comma 10 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni destinate alla concessione dei contributi decennali ai comuni che intendono evitare situazioni di dissesto finanziario e agevolare le procedure di riequilibrio economico-finanziario adottate ai sensi del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 e successive modifiche ed integrazioni.
L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI E LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6, concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni";
Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 156, comma 2, e 243bis;
Visto il comma 10 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, il quale, tra l'altro, ha autorizzato a decorrere dall'anno 2014 un limite decennale di impegno nella misura annua di euro 4.000.000,00 da destinare alla concessione di contributi decennali ai comuni che intendono evitare situazioni di dissesto finanziario e agevolare le procedure di riequilibrio economico-finanziario adottato ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 e s.m.i., prevedendo che in caso di mancata approvazione del piano di riequilibrio, il contributo è revocato;
Visto il comma 7 dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che modifica il predetto comma 10 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e stabilisce che i contributi previsti dal medesimo comma 10 sono assegnati con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle autonomi locali "sulla base dei criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione - Autonomie locali";
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2015 e del bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1149 del 15 maggio 2015, relativo alla ripartizione in capitoli, per l'anno finanziario 2015, delle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa;
Visto il decreto del dirigente del servizio n. 517 del 30 dicembre 2015, con il quale a valere sulle disponibilità iscritte sul capitolo 191313 del bilancio della Regione a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 è stato assunto l'impegno nella misura annua di euro 4.000.000,00 da destinare alla concessione di contributi decennali ai comuni che intendono evitare situazioni di dissesto finanziario e agevolare le procedure di riequilibrio economico-finanziario adottato ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 e s.m.i.;
Vista la nota prot. n. 9568 del 17 giugno 2015, con la quale il Dipartimento regionale delle autonomie locali - servizio 4 "Finanza locale" provvede a:
- illustrare l'attività istruttoria effettuata in relazione alle istanze pervenute da parte dei comuni interessati a concorrere al riparto delle predette risorse;
- evidenziare che, ai fini dell'ammissibilità, potranno essere considerate esclusivamente le istanze dei comuni che hanno adottato la delibera prevista dal comma 1 dell'art. 243bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. pervenute entro il termine del 30 settembre 2014 ed il cui piano di riequilibrio non risulti bocciato dalla Corte dei conti;
- suggerire alcuni criteri di riparto delle risorse medesime;
Vista la nota prot. n. 9597 del 17 giugno 2015 della Segreteria della Conferenza, con la quale la richiamata nota dipartimentale n. 9568 di pari data è stata inviata ai componenti la Conferenza Regione - Autonomie locali, convocata per il giorno 18 giugno 2015 per esprimere, tra l'altro, il previsto parere sui criteri da adottare per il riparto delle risorse destinate ai comuni per le finalità del richiamato comma 10 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.;
Visto il documento di sintesi sulle principali decisioni assunte nel corso della Conferenza Regione - Autonomie locali svoltasi nel giorno 18 giungo 2015 ed inviato ai componenti la Conferenza medesima con nota assessoriale prot. n. 11047 del 9 luglio 2015 del Dipartimento regionale delle autonomie locali - servizio 4;
Considerato che nella seduta del 18 giugno 2014 la Conferenza Regione Autonomie locali ha espresso parere favorevole sulla proposta di ripartire le somme da destinare alla concessione di contributi ai comuni che hanno adottato, ai sensi del D.L. n. 174/2012 e s.m.i., le procedure di riequilibrio economico-finanziario, in rapporto alla popolazione residente nei comuni, prevedendo un limite massimo del 50 per cento delle risorse disponibili in relazione alle somme da assegnare complessivamente ai comuni metropolitani;
Ritenuto di dover individuare i criteri per il riparto delle somme destinate, ai sensi del comma 10 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i., ai comuni che hanno adottato, in conformità al comma 1 dell'art. 243bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., le procedure di riequilibrio economico-finanziario;
Per quanto indicato in premessa;
Decreta:
A valere sulle risorse destinate dal comma 10 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, sono concessi contributi ai comuni che hanno presentato istanza per la concessione del contributo ed adottato la delibera per l'avvio delle procedure di riequilibrio economico-finanziario prevista dal comma 1 dell'articolo 243bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., entro il 30 settembre 2014, ed il cui piano di riequilibrio non risulti definitivamente bocciato dalla Corte dei conti alla data del presente decreto. Tenuto conto di quanto previsto dal medesimo comma 10, in caso di successiva mancata approvazione del piano di riequilibrio, i contributi concessi sono revocati.
I contributi di cui all'articolo 1 sono assegnati ripartendo tra i comuni ammessi al beneficio le risorse previste dal comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. in rapporto alla popolazione residente al 31 dicembre 2013 e prevedendo un tetto massimo complessivo per i comuni metropolitani del 50 per cento delle risorse medesime.