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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1930 DELLA COMMISSIONE, 28 luglio 2015

G.U.U.E. 28 ottobre 2015, n. L 282

Integrazione del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 29 ottobre 2015

Applicabile dal: 29 ottobre 2015 (vedi nota)

Nota:

Per l'applicazione dell'art. 3 si veda quanto espressamente previsto dall'art. 6 del presente regolamento.

______________________________________________________________________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 105, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1) Il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) non dovrebbe essere compromesso a causa del mancato rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri. A norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il sostegno finanziario nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) è subordinato al rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri e il mancato rispetto di tali norme può comportare l'interruzione o la sospensione dei pagamenti ovvero l'applicazione di rettifiche finanziarie al sostegno finanziario erogato dall'Unione nell'ambito della PCP.

2) L'articolo 22, paragrafo 7, l'articolo 85 e l'articolo 144, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabiliscono in quali casi e a quali condizioni possono o devono essere applicate rettifiche finanziarie dalla Commissione. Inoltre, conformemente all'articolo 144, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le norme specifiche del FEAMP possono stabilire basi specifiche per le rettifiche finanziarie connesse all'inadempienza delle norme applicabili nell'ambito della PCP.

3) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi contribuenti, la Commissione può applicare rettifiche finanziarie sopprimendo la totalità o una parte del contributo dell'Unione a un programma operativo, conformemente all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 508/2014, in una delle due ipotesi seguenti: a) qualora uno Stato membro non abbia corretto le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa inficiate da casi di inadempienza, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014, oppure b) qualora, in relazione alle spese figuranti in una dichiarazione certificata delle spese inficiate da casi di inadempienza grave che hanno determinato la sospensione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 101 del medesimo regolamento, lo Stato membro non abbia dimostrato di avere adottato le necessarie azioni correttive per garantire, in futuro, il rispetto e l'attuazione delle norme applicabili della PCP.

4) Quando non è possibile quantificare con precisione l'importo delle spese connesse all'inadempienza delle norme della PCP da parte degli Stati membri deve essere applicata una rettifica finanziaria forfettaria a norma dell'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014.

5) L'articolo 105, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 508/2014 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per determinare i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie da applicare e i criteri per applicare rettifiche finanziarie su base forfettaria. L'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 enumera i casi in cui la Commissione può imporre rettifiche finanziarie sulla totalità o su una parte del programma operativo. Nei casi contemplati all'articolo 105, paragrafo 1, lettera a), l'impatto finanziario dell'inadempienza da parte del beneficiario è quantificato sulla base dell'accordo di finanziamento tra il beneficiario e le autorità nazionali responsabili dell'attuazione del programma del FEAMP. Di conseguenza, l'applicazione di aliquote forfettarie per le rettifiche finanziarie può riguardare unicamente i casi di cui all'articolo 105, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 508/2014.

6) Al fine di garantire la trasparenza e la proporzionalità delle rettifiche finanziarie forfettarie, la certezza del diritto e la parità di trattamento degli Stati membri che attuano i programmi del FEAMP, è necessario definire i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie da applicare da parte della Commissione e i criteri per applicare rettifiche finanziarie forfettarie.

7) Il livello delle rettifiche finanziarie decise dalla Commissione nei casi di inadempienza delle norme della PCP da parte degli Stati membri deve essere proporzionato alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione dell'inadempienza grave delle norme della PCP.

8) E' opportuno definire i livelli delle rettifiche finanziarie forfettarie applicate dalla Commissione sulla base delle aliquote già esistenti per taluni tipi di inadempienza nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei. E' inoltre opportuno garantire un meccanismo sufficientemente graduale affinché sia possibile applicare il principio di proporzionalità in modo adeguato.

9) Nel settore della raccolta, della gestione e dell'uso dei dati, le disposizioni riguardanti le rettifiche finanziarie forfettarie di cui al presente regolamento dovrebbero sostituire le disposizioni stabilite all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione (4). E' pertanto opportuno sopprimere il suddetto articolo.

10) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio (5).

11) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (6), la riduzione dell'aiuto finanziario dell'Unione non dovrebbe superare il 25% del costo annuale totale del programma nazionale. Pertanto, nel settore della raccolta, della gestione e dell'uso dei dati l'aliquota forfettaria massima delle rettifiche finanziarie di cui al presente regolamento dovrebbe applicarsi soltanto dopo l'abrogazione dell'articolo 8 del suddetto regolamento.

12) Data l'importanza di garantire un trattamento equo e armonizzato di tutti gli Stati membri dell'Unione a partire dall'inizio del periodo di programmazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 149 del 20.5.2014.

(2)

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013).

(3)

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).

(4)

Regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione, del 14 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 186 del 15.7.2008).

(5)

Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (GU L 160 del 14.6.2006).

(6)

Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008).

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e i criteri per applicare le rettifiche forfettarie, di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 508/2014.

Art. 2

Criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie

Il livello della rettifica finanziaria applicabile nei casi di inadempienza delle norme della PCP di cui all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 è definito conformemente ai seguenti criteri:

a) rilevanza del danno potenziale per le risorse biologiche marine risultante dall'inadempienza delle norme della PCP;

b) frequenza dell'inadempienza delle norme della PCP;

c) durata dell'inadempienza delle norme della PCP;

d) azioni correttive adottate dallo Stato membro.

Art. 3

Criteri per applicare le rettifiche finanziarie

1. Le aliquote forfettarie della rettifica finanziaria di cui all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014 ammontano al 2%, 5%, 10%, 25%, 50% o 100% del contributo dell'Unione assegnato alle pertinenti priorità dell'Unione, o alla parte corrispondente di tali priorità, nell'ambito del programma operativo dello Stato membro.

2. Nell'allegato figurano le fasce delle aliquote forfettarie applicabili ai singoli casi di inadempienza delle norme della PCP.

3. Se, in relazione alla stessa priorità dell'Unione, la Commissione identifica diversi casi di inadempienza delle norme della PCP che rientrano nel campo di applicazione del medesimo atto di esecuzione a norma dell'articolo 102 del regolamento (UE) n. 508/2014, le aliquote forfettarie non sono cumulabili e la rettifica finanziaria è fissata all'interno della fascia superiore di aliquota applicabile ai casi in questione.

4. Se, dopo che la Commissione ha applicato una rettifica finanziaria per un caso di inadempienza delle norme della PCP, lo Stato membro interessato non adotta le opportune misure correttive, l'aliquota forfettaria può essere aumentata al livello immediatamente superiore all'interno della fascia applicabile a tale caso di inadempienza delle norme della PCP.

5. Oltre ai casi in cui ciò è espressamente previsto nell'allegato, un'aliquota forfettaria pari al 100% del contributo dell'Unione assegnato alle pertinenti priorità dell'Unione, o alla parte corrispondente di tali priorità, nell'ambito del programma operativo dello Stato membro può essere applicata se:

a) l'inadempienza delle norme della PCP è così sostanziale, frequente o diffusa da costituire un completo fallimento del sistema, tale da mettere a rischio la legalità delle azioni dello Stato membro o la regolarità del finanziamento della politica comune della pesca; oppure

b) vi è la prova che lo Stato membro ha deliberatamente agito con negligenza nel porre rimedio all'inadempienza delle norme della PCP.

Art. 4

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, degli interventi approvati dalla Commissione in conformità al regolamento (CE) n. 861/2006.

Art. 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, per quanto riguarda i casi di inadempienza nel settore della raccolta, della gestione e dell'uso dei dati che rientrano nella categoria 4 dell'allegato, l'articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento si applica a decorrere dalla data di abrogazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 199/2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Casi di inadempienza [1]

Fasce di aliquota forfettaria

Categoria 1: inadempienza dell'obbligo di contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca fissati all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 che sono essenziali per la conservazione delle risorse biologiche marine

1.1

Inadempienza dell'obbligo di garantire il rispetto delle possibilità di pesca assegnate allo Stato membro a norma degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

25-100%

1.2

Inadempienza dell'obbligo di conformarsi ai requisiti previsti dai vari tipi di misure di conservazione enumerate all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

10-100%

Categoria 2: inadempienza degli obblighi internazionali in materia di conservazione

2.1

Inadempienza degli obblighi derivanti dall'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

10-100%

Categoria 3: inadempienza dell'obbligo di garantire che la capacità della flotta sia commisurata alle risorse naturali

3.1

Inadempienza dell'obbligo di trasmettere una relazione sull'equilibrio tra capacità di pesca della flotta e possibilità di pesca conforme a tutti i requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

2-25%

3.2

Inadempienza dell'obbligo di attuare il piano d'azione di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, se tale piano figura nella relazione trasmessa annualmente.

5-25%

3.3

In caso di ritiro della capacità di pesca sovvenzionato con fondi pubblici, inadempienza dell'obbligo di garantire che vengano dapprima ritirate le corrispondenti autorizzazioni e licenze di pesca e che la capacità non sia sostituita, come disposto all'articolo 22, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

10-50%

3.4

Inadempienza dell'obbligo di garantire che la capacità di pesca non superi in alcun momento i limiti di cui all'articolo 22, paragrafo 7, e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013.

10-50%

3.5

Inadempienza dell'obbligo di attuare un piano di entrata/uscita conformemente al disposto dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

10-25%

3.6

Inadempienza dell'obbligo di gestire il registro della flotta peschereccia in conformità dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione [2].

10-50%

Categoria 4: inadempienza dell'obbligo di attuare il quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 come ulteriormente specificato nel regolamento (CE) n. 199/2008, con conseguente impossibilità di disporre di informazioni sufficienti sulle risorse naturali

4.1

Inadempienza dell'obbligo di raccogliere e gestire i dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari ai fini della gestione della pesca in conformità degli articoli 4, 13 e 17 del regolamento (CE) n. 199/2008.

2-25%

4.2

Inadempienza dell'obbligo di presentare e pubblicare ogni anno una relazione sull'esecuzione dei programmi nazionali di raccolta dati in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 199/2008.

2-10%

4.3

Inadempienza dell'obbligo di coordinare a livello nazionale la raccolta e la gestione dei dati scientifici per la gestione della pesca in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 199/2008.

2-5%

4.4

Inadempienza dell'obbligo di coordinare le attività di raccolta dati con altri Stati membri della stessa regione in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 199/2008.

2-25%

4.5

Inadempienza dell'obbligo di trasmettere tempestivamente i dati agli utilizzatori finali in conformità degli articoli da 18 a 20 del regolamento (CE) n. 199/2008.

2-25%

Categoria 5: inadempienza dell'obbligo di attuare un sistema efficace di controllo ed esecuzione

5.1

Inadempienza dei principi generali di controllo e di esecuzione in conformità del titolo II del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio [3].

10-50%

5.2

Inadempienza dell'obbligo di garantire il rispetto delle condizioni generali di accesso alle acque e alle risorse in conformità del titolo III del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10-50%

5.3

Inadempienza dell'obbligo di controllare la commercializzazione per garantire un'effettiva tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in conformità del titolo V del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10-50%

5.4

Inadempienza dell'obbligo di realizzare un'azione efficace di sorveglianza ed ispezione e di garantire che vengano sistematicamente adottate misure adeguate in relazione alle violazioni delle norme della PCP, conformemente ai titoli VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10-50%

5.5

Inadempienza dell'obbligo di istituire e attuare programmi nazionali di controllo in conformità dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e, se del caso, di realizzare programmi specifici di controllo e di ispezione stabiliti dalla Commissione in conformità del titolo IX del medesimo regolamento.

10-50%

5.6

Inadempienza dell'obbligo di collaborare con la Commissione per facilitare l'adempimento dei compiti dei suoi funzionari nel corso delle missioni di verifica, ispezione autonoma e audit in conformità del titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2-50%

5.7

Inadempienza dell'obbligo di attuare le misure stabilite dalla Commissione per garantire il rispetto degli obiettivi della PCP da parte degli Stati membri, quali piani d'azione e ogni altra misura adottata in conformità del titolo XI del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10-50%

5.8

Inadempienza delle prescrizioni riguardanti l'analisi, la convalida, l'accesso e lo scambio di dati e informazioni in conformità del titolo XII del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2-25%

5.9

Inadempienza dell'obbligo di controllare l'attuazione di un sistema efficace di certificazione delle catture anche in conformità del capo III del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio [4].

10-50%

5.10

Inadempienza dell'obbligo di adottare provvedimenti in caso di attività INN (attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) presunte o segnalate in conformità dell'articolo 26, paragrafo 3, e degli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

5-50%

Categoria 6: inadempienza dell'obbligo di istituire e gestire un sistema efficiente di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive

6.1

In caso di infrazione, inadempienza dell'obbligo di notificare allo Stato membro di bandiera, allo Stato membro di cui il trasgressore è cittadino o a qualsiasi altro Stato membro interessato al seguito dato all'infrazione, i provvedimenti adottati per garantire il rispetto delle norme in conformità dell'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2-10%

6.2

Inadempienza dell'obbligo di adottare misure immediate in conformità dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 1224/2009 per impedire ai comandanti di pescherecci o ad altre persone fisiche o giuridiche, colti in flagrante nella commissione di un'infrazione grave, di continuare a commettere tale infrazione.

10-50%

6.3

Inadempienza dell'obbligo di stabilire i criteri per determinare la gravità di un'infrazione alle norme della PCP di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

10-50%

6.4

Inadempienza dell'obbligo di garantire l'applicazione sistematica di sanzioni efficaci alle violazioni delle norme della PCP, che siano sufficientemente severe e proporzionate alla gravità delle infrazioni, in modo da scoraggiare i trasgressori o quanto meno da privarli dei vantaggi economici derivanti dall'infrazione, in conformità del titolo VIII del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10-50%

6.5

Inadempienza dell'obbligo di applicare un sistema di punti per le infrazioni gravi sia per i titolari di licenze di pesca che per i comandanti delle navi in conformità dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10-50%

6.6

Inadempienza dell'obbligo di istituire e gestire opportunamente il registro nazionale delle infrazioni in conformità all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10-50%

[1] Quali definiti ai sensi dell'articolo 102 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014).

[2] Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria GU L 5 del 9.1.2004).

[3] Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009).

[4] Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008).