
DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2015, n. 184
G.U.R.I. 24 novembre 2015, n. 274
Regolamento riguardante l'individuazione del responsabile del procedimento amministrativo e del titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 2, comma 9-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per i procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visti, in particolare, gli articoli 2, comma 9-bis, 4, 6 e 7 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 35;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 146, riguardante "Regolamento recante abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 303", recante l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2010, n. 142, recante "Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, aventi durata superiore a novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2010, n. 143, recante "Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, aventi durata non superiore a novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri";
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 12 gennaio 2010 concernente "Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69";
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 420/2014 emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2014;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, visto ed annotato dall'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri al n. 1158, il 24 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prof. Claudio De Vincenti, è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Denominazioni
1. Nel presente decreto sono denominati:
a) "Segretario generale": il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) "Strutture generali": i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e gli Uffici autonomi ad essi equiparati ai fini della rilevanza esterna e dell'autonomia funzionale ad essi attribuita, comprese le strutture generali affidate ai Ministri o Sottosegretari;
c) "Uffici": le strutture, anch'esse di livello dirigenziale generale, in cui si articolano i Dipartimenti;
d) "Servizi": le strutture di livello dirigenziale non generale;
e) "Strutture di missione": le Strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
f) "Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo": le Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto determina, nell'ambito delle articolazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri individuate dal precedente articolo 1, l'unità organizzativa responsabile dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e individua il titolare del potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, della medesima legge.
Unità organizzativa responsabile del procedimento
1. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale e, se del caso, dell'adozione del provvedimento finale, è il servizio competente secondo l'articolazione delle strutture generali individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e dai decreti attuativi di organizzazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. L'articolazione delle strutture generali di cui al comma precedente è pubblicata sul sito internet del Governo, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a cura di ogni singola Struttura generale che assicura, altresì, il costante aggiornamento dei dati pubblicati di propria competenza.
3. In caso di inosservanza dell'adempimento di pubblicazione di cui al comma 2, si applicano le sanzioni relative alla responsabilità dirigenziale previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa di livello dirigenziale non generale di cui al precedente articolo 3, ovvero persona da lui delegata con atto scritto. Per esigenze organizzative, il responsabile del procedimento può essere individuato nel dirigente preposto all'Ufficio o alla Struttura generale.
2. Il responsabile del procedimento, così come individuato nel comma 1, esercita i compiti contemplati dall'articolo 6 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, e svolge tutte le altre attribuzioni indicate nelle disposizioni organizzative e di servizio.
3. Il nominativo del responsabile del procedimento di cui al comma 1, unitamente al recapito telefonico e alla casella di posta elettronica istituzionale, è pubblicato, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet del Governo a cura di ogni singola Struttura generale nel cui ambito rientrano le competenze della unità organizzativa responsabile del procedimento ed è comunicato ai soggetti di cui all'articolo 7 della legge n. 241 del 1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Ogni singola Struttura generale assicura, altresì, il costante aggiornamento dei dati pubblicati di propria competenza.
4. In caso di inosservanza dell'adempimento di pubblicazione di cui al comma 3, si applicano le sanzioni relative alla responsabilità dirigenziale previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Titolare del potere sostitutivo
1. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento amministrativo, il titolare del potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, è il dirigente generale da cui dipende l'unità organizzativa di livello dirigenziale non generale responsabile del procedimento.
2. Nel caso in cui, per esigenze organizzative, il procedimento sia posto in carico al responsabile dell'Ufficio o al responsabile apicale della Struttura generale, il potere sostitutivo di cui al comma precedente è esercitato, rispettivamente, nel primo caso, dal responsabile apicale della Struttura generale, nel secondo caso, dal Segretario generale o suo delegato.
3. Il nominativo del titolare del potere sostitutivo di cui ai commi precedenti, nonchè le modalità per attivare tale potere, unitamente al recapito telefonico e alla casella di posta elettronica istituzionale, sono pubblicati, in relazione all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet del Governo a cura di ogni singola Struttura generale nel cui ambito rientrano le competenze della unità organizzativa responsabile del procedimento, che assicura, altresì, il costante aggiornamento dei dati pubblicati di propria competenza.
4. In caso di inosservanza dell'adempimento di pubblicazione di cui al comma 3, si applicano le sanzioni relative alla responsabilità dirigenziale previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Altre strutture
1. Nell'ambito delle Strutture di missione e delle Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo, il responsabile del procedimento è il responsabile posto a capo delle Strutture medesime, ovvero persona da lui delegata con atto scritto.
2. Per le Strutture di missione, il titolare del potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, è il responsabile della Struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri presso cui la Struttura di missione sia istituita o operi, ovvero, in mancanza di una Struttura generale di riferimento, il Segretario generale o suo delegato.
3. Per le Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo, il titolare del potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, è il Segretario generale o suo delegato.
4. Il nominativo del responsabile del procedimento e del titolare del potere sostitutivo di cui ai commi precedenti, nonchè le modalità per attivare il potere sostitutivo, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alle rispettive caselle di posta elettronica istituzionale sono pubblicati, in relazione agli articoli 2, comma 9-bis, e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet del Governo, a cura delle singole Strutture di missione e delle Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo che assicurano, altresì, il costante aggiornamento dei dati pubblicati di propria competenza.
5. L'articolazione delle Strutture di missione e delle Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo è pubblicata sul sito internet istituzionale del Governo, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a cura di ogni singola Struttura che assicura, altresì, il costante aggiornamento dei dati pubblicati di propria competenza.
6. In caso di inosservanza dell'adempimento di pubblicazione di cui ai commi 4 e 5, si applicano le sanzioni relative alla responsabilità dirigenziale previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 8 giugno 2015
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
DE VINCENTI
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 1742