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N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 146.

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2005 n. 303

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 55/L G.U.R.I. 9 marzo 2006, n. 57

Regolamento per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 146.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e, in particolare, gli articoli 2 e 4;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come modificato dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono i Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2002, n. 249, recante individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l'articolo 10, comma 2, il quale prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento sopracitato, e successivamente ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie;

Considerato che, in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e gestionali avvenuti presso le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si rende necessario apportare modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2002, n. 249;

Considerato, inoltre, l'articolo 3, comma 6-quater, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in cui si prevede che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione si debba provvedere ad emanare i provvedimenti previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Effettuata la ricognizione delle strutture del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle relative attribuzioni che si risolvono nell'elaborazione e nell'emanazione di provvedimenti amministrativi;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1367/2005, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 4 aprile 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 146.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'ufficio competente e delle fonti normative.

3. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, lo stesso si conclude nel termine indicato da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 146.

Art. 2

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 146.

Art. 3

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa vigente, ovvero indicati in atti dell'amministrazione portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento. Le domande inviate per fax o per via telematica sono valide in presenza delle condizioni richieste dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e all'articolo 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso. Per le domande inviate per via telematica, si applica il disposto di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 146.

Art. 4

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento, nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'articolo 3, comma 3, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, mediante l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero mediante l'impiego di procedure di trasmissione telematica, previste dalle specifiche norme del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 146.

Art. 5

Partecipazione al procedimento

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presso le sedi degli organi o uffici del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. Tale termine viene computato a partire dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento, effettuata ai sensi dell'articolo 4.

3. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il termine indicato al comma 2 non può comunque determinare lo spostamento del termine finale del procedimento.

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 146.

Art. 6

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento. Nel caso di provvedimenti recettizi, i termini si riferiscono alla data di notificazione o di comunicazione al destinatario.

2. Ove talune fasi del procedimento, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano di competenza di amministrazioni diverse, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con sollecitudine, fatta salva ogni conseguenza dell'inosservanza del termine.

4. Ove il procedimento si concluda con atto sottoposto a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ovvero ad altre forme di controllo preventivo ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, il periodo di tempo relativo alla fase di controllo non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo, il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, se previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato, rinviando alle eventuali ulteriori indicazioni fornite dall'organo controllante.

5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

6. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato periodo di tempo dalla presentazione della domanda stessa, l'amministrazione, ove intenda adottare una determinazione espressa, deve provvedervi entro il termine previsto per la formazione del silenzio-assenso.

7. Quando la legge stabilisce nuovi casi di silenzio, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono modificati in conformità.

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Art. 7

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Ove l'amministrazione procedente ritenga di non avvalersi di tale facoltà, il responsabile del procedimento partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non può comunque essere superiore a quarantacinque giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore periodo, l'amministrazione procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, l'amministrazione procedente, decorso inutilmente anche l'ulteriore periodo di cui al comma 1, comunica all'organo interpellato per il parere l'impossibilità di proseguire i propri lavori, informandone gli interessati.

3. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli altri organismi di cui al comma 1 del medesimo articolo 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche, determinato con le modalità di cui al comma 4, non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. A decorrere da centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche viene computato ai fini del termine finale del procedimento, da modificarsi, ove necessario, con le modalità di cui al comma 4.

4. Entro il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto a quelle degli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede altresì, ove occorra, ad apportare le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente decreto. La eventuale integrazione tabellare susseguente all'individuazione di organi o enti preposti in via alternativa ad esprimere valutazioni tecniche non comporta modifica del presente regolamento.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, si applica la disposizione di cui al comma 2.

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 146.

Art. 8

Pareri facoltativi

1. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri, fuori dai casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento dà notizia della determinazione agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nel termine di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'amministrazione procede prescindendo dal parere ove questo non sia reso nei termini suddetti.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al comma 1, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 146.

Art. 9

Responsabile del procedimento

1. Salvo che sia diversamente disposto, responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa competente alla trattazione del procedimento, come individuata nelle tabelle allegate al presente decreto.

2. Nel caso in cui siano delegate competenze funzionali, responsabile del procedimento è il dirigente delegato.

3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, le funzioni del responsabile del procedimento sono esercitate dall'impiegato immediatamente sottordinato.

4. Il dirigente preposto all'unità organizzativa può affidare la responsabilità di un singolo procedimento ad altro impiegato addetto all'unità. In caso di assenza o di temporaneo impedimento di quest'ultimo, il dirigente preposto all'unità organizzativa riassume, senza soluzione di continuità, la responsabilità del procedimento.

5. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dagli articoli 6, 11 e 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché dal presente regolamento, e svolge inoltre tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 146.

Art. 10

Integrazioni e modificazioni del presente regolamento

1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo, tranne il caso in cui la modifica del responsabile del procedimento sia l'effetto automatico della modifica della norma organizzatoria originaria. In tal caso si può procedere direttamente alla modifica delle tabelle allegate.

2. Ogni tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 146.

Art. 11

Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato anche nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modificazioni.

2. Presso ogni sede del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è indicato, con apposito avviso, l'ufficio presso cui sono a disposizione di chiunque vi abbia interesse elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 146.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla stessa data è abrogato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2002, n. 249.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BACCINI, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2006

Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 98

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 146.

Allegato

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Tabelle

UFFICIO del SEGRETARIO GENERALE

Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali

PROCEDIMENTO E NORMATIVA

TERMINE

SERVIZIO COMPETENTE

Adempimenti relativi ai Magistrati del Consiglio di Stato

D.P.C.M. 19/03/94, n. 282.

Rinvio ai termini stabiliti dal D.P.C.M. 19/03/1994, n. 282

Personale delle Magistrature

Adempimenti relativi ai Magistrati della Corte dei dei Conti

Deliberazione 6/07/95.

Rinvio ai termini stabiliti dalla Deliberazione del

6/07/1995.

Adempimenti relativi agli Avvocati e Procuratori della Avvocatura di Stato

Per i provvedimenti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico degli Avvocati e Procuratori dello Stato, in attesa dell'emanando Regolamento a cura dell'Istituto, per tutte le fasi del procedimento si indica in 45 gg. Il termine necessario per la conclusione della fase del procedimento di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il termine iniziale è quello della data di ricezione della proposta da parte dell'Avvocatura dello Stato, come termine finale la data di adozione del provvedimento

Adempimenti relativi ai Magistrati della Magistratura Tributaria

D.Lgs. n. 545/91.

Per i provvedimenti relativi allo stato giuridico dei Magistrati della Magistratura Tributaria, in attesa dell'emanando Regolamento a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per tutte le fasi del procedimento si indica in 45 gg. il termine necessario per la conclusione della fase del procedimento di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il termine iniziale è quello della data di ricezione della proposta da parte del suddetto Ministero, come termine finale la data di adozione del provvedimento

DIPARTIMENTO per le RISORSE UMANE e SERVIZI INFORMATICI

Servizio Gestione Automezzi e Passi

PROCEDIMENTO E NORMATIVA

TERMINE

SERVIZIO COMPETENTE

Gestione dei mezzi e risarcimento dei danni L. 24/12/1969, n. 990.

30 gg. (dalla data della relazione di denuncia di sinistro, alla data di trasmissione della relazione alla società proprietaria del mezzo)

Gestione Automezzi e Passi

Acquisizione dei beni e servizi di competenza:

R.D. 18/11/1923, n. 2440;

R.D. 23/05/1924, n. 827;

D.Lgs. 24/07/1992, n. 358;

D.Lgs. 17/03/1995, n. 157;

D.P.R. 20/08/2001, n. 384;

D.P.C.M. 9/12/2002.

.

- gara europea

180 gg. (dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, alla data del verbale di aggiudicazione)

- procedura aperta

120 gg. (dalla data di pubblicazione del bando di gara, alla data del verbale di aggiudicazione)

Predisposizione di provvedimento per la liquidazione della spesa all'Ufficio Bilancio e Ragioneria.

L. 11/02/99 n. 109;

D.P.C.M. 9/12/2002.

30 gg. (dalla data di presa in carico - per acquisizione di beni - o dalla data di fine mese della ricezione delle fatture regolari - negli altri casi -, alla data di invio del provvedimento di liquidazione della spesa all'Ufficio Bilancio e Ragioneria - su procedura con fatturazione regolare e corretta)

Ufficio Reclutamento, trattamento giuridico e contenzioso del personale

PROCEDIMENTO E NORMATIVA

TERMINE

SERVIZIO COMPETENTE

Ricevimento ed esame delle domande sotto il profilo dei requisiti e decreti di esclusione

D.P.R. 9/05/94, n. 487;

D.P.R. 11/10/04, n. 272.

120 gg.

Reclutamento e Mobilità

Nomina della commissione D.P.R. 9/05/94, n. 487;

D.P.R. 11/10/04, n. 272.

90 gg. (dal termine per la presentazione delle domande)

Organizzazione prove concorsuali scritte e orali

D.P.R. 9/05/94, n. 487;

D.P.R. 11/10/04, n. 272.

90 gg. (dal termine per la presentazione delle domande)

Gestione delle graduatorie

D.P.R. 9/05/94, n. 487;

D.P.R. 11/10/04, n. 272.

90 gg. (dalla verifica della rinunzia, opzione, accertamento della mancanza dei requisiti, mancata presa di servizio)

Passaggi nelle posizioni economiche nell'ambito di ciascuna area

C.C.N.L. della PCM 17/05/04, artt. 79, 80.

240 gg.

Passaggi del personale tra le aree

C.C.N.L. della PCM 17/05/04, art. 23.

240 gg.

Mobilità esterna (comando)

L. 23/08/88, n. 400;

L. 15/05/97, n. 127;

D.Lgs. 30/07/99, n. 303;

C.C.N.L. della PCM 17/05/04

90 gg.

Mobilità esterna(collocamento fuori ruolo)

L. 23/08/88, n. 400;

L. 15/05/97, n. 127;

D.Lgs. 30/07/99, n. 303.

90 gg.

Mobilità esterna intercompartimentale

D.Lgs. 30/03/01, n. 165.

180 gg.

Mobilità esterna di comparto

L. 15/03/97, n. 59;

D.Lgs. 30/03/01, n. 165, art. 30.

180 gg.

Mobilità esterna compensativa

D.P.C.M. 5/08/88, n. 325.

180 gg.

Istruttoria e decisione dei ricorsi gerarchici

D.P.R. 1199/71.

90 gg.

dalla presentazione del ricorso

Contenzioso

Istruttoria dei ricorsi straordinari

D.P.R. 1199/71;

L. 205/00.

120 gg.

(dalla presentazione del ricorso)

60 gg.

(dalla presentazione dell'istanza di sospensione)

Predisposizione di relazioni e di documentazione per la difesa dinanzi al Giudice

R.D. 1054/24;

L. 1034/71;

L. 205/00.

30 gg.

prima dell'udienza di discussione

Costituzione e difesa dell'Amministrazione dinanzi al Giudice del lavoro

D.Lgs. 165/01;

Codice Civile;

CCNL della PCM 17 maggio 2004.

10 giorni prima dell'udienza

Invio delle osservazioni ai fini della rappresentanza e difesa dell'Amministrazione nei Collegi di Conciliazione

D.Lgs. 165/01;

CCNL della PCM 17 maggio 2004.

30 gg. dalla richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione

Esame delle richieste di liquidazione e predisposizione di mandati di pagamento relativi alle spese legali

R.D. 1611/33;

L. 103/79;

L. 559/93.

90 gg.

(dalla data di richiesta se completa della documentazione necessaria)

Costituzione/ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Assunzioni a seguito di concorso

D.P.R. 9/05/94, n. 487;

D.Lgs. 30/03/01, n. 165;

C.C.N.L. della Presidenza Consiglio dei Ministri 17/05/04.

90 gg. dalla ricezione del provvedimento di approvazione della graduatoria

Trattamento Giuridico

Assunzione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con collaborazione coordinata e continuativa

C.C.N.L. della Presidenza Consiglio dei Ministri 17/05/04.

90 gg. dall'approvazione delle proposte degli Uffici

Conferma in ruolo del personale soggetto al periodo di prova

C.C.N.L. della Presidenza Consiglio dei Ministri 17/05/04.

90 gg. dalla ricezione della relazione sul periodo di prova

Risoluzione rapporto di lavoro

C.C.N.L. della Presidenza C 17/05/04.

90 gg. dalla ricezione della domanda

Cancellazione dal ruolo

D.P.R. 10/01/57, n. 3.

90 gg. dalla ricezione della comunicazione di opzione per altro impiego

Dispense dal servizio per motivi di salute

D.P.R. 10/01/57, n. 3;

C.C.N.L. della PCM 17/05/04

180 gg. dalla ricezione dell'istanza ovvero dalla rilevazione del superamento dei primi 18 mesi di malattia

Inquadramenti e/o ricostruzioni di posizioni giuridiche in attuazione di leggi

L. n. 1034/71;

L. 21/07/00, n. 205;

D.Lgs. 30/03/01, n. 165;

C.C.N.L. della PCM 17/05/04

90 gg. dalla ricezione dell'istanza

Inquadramenti e/o ricostruzioni di posizioni giuridiche in esecuzione di giudicati

L. n. 1034/71;

L. 21/07/00, n. 205;

D.Lgs. 30/03/01, n. 165;

C.C.N.L. della PCM 17/05/04

90 gg. dalla comunicazione della sentenza

Procedimenti disciplinari

C.C.N.L. della PCM 17/05/04

D.Lgs. 30/03/01, n. 165 

120 gg. dalla data della contestazione dell'addebito

Applicazione delle disposizioni contrattuali e legislative

C.C.N.L. della PCM 17/05/04

D.Lgs. 30/03/01, n. 165

90 gg. dalla ricezione dell'istanza Giuridico

Trattamento giuridico

Aspettativa per svolgimento periodo di prova e/o altro comparto e per vincita di concorso

D.Lgs. 30/03/01, n. 165;

C.C.N.L. della PCM 17/05/04

90 gg. dalla ricezione della domanda o della comunicazione

Aspettativa per conferimento incarico dirigenziale

D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, art. 19.

90 gg. dalla ricezione della domanda

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, da tempo parziale a tempo pieno e modificazioni del rapporto a tempo parziale

D.Lgs. n. 62/00;

C.C.N.L. della PCM 17/05/04

90 gg. dalla ricezione dell'istanza

Congedi

- - per la formazione

- - per eventi e cause particolari

- - straordinari per dottorato di ricerca

L. n. 476/84;

L. n. 53/00 art. 4;

L. n. 53/00 art. 5.

90 gg. dalla comunicazione da parte degli uffici di assegnazione degli interessati

Aspettative

- per motivi familiari e personali

- per l'educazione e l'assistenza dei figli

- per ricongiungimento coniuge all'estero

- per cariche pubbliche

D.P.R. n. 3/57 art. 69;

L. n. 26/80;

L. n. 816/85;

C.C.N.L. della PCM 17/05/04

90 gg. dalla comunicazione da parte degli uffici di assegnazione degli interessati

Astensione facoltativa

D.Lgs. n. 151/01;

C.C.N.L. della PCM 17/05/04

90 gg. dalla comunicazione da parte degli uffici di assegnazione degli interessati

Rilascio documenti di riconoscimento

D.P.R. n. 851/67.

90 gg. dalla ricezione dell'istanza

Rilascio attestazioni di servizio

D.P.R. n. 3/57.

90 gg. dalla ricezione dell'istanza

Conferimento di funzioni e attribuzione/revoca di incarichi al personale dirigenziale o di incarichi dirigenziali a personale estraneo

D.Lgs. 30/03/01, n. 165, artt. 19, 21.

90 gg. dalla ricezione della proposta

Mobilità del personale dirigenziale in relazione ad assunzioni di incarichi in comparti diversi (comandi, fuori ruolo e distacchi)

D.P.R. n. 3/57;

D.Lgs. 30/03/01, n. 165;

CCNL Dirigenti;

D.P.R. n. 108/04.

90 gg. dalla ricezione della proposta

Rilascio di autorizzazioni o dinieghi all'espletamento di incarichi extra istituzionali

D.Lgs. 30/03/01, n. 165, art. 53.

30 gg. dalla ricezione dell'istanza

Rilascio di nulla osta o pareri contrari all'espletamento di incarichi extra istituzionali per il personale comandato presso altre amministrazioni

D.Lgs. 30/03/01, n. 165, art. 53.

45 gg. dalla ricezione dell'istanza

Permanenza in servizio oltre il limite di età

D.Lgs. n. 503/92 art. 16;

L. n. 186/04.

90 gg. dalla ricezione dell'istanza

Ufficio Trattamento Economico del Personale

PROCEDIMENTO E NORMATIVA

TERMINE

SERVIZIO COMPETENTE

Riscatto servizi ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita

D.P.R. n. 1032/73, art. 24;

Circ. INPDAP N. 1838 del 30 maggio 1995.

Entro 6 mesi dalla ricezione delle domande

Trattamento Economico Fondamentale e Pensionistico

Interventi assistenziali

Entro 90 gg. dalla riunione della Commissione

Riconoscimento infermità dipendenti da causa di servizio

D.P.R. n. 3/57;

D.P.R. n. 686/57;

D.P.R. n. 461/01.

Entro 20 gg. dall'acquisizione dei pareri degli organi competenti ai sensi del D.P.R. 461/2001

Concessioni di equo indennizzo

D.P.R, n. 3/57;

D.P.R. n. 686/57;

D.P.R. n. 461/01.

Entro 20 gg. dall'acquisizione dei pareri degli organi competenti ai sensi del D.P.R. 461/2001

Attribuzione indennità posizione a personale dirigenziale non contrattualizzato

Contratto  Nazionale Personale Dirigenziale

30 gg. dal perfezionamento del provvedimento d'incarico

Competenze fisse ed accessorie

Ufficio Informatica e Telematica

PROCEDIMENTO E NORMATIVA

TERMINE

SERVIZIO COMPETENTE

Acquisizione dei beni e servizi di competenza:

R.D. 18/11/1923, n. 2440;

R.D. 23/05/1924, n. 827;

D.Lgs. 24/07/1992, n. 358;

D.Lgs. 17/03/1995, n. 157;

D.P.R. 20/08/2001, n. 384;

D.P.C.M. 9/12/2002;

.

Acquisizione e Gestione dei Beni e Servizi informatici

- gara europea

180 gg. (dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, alla data del verbale di aggiudicazione)

- procedura aperta

120 gg. (dalla data di pubblicazione del bando di gara, alla data del verbale di aggiudicazione)

Predisposizione di provvedimento per la liquidazione della spesa all'Ufficio Bilancio e Ragioneria

D.P.C.M. 9/12/2002.

30 gg. (dalla data di presa in carico - per acquisizione di beni - o dalla data di fine mese della ricezione delle fatture regolari - negli altri casi -, alla data di invio del provvedimento di liquidazione della spesa all'Ufficio Bilancio e Ragioneria - su procedura con fatturazione regolare e corretta)

UFFICIO per l'ACQUISIZIONE dei BENI e dei SERVIZI e per la GESTIONE degli IMMOBILI

Nucleo Operativo per la Logistica

PROCEDIMENTO E NORMATIVA

TERMINE

SERVIZIO COMPETENTE

Procedure per l'acquisizione dei beni e dei servizi di competenza:

R.D. 18/11/1923, n. 2440;

R.D. 23/05/1924, n. 827;

D.Lgs. 24/07/1992, n. 358;

D.Lgs. 17/03/1995, n. 157;

D.P.R. 20/08/2001, n. 384;

D.P.C.M. 9/12/2002.

D.P.R. 4/4/2002

.

Acquisizione e Gestione dei Beni e dei Servizi

- gara europea;

180 gg. (dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, alla data del verbale di aggiudicazione)

- procedura aperta;

120 gg. (dalla data di pubblicazione del bando gara, alla data del verbale di aggiudicazione)

- procedura ristretta;

80 gg. (dalla data della lettera di invito, alla data dell'ordinativo/contratto)

- servizi in economia;

15 gg. (dalla data della richiesta di preventivo - scritto o verbale - alla data dell'ordinativo)

- market place;

10 gg. (dalla data di richiesta di offerta on line, alla data di accettazione a fronte di Richiesta di offerta (RDO) on line)

- aste telematiche

150 gg. (dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea - escluso il precedente bando di abilitazione dei potenziali offerenti - alla data del contratto)

Predisposizione del provvedimento per la liquidazione della spesa all'Ufficio Bilancio e Ragioneria

R.D. 18/11/1923, n. 2440;

R.D. 23/05/1924, n. 827;

D.P.C.M. 9/12/2002.

30 gg. (dalla data di presa in carico dei beni, alla data di invio del provvedimento di liquidazione della spesa all'Ufficio Bilancio e Ragioneria - su procedura con fatturazione regolare e corretta)

Affidamento di lavori di manutenzione e riparazione degli impianti a servizio degli immobili in uso alla P.C.M.

L. 11/2/1999, n. 109;

D.P.R. 21/12/1999, n. 554;

D.P.C.M. 9/12/2002;

D.P.R. 20/08/2001, n. 384.

.

Gestione degli spazi e dei lavori

- gara europea

180 gg. (dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, alla data del verbale di aggiudicazione)

- procedura aperta

120 gg. (dalla data di pubblicazione del bando di gara, alla data del verbale di aggiudicazione)

- procedura ristretta

80 gg. (dalla data della lettera di invito, alla data dell'ordinativo/contratto)

- in economia

30 gg. (dalla data della richiesta di preventivo - scritto o verbale - alla data dell'ordinativo)

Predisposizione del provvedimento per la liquidazione della spesa all'Ufficio Bilancio e Ragioneria

L. 11/2/1999, n. 109;

D.P.R. 21/12/1999, n. 554;

D.P.C:M. 9/12/2002

30 gg. (dalla data di fine mese della ricezione delle fatture regolari, alla data d'invio del provvedimento per la liquidazione della spesa all'Ufficio Bilancio e Ragioneria - su procedura con fatturazione regolare e corretta)

DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE

Servizio Ordinanze

PROCEDIMENTO E NORMATIVA

TERMINE

SERVIZIO COMPETENTE

Quesiti

L. n. 225/92;

L. n. 401/01.

entro 90 gg.

Ordinanze

Servizio di Segreteria Relazioni con il Pubblico e Organi Collegiali

PROCEDIMENTO E NORMATIVA

TERMINE

SERVIZIO COMPETENTE

Richieste di informazioni, di documentazione e indicazioni sui responsabili dei procedimenti amministrativi

L. n. 241/90;

L. n. 225/92.

30 gg

Segreteria Relazioni con il Pubblico e Organi Collegiali

Richiesta di visione ed accesso agli atti amministrativi

L. n. 241/90.

30 gg.

Analisi delle problematiche poste da privati, amministrazioni pubbliche, enti, associazioni ed inoltro agli Uffici o Amministrazioni competenti secondo la normativa vigente

L. n. 241/90

40 gg.

Ufficio Interventi Strutturali e Opere Pubbliche di Emergenza

PROCEDIMENTO E NORMATIVA

TERMINE

SERVIZIO COMPETENTE

Parere istruttorio per finanziamento di interventi in caso di emergenze sismiche, idrogeologiche, idriche e calamità meteorologiche

L. n. 225/92;

Normativa di emergenza.

90 gg. salvo specifica disposizione normativa

- Eventi Sismici e Vulcanici

- Dissesti Idrogeologici

- Gestioni Crisi Idriche

- Calamità Meteorologiche

Ufficio Servizio Sismico Nazionale

PROCEDIMENTO E NORMATIVA

TERMINE

SERVIZIO COMPETENTE

Pareri istruttori per la definizione e l'applicazione di ordinanze di PC in seguito a calamità sismiche

L. n. 225/92;

Normativa di emergenza.

60 gg.

- Sismogenesi e vulnerabilità dell'ambiente fisico

- Vulnerabilità delle costruzioni delle infrastrutture

- Vulnerabilità dei sistemi antropizzati

- Dinamica delle costruzioni

- Indirizzi classificazione sismica e normativa

Ufficio Volontariato e Relazioni Istituzionali

PROCEDIMENTO E NORMATIVA

TERMINE

SERVIZIO COMPETENTE

Istruzioni pratiche per pagamento docenti dei corsi di formazione e inoltro all'ufficio "Amministrazione e Finanza"

L. n. 225/92;

L. n. 401 /01.

90 gg.

dall'effettuazione della prestazione

Formazione

Iscrizione nell'elenco delle organizzazioni di volontariato di protezione civile

D.P.R. n. 194/01, art. 1.

90 gg.

I tempi decorrono dalla ricezione del parere tecnico-operativo della Regione che valuta la richiesta d'iscrizione

Volontariato

Istruttoria per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini

D.P.R. n. 194/01, artt. 2, 3, 4, 5.

180 gg.

I tempi decorrono dall'anno successivo a quello in cui è stata fatta la richiesta che deve essere comunque completa in tutte le sue parti salvo:

- verifica della rispondenza ai criteri di ripartizione individuati in conferenza unificata - disponibilità di bilancio

Istruttoria per il rimborso alle organizzazioni di volontariato di tutte le spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorica-pratica

D.P.R. n. 194/01, artt. 9, 10.

180 gg.

I tempi decorrono dalla ricezione della documentazione che deve essere completa in tutte le sue parti salvo disponibilità di bilancio

Ufficio Amministrazione e Finanza

PROCEDIMENTO E NORMATIVA

TERMINE

SERVIZIO COMPETENTE

Pagamenti relativi a spese sostenute con procedura in economia

L. e Reg. di contabilità generale dello Stato.

90 gg.

Politiche Contrattuali

Pagamenti relativi a contratti per la fornitura di beni e servizi per il funzionamento generale

L. e Reg. di contabilità generale dello Stato.

90 gg.

Pagamenti per erogazioni di contributi, assegnazioni e/o trasferimento fondi ad amministrazioni locali, enti vari pubblici e/o privati; ditte e/o privati

L. e Reg. di contabilità generale dello Stato.

120 gg.

Affari Finanziari

Pagamenti per forniture e/o lavori connessi con attività istituzionali (terremoti, eruzioni, frane, mareggiate, incendi, ecc.)

L. e Reg. di contabilità generale dello Stato.

120 gg.

Pagamenti relativi ad onorari a direttori lavori e/o collaudatori

L. e Reg. di contabilità generale dello Stato.

120 gg.

Pagamenti relativi a contributi ad associazioni di volontariato

L. e Reg. di contabilità generale dello Stato.

90 gg.

Pagamenti per rimborsi spese alle associazioni di volontariato e delle giornate lavorative ai datori di lavoro

L. e Reg. di contabilità generale dello Stato.

60 gg.

Trasferimento fondi a "funzionari delegati", "commissari straordinari", ecc. in relazione ad assegnazioni preordinate con specifici provvedimenti

L. e Reg. di contabilità generale dello Stato.

60 gg.

Pagamenti relativi a contributi agli enti locali per l'ammortamento di mutui pluriennali

L. e Reg. di contabilità generale dello Stato.

180 gg.

Pagamenti relativi ad emolumenti accessori al personale in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile

L. e Reg. di contabilità generale dello Stato.

180 gg.

Rimborsi al personale estraneo all'Amministrazione

L. e Reg. di contabilità generale dello Stato.

60 gg.

Istruttoria e decisione ricorsi gerarchici

D.P.R. 24 novembre 1971,n. 1199

90 gg.

Contenzioso

Istruttoria ricorsi straordinari al Capo dello Stato per il parere al Consiglio di Stato

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

Legge 21 luglio 2000, n. 205

120 gg. dalla presentazione del ricorso o 180 gg in presenza di controinteressati;

60 gg. in merito all'istanza di sospensione

Decisione ricorso straordinario.

Inoltro al Presidente del Consiglio per la controfirma ed al Presidente della Repubblica per la firma.

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

Legge 21 luglio 2000, n. 205

60 gg. dalla ricezione del parere del Consiglio di Stato

30 gg. per i ricorsi con sospensiva

Esecuzione di decisioni o pareri interlocutori

L. 6 dicembre 1971, n. 1034;

R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;

L. 21 luglio 2000, n. 205

30 gg. o altro termine indicato dal Giudice o dall'Organo consultivo

Giudizio di 1° grado davanti al Giudice Ordinario (P.A. attrice).

Relazione sui fatti di causa all'Avvocatura dello Stato.

Codice Civile e leggi speciali

Entro 60 gg. prima della prescrizione o della decadenza della pretesa da azionare

Giudizio di 1° grado davanti al Giudice Ordinario (P.A. convenuta).

Relazione sui fatti di causa all'Avvocatura dello Stato

Art. 167, 2 comma Codice di Procedura Civile, così come modificato dall'art. 2, comma 3 Lett. B ter del D.L. n. 35 del 14/03/2005, convertito in legge n. 80 del 14/05/2005.

Entro 20 gg. prima dell'udienza di comparizione

Proposizione di appello davanti al Giudice Ordinario (P.A. appellata).

Relazione sui fatti di causa all'Avvocatura dello Stato

Art. 167, 2 comma Codice di Procedura Civile, così come modificato dall'art. 2, comma 3 Lett. B ter del D.L. n. 35 del 14/03/2005, convertito in legge n. 80 del 14/05/2005.

Entro 20 gg. prima dell'udienza di comparizione.

Ricorso in Cassazione (P.A. convenuta).

Relazione sui fatti di causa all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Codice di Procedura Civile

Entro 20 gg. dall'ultima notifica o dalla data della comunicazione da parte dell'Avvocatura dello Stato

Ricorso al TAR (P.A. ricorrente).

Relazione sui fatti di causa all'Avvocatura dello Stato.

Legge n. 1034 del 06/12/1971;

Legge n. 205 del 21/07/2000

Entro il termine di 60 gg. prima della prescrizione o della decadenza della pretesa da azionare

Ricorso al TAR (P.A. convenuta).

Relazione sui fatti di causa all'Avvocatura dello Stato.

L. 6 dicembre 1971, n. 1034;

R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;

L. 21 luglio 2000, n. 205

Entro 30 gg. prima dell'udienza di discussione

Entro 2 gg. prima della camera di consiglio per i ricorsi con istanza di sospensiva

Appello al Consiglio di Stato (P.A. appellata).

Relazione sui fatti di causa all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

R.D. n. 1054 del 26/06/1924;

Legge n. 1034 del 06/12/1971;

Legge n. 205 del 21/07/2000

Entro 30 gg. dal deposito dell'appello o dalla data della comunicazione da parte dell'Avvocatura dello Stato.

Giudizio di ottemperanza davanti al Giudice Amministrativo

R.D. n. 1054 del 26/06/1924;

Legge n. 1034 del 06/12/1971;

Legge n. 205 del 21/07/2000

Entro 20 gg. dalla comunicazione da parte della segreteria del Giudice Amministrativo

Trasmissione degli atti all'Ufficio competente per l'esecuzione di decisioni giurisdizionali

L. 6 dicembre 1971, n. 1034;

R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;

L. 21 luglio 2000, n. 205

Entro 30 gg. dalla notifica della decisione

Ufficio Organizzazione e Attuazione

PROCEDIMENTO E NORMATIVA

TERMINE

SERVIZIO COMPETENTE

Istruttoria per invio al Dipartimento delle risorse umane e strumentali della PCM delle richieste di nuovi comandi

L. n. 400/88;

L. n. 127/97;

L. n. 938/82;

D.Lgs. n. 303/99;

ordinanze di protezione civile;

C.C.N.L. della PCM 17/05/04, art. 57.

10 gg.

Gestione del Personale e Organizzazione

Istruttoria rinnovo comandi

L. n. 400/88;

L. n. 127/97;

L. n. 938/82;

D.Lgs. n. 303/99;

ordinanze di protezione civile,

C.C.N.L. della PCM 17/05/04, art. 57.

60 gg.

Comandi ai sensi di ordinanze varie di

Protezione Civile

Ordinanze varie di protezione civile.

60 gg.

Istruttoria collocamento fuori ruolo

L. n. 400/88;

L. n. 127/97;

D.Lgs. n. 303/99.

15 gg.

Istruttoria per la richiesta di concessione dell'astensione anticipata dal lavoro alle lavoratrici madri

L. n. 1204/71;

D.Lgs. n. 151/01;

D.Lgs. n. 165/01.

10 gg.

Istruttoria per la richiesta di concessione dell'astensione facoltativa post-partum alle lavoratrici madri

L. n. 1204/71;

D.Lgs. n. 151/01;

D.Lgs. n. 165/01.

15 gg.

Istruttoria pratiche concernenti assenze per malattie

C.C.N.L. della PCM 17/05/04, art. 47.

10 gg.

Istruttoria pratiche concernenti permessi retribuiti

C.C.N.L. della PCM 17/05/04, artt. 44, 45, 46.

10 gg.

Istruttoria pratiche concernenti congedi parentali

L. n. 53/00.

15 gg.

Adempimenti per rilascio attestazioni di servizio

D.P.R. n. 3/57.

30 gg.

dalla ricezione dell'istanza

Istruttoria ai fini della proposta di incarichi dirigenziali

D.Lgs. n. 165/01 artt. 19-21;

L. n. 145/02.

60 gg.

Contratti con il personale dirigenziale

D.Lgs. n. 165/01 artt. 19-21;

L. n. 145/02.

60 gg.

Risoluzione consensuale anticipata di contratti dirigenziali

D.Lgs. n. 165/01 artt. 19-21;

L. n. 145/02.

30 gg.

Trasmissione al dipartimento delle risorse umane e strumentali delle istanze presentate dal personale in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile (permessi studio, D.P.R. 395/88, di collocamento a riposo, di permanenza in servizio, di mobilità, concessione piccoli prestiti e cessione del quinto, ecc.)

Varie.

10 gg.

Attività istruttoria per invio comunicazione concernente la corresponsione dell'indennità di amministrazione al personale comandato

C.C.N.L. della PCM 17/05/04, art. 85.

45 gg.

Attività istruttoria per invio comunicazione concernente la corresponsione dell'indennità di amministrazione al personale di ruolo della PCM

C.C.N.L. della PCM 17/05/04, art. 85.

45 gg.

Attività istruttoria per invio comunicazione concernente la corresponsione del compenso per lavoro straordinario

C.C.N.L. della PCM 17/05/04, art. 84.

45 gg.

Attività istruttoria per la successiva determinazioni di conguagli e arretrati di competenze accessorie

R.D. n. 2440/23;

R.D. n. 827/24;

D.P.C.M. 23/12/99;

Sentenze esecutive.

120 gg.

Attività istruttoria per invio comunicazione concernente la corresponsione del Fondo Unico di Presidenza

C.C.N.L. del personale PCM del 17/05/2004 artt. 82, 83;

C.C.N.I. della PCM 15/09/2004, art. 14.

60 gg.

Attività relative alla attribuzione dei buoni pasto al personale in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile

C.C.N.L. della PCM 17/05/04, art. 97;

C.C.N.I. 15/09/04, art. 19.

60 gg.

Fase istruttoria della verifica ispettiva. (Per eventuali richieste di informazioni: alle Prefetture, Carabinieri, Province)

D.P.R. 30/01/93, n. 51.

120 gg.

Ispettivo

Provvedimento di assegnazione incarico ispettivo

D.P.R. 30/01/93, n. 51.

60 gg.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

Ufficio Contenzioso e per la Consulenza Giuridica

PROCEDIMENTO E NORMATIVA

TERMINE

SERVIZIO COMPETENTE

Liquidazione per equa riparazione per processi di durata eccessiva

L. 24/03/01, n. 89.

50 gg. dal completamento dell'istruttoria

Liquidazione e Indennizzi per eque riparazioni, pagamento e recupero somme

DIPARTIMENTO per il COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Ufficio Affari Generali e Attività di Indirizzo Politico-Amministrativo

PROCEDIMENTO E NORMATIVA

TERMINE

SERVIZIO COMPETENTE

Nomine di rappresentanti alla Presidenza e agli organi collegiali di amministrazione e controllo di Enti ed Organismi Pubblici:

Tot. 85 gg.

Affari Amministrativi Generali e Vigilanze

Conclusione della istruttoria della proposta di nomina e sottoposizione della proposta medesima alla delibera di avvio del procedimento da parte del Consiglio dei Ministri

Normativa di riferimento dell'Organismo Pubblico.

30 gg. dalla ricezione della proposta completa dei necessari atti istruttori.

Richiesta pareri parlamentari per il tramite del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

Normativa di riferimento dell'Organismo Pubblico.

Entro 10 gg. dalla delibera del Consiglio dei Ministri.

Trasmissione intera documentazione istruttoria all'Ufficio del Segretario Generale, ai fini della conseguente adozione della delibera definitiva di nomina da parte del Consiglio dei Ministri

Normativa di riferimento dell'Organismo Pubblico.

Entro 15 gg. dalla comunicazione del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento dell'avvenuta formulazione dei pareri da parte delle Commissioni.

Predisposizione del decreto di nomina e invio agli organi di controllo

Entro 15 gg. dalla definitiva Deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri

Notifica del provvedimento

Entro 15 gg. dal ricevimento del provvedimento vistato e/o registrato all'amministrazione interessata

Pubblicazione del bollettino annuale sulla situazione patrimoniale di titolari di cariche direttive di alcuni enti

L. 5/07/82, n. 441 artt. 12, 13, 14, 15.

Entro il 30 giugno dell'anno successivo

Istruttoria ricorsi al Presidente della Repubblica. Predisposizione della relazione al Consiglio di Stato

D.P.R. n. 1199/71;

L. n. 205/00.

120 gg. dalla presentazione del ricorso;

180 gg. in presenza di controinteressati;

50 gg. in merito all'istanza di sospensione;

10 gg. per l'emanazione del DPCM di decisione sull'istanza di sospensione

Attività di Indirizzo, monitoraggio e Interventi Speciali

Predisposizione D.P.R. di decisione del ricorso e istruttoria per deliberazione del Consiglio dei Ministri

D.P.R. n. 1199/71;

L. n. 205/00.

60 gg. dalla ricezione del parere del Consiglio di Stato

Predisposizione nota di trasmissione ordinanze al Parlamento Funzioni e poteri demandati al Presidente del Consiglio dei Ministri relativi all'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali

L. n. 83/00.

Entro 30 gg. dalla comunicazione dell'ordinanza

Assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché degli orfani e dei figli delle vittime

D.P.R. 14/03/01, n. 318.

Totale 150 gg.

Predisposizione bando di concorso

Entro 30 gg. dall'approvazione della Legge di Bilancio

Istruttoria delle domande presentate (Valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi)

- Predisposizione scheda tecnica - Valutazione delle schede tecniche da parte della apposita Commissione di esame per la formulazione della graduatoria

D.P.R. 14/03/01, n. 318.

Entro 90 gg. dal ricevimento delle domande

Predisposizione decreto di graduatoria per l'assegnazione delle borse di studio

D.P.R. 14/03/01, n. 318.

Entro 30 gg. dall'ultima riunione della Commissione di esame

Ufficio per la Fattibilità della Concertazione Amministrativa e del Monitoraggio

PROCEDIMENTO E NORMATIVA

TERMINE

SERVIZIO COMPETENTE

Emanazione dei provvedimenti in materia di localizzazione opere di interesse statale

D.P.R. n. 383/94;

D.P.R. n. 616/97, art. 81, comma 4.

90 gg. dal ricevimento della documentazione

per la Fattibilità della Concertazione Amministrativa e del Monitoraggio concernente Infrastrutture, Attività Produttive, Territorio e Ambiente

Decisione del Consiglio dei Ministri sulle procedure per la realizzazione Opere Statali

L. 8/07/86, n. 349, art. 6, comma 5 e 6.

180 gg.

Procedimenti per la localizzazione di opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici e mancato perfezionamento dell'intesa

D.P.R. 18/04/94, n. 383 art. 3.

60 gg. dalla richiesta

Decisione del Consiglio dei Ministri in sede di Conferenza di servizi - Istruttoria e atti conseguenti

L. n. 241/90, art. 14-quater.

30 gg. dal ricevimento della documentazione elevabile a 90 gg.

Accordi tra P.A. e privati

L. n. 241/90 art. 11.

60 gg. dalla richiesta

Accordo di programma e contratto di sponsorizzazione

D.Lsg. 267/00

Testo unico enti locali artt. 34, 119.

60 gg. dalla richiesta

Decisione del Consiglio dei Ministri relativa alle procedure per la realizzazione interventi strategici

L. n. 400/88, art. 5, comma 2, lett. c-bis.

180 gg.

Procedimenti diretti a creare intese fra le amministrazioni in materia di beni culturali e ambientali

D.Lgs. 29/10/99, n. 490.

45 gg. dal ricevimento della documentazione

Procedimento per la realizzazione di impiantistica per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 21 dicembre 2001, n. 443

D.Lgs. 4/09/02, n. 198.

90 gg. dal ricevimento della documentazione

Procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi

D.P.R. 20/10/98, n. 447.

45 gg. dal ricevimento della documentazione

Decisione sull'utilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia

L. n. 109/96

60 gg. dalla richiesta

Procedimenti diretti a creare intese fra le amministrazioni per la tutela dell'ambiente in materia di lavori pubblici

L. 8/07/86, n. 349.

45 gg. dal ricevimento della documentazione

Parere sostitutivo di valutazione impatto ambientale

D.P.C.M. 27/12/88 all. IV. 1

20 gg su richiesta del Ministro competente

Attività di supporto al Dipartimento per la Protezione Civile in tema di calamità naturali e emergenze

L. 24/02/92, n. 225.

30 gg. dal ricevimento della richiesta dell'ente locale

Procedure di approvazione piani di interventi nel settore di difesa del suolo

Legge n. 183/89, artt. 4, 18.

180 gg.

Procedimenti finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale

L. 9/04/02, n. 55.

60 gg. dalla richiesta

Aree di preminente interesse nazionale e delega alla Sardegna

D.P.R. 19/06/79, n. 348, art. 46.

60 gg. dalla richiesta

Predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo al trasferimento degli immobili. Trasferimento di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato agli enti locali richiedenti

L. 28/12/95, n. 549, art. 2, comma 37

60 gg. dal completamento fase di acquisizione dei pareri delle amministrazioni competenti

Predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla dismissione di Immobili del Ministero della Difesa da dismettere di concerto con i Ministri competenti

L. 23/12/96, n. 662, art. 3, comma 112

60 gg. dalla proposta del Ministro competente

Atti conclusivi sui procedimenti di concessione di beni demanio marittimo

L. n. 241/90, art. 6;

D.P.R. n. 509/97.

30 gg. dal ricevimento della documentazione elevabile a 90 gg.

Riesame Consiglio dei Ministri sui Provvedimenti di proroga della servitù militare

L. 24/12/76, n. 898, art. 3

90 gg. per decisione finale

30 gg. per eventuale sospensiva

Predisposizione del procedimento di trasferimento proprietà beni demaniali

L. 28/12/95, n. 549, art. 2, comma 37.

180 gg.

Proceduta di approvazione del piano e finanziamenti per soluzione contenzioso titolo VIII della Legge n. 219/81;

L. 17/05/99, n. 144, art. 42.

180 gg.

Servizio di Segreteria Dipartimentale

PROCEDIMENTO E NORMATIVA

TERMINE

SERVIZIO COMPETENTE

Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale

D.P.R. 10/03/98, n. 76;

D.P.R. 23/09/2002, n. 250.

Entro il 31 dicembre di ogni anno

Servizio di Segreteria Dipartimentale

Istruttoria istanze di ammissione alla ripartizione dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale pervenute entro il 15 marzo - predisposizione schede tecniche

Entro il 30 giugno

Elaborazione schema del piano di ripartizione delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale

Entro il 31 luglio

Invio dello schema di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF e della relativa documentazione al Parlamento per l'approvazione - invio note trasmissione e relativa documentazione alla firma del Presidente del Consiglio

Entro il 30 settembre

Perfezionamento del D.P.C.M. di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF - predisposizione D.P.C.M. e invio alla firma

Entro il 30 novembre

Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi autorizzati

Entro il 31 dicembre di ogni anno

Predisposizione del D.P.C.M. di revoca dei contributi

18 mesi + 90 gg. dall'atto contrattuale o concessorio per la realizzazione dell'intervento finanziato

Erogazione contributi ad enti sui capitoli di pertinenza del Dipartimento. (Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Gruppo Medaglie D'oro d'Italia, Nastro Azzurro)

L. 8/08/96, n. 425, art. 3, comma 12

Trasmissione del mandato di pagamento all'Ufficio Bilancio e Ragioneria 45 gg. dal ricevimento della relativa richiesta

 

Ufficio di Segreteria della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano

PROCEDIMENTO E NORMATIVA

TERMINE

SERVIZIO COMPETENTE

Indennità e rimborso spese per missioni svolte nel territorio nazionale ed estero: liquidazione

L. 18/12/73, n. 836;

D.P.R. 16/01/78, n. 513;

L. 26/07/78, n. 417.

60 gg.

Segreteria Tecnica

Compensi ai componenti di consiglio, comitati e commissioni: liquidazione

D.P.R. 11/01/56, n. 5;

L. 5/06/67, n. 417.

60 gg.

Acquisizione di beni e servizi in economia

Regolamento di contabilità della P.C.M.;

D.P.C.M. 9/12/02.

120 gg.

Acquisizione di beni e servizi mediante pubblico incanto, trattativa privata, licitazione privata

Regolamento di contabilità della P.C.M.;

D.P.C.M. 9/12/02.

210 gg.

UFFICIO per i VOLI di STATO, di GOVERNO e UMANITARI

PROCEDIMENTO E NORMATIVA

TERMINE

SERVIZIO COMPETENTE

Procedimenti amministrativo- contabili per la gestione del capitolo 132

D.P.C.M. 4/08/00, come modificato dal

Dir. PCM 21/11/00;

D.P.C.M. 9/12/02.

30 gg. dal ricevimento della fattura, salvo diverso termine contrattuale

Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari

Autorizzazione a velivoli privati ad operare come"voli di stato"

Art. 746 e seguenti del Codice Navigazione;

Dir. P.C.M. 21/11/00;

D.P.C.M. 23/07/02.

4 gg. dalla richiesta

Coordinamento Tecnico-Operativo per i Voli di Stato e Umanitari

Istruttorie richieste voli nazionali Autorità

Dir 21/11/00;

D.P.C.M. 23/07/02.

2 gg. dalla richiesta

Istruttoria istanze voli nazionali a carattere umanitario

Dir. 21/11/00;

D.P.C.M. 23/07/02.

10 gg. dalla richiesta

Istruttoria richieste voli internazionali Autorità

Dir. 21/11/2000;

D.P.C.M. 23/07/02.

2 gg. dalla richiesta

Istruttoria istanze voli internazionali a carattere umanitario

Dir. 21/11/00;

D.P.C.M. 23/07/02.

10 gg. dalla richiesta