Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 25 maggio 2015, n. 70272

G.U.R.S. 29 maggio 2015, n. 22

Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, artt. 51 e 52 - Riforma sistema pensionistico e collocamenti in quiescenza anticipati.

AI SERVIZI DI GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE C/O ASSESSORATI REGIONALI

AL SEGRETARIO GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA

ALL'AVVOCATO GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA

AL RAGIONIERE GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA

AI DIRIGENTI GENERALI DEI DIPARTIMENTI REGIONALI

AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI

AGLI UFFICI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL PRESIDENTE

AL FONDO PENSIONI SICILIA

AGLI UFFICI SPECIALI

AGLI ENTI REGIONALI

- ARAN

- A.R.P.A.

- E.R.S.U. (PA-CT-ME-EN)

ALL'AREA AFFARI GENERALI DEL DIPARTIMENTO

AI DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO

AL COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA

Nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 15 maggio 2015, è stata pubblicata la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante in epigrafe "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale" entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Con gli articoli nn. 51 e 52 della nuova legge il legislatore regionale interviene sul sistema pensionistico dei dipendenti regionali, imprimendo una accelerazione al processo di armonizzazione dello stesso con il sistema pensionistico statale, già peraltro avviato con le leggi regionali n. 21/1986 e n. 21/2003.

Prima di procedere alla illustrazione del contenuto e dei consequenziali effetti delle norme citate, può rivelarsi utile, ai fini di una più agevole lettura, fare alcune precisazioni.

Destinatari dei commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 sono i dipendenti regionali già in servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge (11 maggio 1986) o immessi in ruolo successivamente ai sensi delle leggi regionali n. 39/1985 e n. 53/1985 nonché a seguito di concorsi i cui decreti di indizione siano stati adottati in data precedente all'entrata in vigore della legge. Per tale personale la pensione, prima dell'entrata in vigore dell'odierna legge, era determinata secondo le indicazioni dell'art. 20, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, in base alle quali il diritto alla pensione veniva conseguito secondo le norme relative agli impiegati civili dello Stato ed il trattamento veniva determinato in due quote, la prima delle quali, relativa ai periodi computabili fino al 31.12.2003, calcolata sull'ultima retribuzione in godimento all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, secondo il sistema retributivo ai sensi della l.r. n. 2/1962, la seconda, per i servizi successivi, determinata con i criteri di calcolo del sistema contributivo.

Nel prosieguo, tale personale sarà indicato come dipendenti destinatari del "contratto 1".

- I dipendenti non destinatari dei commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 21/1986 di cui al punto precedente sono già soggetti al sistema pensionistico statale.

Verranno in seguito indicati come destinatari del "contratto 2".

- Per requisiti Fornero si intendono i requisiti previsti per l'accesso al trattamento di pensione dall'art. 24 del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni con l. n. 214/2011, in vigore dall'1 gennaio 2012.

- Per requisiti pre-Fornero si intendono i requisiti per il conseguimento del diritto alle pensioni di anzianità (quote) e per massima contribuzione (40 anni) previsti dalla l. n. 243/2004 e s.m.i., ed i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia ex d.lgs. n. 503/1992.

I sottostanti prospetti rappresentano in dettaglio i requisiti per l'accesso alla pensione secondo le discipline "Fornero" e "pre-Fornero".

Tabella A

Requisiti FORNERO (D.L. n. 201/2011

anno

UOMINI

DONNE

PENSIONE DI VECCHIAIA

Anzianità anagrafica

2015

66 anni e 3 mesi

66 anni e 3 mesi

dal 2016

66 anni e 7 mesi

66 anni e 7 mesi

Anzianità contributiva

20 anni

20 anni

PENSIONE ANTICIPATA

Anzianità anagrafica

qualsiasi

qualsiasi

Anzianità contributiva

2015

42 anni e 6 mesi

41 anni e 6 mesi

dal 2016

42 anni e 10 mesi

41 anni e 10 mesi

Dal 2019 i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia e contributivi per la pensione anticipata potranno essere ulteriormente incrementati per l'adeguamento alle speranze di vita, ai sensi dell'art. 12, comma 12-bis del d.l. n. 78/2010.

Tabella B

Requisiti pre-FORNERO

2015

dal 2016

PENSIONE DI VECCHIAIA

Anzianità anagrafica

65 anni e 3 mesi

65 anni e 7 mesi

Anzianità contributiva

20 anni

20 anni

PENSIONE DI ANZIANITA'

Anzianità anagrafica minima

61 anni e 3 mesi

61 anni e 7 mesi

Anzianità contributiva minima

35 anni

35 anni

Quota

97,3 più frazione

97,6 più frazione

PENSIONE PER MASSIMA CONTRIBUZIONE

Anzianità anagrafica

qualsiasi

Anzianità contributiva

40 anni (39 aa 11 mm 16 gg)

Dal 2019 i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia e per la pensione di anzianità no nonché il valore della quota potranno essere ulteriormente incrementati per l'adeguamento alle speranze di vita, ai sensi dell'art. 12, comma 12-bis del d.l. n. 78/2010.

Si precisa che, ai fini del diritto alla pensione di anzianità, non risulta sufficiente il solo possesso dei requisiti minimi indicati nella tabella "B", in quanto tale diritto si perfeziona al contestuale conseguimento della "Quota", determinata quale somma degli anni di anzianità anagrafica e contributiva in possesso del dipendente e delle frazioni di essi.

Si precisa, altresì, che i valori delle quote, rappresentati in anni, mesi e giorni sono i seguenti:

97,3 = 97 anni 3 mesi e 18 giorni

97,6 = 97 anni 7 mesi e 6 giorni.

Come indicato in calce alle superiori tabelle, a decorrere dal 2019, i requisiti descritti potranno subire ulteriori incrementi.

Totalizzazioni periodi assicurativi

Con l'occasione, si rappresenta che i dipendenti regionali, iscritti obbligatoriamente al Fondo pensioni Sicilia, possono esercitare la facoltà prevista dall'art.1, comma 1, d.lvo n. 42/2006 al fine di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine di conseguire un'unica pensione.

Si fa presente, al riguardo, che sulla questione si è positivamente pronunciato il Ministero del lavoro con nota prot. n. 00086546 del 21 maggio 2015 riconoscendo che la Regione ed il Fondo pensioni Sicilia rientrano tra gli enti e Casse di previdenza di cui all'art. 1, comma 1, d.lvo n. 42/2006.

Nuovi trattamenti di pensione

Art. 51 - "Armonizzazione del sistema pensionistico regionale con quello statale"

I commi 1, 2, 3 e 6 dell'art. 51 modificano, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge regionale n. 9/2015 il trattamento di pensione dei dipendenti regionali destinatari del "contratto 1".

Con i primi due commi viene disposto che la quota retributiva di pensione del personale regionale di cui al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 21/2003, già determinata ai sensi della legge regionale n. 2/1962 sulla base dell'ultima retribuzione in godimento, dovrà essere calcolata sulla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni ed in base alle norme relative ai dipendenti civili dello Stato.

All'importo lordo complessivo della pensione, costituito dalla quota retributiva determinata come sopra e dalla quota contributiva, vengono inoltre imposti un limite superiore ed uno inferiore.

Il comma 3 prescrive, infatti, che il trattamento pensionistico complessivo annuo lordo non può superare l'ottantacinque per cento (85%) della media dei trattamenti stipendiali complessivi degli ultimi cinque anni, mentre il comma 6 introduce la norma di salvaguardia per la quale, in ogni caso, il trattamento di quiescenza attribuito non può essere inferiore a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato.

Può essere utile precisare che, avendo il comma 2 dell'art. 51 modificato il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 21/2003, per tutti i trattamenti di pensione riferiti ai destinatari del "contratto 1" che verranno in seguito illustrati dovrà considerarsi come base di calcolo della quota retributiva la "media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni".

Periodo transitorio e pensionamenti anticipati

Art. 52 - "Norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza"

Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2015 e il 31 dicembre 2020 il legislatore individua un periodo transitorio entro il quale, in deroga alle disposizioni sul trattamento pensionistico di cui all'art. 51 (fatto salvo il calcolo della quota retributiva sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni) è previsto, con riguardo ai dipendenti destinatari del "contratto 1" collocati in quiescenza per maturazione dei requisiti Fornero (tab. A), un trattamento di pensione calcolato ancora con il sistema regionale ma soggetto a decurtazione.

Contestualmente il legislatore apre alla possibilità di accedere al collocamento in quiescenza anticipato ai soggetti (contratto 1 e contratto 2) che nel periodo sopra indicato maturano i requisiti previsti per l'accesso al trattamento di pensione secondo la disciplina previgente al d.l. n. 201/2011 (requisiti pre-Fornero) (Tab. B).

Si rappresentano di seguito, in corrispondenza ai periodi definiti nello stesso art. 52, le condizioni alle quali i dipendenti verranno collocati in quiescenza con riferimento ai requisiti Fornero o potranno essere collocati anticipatamente in quiescenza con riferimento ai requisiti pre-Fornero.

Requisiti Fornero (Tab. A)

Anno 2015

I trattamenti pensionistici dei soggetti destinatari del "contratto 1" che maturano i requisiti per il diritto alla pensione secondo la disciplina Fornero entro il 31.12.2015, non saranno soggetti a decurtazione ma, giusta ultimo inciso del 2° comma dell'art. 52, il trattamento di quiescenza loro spettante non potrà superare, in ogni caso, il 90% della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi cinque anni, essendo questo il livello massimo consentito dalla norma di riferimento.

Anno 2016

Ai sensi del comma 1 dell'art. 52, ai dipendenti collocati in quiescenza in tale anno in quanto in possesso dei requisiti Fornero, sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall'art. 20 della l.r. n. 21/2003 come modificato dal comma 2 dell'art. 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10% sul "trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale" il quale non potrà, comunque, superare il 90% della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi 5 anni.

Anni dal 2017 al 2020

Sempre ai sensi del comma 1 dell'art. 52, ai dipendenti collocati in quiescenza negli anni dal 2017 al 2020 con i requisiti Fornero sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall'art. 20 della l.r. n. 21/2003 come modificato dal comma 2 dell'art. 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10% sul "trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale" il quale non potrà, comunque, superare l'85% della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi 5 anni.

Per il collocamento in quiescenza dei dipendenti che maturano i requisti Fornero, i servizi del personale adotteranno le consuete procedure d'ufficio.

Requisiti pre-Fornero (pensionamenti anticipati)

(Tab. B)

Anni 2015 e 2016

Ai sensi del comma 3 dell'art. 52, i dipendenti dell'Amministrazione regionale (contratto 1 e contratto 2) che dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2015 e fino al 31 dicembre 2016 siano in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento di pensione secondo la disciplina vigente prima del d.l. n. 201/2011 (pre-Fornero), possono essere collocati in quiescenza, entro un anno dal raggiungimento dei requisiti, a domanda da presentarsi - a pena di decadenza - entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Ai soggetti destinatari del "contratto 1" collocati in quiescenza alle condizioni di cui sopra spetta il trattamento pensionistico disciplinato dall'art. 20 della legge regionale n. 21/2003 come modificato dal comma 2 dell'art. 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10% sul "trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale" che non potrà, comunque, superare il 90% della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi 5 anni.

Si allega il modello "1" di richiesta collocamento in quiescenza anticipato ai sensi del comma 3 dell'art. 52.

Nel compilare l'istanza, ai fini della rappresentazione della propria condizione anagrafica e contributiva, il dipendente dovrà fare riferimento alla data di presunta maturazione del diritto a pensione secondo la disciplina pre-Fornero.

I dipendenti per i quali il predetto diritto a pensione risulti maturato antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2015 dovranno indicare la propria condizione anagrafica e contributiva con riferimento a tale data (15 maggio 2015).

Anni dal 2017 al 2020

Per quanto previsto dal comma 6 dell'art. 52, i dipendenti destinatari del "contratto 1" e del "contratto 2" che dall'1 gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2020 maturano i requisiti per l'accesso al trattamento di pensione secondo la disciplina vigente prima del d.l. n. 201/2011 (pre-Fornero), possono presentare domanda di collocamento in quiescenza anticipato entro il termine di sessanta (60) giorni - a pena di decadenza - dall'entrata in vigore della legge stessa.

Per i dipendenti del "contratto 1" collocati in quiescenza in tale arco temporale il trattamento pensionistico è determinato secondo le previsioni dell'art. 20 della legge regionale n. 21/2003 come modificato dal comma 2 dell'art. 51 della legge regionale n. 9/2015, con una decurtazione della quota retributiva, tale da determinare una riduzione complessiva del 10% sul "trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale", il quale non potrà, comunque superare l'85% della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi 5 anni.

Si allega il modello "2" di richiesta di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi del comma 5 dell'art. 52.

Nel compilare l'istanza, ai fini della rappresentazione della propria condizione anagrafica e contributiva, il dipendente dovrà fare riferimento alla data di presunta maturazione del diritto a pensione secondo la disciplina pre-Fornero.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di contingentare, per esigenze funzionali ed organizzative della stessa, la fuoriuscita dei dipendenti che presentano l'istanza, fermo restando l'obbligo di collocamento in quiescenza entro un anno dal raggiungimento dei requisiti.

Per l'area della dirigenza il contingentamento è connesso alla imprescindibilità dello svolgimento dell'incarico conferito e delle funzioni espletate per cui, venuta meno tale condizione, si dà luogo al collocamento in quiescenza del dirigente, assicurando che lo stesso avvenga comunque entro il periodo di durata dell'incarico conferito.

Atteso che, come disposto dall'art. 99 della stessa, la legge regionale n. 9/2015 entra in vigore a partire dal giorno della pubblicazione (15 maggio 2015), si precisa che l'ultima data utile per la presentazione dell'istanza è il 14 luglio 2015.

In ordine alla possibilità di revoca dell'istanza, si rappresenta che a seguito di delibera della Giunta regionale, n. 112 del 14 maggio 2015, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica ha impartito apposita direttiva all'ARAN Sicilia per l'adozione di una norma, in sede di contrattazione collettiva, che stabilisca in anticipo i criteri necessari per consentire la revoca delle dimissioni.

Indicazioni operative

Gli uffici del personale, acquisite (entro il 14 luglio 2015) le istanze presentate ai sensi del comma 3 o del comma 5 dell'art. 52, procederanno, assegnando la precedenza alle istanze per le quali la maturazione dei requisiti si realizzerebbe entro il 31 dicembre 2016, alla verifica della sussistenza degli stessi.

Con riguardo ai soggetti destinatari del "contratto 2", ove ai fini della suddetta verifica non risultino sufficienti gli atti del fascicolo personale, gli uffici inoltreranno copia dell'istanza al Fondo pensioni Sicilia, richiedendo a quest'ultimo certificazione dell'effettiva anzianità contributiva ascrivibile al dipendente.

Conclusa la precedente fase, gli uffici provvederanno a trasmettere ai vari Dipartimenti e strutture di pari livello, l'elenco del personale incardinato negli stessi che risulterà in possesso dei requisiti per il collocamento in quiescenza anticipato entro "la finestra" di cui al comma 3 (fino al 31 dicembre 2016).

In tali elenchi dovrà indicarsi per ciascun dipendente, oltre a categoria ed ufficio di appartenenza, la data di maturazione dei requisiti e, in relazione alla previsione legislativa di collocare in quiescenza entro un anno dalla maturazione dei requisiti, la data che risulterà quale limite ultimo per la cessazione dal servizio del dipendente.

Relativamente ai soggetti per i quali i requisiti pre-Fornero per il diritto a pensione risultino già maturati alla data di entrata in vigore della legge regionale. n. 9/2015, ai fini del suddetto contingentamento, il termine ultimo per il collocamento in quiescenza si calcolerà dalla stessa data di entrata in vigore della suddetta legge.

I dirigenti generali preposti ai Dipartimenti ed alle strutture cui perverranno i predetti elenchi potranno, per esigenze di funzionalità e organizzazione delle strutture di cui sono responsabili ed al fine di assicurare l'efficienza ed il buon andamento dell'Amministrazione contingentare la fuoriuscita del personale assegnato; gli stessi dirigenti generali sono onerati di comunicare ai Servizi del personale, entro un termine di trenta giorni, il nominativo dei dipendenti ed il periodo per il quale richiedono il contingentamento.

Acquisito l'avviso dei Dipartimenti, i servizi del personale, previa comunicazione all'interessato della data di cessazione dal servizio, procederanno alla risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti non contingentati.

Nell'ipotesi in cui, in esito alla verifica dell'istanza, il diritto al collocamento in quiescenza anticipato ai sensi del comma 3 o del comma 5 dell'art. 52 risulti non sussistere, il servizio competente comunicherà, per iscritto, all'interessato l'inaccoglibilità dell'istanza.

Nell'ipotesi di istanza inoltrata ai sensi del comma 3 (finestra fino al 2016), per la quale si verifichi che i requisiti invece matureranno in periodo ricadente nella finestra di cui al comma 5 (dal 2017 al 2020), si dovrà darne notizia per iscritto al dipendente che la stessa viene considerata valida per la "finestra" successiva, salvo che lo stesso non ne faccia espressa rinuncia entro 30 giorni dalla ricezione dalla comunicazione degli uffici.

Sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica sono disponibili i modelli di istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi del comma 3 o del comma 5 dell'art. 52 della legge regionale n. 9/2015 che dovranno essere utilizzati dai richiedenti.

I dipendenti potranno inoltrare le istanze ai Servizi del personale competenti per l'area di Amministrazione di appartenenza esclusivamente brevi manu o con raccomandata a/r, allegando, in tutti i casi, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Di seguito, l'elenco completo dei servizi del Dipartimento della funzione pubblica competenti per la gestione del personale:

- servizio 9 - Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale delle attività produttive - via degli Emiri, 45 - Palermo;

- servizio 10 - Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana - piazza Croci, 8 - Palermo;

- servizio 11 - Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale dell'economia – via Notarbartolo, 17 - Palermo;

- servizio 12 - Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - viale Campania, 36/c - Palermo;

- servizio 13 - Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - via Trinacria, 34/36 - Palermo;

- servizio 14 - Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità - viale Leonardo Da Vinci, 161 - Palermo;

- servizio 15 - Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - viale Regione Siciliana, 33 - Palermo;

- servizio 16 - Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - viale Regione Siciliana, 4600 - Palermo;

- servizio 17 - Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale della salute – piazza Ottavio Ziino, 24 - Palermo;

- servizio 18 - Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - via Ugo La Malfa, 169 - Palermo;

- servizio 19 - Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - via Notarbartolo, 9 - Palermo;

- servizio 20 - Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - viale Regione Siciliana, 2194 - Palermo.

Ai Servizi del personale si fornisce un applicativo che, con riferimento alle tre tipologie di pensione di cui alla Tabella "B", potrà essere utilizzato quale supporto di calcolo per l'individuazione della prima data utile per l'acquisizione del diritto a pensione secondo la disciplina pre-Fornero.

La presente circolare sarà pubblicata nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica e nel sito "Amministrazione trasparente" della Regione Siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

La presente potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni.

L'Assessore: LEOTTA

Allegati

Mod. 1 (Requisiti pre-Fornero anni 2015 e 2016)

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale

Servizio.......... - Gestione giuridica ed economica del personale

PALERMO

Il/la sottoscritto/a........................., nato/a a......................... il...../...../.........., residente a......................... in via/piazza......................... n. ......., in servizio presso......................... con la qualifica di.........................

DICHIARA

che alla data del.................... (data di presunta maturazione del diritto a pensione) si trova nelle seguenti condizioni anagrafiche e contributive:

- Età

aa..... mm...... gg.....;

- Servizio di ruolo c/o Amm. reg.le

aa..... mm...... gg.....;

- Periodi ricongiunti (DDG/DDS..........)

aa..... mm...... gg.....;

- Periodi riscattati (DDG/DDS..........)

aa..... mm...... gg.....;

- Periodi riconosciuti (DDG/DDS..........)

aa..... mm...... gg.....;

- Periodi la cui ricongiunzione o riscatto è in itinere

aa..... mm...... gg.....;

Servizio militare

aa..... mm...... gg.....;

Maggiorazioni del servizio previste da norme di legge

(specificare la legge.................)

aa..... mm...... gg.....;

Totale anzianità utile a pensione

AA..... MM...... GG......

Avendo, pertanto, maturato alla predetta data i requisiti previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (legge n. 243/2004 e s.m.i) per il conseguimento del diritto alla seguente tipologia di pensione:

[_] pensione di vecchiaia (1)

[_] pensione per massima anzianità contributiva (2)

[_] pensione di anzianità (3)

CHIEDE

di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

................ lì...../...../.................................

(1) Requisiti minimi: età = 65 anni e 3 mesi - contributi = 20 anni (dall'1/1/2016 età minima = 65 anni e 7 mesi ).

(2) Requisito minimo: 40 anni (39 aa 11 mm 16 gg) di contributi a prescindere dal requisito anagrafico.

(3) Requisiti minimi: età = 61 anni e 3 mesi - contributi 35 anni (senza arrotondamento) quota = 97,3 e frazioni (dall'1 gennaio 2016 età = 61 anni e 7 mesi - quota = 97,6 e frazioni).

Mod. 2 (Requisiti pre-Fornero anni 2017 e 2020)

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale

Servizio.......... - Gestione giuridica ed economica del personale

PALERMO

Il/la sottoscritto/a............................, nato/a a............................ il...../...../.........., residente a............................ in via/piazza............................ n. .........., in servizio presso............................ con la qualifica di............................

DICHIARA

che alla data del........................ (data di presunta maturazione del diritto a pensione) si trova nelle seguenti condizioni anagrafiche e contributive:

- Età

aa..... mm...... gg.....;

- Servizio di ruolo c/o Amm. reg.le

aa..... mm...... gg.....;

- Periodi ricongiunti (DDG/DDS..........)

aa..... mm...... gg.....;

- Periodi riscattati (DDG/DDS..........)

aa..... mm...... gg.....;

- Periodi riconosciuti (DDG/DDS..........)

aa..... mm...... gg.....;

- Periodi la cui ricongiunzione o riscatto è in itinere

aa..... mm...... gg.....;

Servizio militare

aa..... mm...... gg.....;

Maggiorazioni del servizio previste da norme di legge

(specificare la legge.................)

aa..... mm...... gg.....;

Totale anzianità utile a pensione

AA..... MM...... GG.....;

Avendo, pertanto, maturato alla predetta data i requisiti previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (legge n. 243/2004 e s.m.i) per il conseguimento del diritto alla seguente tipologia di pensione:

[_] pensione di vecchiaia (1)

[_] pensione per massima anzianità contributiva (2)

[_] pensione di anzianità (3)

CHIEDE

di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

....................... lì...../...../...........................

(1) Requisiti minimi: età = 65 anni e 3 mesi - contributi = 20 anni (dall'1 gennaio 2016 età minima = 65 anni e 7 mesi ).

(2) Requisito minimo: 40 anni (39 aa 11 mm 16 gg) di contributi a prescindere dal requisito anagrafico.

(3) Requisiti minimi: età = 61 anni e 3 mesi - contributi 35 anni (senza arrotondamento) quota = 97,3 e frazioni (dall'1 gennaio 2016 età = 61 anni e 7 mesi - quota = 97,6 e frazioni).