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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 20 maggio 2015, n. 2

G.U.R.S. 29 maggio 2015, n. 22

Applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 23 giugno 2014, n. 14. Proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori.

AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA

e p.c.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Dipartimento dell'ambiente

AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL'ISOLA

AGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DELLE FORESTE

ALLE SOPRINTENDENZE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

AGLI ENTI PARCO REGIONALI

ALLA CORTE DEI CONTI

AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA

SEDE DI PALERMO

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA

SEZIONE STACCATA DI CATANIA

AI DIRIGENTI DEI SERVIZI DRU

La legge 9 agosto 2013, n. 98 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (c.d. "decreto del fare"), stabilisce, al comma 3 dell'art. 30 "Semplificazioni in materia edilizia" che: "Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati, o comunque formatisi antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi medesimi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con i nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati ...(omissis)".

Tale disposizione, nella nostra Regione è integralmente trasposta nell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2014, n. 14 [N.d.R. recte: legge regionale 23 giugno 2014, n. 14], con la finalità di "introdurre nell'ordinamento regionale le misure vigenti nella legislazione nazionale introdotte dal cosiddetto decreto del fare" (cfr. verbale seduta IV Commissione ARS del 29 gennaio 2014), ancorché riferita all'articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, costituendo pertanto recepimento diretto della norma statale. In particolare, il comma 7 del citato art. 36 della legge regionale n. 71/78 ha stabilito che "le concessioni relative a singoli edifici non possono avere validità complessiva superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione", in conformità a quanto previsto in ambito statale dall'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001; i lavori devono quindi essere ultimati di norma entro quattro anni.

Alcuni comuni hanno rappresentato perplessità sulle finalità e ambito di applicazione della nuova procedura che ha introdotto la "comunicazione", nonché riguardo ai termini temporali dalla stessa stabiliti, sulle quali si ritiene di dover fornire l'avviso di questa Amministrazione.

La proroga di due anni dei termini di inizio e fine lavori in argomento è una misura straordinaria, e pertanto transitoria e non "a regime", riservata al soggetto interessato che abbia già conseguito il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore della legge e questo sia in corso di validità: tale data corrisponde nella nostra Regione a quella di entrata in vigore della legge regionale n. 14/2014 (il 12 luglio 2014 - Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana parte prima n. 26 del 27 giugno 2014).

La norma prevede, dunque, che prima dello spirare del termine di un anno dalla data di rilascio del titolo abilitativo (permesso di costruire, denunce di inizio attività e segnalazioni certificate di inizio attività) senza che i lavori siano iniziati e previa comunicazione dell'interessato, il termine per l'inizio dei lavori stessi possa essere prorogato di due anni, ciò comportando lo slittamento dei medesimi due anni del termine di ultimazione, per un totale di 6 anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo (fatte salve le possibilità offerte dai commi 8 e 11 dello stesso articolo 36).

Infatti i "termini di inizio e ultimazione dei lavori" richiamati dalla norma sono quelli espressamente stabiliti dall'articolo 36, comma 7, della legge regionale n. 71/78 e sono fra di loro strettamente connessi; ne consegue che la proroga di due anni, se riferita alla data di inizio lavori, consente la possibilità di ultimare gli stessi comunque entro il termine non superiore a tre anni dall'inizio; se riferita alla ultimazione dei lavori già in corso di esecuzione alla medesima data di entrata in vigore della legge regionale, consente di prorogare tale ultimo termine di ulteriori due anni. La data cui far riferimento per l'unica "comunicazione" è dunque quella prevista per legge del 12 luglio 2014 (o per iniziare i lavori o per completarli).

Va da sé che, con procedura ordinaria eventuali maggiori termini per l'ultimazione dei lavori sono espressamente previsti dai commi 8 e 11 dello stesso articolo 36, qualora ricorrano motivate esigenze dovute alle particolari caratteristiche dei lavori (comma 8) o a fatti estranei che abbiano ritardato i lavori durante la loro esecuzione (comma 11).

Tali possibilità di concessione di un periodo più lungo per l'esecuzione dei lavori (comma 8) o di proroga motivata (comma 11) non prevedono peraltro limitazioni temporali, potendo essere previsto un termine anche superiore ai due anni qualora se ne ravvisino motivate necessità.

Riguardo l'utilizzo della possibilità prevista dal citato comma 8, si evidenzia che essa può essere assentita esclusivamente al momento del rilascio del titolo abilitativo e non successivamente, non rientrando così nell'istituto della proroga.

La pubblicazione della presente circolare nel sito istituzionale di questo Assessorato e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ha effetto di notifica ai soggetti in indirizzo.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica: GIGLIONE