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N.d.R.: La presente legge è ABROGATA dall'art. 30, comma 1, lett. b-nonies), della L.R. 16/2016, nel testo integrato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 23/2021.

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2014, n. 14

G.U.R.S. 27 giugno 2014, n. 26

Semplificazioni in materia edilizia. Procedure per il rilascio delle certificazioni di abitabilità e agibilità.

Testo con annotazioni alla data 8 maggio 2018

N.d.R.: La presente legge è ABROGATA dall'art. 30, comma 1, lett. b-nonies), della L.R. 16/2016, nel testo integrato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 23/2021.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R.: La presente legge è ABROGATA dall'art. 30, comma 1, lett. b-nonies), della L.R. 16/2016, nel testo integrato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 23/2021.

Art. 1

Procedure per il rilascio delle certificazioni di abitabilità/agibilità per singoli edifici, unità immobiliari o singole porzioni di costruzioni

1. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola "progettista" sono aggiunte le seguenti: "o un tecnico abilitato alla libera professione, nei limiti delle rispettive competenze professionali,".

2. All'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole "tecnico responsabile dei lavori" sono sostituite da "tecnico abilitato alla libera professione, nei limiti delle rispettive competenze professionali,";

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5 bis. Il certificato di abitabilità/agibilità può essere richiesto anche:

1) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

2) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di abitabilità/agibilità parziale.

5 ter. Si applica nel territorio della Regione il comma 3, lettere a), b) e d) dell'articolo 25 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni. Ove l'interessato non proponga domanda di abitabilità/agibilità può presentare la dichiarazione del direttore dei lavori, o qualora non nominato, di un professionista abilitato nei limiti delle rispettive competenze professionali, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato, alle norme igienico sanitarie e la sua abitabilità/agibilità, corredata dalla seguente documentazione:

1) copia della richiesta di accatastamento dell'edificio trasmessa al catasto;

2) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza e risparmio energetico, valutate secondo la normativa vigente.".

c) il comma 6 è soppresso.

N.d.R.: La presente legge è ABROGATA dall'art. 30, comma 1, lett. b-nonies), della L.R. 16/2016, nel testo integrato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 23/2021.

Art. 2

Proroga termini di inizio e ultimazione lavori (1)

1. Previa comunicazione dell'interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e ultimazione dei lavori di cui all'articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati, o comunque formatisi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi medesimi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. (2) (3)

2. È altresì prorogato di 3 anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge. (3)

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle autorizzazioni edilizie, alle denunce di inizio attività ed alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine. (3)

(1)

Si vedano le Cirs. Ass. Beni Culturali e Identità Siciliana 18 luglio 2014, n. 14 e 26 febbraio 2015, n. 5.

(2)

Per l'applicazione del comma annotato si rimanda alla Circ. Ass. Territorio e Ambiente 20 maggio 2015, n. 2.

(3)

Per l'ulteriore proroga di due anni dei termini di inizio e ultimazione dei lavori, si rimanda all'art. 86, comma 1, della L.R. 8/2018.

N.d.R.: La presente legge è ABROGATA dall'art. 30, comma 1, lett. b-nonies), della L.R. 16/2016, nel testo integrato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 23/2021.

Art. 3

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 23 giugno 2014.

CROCETTA

SGARLATA

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente