
N.d.R.: La presente legge è ABROGATA dall'art. 30, comma 1, lett. b-nonies), della L.R. 16/2016, nel testo integrato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 23/2021.
LEGGE REGIONALE 23 giugno 2014, n. 14
G.U.R.S. 27 giugno 2014, n. 26
Semplificazioni in materia edilizia. Procedure per il rilascio delle certificazioni di abitabilità e agibilità.
Testo con annotazioni alla data 8 maggio 2018
N.d.R.: La presente legge è ABROGATA dall'art. 30, comma 1, lett. b-nonies), della L.R. 16/2016, nel testo integrato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 23/2021.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R.: La presente legge è ABROGATA dall'art. 30, comma 1, lett. b-nonies), della L.R. 16/2016, nel testo integrato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 23/2021.
Procedure per il rilascio delle certificazioni di abitabilità/agibilità per singoli edifici, unità immobiliari o singole porzioni di costruzioni
1. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola "progettista" sono aggiunte le seguenti: "o un tecnico abilitato alla libera professione, nei limiti delle rispettive competenze professionali,".
2. All'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole "tecnico responsabile dei lavori" sono sostituite da "tecnico abilitato alla libera professione, nei limiti delle rispettive competenze professionali,";
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5 bis. Il certificato di abitabilità/agibilità può essere richiesto anche:
1) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
2) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di abitabilità/agibilità parziale.
5 ter. Si applica nel territorio della Regione il comma 3, lettere a), b) e d) dell'articolo 25 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni. Ove l'interessato non proponga domanda di abitabilità/agibilità può presentare la dichiarazione del direttore dei lavori, o qualora non nominato, di un professionista abilitato nei limiti delle rispettive competenze professionali, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato, alle norme igienico sanitarie e la sua abitabilità/agibilità, corredata dalla seguente documentazione:
1) copia della richiesta di accatastamento dell'edificio trasmessa al catasto;
2) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza e risparmio energetico, valutate secondo la normativa vigente.".
c) il comma 6 è soppresso.
N.d.R.: La presente legge è ABROGATA dall'art. 30, comma 1, lett. b-nonies), della L.R. 16/2016, nel testo integrato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 23/2021.
Proroga termini di inizio e ultimazione lavori (1)
1. Previa comunicazione dell'interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e ultimazione dei lavori di cui all'articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati, o comunque formatisi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi medesimi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. (2) (3)
2. È altresì prorogato di 3 anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge. (3)
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle autorizzazioni edilizie, alle denunce di inizio attività ed alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine. (3)
Si vedano le Cirs. Ass. Beni Culturali e Identità Siciliana 18 luglio 2014, n. 14 e 26 febbraio 2015, n. 5.
Per l'applicazione del comma annotato si rimanda alla Circ. Ass. Territorio e Ambiente 20 maggio 2015, n. 2.
Per l'ulteriore proroga di due anni dei termini di inizio e ultimazione dei lavori, si rimanda all'art. 86, comma 1, della L.R. 8/2018.
N.d.R.: La presente legge è ABROGATA dall'art. 30, comma 1, lett. b-nonies), della L.R. 16/2016, nel testo integrato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 23/2021.