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LEGGE REGIONALE 20 marzo 2015, n. 5

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 1 G.U.R.S. 27 marzo 2015, n. 13

Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e della Seconda guerra mondiale. (1)

TESTO COORDINATO (alla L.R. 12/2018)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale

Art. 1

Finalità

(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. b), della L.R. 12/2018)

1. Al fine di sostenere la crescita di una cultura della pace e della pacifica convivenza tra i popoli, la Regione promuove la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio storico-culturale e ambientale attinente ai fatti della Prima guerra mondiale e della Seconda guerra mondiale, ricordando e onorando le vittime militari e civili di ogni schieramento e nazionalità.

2. Con le iniziative previste dalla presente legge, nell'ambito delle proprie competenze, in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 marzo 2001, n. 78 e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Regione intende:

a) ampliare la conoscenza e favorire la riflessione sui fatti storici della Prima guerra mondiale e della Seconda guerra mondiale, sui meccanismi economici sociali e psicologici alla base dei conflitti tra le nazioni attraverso lo svolgimento di studi, ricerche, attività educative e didattiche, eventi, progetti e manifestazioni anche transnazionali, nonché pubblicazioni di atti e memorie e realizzazioni di file multimediali;

b) incentivare forme di turismo culturale attente alla storia e alla memoria attraverso la gestione, la valorizzazione, la manutenzione delle opere commemorative esistenti, l'eventuale creazione e collocazione di nuove, nonché di percorsi turistico-culturali, la gestione e la realizzazione di mostre permanenti, musei, musei all'aperto e interattivi ed eventi;

c) creare sinergia attraverso la messa in rete dei soggetti pubblici e privati che operano a vario titolo per realizzare le finalità previste dalla presente legge;

d) coordinare e valorizzare le attività di raccolta e di collezionismo di soggetti pubblici e privati;

d-bis) diffondere la conoscenza dei fatti storici e del territorio siciliano, anche attraverso lo svolgimento di attività educative e didattiche e la promozione di parchi culturali tematici o di ecomusei;

d-ter) promuovere progetti culturali anche in collaborazione con gli Stati che parteciparono allo sbarco e alla battaglia di Sicilia;

d-quater) favorire lo sviluppo di strumenti di valorizzazione turistica e culturale della linea del fronte e delle difese costiere approntate per fronteggiare l'invasione (batterie costiere, bunker, strutture aereo portuali e marittimi di interesse militare), nonché delle varie linee difensive che si susseguirono nel territorio siciliano;

d-quinquies) definire iniziative di sistema che creino un contesto favorevole allo sviluppo di forme di imprenditorialità settoriale diffusa.

2-bis. La Regione individua annualmente le priorità di intervento, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 2

Tipologie del patrimonio

(integrato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 12/2018)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalla legge 7 marzo 2001, n. 78, le attività e gli interventi di valorizzazione sono rivolti al patrimonio storico-culturale materiale e immateriale come di seguito definito.

2. Il patrimonio materiale della Prima guerra mondiale e della Seconda guerra mondiale esistente sul territorio della Regione comprende le seguenti tipologie:

a) musei, pubblici o privati di carattere tematico o d'interesse locale, riferiti a luoghi ed eventi della Prima guerra mondiale;

b) forti, fortificazioni permanenti. batterie costiere per la difesa aerea e navale, bunker, aeroporti militari, istallazioni marittime, hangar per dirigibili e hangar aviorimesse per idrovolanti e per aerei, idroscali, rifugi antiaerei, posti di osservazione, baracche, magazzini, caserme e casermette, cisterne e cunicoli sotterranei, depositi e altri edifici e manufatti militari di particolare interesse;

c) sacrari e cimiteri, camminamenti e sentieri militari, grotte, fortificazioni campali, trincee, gallerie, strade, mulattiere e spiagge;

d) cippi, monumenti, stemmi e lapidi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli, scritte murali e accessori vari;

e) reperti storici e cimeli;

f) beni archivistici, bibliografici, fotografici, cinematografici e sonori, di appartenenza pubblica o privata;

g) ogni altro reperto anche sommerso nei fondali marini, edifici storici e luoghi aventi diretta relazione con le operazioni belliche e, più in generale, con gli eventi della Prima guerra mondiale e della Seconda Guerra mondiale;

g-bis) contesti originali di rinvenimento, intesi in senso archeologico, cui appartengono le vestigia.

3. Il patrimonio immateriale comprende:

a) le produzioni letterarie e artistiche, testimonianza della memoria storica, dei valori, sentimenti e situazioni connessi al primo conflitto mondiale;

b) gli studi e le ricerche di approfondimento degli aspetti culturali, storici, economici ed etici che hanno segnato i popoli e le persone coinvolte nel conflitto.

Art. 3

Comitato consultivo

(integrato e modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 12/2018)

1. Per le finalità di cui al Capo I della presente legge, è istituito il Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e della Seconda guerra mondiale.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana; il Comitato, che resta in carica tre anni, è convocato dall'Assessore competente almeno una volta nell'anno.

3. Il Comitato è composto:

a) dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana o da un suo delegato, che lo presiede;

b) da un dirigente o da un dipendente di ruolo dell'Assessorato regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo designato dall'Assessore regionale competente;

c) da un dirigente o da un dipendente di ruolo dell'Assessorato regionale per l'istruzione e la formazione professionale designato dall'Assessore regionale competente;

d) da due studiosi designati dal Comitato spontaneo per le celebrazioni del centenario della Grande guerra, individuati fra persone che abbiano maturato comprovata esperienza scientifico-culturale in relazione ai fatti della Prima guerra mondiale e che abbiano conoscenza dei luoghi della memoria di cui al successivo articolo 6;

d-bis) da due studiosi indicati dal Comitato regionale del volontariato di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, individuati tra persone che abbiano maturato comprovata esperienza scientifico culturale in relazione ai fatti della Seconda Guerra mondiale;

e) dal rappresentante del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in Guerra - Onorcaduti previo accordo con il Ministero della difesa;

f) da un rappresentante designato dall'Università degli studi di Palermo, uno designato dall'Università degli studi di Messina, uno designato dall'Università degli studi di Catania e uno designato dall'Università degli studi di Enna;

g) dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato;

h) da un rappresentante dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito italiano;

h-bis) dal Presidente o da un delegato della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della struttura regionale competente in materia di beni culturali.

5. Le sedute del Comitato sono valide ove sia presente, oltre all'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana o il suo delegato, la metà dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

5-bis. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Ai componenti esterni spetta solo il rimborso spese previsto dalla legge regionale nella misura prevista per i dipendenti regionali nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

Compiti dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. Compiti del Comitato consultivo. Compiti dei Comuni

(integrato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 12/2018)

1. L'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana predispone lo schema di programma regionale delle commemorazioni entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esso ha carattere pluriennale e si articola in annualità, è sottoposto al parere del Comitato consultivo che può proporre modifiche ed è approvato dalla Giunta regionale. L'Assessore redige, altresì, l'elenco dei beni censiti e delle linee di intervento.

2. Il Comitato:

a) formula proposte alla Giunta regionale per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge;

b) esprime parere ed eventuali proposte di modifica allo schema del programma regionale delle commemorazioni predisposto dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana;

c) verifica l'attuazione del programma di cui alla lettera b) e approva una relazione annuale da sottoporre alla Giunta regionale e alle Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana competenti per materia;

d) formula un piano di indirizzo per la divulgazione della conoscenza dei luoghi e degli eventi della Prima guerra mondiale e della Seconda guerra mondiale ai fini del successivo articolo 5. Il Piano di indirizzo è inviato all'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale e alle Università siciliane ed è reso noto a tutte le scuole dell'Isola.

3. Per espletare i propri compiti, il Comitato si avvale degli uffici e direzioni regionali di specifica competenza dei rappresentanti sopra menzionati.

4. Tutti i Comuni siciliani sono tenuti a favorire le iniziative di commemorazione della Prima Guerra Mondiale inserite nel programma regionale che riguardino il loro territorio.

Art. 5

Divulgazione della conoscenza dei fatti e dei luoghi della Prima guerra mondiale

(integrato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 12/2018)

1. Al fine di favorire la divulgazione della conoscenza dei fatti e dei luoghi della Prima guerra mondiale e della Seconda guerra mondiale, secondo il piano di indirizzo formulato dal Comitato consultivo ai sensi dell'art. 4, lettera d), l'Assessorato regionale per l'istruzione e la formazione professionale, nell'ambito della propria programmazione, organizza corsi di formazione di durata almeno bimestrale, rivolte alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici. Tali corsi sono particolarmente mirati alla conoscenza dei siti della Prima guerra mondiale e dei luoghi della memoria di cui al successivo articolo 6.

2. La divulgazione della conoscenza dei luoghi e dei fatti della Prima guerra mondiale e della Seconda guerra mondiale è compiuta anche dalle Università e dalle scuole siciliane.

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

Art. 6

Luoghi della memoria della Grande guerra in Sicilia

(integrato dall'art. 10, comma 1, della L.R. 12/2018)

1. Sono luoghi della memoria della Grande guerra ai fini della presente legge:

1) sacrario dei caduti di San Nicola l'Arena di Catania;

2) monumenti dedicati ai caduti della guerra 1915-18 presenti in tutti i comuni siciliani;

3) forti umbertini e dintorni dell'area denominata "campo inglese, luogo di soggiorno obbligato del militare Giacomo Matteotti", annessi itinerari di accesso e camminamenti nel territorio della città di Messina;

4) castello di Milazzo (ME);

5) galleria dei prigionieri austro-ungarici nel territorio di Letojanni (ME);

6) cappella monumentale nel cimitero della città di Vittoria (RG) dedicata ai militari ungheresi prigionieri di guerra deceduti in Sicilia;

7) museo storico italo-ungherese di contrada Mendolilli-Capitina della città di Vittoria (RG) nel sedicesimo capannone dell'ex campo di concentramento per prigionieri della guerra 1915-18;

8) via Cismon del Grappa nel comune di Giarre (CT), luogo di permanenza di oltre cento profughi veneti provenienti dall'omonimo abitato vicentino sull'altipiano di Asiago;

9) monumento ai caduti ungheresi presso il cimitero di Santa Maria dei Rotoli (PA);

10) caserma Nicola Botta, luogo di detenzione di ufficiali austro-ungarici ed ex caserma Spinuzza, già sede dell'87° distretto militare delle truppe della Difesa costiera territoriale, in Cefalù;

11) lapide commemorativa della morte di militari prigionieri austro-ungarici presso il cimitero di San Giuseppe Jato (PA);

12) muro dei prigionieri austro-ungarici in contrada Chiusa, località Caltavuturo (PA);

13) ex monastero di Santissima Trinità di Piazza Armerina (EN) luogo di detenzione di ufficiali austroungarici;

14) castello Ursino e quartiere Picanello di Catania, rispettivamente luogo di detenzione di ufficiali dell'esercito asburgico di nazionalità romena e campo di lavoro dei prigionieri austro-ungarici;

15) castello normanno ed ex monastero di Santa Lucia della città di Adrano (CT);

16) castello normanno della città di Paternò e lapide commemorativa presso il cimitero monumentale della stessa città in ricordo della morte di prigionieri ungheresi;

17) masseria di Prato fiorito e Monte Minardo nel territorio del comune di Adrano (CT);

18) contrada Carpani - Monte Ilice nei territori dei comuni di Zafferana Etnea e Trecastagni (CT);

19) grotta dei disertori nel territorio del comune di Castiglione di Sicilia;

20) chiesa di San Benedetto - ex lazzaretto militare nella città di Militello Val di Catania (CT);

21) villa Angela ex sede estiva del seminario arcivescovile di Catania luogo di detenzione di Ufficiali austroungarici in San Giovanni La Punta;

22) contrada Chiuse del Signore nel territorio del comune di Tremestieri Etneo campo di lavoro per la coltivazione delle vigne e costruzione di mura e torrette in pietra lavica;

23) ex fabbrica Monaco nel territorio del comune di Misterbianco (CT);

24) spiaggia della Prajola in Terrasini;

25) hangar di Augusta (SR);

26) caserma La Masa, sede dell'86° Battaglione di fanteria territoriale, Chiesa di Santa Caterina sede di profughi veneti provenienti da Pederobba (TV), padiglione adibito a luogo di detenzione per prigionieri ungheresi in via Artese, ubicati in Termini Imerese;

27) castello di Caccamo, luogo di prigionia di soldati ungheresi, e tomba di un soldato ungherese nel cimitero del Comune di Caccamo;

28) padiglioni Ducrot, fabbrica di idrovolanti da bombardamenti in Mondello, Palermo.

2. Il comma 1 non comporta alcun nuovo vincolo per i beni in esso indicati salvo quelli di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78, quelli eventualmente derivanti da altre leggi nazionali ovvero quelli da cui gli stessi fossero gravati dalla normativa in materia di tutela dei beni culturali.

3. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e i Comuni nell'ambito dei rispettivi territori possono, nel rispetto delle leggi vigenti, promuovere l'apposizione di targhe o lapidi commemorative nei luoghi della memoria indicati dal comma 1.

4. Fermi restando i luoghi della memoria individuati al comma 1, resta salva la possibilità di individuare ulteriori luoghi della memoria da riconoscere con criteri di accreditamento che sono definiti con apposito regolamento.

5. Ai fini di una migliore fruizione dei luoghi della memoria individuati dal presente articolo la Regione promuove le azioni volte al rispetto dell'applicazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 riguardanti l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche, laddove ravvisabili.

5-bis. Con decreto del Presidente della Regione sono individuati i luoghi della memoria della Seconda Guerra Mondiale ai fini della presente legge.

5-ter. Il museo storico dello sbarco di Catania e il sistema di cisterne e cunicoli sotterranei Parco della Favorita di Palermo sono riconosciuti quali siti di riferimento regionale ai fini della conoscenza dei fatti storici della Seconda guerra mondiale.

Art. 6

Norme per la tutela e la conservazione dei reperti immobili

(introdotto dall'art. 6, comma 1, della L.R. 12/2018)

1. E' fatto espresso divieto a qualsivoglia intervento di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche dei reperti immobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e g), qualora sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale o la relativa verifica.

2. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di restauro, manutenzione, conservazione dei reperti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e g) chiedono, almeno sessanta giorni prima della data di inizio attività, le necessarie autorizzazioni alla soprintendenza competente per territorio.

3. Chiunque, sul territorio della Regione, rinvenga fortuitamente o individui reperti immobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), ne dà tempestiva comunicazione scritta al sindaco del comune competente per territorio ed al Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana entro quindici giorni dal ritrovamento, precisando il luogo di rinvenimento e fornendone, se possibile, documentazione fotografica.

Art. 7

Convenzioni

1. La Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con i privati di cui all'articolo 10, comma 2, i quali dispongano di collezioni considerate di valore storico e che rendano disponibili tali collezioni per la consultazione pubblica.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano le modalità di consultazione pubblica per finalità di studio e generali, nonché gli interventi finanziari regionali a sostegno delle spese di conservazione e custodia, inclusi i relativi oneri di assicurazione.

3. Il regolamento di cui all'articolo 12 prevede i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo e ne approva lo schema.

4. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

Art. 8

Accordi di collaborazione per interventi sul patrimonio storico-culturale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, ai sensi della vigente normativa regionale e nazionale, accordi con le amministrazioni pubbliche della Regione Friuli-Venezia Giulia e di altre Regioni per disciplinare la realizzazione in collaborazione di interventi di investimento finalizzati al recupero storico-culturale e alla valorizzazione turistica dei siti legati alla Prima guerra mondiale, nonché alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione di beni mobili compresi nelle tipologie di cui all'articolo 2 e destinati all'esposizione museale.

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

CAPO II

Disciplina dell'attività di raccolta e collezionismo del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale

Art. 9

Raccolta di reperti mobili

(integrato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 12/2018)

1. L'attività di raccolta non autorizzata dall'Autorità competente di reperti riferibili al patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e della Seconda Guerra mondiale è vietata:

a) nelle aree archeologiche ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 42/2004;

b) nei siti individuati quali cimiteri di guerra;

c) in tutti i luoghi di cui all'articolo 6.

2. Chiunque rinvenga o raccolga nei siti di cui al comma 1 reperti mobili o cimeli attinenti ai fatti o alla memoria degli eventi della Prima guerra mondiale e della Seconda Guerra mondiale di notevole valore storico o documentario deve ottemperare, entro sessanta giorni dal ritrovamento, all'obbligo di comunicazione, al Comune del luogo della raccolta, previsto dall'articolo 9 della legge 7 marzo 2001, n. 78, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza.

2-bis. I sindaci trasmettono al Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, entro sessanta giorni dal ricevimento, le comunicazioni ricevute ed ogni altra notizia di cui siano a conoscenza riguardo i reperti di cui all'articolo 2 presenti sul territorio di competenza.

2-ter. I reperti mobili sono valorizzati mantenendo uno stretto legame con il territorio al fine di diffondere la cultura della storia locale. Nel caso di musealizzazione o, comunque, di esposizione al pubblico dei reperti mobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) e f), è garantita la loro corretta contestualizzazione e la valorizzazione delle valenze culturali connesse al luogo ed al territorio di provenienza. 

2-quater. Il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, sentito il Comitato scientifico consultivo di cui all'articolo 3, può variare la destinazione dei reperti di cui al comma 2 ter. in presenza di particolari motivi di interesse nazionale.

Art. 9

Commercio di reperti mobili

(introdotto dall'art. 8, comma 1, della L.R. 12/2018)

1. Ai reperti mobili della Seconda guerra mondiale rinvenuti nel sottosuolo, nei corpi idrici e nei bassi fondali del territorio della Regione, si applicano, qualora sia intervenuta la dichiarazione dell'interesse culturale, le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sul commercio e trasferimento oltre i confini nazionali dei beni culturali.

Art. 10

Collezioni private

(integrato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 12/2018)

1. La Regione riconosce l'importanza del collezionismo privato quale espressione della partecipazione dei cittadini alla salvaguardia della memoria storica della Prima guerra mondiale e della Seconda Guerra mondiale.

2. La Regione a tal fine tutela l'attività dei collezionisti privati, purché svolta nel rispetto della normativa vigente, e garantisce loro la possibilità di contribuire attivamente alla diffusione della conoscenza dei fatti storici della Prima guerra mondiale e della Seconda Guerra mondiale nel territorio.

CAPO III

Interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio della Prima guerra mondiale

Art. 11

Centenario della Prima guerra mondiale

1. La Regione Siciliana, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012 "Istituzione del Comitato storico scientifico per il Centenario della Prima guerra mondiale", promuove e favorisce le commemorazioni per il Centenario della Prima guerra mondiale che decorre dal 2015, sostenendo la realizzazione e lo svolgimento d'iniziative ed eventi culturali commemorativi con le relative attività di supporto nel territorio della Regione.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, tenuto conto del programma nazionale delle commemorazioni del Centenario della Prima guerra mondiale, a seguito del parere del Comitato consultivo, il programma regionale delle commemorazioni.

3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

4. In considerazione del ruolo di primo piano svolto nel periodo della Prima guerra mondiale dagli insigni statisti siciliani Vittorio Emanuele Orlando, Antonino Di San Giuliano e Giuseppe De Felice Giuffrida in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), nel programma degli interventi è inserita la realizzazione di statue che ne ricordino le figure da collocarsi in una piazza nelle rispettive città natali. La realizzazione di tali monumenti è finanziata con sponsorizzazioni da parte di privati o raccolta fondi da parte di enti, associazioni e cittadini.

Art. 11

Registro dei collezionisti

(introdotto dall'art. 11, comma 1, della L.R. 12/2018)

1. I soggetti di cui all'articolo 7 che provvedono a dare comunicazione del possesso o della detenzione di reperti mobili di particolare rilevanza storica o documentaria al sindaco del comune nel cui territorio essi si trovano ed al Dipartimento regionale dei beni culturali e paesaggistici della Sicilia, sono iscritti, previa valutazione da parte del Comitato scientifico di cui all'articolo 3, nel registro dei collezionisti istituito dalla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 ha fini esclusivamente conoscitivi ed è tesa a creare la collaborazione tra istituzioni pubbliche e privati, attraverso mostre ed esposizioni, per la divulgazione della storia della Seconda guerra mondiale.

Art. 11

Caduti della Seconda guerra mondiale

(introdotto dall'art. 11, comma 1, della L.R. 12/2018)

1. La Regione, avvalendosi del Comitato scientifico di cui all'articolo 3, realizza per via informatica, liberamente accessibile dal web, l'elenco di tutti i caduti italiani e stranieri della Seconda guerra mondiale che hanno perso la vita nel territorio della Regione Siciliana.

2. Entro un anno dalla data di approvazione della presente legge, la Regione, avvalendosi del Comitato scientifico di cui all'articolo 3, emana le linee guida per il recupero, il riconoscimento, lo studio e l'inumazione dei resti dei caduti della Seconda guerra mondiale rinvenuti sul suolo siciliano.

Art. 11

Archivio info-telematico generale dei reperti storici e documentali della Seconda guerra mondiale in Sicilia

(introdotto dall'art. 11, comma 1, della L.R. 12/2018)

1. Al fine di effettuare il monitoraggio sul rinvenimento e la raccolta dei reperti mobili e immobili, nonché sui materiali documentali e fotografici, la Regione istituisce l'archivio info-telematico generale dei reperti storici e documentali della Seconda guerra mondiale in Sicilia, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, sono definite le modalità delle comunicazioni all'Archivio.

3. Con delibera della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento dell'archivio di cui al comma 1.

Art. 12

Regolamenti di attuazione

(modificato dall'art. 12, comma 1, della L.R. 12/2018)

1. ------------------------ (comma soppresso) (1)

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione legislativa competente, sono adottati i regolamenti attuativi della presente legge.

Art. 13

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 marzo 2015.

CROCETTA

PURPURA

Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana

LO BELLO

Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale

LI CALZI

Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo