
LEGGE REGIONALE 12 luglio 2018, n. 12
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 20 luglio 2018, n. 31
Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima e della Seconda guerra mondiale.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Finalità
1. Alla legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il titolo è sostituito dal seguente: "Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e della Seconda guerra mondiale";
b) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 dopo le parole "della Prima guerra mondiale" sono aggiunte le parole "e della Seconda guerra mondiale";
2) al comma 2, lettera a), dopo la parola "mondiale" sono aggiunte le parole "e della Seconda guerra mondiale";
3) al comma 2 sono aggiunte le seguenti lettere:
"d bis) diffondere la conoscenza dei fatti storici e del territorio siciliano, anche attraverso lo svolgimento di attività educative e didattiche e la promozione di parchi culturali tematici o di ecomusei;
d ter) promuovere progetti culturali anche in collaborazione con gli Stati che parteciparono allo sbarco e alla battaglia di Sicilia;
d quater) favorire lo sviluppo di strumenti di valorizzazione turistica e culturale della linea del fronte e delle difese costiere approntate per fronteggiare l'invasione (batterie costiere, bunker, strutture aereo portuali e marittimi di interesse militare), nonché delle varie linee difensive che si susseguirono nel territorio siciliano;
d quinquies) definire iniziative di sistema che creino un contesto favorevole allo sviluppo di forme di imprenditorialità settoriale diffusa.";
4) è aggiunto il seguente comma: "2 bis. La Regione individua annualmente le priorità di intervento, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana".
Tipologie del patrimonio
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola "mondiale" sono aggiunte le parole "e della Seconda guerra mondiale";
b) alla lettera b) dopo la parola "permanenti" sono aggiunte le parole "batterie costiere per la difesa aerea e navale, bunker, aeroporti militari, istallazioni marittime, hangar per dirigibili e hangar aviorimesse per idrovolanti e per aerei, idroscali, rifugi antiaerei, posti di osservazione, baracche, magazzini, caserme e casermette, cisterne e cunicoli sotterranei, depositi e altri edifici e manufatti militari di particolare interesse";
c) alla lettera c) dopo la parola "grotte" sono aggiunte le parole "fortificazioni campali, trincee, gallerie, strade, mulattiere e spiagge";
d) alla lettera d) dopo la parola "lapidi" sono aggiunte le parole: "graffiti, iscrizioni, tabernacoli, scritte murali e accessori vari";
e) alla lettera g) dopo la parola "reperto" sono aggiunte le parole "anche sommerso nei fondali marini" e dopo la parola "mondiale" sono aggiunte le parole "e della Seconda Guerra mondiale";
f) è aggiunta la seguente lettera:
"g bis) contesti originali di rinvenimento, intesi in senso archeologico, cui appartengono le vestigia".
Comitato consultivo
1. All'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo la parola "mondiale" sono aggiunte le parole "e della Seconda guerra mondiale";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana; il Comitato, che resta in carica tre anni, è convocato dall'Assessore competente almeno una volta nell'anno.";
c) al comma 3 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d bis) da due studiosi indicati dal Comitato regionale del volontariato di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, individuati tra persone che abbiano maturato comprovata esperienza scientifico culturale in relazione ai fatti della Seconda Guerra mondiale;";
d) alla fine della lettera e) sono aggiunte le parole "previo accordo con il Ministero della difesa";
e) è aggiunta la seguente lettera:
"h bis) dal Presidente o da un delegato della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.";
f) è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Ai componenti esterni spetta solo il rimborso spese previsto dalla legge regionale nella misura prevista per i dipendenti regionali nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.".
Compiti dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. Compiti del Comitato consultivo. Compiti dei comuni
1. All'articolo 4 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole "L'Assessore redige, altresì, l'elenco dei beni censiti e delle linee di intervento.";
b) alla lettera d) del comma 2 dopo la parola "mondiale" sono aggiunte le parole "e della Seconda guerra mondiale".
Divulgazione della conoscenza dei fatti e dei luoghi della Prima e della Seconda guerra mondiale.
1. All'articolo 5 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo la parola "mondiale" sono aggiunte le parole "e della Seconda guerra mondiale" e dopo le parole "rivolte alle guide turistiche" sono aggiunte le parole "e agli accompagnatori turistici";
b) al comma 2 dopo la parola "mondiale" sono aggiunte le parole "e della Seconda guerra mondiale".
Norme per la tutela e la conservazione dei reperti immobili
1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 è inserito il seguente:
"6 bis.
Norme per la tutela e la conservazione dei reperti immobili
1. E' fatto espresso divieto a qualsivoglia intervento di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche dei reperti immobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e g), qualora sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale o la relativa verifica.
2. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di restauro, manutenzione, conservazione dei reperti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e g) chiedono, almeno sessanta giorni prima della data di inizio attività, le necessarie autorizzazioni alla soprintendenza competente per territorio.
3. Chiunque, sul territorio della Regione, rinvenga fortuitamente o individui reperti immobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), ne dà tempestiva comunicazione scritta al sindaco del comune competente per territorio ed al Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana entro quindici giorni dal ritrovamento, precisando il luogo di rinvenimento e fornendone, se possibile, documentazione fotografica.".
Raccolta di reperti mobili
1. All'articolo 9 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo la parola "mondiale" sono aggiunte le parole "e della Seconda Guerra mondiale";
b) al comma 2 dopo la parola "mondiale" sono aggiunte le parole "e della Seconda guerra mondiale";
c) sono aggiunti i seguenti commi:
"2 bis. I sindaci trasmettono al Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, entro sessanta giorni dal ricevimento, le comunicazioni ricevute ed ogni altra notizia di cui siano a conoscenza riguardo i reperti di cui all'articolo 2 presenti sul territorio di competenza.
2 ter. I reperti mobili sono valorizzati mantenendo uno stretto legame con il territorio al fine di diffondere la cultura della storia locale. Nel caso di musealizzazione o, comunque, di esposizione al pubblico dei reperti mobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) e f), è garantita la loro corretta contestualizzazione e la valorizzazione delle valenze culturali connesse al luogo ed al territorio di provenienza.
2 quater. Il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, sentito il Comitato scientifico consultivo di cui all'articolo 3, può variare la destinazione dei reperti di cui al comma 2 ter. in presenza di particolari motivi di interesse nazionale.".
Commercio di reperti mobili
1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 è inserito il seguente:
"9 bis.
Commercio di reperti mobili
1. Ai reperti mobili della Seconda guerra mondiale rinvenuti nel sottosuolo, nei corpi idrici e nei bassi fondali del territorio della Regione, si applicano, qualora sia intervenuta la dichiarazione dell'interesse culturale, le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sul commercio e trasferimento oltre i confini nazionali dei beni culturali.".
Collezioni private
1. All'articolo 10 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo la parola "mondiale" sono aggiunte le parole "e della Seconda Guerra mondiale";
b) al comma 2 dopo la parola "mondiale" sono aggiunte le parole "e della Seconda guerra mondiale".
Luoghi della memoria
1. All'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 sono aggiunti i seguenti commi:
"5 bis. Con decreto del Presidente della Regione sono individuati i luoghi della memoria della Seconda Guerra Mondiale ai fini della presente legge.
5 ter. Il museo storico dello sbarco di Catania e il sistema di cisterne e cunicoli sotterranei Parco della Favorita di Palermo sono riconosciuti quali siti di riferimento regionale ai fini della conoscenza dei fatti storici della Seconda guerra mondiale.".
Registro dei collezionisti
1. Alla legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
"11 bis.
Registro dei collezionisti
1. I soggetti di cui all'articolo 7 che provvedono a dare comunicazione del possesso o della detenzione di reperti mobili di particolare rilevanza storica o documentaria al sindaco del comune nel cui territorio essi si trovano ed al Dipartimento regionale dei beni culturali e paesaggistici della Sicilia, sono iscritti, previa valutazione da parte del Comitato scientifico di cui all'articolo 3, nel registro dei collezionisti istituito dalla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 ha fini esclusivamente conoscitivi ed è tesa a creare la collaborazione tra istituzioni pubbliche e privati, attraverso mostre ed esposizioni, per la divulgazione della storia della Seconda guerra mondiale.
11 ter.
Caduti della Seconda guerra mondiale
1. La Regione, avvalendosi del Comitato scientifico di cui all'articolo 3, realizza per via informatica, liberamente accessibile dal web, l'elenco di tutti i caduti italiani e stranieri della Seconda guerra mondiale che hanno perso la vita nel territorio della Regione Siciliana.
2. Entro un anno dalla data di approvazione della presente legge, la Regione, avvalendosi del Comitato scientifico di cui all'articolo 3, emana le linee guida per il recupero, il riconoscimento, lo studio e l'inumazione dei resti dei caduti della Seconda guerra mondiale rinvenuti sul suolo siciliano.
11 quater.
Archivio info-telematico generale dei reperti storici e documentali della Seconda guerra mondiale in Sicilia
1. Al fine di effettuare il monitoraggio sul rinvenimento e la raccolta dei reperti mobili e immobili, nonché sui materiali documentali e fotografici, la Regione istituisce l'archivio info-telematico generale dei reperti storici e documentali della Seconda guerra mondiale in Sicilia, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, sono definite le modalità delle comunicazioni all'Archivio.
3. Con delibera della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento dell'archivio di cui al comma 1.".
Regolamenti di attuazione
1. All'articolo 12 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è soppresso;
b) al comma 2, le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle parole "centottanta giorni".
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 12 luglio 2018.
MUSUMECI
Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana
TUSA
Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale
LAGALLA
Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo
PAPPALARDO