Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 11 marzo 2015, n. 2

G.U.R.S. 27 marzo 2015, n. 13

Fondo straordinario di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. - Disposizioni attuative.

AI SINDACI E/O COMMISSARI STRAORDINARI DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA SICILIA

e, p.c.

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE

Con la presente circolare si forniscono le linee di indirizzo attuativo di carattere generale ai fini dell'erogazione della quota-parte del "fondo straordinario" di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., e più in generale, in ordine alle relative modalità di gestione.

1 - Il fondo straordinario.

1.1 - Considerazioni generali.

Con la modifica dell'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i, riguardante "Disposizioni in materia di personale precario", sono state fissate, al comma 7, le procedure per il concorso della Regione Siciliana al compenso degli "effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale"- negli enti ivi indicati - derivanti dall'abrogazione delle norme recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili, individuate al comma 6 del medesimo articolo.

Sono stati stabiliti, infatti, nuovi criteri per il concorso della Regione Siciliana alla partecipazione alla spesa in favore degli enti utilizzatori dei lavoratori appartenenti ai bacini dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, al fine di compensare gli squilibri finanziari derivanti dall'abrogazione della previgente normativa.

Al riguardo, appare utile evidenziare, preliminarmente, che il modello procedurale per il concorso della Regione Siciliana al "compenso degli effetti degli squilibri finanziari", contemplato dall'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 2, ha lasciato immutato il quadro generale delle competenze istituzionalmente attribuite ai vari rami dell'Amministrazione regionale in materia di politiche del precariato, di stabilizzazione dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili, ovvero dei lavoratori utilizzati in attività socialmente utili, assegnando, invece, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, le competenze afferenti la gestione del relativo "fondo straordinario", come istituito ai sensi del citato comma 7 dell'art. 30.

Invero, per il triennio 2014-2016, è stata prevista non più l'erogazione - a seguito di apposita formale richiesta - di un contributo da concedere agli enti utilizzatori dei soggetti appartenenti al regime dei lavoratori socialmente utili, bensì l'assegnazione di una quota del "fondo straordinario" che, ai sensi dell'art. 30, comma 8, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., come modificato dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 2, rappresenta finanziariamente per il relativo triennio la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall'art. 4, commi 9 e 9/bis, del D.L. n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125/2013 e s.m.i..

Infatti, con l'abrogazione delle norme indicate al comma 6 della citata legge regionale n. 5/2014 e s.m.i., è stato ipotizzato, per ogni singolo ente interessato al mantenimento in servizio dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili, il concreto verificarsi di una ragionevole previsione di squilibrio finanziario sul complesso delle spese del personale, ove lo stesso non possa essere coperto da eccedenze provenienti dai risparmi conseguiti - a legislazione vigente - sulla spesa del personale.

2 - Gestione del fondo.

2.1 - Compenso degli squilibri finanziari.

Fatto salvo quanto deliberato dalla Corte dei conti - Sez. di controllo per la Regione Siciliana in ordine alle modalità di applicazione dell'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., e più in generale, per le finalità previste dall'articolo 4, commi 9 e 9/bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e s.m.i., occorre evidenziare, ancora una volta, che il legislatore regionale, con la modifica del comma 7 del citato articolo 30, ha inteso sganciare dalle dinamiche finanziarie dei bilanci delle autonomie locali il "compenso degli squilibri finanziari... per la salvaguardia degli equilibri di bilancio...", riconducendo i relativi "effetti" - ai fini della quantificazione del citato squilibrio - solamente sul "complesso delle spese del personale" derivanti dall'abrogazione delle norme indicate al comma 6 dell'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i..

Nello specifico, si tratta di verificare se le risorse disponibili siano sufficienti a finanziare tutte le spese previste per il personale - comprese quelle derivanti dall'abrogazione delle norme indicate al comma 6 dell'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. (nella misura pari al contributo erogato per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013), e se tali spese si siano effettivamente concretizzate, al netto degli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa per il personale, o da intervenute cessazioni.

E ciò anche in attuazione degli accordi di cui all'intesa raggiunta in conferenza Regione - autonomie locali del 10 dicembre 2014, nell'ambito della quale è stato stabilito tra le rappresentanze delle AA.LL. e della Regione che "... i comuni, per il tramite delle loro associazioni rappresentative, nel rispetto della normativa vigente, degli equilibri finanziari e delle loro necessità organizzative, si impegnano ad utilizzare i risparmi di spesa del personale per consentire una tendenziale riduzione, nel triennio 2014-2016, della spesa a carico del bilancio regionale per i lavoratori di cui al comma 7 dell'art. 30 della legge regionale n. 5/2014".

Pertanto, con l'introduzione del principio del "compenso degli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale" risulta necessario acquisire, alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento, la quantificazione dello squilibrio sul complesso delle spese del personale derivanti dall'abrogazione delle norme di cui al predetto art. 30, comma 6, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i..

Per quanto sopra, le amministrazioni interessate dovranno comunicare, per l'anno 2014, l'ammontare del complesso delle spese del personale interessato dall'abrogazione delle norme di cui all'art. 30, comma 6, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., nella misura corrispondente al contributo erogato dalla Regione per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013 rapportato al periodo di vigenza contrattuale dell'esercizio di riferimento. Al fine di determinare la misura della quota del fondo straordinario da attribuire a ciascuna delle amministrazioni interessate, le stesse dovranno comunicare, altresì, l'importo di eventuali riduzioni dell'aggregato spesa del personale riferito alle equivalenti voci di bilancio, calcolato in base al criterio della competenza finanziaria, rispetto alle medesime componenti dell'esercizio finanziario precedente, ivi compreso, quindi, l'importo corrispondente ad eventuali risparmi di spesa derivanti dal mancato utilizzo della risorsa assunzionale relativa ad avvenute cessazioni del personale di ruolo nell'anno precedente, ove non già utilizzata nell'esercizio finanziario di competenza.

È di tutta evidenza che, stante la rilevanza dell'argomento trattato, per il carattere che lo stesso riveste anche in ordine alle refluenze finanziarie dell'ente, nonché per la tardività della definizione normativa in ordine agli "squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale", risolta dal legislatore regionale solo con l'approvazione dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 3 del 16 gennaio 2015, le riduzioni da comunicare per l'anno 2014 potranno riguardare solamente le eventuali economie conseguite ove non diversamente utilizzate. Quanto sopra in armonia con il principio contabile dell'annualità del bilancio.

Pertanto, alla data di chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario di riferimento e sulla base dei dati del pre-consuntivo, il responsabile dei servizi finanziari potrà trasmettere al legale rappresentante dell'ente, per il successivo inoltro al competente Dipartimento regionale, apposita istanza di erogazione della somma, come sopra quantificata, tenendo conto del calcolo di cui al punto precedente, necessaria alla copertura dello squilibrio accertato sul "complesso delle spese del personale," derivante dall'abrogazione delle norme indicate all'art. 30, comma 6, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. - in ogni caso - al netto delle eventuali anticipazioni già concesse con le modalità previste ai sensi del comma 7/bis del medesimo suddetto articolo.

Ove il responsabile dei servizi finanziari dell'ente accerti, invece, che l'eventuale anticipazione già concessa ai sensi dell'art. 30, comma 7/bis, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., abbia contribuito a creare una eccedenza finanziaria sul complesso delle spese del personale - come sopra quantificata - lo stesso dirigente ne darà tempestiva comunicazione al competente Dipartimento regionale affinché, con le modalità previste dagli ordinamenti degli enti interessati, siano effettuate le necessarie compensazioni finanziarie nell'ambito dei successivi trasferimenti ordinari e/o straordinari della Regione, nel limite dell'eccedenza conseguita.

2.2 - Compenso degli squilibri finanziari per l'intervenuta abrogazione dell'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 e s.m.i.

Con la modifica dell'art. 30, comma 6, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., introdotta dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 2, è stata disposta l'abrogazione delle misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 e s.m.i. per i quali il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative aveva erogato - giusta art. 3, comma 3, della legge regionale 22 gennaio 2013, n. 4, nonché ai sensi dell'art. 37, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 - il contributo ivi previsto fino alla data del 31 dicembre 2013.

Al riguardo, si evidenzia che nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificate dall'art. 2 della citata legge regionale 13 gennaio 2015, n. 2, è stata prevista, per il triennio 2014-2016, la partecipazione contributiva della Regione per "compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6", e pertanto, anche in favore dei lavoratori di cui all'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 e s.m.i.

A tal fine gli enti interessati all'intervenuta abrogazione dell'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 e s.m.i. dovranno provvedere, con le modalità di cui al precedente punto 2.1, a quantificare i suddetti "effetti" anche in relazione al personale di cui trattasi, con riferimento al contributo erogato dal competente Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative alla data del 31 dicembre 2013.

2.3 - Compenso degli squilibri finanziari per la conferma dei processi di stabilizzazione già conclusi o da concludere ai sensi della normativa previgente.

L'art. 2, comma 3, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 2, ha modificato l'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., introducendo il comma 7/ter, in base al quale è consentito agli enti di "confermare" gli eventuali processi di stabilizzazione già conclusi o da concludere ai sensi della normativa previgente per i quali l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro non abbia proceduto all'emissione del correlativo provvedimento di copertura finanziaria quinquennale.

Infatti, ai sensi della previgente normativa, per le stabilizzazioni effettuate dagli enti utilizzatori del personale precario - al fine di garantirne la sostenibilità finanziaria - l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro avrebbe dovuto procedere all'emissione di un provvedimento finanziario, della durata quinquennale, a valere sulle risorse appostate nel pertinente capitolo di spesa che, a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità finanziaria dell'anno 2013, risulta privo di copertura finanziaria.

Per quanto sopra, gli enti che hanno concluso o hanno in corso di conclusione la procedura di stabilizzazione del personale ai sensi della previgente normativa, ancorché in assenza del provvedimento di copertura finanziaria, potranno richiedere, ex art. 30, comma 7/ter, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., di compensare, per il triennio 2014-2016, in luogo del relativo quinquennio, lo squilibrio finanziario derivante dalla "conferma" dei suddetti processi di stabilizzazione, con le modalità di cui al precedente punto 2.1, accertandone gli "effetti" in relazione al contributo autorizzato dal competente Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, come quantificabile alla data del 31 dicembre 2013.

2.4 - Compenso degli squilibri finanziari degli enti locali cui si applica la disciplina prevista dall'art. 259 del testo unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Con riferimento alla fattispecie degli enti locali assoggettati alle ipotesi di approvazione del "bilancio stabilmente riequilibrato", l'art. 259 del testo unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000 disciplina le modalità di realizzazione del riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione di spese correnti, riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro cespite. In particolare, ai sensi del comma 5 del citato articolo del TUEL, "per la riduzione delle spese correnti l'ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili...".

Infatti, a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261 del TUEL, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. In tale ipotesi, il consiglio comunale dell'ente presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruita dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali che, in caso di esito positivo, la sottopone all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo le eventuali prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente.

In siffatta situazione è del tutto evidente che, sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261 del TUEL, l'accertamento relativo agli "...effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale..." disposto dall'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., non potrà che coincidere con la quantificazione complessiva del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013 che, ai sensi dell'art. 30, comma 8, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., come modificato dall'art 2, comma 2, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 2, rappresentando la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall'art. 4, commi 9 e 9bis, del D.L. n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125/2013 e s.m.i., non risulta assoggettabile alla riduzione prevista dall'art. 259, comma 6, del testo unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

2.5 - Anticipazioni del fondo.

Con riferimento alla previsione normativa di cui all'art. 30, comma 7bis, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., nonché in ordine all'estensione disposta ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 2, considerata la facoltà riconosciuta dal legislatore regionale di "erogare un acconto...fino al 40 per cento delle somme dovute dalla Regione nell'anno precedente", gli enti interessati alla concessione dell'anticipazione del "fondo straordinario" potranno trasmettere, anche per gli anni 2015 e 2016, a far data dal secondo trimestre di ogni anno e comunque non prima di aver prodotto l'istanza di cui al punto 2.1, apposita richiesta di anticipazione delle somme dovute dalla Regione nell'anno precedente (squilibri finanziari ex art. 30, comma 7, legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.), con medesime modalità previste dalla circolare prot. n. 9837/2014 - (avviso n. 8) emessa dal Dipartimento regionale delle autonomie locali in data 24 giugno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 dell'11 luglio 2014.

La presente circolare, unitamente allo schema di richiesta per l'erogazione del saldo degli importi di cui al "fondo straordinario" in oggetto, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ai fini della regolare diffusione alla platea dei soggetti destinatari, e sarà resa disponibile, per gli adempimenti di competenza degli enti interessati, nel sito internet dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento regionale delle autonomie locali.

L'Assessore: LEOTTA

Allegato

Carta intestata dell'ENTE

All'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica

Dipartimento autonomie locali

Servizio 2 - Assetto organizzativo

funzionale EE.LL.

Via Trinacria, 34-36

90146 - Palermo

Oggetto: Art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. Saldo della quota del fondo destinato al compenso degli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6.

Il sottoscritto.........................., nella qualità di.......................... del.........................., con sede in.......................... (........), via..........................;

Visto l'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5;

Vista la circolare assessoriale n............... del..................... con la quale sono state fornite le linee di indirizzo attuativo di carattere generale ai fini dell'erogazione della quota-parte del "fondo straordinario" di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., e più in generale, in ordine alle modalità di gestione del fondo medesimo;

Chiede

ai sensi dell'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., il saldo della quota del fondo destinato al compenso degli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 del medesimo articolo.

A tal fine dichiara che, per l'anno 2014, l'importo dovuto a valere sulla quota del fondo destinato al compenso degli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale dell'ente, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 6, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., risulta così determinato:

ANNO 2014 - SQUILIBRI FINANZIARI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DEL PERSONALE

Ammontare complessivo del contributo erogato dalla Regione alla data del 31 dicembre 2013 per ogni singolo lavoratore interessato dall'abrogazione delle norme di cui all'art. 30, comma 6, della legge regionale n. 5 e s.m.i., nella misura corrispondente rapportata al periodo di vigenza contrattuale (attualizzato al 31 dicembre 2014).

euro ..........................

A detrarre riduzioni dell'aggregato spesa del personale derivanti da eventuali economie conseguite ove non diversamente utilizzate.

-euro.......................

Totale compenso effetti degli squilibri finanziari ex art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5 e s.m.i.

euro ......................

A detrarre anticipazione concessa ex art. 30, comma 7/bis, legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.

-euro.......................

Saldo del compenso ex art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5 e s.m.i.

euro ......................

ANNO 2015 - MONITORAGGIO RISORSA ASSUNZIONALE (a solo titolo informativo)

Importo risorsa assunzionale utilizzabile (cessazioni 2013: computo ex art. 4, comma 6, D.L. n. 101/2013 e s.m.i.; cessazioni 2014: computo ex art. 3, comma 5, D.L. n. 90/2014 e s.m.i.)

euro ......................

Il responsabile del personale

..........................................................

Il responsabile dei servizi finanziari Il legale rappresentante dell'ente

...................................................................................................................