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N.d.R. Il presente decreto è stato TEMPORANEAMENTE SOSPESO dall'art. 1 del D.Dir. Salute 22 maggio 2015.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 11 febbraio 2015

G.U.R.S. 27 febbraio 2015, n. 9

Scheda di monitoraggio per la prescrizione di medicinali a base di Ceftriaxone.

N.d.R. Il presente decreto è stato TEMPORANEAMENTE SOSPESO dall'art. 1 del D.Dir. Salute 22 maggio 2015.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del S.S.N.;

Visto il D.Lvo n. 502/92, riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32, comma 9, della legge n. 449/1997, il quale prevede che le regioni, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute ad assicurare un'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse attraverso un'analisi sistematica dei dati concernenti le attività ospedaliere e le attività relative agli altri livelli di assistenza e i relativi costi;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la legge 16 novembre 2001, n. 405;

Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 sui Livelli essenziali di assistenza e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326 ed, in particolare, l'art. 48 " Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica" che stabilisce che il riconoscimento alle regioni del finanziamento integrativo al fondo sanitario "resta condizionato anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'art. 48 del sopra citato D.L. n. 269/2003;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed, in particolare, l'articolo 1, commi 181 e 183;

Vista l'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 ed, in particolare, l'art. 9 "Comitato paritetico permanente per l'erogazione dei LEA" e l'art. 12 "Tavolo di verifica degli adempimenti";

Visto il D.D.G. n. 6267 del 19 settembre 2005, recante "Linee guida per la corretta prescrizione a carico del SSN e regolamento per le contestazioni ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge n. 425/96";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del Servizio sanitario regionale;

Visto il decreto n. 2151 del 6 settembre 2010 che ha reso esecutivo l'accordo regionale di assistenza primaria e, in particolare, l'art. 10 che fa espresso richiamo alle linee guida di cui al decreto n. 6267 del 19 settembre 2005 in tema di appropriatezza prescrittiva e al regolamento per le contestazioni ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 425/96.

Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che all'articolo 15 dispone che l'onere a carico del S.S.N. per l'assistenza farmaceutica territoriale per l'anno 2012 è fissato nel 13,1% del FSN e, a far data dal 2013, non può superare l'11,35% della spesa sanitaria complessiva;

Visto il D.A. n. 569 del 22 marzo 2013, con il quale sono stati individuati parametri di riferimento in termini di spesa massima da sostenere per alcune specifiche categorie terapeutiche nel triennio 2013-2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 351 del 28 ottobre 2013 che dà mandato all'Assessore di adottare specifiche schede per la prescrizione per le classi di farmaci al fine di migliorare il monitoraggio ed il controllo dell'appropriatezza prescrittiva;

Viste le indicazioni terapeutiche rimborsate a carico del SSN e riportate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto;

Considerato che in Sicilia i consumi relativi ai medicinali a base di Ceftriaxone sono circa il doppio di quelli nazionali;

Visto il numero elevato di reazioni avverse a ceftriaxone riscontrate nella Rete nazionale di farmacovigilanza nel biennio 2013-2014 e della gravità delle ADR, pari a circa il 40% del totale delle segnalazioni;

Considerato che sia i consumi sia le segnalazioni di sospette reazioni avverse sembrano indicare una quota d'uso inappropriata del medicinale;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare ai fini della prescrizione a carico del SSR dei medicinali a base di Ceftriaxone la scheda allegata al presente decreto;

Visto il D.lgs n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge regionale n. 21/2014 e, in particolare, l'art. 68 recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

Decreta:

N.d.R. Il presente decreto è stato TEMPORANEAMENTE SOSPESO dall'art. 1 del D.Dir. Salute 22 maggio 2015.

Art. 1

Ai fini del monitoraggio e controllo dell'appropriatezza prescrittiva della prescrizione a carico del SSR di medicinali a base di Ceftriaxone, il medico prescrittore deve compilare la scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Ai fini della dispensazione a carico del SSN dei suddetti medicinali, tale scheda dovrà essere allegata, anche in copia, alla ricetta SSN o al promemoria.

N.d.R. Il presente decreto è stato TEMPORANEAMENTE SOSPESO dall'art. 1 del D.Dir. Salute 22 maggio 2015.

Art. 2

Si raccomanda la segnalazione di tutte le sospette reazioni avverse, ponendo particolare attenzione ai riferimenti sulla sicurezza del medicinale riportati nel riassunto delle caratteristiche del prodotto.

N.d.R. Il presente decreto è stato TEMPORANEAMENTE SOSPESO dall'art. 1 del D.Dir. Salute 22 maggio 2015.

Art. 3

Le strutture sanitarie si devono impegnare ad adottare i provvedimenti necessari alla stretta osservanza del presente decreto attivando iniziative tese a controllare l'appropriatezza prescrittiva e l'andamento della spesa.

N.d.R. Il presente decreto è stato TEMPORANEAMENTE SOSPESO dall'art. 1 del D.Dir. Salute 22 maggio 2015.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e avrà efficacia a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

N.d.R. Il presente decreto è stato TEMPORANEAMENTE SOSPESO dall'art. 1 del D.Dir. Salute 22 maggio 2015.

Art. 5

Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione.

Palermo, 11 febbraio 2015.

CHIARO

N.d.R. Il presente decreto è stato TEMPORANEAMENTE SOSPESO dall'art. 1 del D.Dir. Salute 22 maggio 2015.