
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 4 febbraio 2015
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 25 G.U.R.I. 3 giugno 2015, n. 126
Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria.
TESTO COORDINATO (al D.M. Università e Ricerca 10 marzo 2023, n. 138 e con annotazioni alla data 28 settembre 2021)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", e, in particolare, l'art. 11, commi 1 e 2;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità 31 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 1991, concernente l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni mediche conformi alle norme della Comunità economica europea e successive modificazioni e integrazioni;
Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996 rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995 e n. 213 dell'11 settembre 1996 concernenti modificazioni all'ordinamento didattico relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1995 relativo alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico;
Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1997, concernente la scuola di specializzazione di fisica sanitaria;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 17, comma 95;
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242 "Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto";
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'art. 20, così come modificato dall'art. 21 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, e dall'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, ed in particolare l'art. 7;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, concernente "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie";
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 401, e, in particolare, l'art. 8;
Visto il decreto interministeriale 4 marzo 2002, concernente l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni in odontoiatria;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica";
Tenuto conto che il decreto ministeriale n. 270/2004 stabilisce all'art. 3, comma 7, che possono essere istituiti corsi di specializzazione esclusivamente in applicazione di direttive europee o di specifiche norme di legge;
Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, recante "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2006 che ha modificato il decreto ministeriale 1° agosto 2005 inserendo la tipologia di scuola "medicina d'emergenza-urgenza" nella Classe medicina clinica generale;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2006, recante "Riassetto delle scuole di specializzazione in odontoiatria";
Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2006, recante "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione", e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, riguardante la "Determinazione delle classi di laurea magistrale";
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1° settembre 2011 "Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
Visto l'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 16 dicembre 2014;
Vista la nota prot. 1671-P in data 14 gennaio 2015 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità, espresso in data 13 gennaio 2015;
Ritenuto necessario apportare d'ufficio all'allegato al presente decreto le modifiche richieste dal suddetto parere del Consiglio superiore di sanità nel proprio allegato 1;
Acquisito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, reso il 3 febbraio 2015, prot. 1103, richiesto dal MIUR in data 18 dicembre 2014 con nota prot. 11781;
Considerata la necessità di ridefinire gli obiettivi formativi delle citate scuole di specializzazione in adeguamento a quanto previsto all'art. 34 e seguenti del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
Considerata altresì la necessità di procedere alla riduzione della durata dei corsi di formazione specialistica rispetto a quanto previsto del decreto ministeriale 1° agosto 2005, nel rispetto dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica secondo quanto previsto dal succitato art. 20, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
Ritenuto pertanto necessario procedere con urgenza alla riorganizzazione delle classi e le tipologie di corsi di specializzazione di area sanitaria secondo quanto previsto dal succitato art. 20, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, modificando gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione mediche a normativa comunitaria e per le esigenze del Servizio sanitario nazionale, finalizzandoli al conseguimento di una piena e autonoma capacità professionale dello specializzando, fondata su una solida base scientifica;
Decreta:
1. Il presente decreto individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto.
2. I regolamenti didattici di Ateneo, di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, disciplinano gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria in conformità con le disposizioni del presente decreto da adottarsi nel rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa e comunque in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico 2014/2015, utilizzando le procedure informatizzate predisposte dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca nell'apposita banca dati.
3. Con successivo provvedimento da emanarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto saranno individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso misto nonchè gli ordinamenti didattici destinati ai soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia.
1. Le scuole di specializzazione di area sanitaria afferiscono alle seguenti tre aree: Area medica, Area chirurgica e Area dei servizi clinici. Nell'ambito delle singole aree le scuole sono aggregate in classi omogenee al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse strutturali, didattiche, assistenziali comprese le attività denominate di tronco comune di cui al successivo comma 7.
2. Per il conseguimento del titolo di specialista nelle tipologie di corsi di specializzazione compresi nelle classi di area medica, chirurgica e dei servizi clinici lo specializzando in formazione deve acquisire 180 CFU complessivi per le scuole articolate in tre anni; 240 CFU complessivi per le scuole articolate in quattro anni di corso; 300 CFU complessivi per i percorsi formativi delle scuole articolate in cinque anni di corso. Per ciascuna tipologia di scuola è indicato il profilo specialistico e sono individuati gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali.
3. I percorsi didattici sono articolati nelle attività formative di cui al comma 4, preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a conseguire il titolo. Le attività sono, a loro volta, suddivise in ambiti omogenei di sapere, identificati da settori scientifico-disciplinari.
4. Le attività formative ed i relativi CFU sono così ripartiti:
a) attività di base a cui sono assegnati 5 CFU;
b) attività caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 155 CFU per le scuole articolate in tre anni di corso, 210 CFU per le scuole articolate in quattro anni di corso e 270 CFU per le scuole articolate in cinque anni di corso;
c) attività affini, integrative e interdisciplinari a cui sono assegnati 5 CFU;
d) attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 10-15 CFU;
e) altre attività a cui sono assegnati 5 CFU.
5. Almeno il 70% del complesso delle attività formative di cui al comma 4 del presente articolo è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio), pari a 126 CFU per le tipologie di scuole articolate in tre anni di corso, 168 CFU per le tipologie di scuole articolate in quattro anni di corso e 210 CFU per le tipologie di scuole articolate in cinque anni di corso. I CFU professionalizzanti hanno un peso in ore lavoro dello specializzando pari ad almeno trenta ore per CFU tali da equiparare l'impegno orario dello specializzando a quello previsto dal Servizio sanitario nazionale. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni, l'attività didattica all'interno delle scuole di specializzazione rientra nei compiti didattici dei professori e ricercatori universitari.
6. Le attività di base di cui al comma 4, a) comprendono uno o più ambiti, e i relativi settori scientifico-disciplinari, finalizzati all'acquisizione di conoscenze generali comuni per la preparazione dello specializzando nelle varie tipologie di scuole comprese nella classe. I CFU relativi a tale attività formativa sono conteggiati dai docenti nella propria attività didattica frontale ai sensi di quanto previsto in termini di espletamento del carico didattico personale del docente come previsto dalle norme vigenti.
7. Le attività caratterizzanti di cui al comma 4, b) sono articolate in almeno:
un ambito denominato tronco comune identificato dai settori scientifico-disciplinari utili all'apprendimento di saperi comuni, coordinato da un docente della classe che, nell'area medica e nell'area chirurgica va identificato, di norma, nel docente di medicina interna e nel docente di chirurgia generale, mentre nell'area dei servizi clinici corrisponde al titolare della disciplina prevalente in ciascuna classe. Al tronco comune sono dedicati di norma da un minimo di 15 CFU fino ad un massimo di 30 per le tipologie di scuole articolate in tre o quattro anni di corso secondo quanto riportato per le specifiche tipologie di cui all'allegato e da un minimo di 15 ad un massimo di 60 CFU per le tipologie di scuole articolate in cinque anni di corso. I CFU del tronco comune sono dedicati ad attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio). Nell'area medica e nell'area chirurgica, i suddetti CFU devono essere dedicati ad attività professionalizzanti cliniche interne alla rispettiva classe, e nella classe della medicina clinica generale e specialistica e delle chirurgie generali e specialistiche, rispettivamente, ad attività professionalizzanti cliniche di medicina interna e di chirurgia generale. Nell'area dei servizi le attività professionalizzanti di tronco comune sono differenziate per classe; alcune tipologie dell'area dei servizi possono avere CFU dedicati ad attività professionalizzanti cliniche di area medica o chirurgica in relazione alle specifiche esigenze del percorso formativo;
un ambito denominato discipline specifiche della tipologia identificato da uno o più settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione. Alle discipline specifiche della tipologia sono assegnati da un minimo di 125 ad un massimo di 195 CFU per le scuole articolate in tre o quattro anni e da 210 ad un massimo di 255 CFU per le scuole articolate in cinque anni di corso.
I CFU delle attività della classe della farmaceutica hanno una distribuzione differenziata per la quale si rinvia alla specifica tabella.
Il 30% dei CFU di attività formativa di tipo non professionalizzante dell'ambito denominato discipline specifiche della tipologia è conteggiato dai docenti dei settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione nella propria attività didattica frontale, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti in termini di espletamento del carico didattico personale del docente.
8. Le attività affini, integrative e interdisciplinari di cui al comma 4, c) comprendono uno o più ambiti, identificati da settori scientifico-disciplinari utili alle integrazioni multidisciplinari. I CFU relativi ai settori scientifico-disciplinari delle attività affini ed integrative possono essere inseriti nelle attività caratterizzanti.
9. Le attività finalizzate alla prova finale di cui al comma 4, d) comprendono crediti destinati alla preparazione della tesi per il conseguimento del diploma di specializzazione. Tali CFU sono anche utili alla preparazione scientifica dello specializzando che dovrà essere considerata una parte integrante del percorso formativo professionalizzante.
10. Le altre attività di cui al comma 4, e) comprendono crediti finalizzati all'acquisizione di abilità linguistiche, informatiche e relazionali. Tra tali attività sono comprese, in particolare, quelle per l'apprendimento della lingua inglese a livello sufficiente per la comprensione di testi e la partecipazione a conferenze di ambito scientifico e clinico in quanto condizione indispensabile per l'aggiornamento e l'educazione medica continua. Tali CFU sono anche utili alla ulteriore preparazione scientifica dello specializzando che dovrà essere considerata una parte integrante del percorso formativo professionalizzante.
11. Durante il percorso formativo lo specializzando potrà svolgere attività presso istituzioni estere per una durata massima di diciotto mesi.
(modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Università e Ricerca 10 marzo 2023, n. 138)
1. Le scuole di specializzazione hanno sede presso le università.
2. Le scuole di specializzazione di Area medica, chirurgica e dei servizi clinici afferiscono alle facoltà/scuole di medicina e ai relativi dipartimenti universitari; le scuole di specializzazione della tipologia farmacia ospedaliera afferiscono, ove presenti, alle facoltà/scuole di farmacia ed ai relativi dipartimenti universitari.
3. Ai sensi dell'art. 34 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999 la scuola opera nell'ambito di una rete formativa, certificata dal rettore con proprio decreto utilizzando le relative procedure informatizzate predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella specifica banca dati dell'offerta formativa ed aggiornate ogni anno. La struttura di sede e la rete formativa sono dotate di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 dello stesso decreto legislativo. Con specifico e successivo decreto verranno identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonchè gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola.
4. Le necessità e le dimensioni della rete formativa relativa alle scuole sono stabilite in relazione al potenziale formativo della struttura di sede secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 3, relativo a requisiti e standard. Le università assicurano a proprio carico il personale docente universitario necessario, mentre le aziende e le istituzioni convenzionate del Servizio sanitario assicurano a proprio carico la docenza affidata a dipendenti del Servizio sanitario. L'inserimento dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriali del Servizio sanitario nella rete formativa avviene tramite valutazione del possesso dei requisiti strutturali e di qualità di cui al provvedimento indicato al comma 3 relativo a requisiti e standard, con obbligo di mettere a disposizione delle attività specificamente svolte dagli specializzandi il 100% dell'attività annualmente svolta. La rete formativa è definita su base regionale o interregionale, di norma tra regioni viciniori, in base a specifici accordi o protocolli di intesa promossi dalle università interessate. Le strutture extrauniversitarie afferenti alla rete formativa sono identificate dall'università su proposta del consiglio della scuola. Lo specializzando viene assegnato ai reparti delle strutture sanitarie facenti parte della rete formativa secondo il piano formativo individuale deliberato dal consiglio della scuola e per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Durante il periodo, e per le attività svolte presso la struttura sanitaria, la stessa (attraverso il dirigente della unità operativa o struttura assimilabile) è responsabile della attività dello specializzando che è coperto da polizza assicurativa della struttura ospedaliera o territoriale. L'università, tramite le apposite strutture didattiche e di coordinamento, emana i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati ai dirigenti di unità operativa delle strutture sanitarie della rete formativa, o struttura assimilabile del territorio; il reclutamento avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte degli organi accademici preposti, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica. L'università e la struttura sanitaria di riferimento, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale all'attività didattica in relazione ai deliberati dei competenti organi accademici. I dirigenti di cui al presente comma assumono il titolo di "professore a contratto" ai sensi della normativa vigente e, in quanto tali, sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dagli specializzandi, secondo quanto previsto dal regolamento della scuola di cui al successivo art. 5, comma 6. Il personale dirigente del Servizio sanitario regionale delle strutture coinvolte nell'attività didattica che abbia assunto il titolo di professore a contratto fa parte, nel rispetto dell'ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'università, del consiglio della scuola e concorre all'elettorato attivo in misura pari al 30% dello stesso. L'attività didattica viene svolta contestualmente alla attività assistenziale, salvaguardando le esigenze relative alla stessa; in merito allo svolgimento dell'eventuale attività di didattica frontale presso la sede della scuola, per il personale del Servizio sanitario regionale, è necessario il nulla osta degli organi competenti della rispettiva direzione aziendale. Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale universitario strutturato o a personale del Servizio sanitario, previo assenso della rispettiva struttura sanitaria, costituisce parte integrante dell'orario di servizio.
5. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999, lo specializzando inserito nella rete formativa assume progressiva responsabilità durante il percorso formativo, con particolare riguardo all'ultimo anno del corso. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite, e certificate dal tutor nel libretto-diario di cui all'art. 5, comma 5. In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica.
6. Per i fini di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999, tenuto conto dei criteri di accreditamento, le facoltà/scuole di medicina/strutture di raccordo universitarie comunque denominate possono istituire e attivare una sola scuola di specializzazione per ciascuna tipologia. La possibilità di attivazione della scuola nonchè l'assegnazione dei contratti alla medesima sono determinati sulla base dei parametri di cui al presente articolo, al decreto di cui al comma 3 ed ai requisiti di docenza previsti dall'art. 4. Ferma restando l'utilizzazione dei criteri qualitativi e quantitativi sopra riportati e di quanto previsto nel provvedimento di cui al comma 3 relativo a requisiti e standard, le scuole di specializzazione vengono attivate presso le singole sedi, fermo restando che si può procedere all'attivazione di una scuola per regione o per aggregazioni di regioni in considerazione del contingente nazionale per singola tipologia di scuola.
7. Le scuole di specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre facoltà/scuole di medicina/strutture di raccordo universitarie comunque denominate di altre università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione. La sede amministrativa della scuola è la sede presso cui la scuola è attivata; presso tale sede devono essere presenti le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della scuola stessa, anche per i fini di cui all'art. 3, comma 10, del decreto ministeriale n. 270/2004. Le altre sedi universitarie appartengono alla rete formativa di cui ai precedenti commi del presente articolo.
(modificato e integrato dall'art. 1, commi 2 e 3, del D.M. Università e Ricerca 10 marzo 2023, n. 138)
1. Il corpo docente delle scuole di specializzazione di area sanitaria è costituito da professori di ruolo di I e II fascia, da ricercatori universitari e da personale operante nelle strutture appartenenti alla rete formativa della scuola nominato dagli organi deliberanti dell'università, su proposta del consiglio della scuola, ai sensi del decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242.
2. Il corpo docente deve comprendere almeno due professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della scuola. Per le scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della scuola. [Inoltre il corpo docente di ciascuna scuola è determinato ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999.] (periodo eliminato) (1) La figura del ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo previgente alla modifica introdotta con il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nel SSD specifico della tipologia della scuola nonché la figura del ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificata dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, con tre anni di anzianità nel contratto e in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nel SSD specifico della tipologia della scuola, sono computabili ai fini del raggiungimento del requisito della presenza di almeno due docenti del settore scientifico-disciplinare specifico o dei settori scientifico-disciplinari specifici della scuola è al pari computabile agli stessi fini la figura del Professore straordinario. Nel caso di docenti in convenzione gli stessi sono computabili esclusivamente nell'Ateneo dove svolgono attività superiore al 50%. In tali casi si specifica che almeno uno dei due docenti di riferimento deve comunque essere un professore di ruolo.
3. Ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, la direzione della scuola è affidata ad un professore di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della scuola appartenente alla sede della stessa o ad altra sede universitaria convenzionata e facente parte della rete formativa. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la direzione della scuola è affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori scientifico-disciplinari compresi nell'ambito specifico della tipologia della scuola appartenente alla sede della stessa o ad altra sede universitaria convenzionata e facente parte della rete formativa. Nel consiglio della scuola è garantita la presenza dei professori di ruolo, ricercatori universitari e professori a contratto provenienti dalle strutture del Servizio sanitario nazionale appartenenti alla rete formativa, secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto, nonchè la rappresentanza degli specializzandi.
4. Nella fase transitoria di applicazione del presente decreto e per la contemporanea presenza di diversi ordinamenti ed aggregazioni, le funzioni del consiglio della scuola sono affidate ad un comitato ordinatore, che comprenda i rappresentanti di tutte le sedi universitarie concorrenti, nonchè una rappresentanza degli specializzandi.
5. Le modalità per lo svolgimento della funzione tutoriale sono definite ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999; il docente con funzioni tutoriali ha la responsabilità della certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del consiglio della scuola ed ai fini della graduale assunzione di responsabilità di cui al precedente articolo.
Periodo eliminato dall'art. 1, comma 2, del D.M. Università e Ricerca 10 marzo 2023, n. 138.
(integrato dall'art. 1, comma 4, del D.M. Università e Ricerca 10 marzo 2023, n. 138)
1. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specializzazione, che deve essere obbligatoriamente corredato dal supplemento al diploma, rilasciato dalle università ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 270/2004, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando nonchè le competenze professionali acquisite.
2. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere di cui al successivo comma 4, nonchè dei giudizi dei docenti-tutori per la parte professionalizzante.
3. Per il conseguimento del diploma di specializzazione, così come indicato all'art. 2, comma 2, del presente decreto, lo specialista in formazione deve aver acquisito 180, 240 o 300 crediti secondo la durata del corso di specializzazione.
4. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 368/1999, ai fini delle periodiche verifiche di profitto la scuola, predispone prove in itinere in rapporto con gli obiettivi formativi propri delle singole scuole volte a verificare l'acquisizione delle competenze descritte negli ordinamenti didattici anche al fine della progressiva assunzione di responsabilità.
5. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dall'art. 38, comma 2 del decreto legislativo n. 368/1999, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firma del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonchè il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando.
6. Ciascuna scuola predispone un regolamento della scuola, ove vengono anche specificate le modalità di valutazione dello specializzandi, e programma il percorso formativo per ciascun anno di corso, definendo la progressiva acquisizione delle competenze volte all'assunzione delle responsabilità autonome dello specializzando nell'ambito degli obiettivi formativi della scuola, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 5 del presente decreto e assicurando la frequenza con opportuna rotazione all'interno della rete formativa in proporzione ai volumi di attività della singola struttura in riferimento all'attività complessiva della rete formativa.
1. Le università assicurano la conclusione dei corsi di specializzazione ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli specializzandi già iscritti al momento dell'adeguamento del regolamento didattico di ateneo, garantendo la possibilità - ai sensi dell'art. 20, comma 3-ter del decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dal decreto-legge n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014 - di opzione per il nuovo ordinamento da parte degli specializzandi iscritti agli anni precedenti l'ultimo anno di corso. Sarà cura degli organi accademici rimodulare in tal caso il relativo percorso formativo al fine di garantire la completa acquisizione degli obiettivi formativi previsti.
[2. Con riferimento all'art. 4, comma 3, del presente decreto, per le scuole già attivate, in casi eccezionali e motivati ed in via transitoria per non più di un anno, la direzione della scuola può essere affidata ad un professore di ruolo del macro settore concorsuale corrispondente a quello della tipologia della scuola, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 336 del 29 luglio 2011.] (comma eliminato) (1)
[3. Sempre in via transitoria, e per non più di tre anni, il corpo docente della scuola, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, può comprendere un solo professore di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della scuola.] (comma eliminato) (1)
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2015
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GIANNINI
Il Ministro della salute
LORENZIN
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 1724
Comma eliminato dall'art. 1, comma 5, del D.M. Università e Ricerca 10 marzo 2023, n. 138.
Per integrazioni all'allegato annotato si rimanda al D.M. Università e Ricerca 28 settembre 2021.