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N.d.R. Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero dell'Università e della Ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 10 marzo 2023, n. 138

Modifica del decreto MIUR - Salute del 4 febbraio 2015, n. 68.

N.d.R. Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero dell'Università e della Ricerca.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2015 (prot. n. 68), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 3 giugno 2015, n. 126 S.O. (registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2015, foglio 1-1724), recante "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria", emanato in attuazione dell'articolo 20, comma 3-bis, del d.lgs. n. 368/1999, come modificato dall'articolo 15 del d.l. n. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, qui integralmente richiamato;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e s.m.i;

RAVVISATA la necessità di inserire alcune modifiche all'articolato del decreto interministeriale 4 febbraio 2015 (prot. 68), in particolare con riguardo ai seguenti articoli: art. 3, co. 4; art. 4, co. 2 e co. 3; art. 5, co. 6; art. 6, co. 2 e co. 3;

ATTESA L'URGENZA emersa in seno all'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica (riunione plenaria del 4 aprile 2022) di provvedere all'inserimento di tali modifiche di immediata cogenza, rinviando le ulteriori modifiche alla parte ordinamentale del medesimo decreto interministeriale recante il "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" ad un successivo e separato decreto;

RITENUTO, pertanto, di procedere a stralcio alle suddette modifiche;

ACQUISITO il parere favorevole della Sezione II del Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 12 ottobre 2022;

Decreta:

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Art. 1

1. All'articolo 3, comma 4, del decreto interministeriale MIUR-Salute 4 febbraio 2015, prot. n. 68, subito dopo le parole «(…) di cui al provvedimento indicato al comma 3 relativo a requisiti e standard» di cui al terzo capoverso, in sostituzione del periodo «con obbligo di riservare alle attività specificamente svolte dagli specializzandi almeno il 20% dell'attività annualmente svolta.», che viene eliminato, si introduce il seguente: «con obbligo di mettere a disposizione delle attività specificamente svolte dagli specializzandi il 100% dell'attività annualmente svolta».

2. All'articolo 4, comma 2, ultimo capoverso, viene eliminato il periodo recante l'inciso «Inoltre il corpo docente di ciascuna Scuola è determinato ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 368/99.» e si introduce la disposizione: «La figura del ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo previgente alla modifica introdotta con il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nel SSD specifico della tipologia della scuola nonché la figura del ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificata dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, con tre anni di anzianità nel contratto e in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nel SSD specifico della tipologia della scuola, sono computabili ai fini del raggiungimento del requisito della presenza di almeno due docenti del settore scientifico-disciplinare specifico o dei settori scientifico-disciplinari specifici della scuola è al pari computabile agli stessi fini la figura del Professore straordinario. Nel caso di docenti in convenzione gli stessi sono computabili esclusivamente nell'Ateneo dove svolgono attività superiore al 50%. In tali casi si specifica che almeno uno dei due docenti di riferimento deve comunque essere un professore di ruolo.».

3. All'articolo 4, comma 3, al termine del primo capoverso, subito dopo le parole «(…) appartenente alla sede della stessa» sono introdotte le ulteriori parole «o ad altra sede universitaria convenzionata e facente parte della rete formativa.». Allo stesso modo, al termine del secondo capoverso, subito dopo le parole «(…) tipologia della Scuola appartenente alla sede della stessa» sono introdotte le parole «o ad altra sede universitaria convenzionata e facente parte della rete formativa.».

4. All'articolo 5, comma 6, dopo le parole «(…) secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 5 del presente decreto» è aggiunto il periodo «e assicurando la frequenza con opportuna rotazione all'interno della rete formativa in proporzione ai volumi di attività della singola struttura in riferimento all'attività complessiva della rete formativa.».

5. All'articolo 6, sono eliminati, nella loro totalità, i commi 2 e 3.

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo ed è pubblicato sul Sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

ANNA MARIA BERNINI

Il Ministro della Salute

ORAZIO SCHILLACI