
DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2015, n. 1
G.U.R.I. 5 gennaio 2015, n. 3
Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.
(convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20)
TESTO COORDINATO (alla legge 12 luglio 2024, n. 101 e con annotazioni alla data 20 marzo 2025)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di applicare la disciplina recata dal decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con riferimento alla particolare situazione dello stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto;
Considerato che la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali di interesse strategico costituisce una priorità di carattere nazionale, soprattutto in relazione ai rilevanti profili di protezione dell'ambiente e della salute;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione di interventi di bonifica, nonchè di riqualificazione e rilancio della città e dell'area di Taranto, anche mediante la realizzazione di progetti infrastrutturali e di valorizzazione culturale e turistica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Rafforzamento della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi
(integrato e modificato dalla legge di conversione 4 marzo 2015, n. 20)
1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato "decreto-legge n. 347", dopo le parole: "Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali" sono inserite le seguenti: "ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231".
2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 347, è inserito il seguente: "2-ter. L'istanza per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, che sono soggette al commissariamento straordinario ai sensi del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è presentata dal commissario straordinario. In tal caso, il commissario straordinario ai sensi del medesimo decreto-legge n. 61 del 2013 può essere nominato commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria.".
2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
"1-ter. Per le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente decreto, i crediti anteriori all'ammissione alla procedura, vantati da piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali nonchè i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni".
3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 347, le parole: "operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo,".
4. All'articolo 4 del decreto-legge n. 347, il comma 4-quater è sostituito dal seguente: "4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo, il commissario straordinario individua l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonchè la rapidità ed efficienza dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il canone di affitto o il prezzo di cessione non sono inferiori a quelli di mercato come risultanti da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il commissario straordinario richiede al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la presentazione di un piano industriale e finanziario nel quale devono essere indicati gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura, che si intendono effettuare per garantire le predette finalità nonchè gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimenti del gruppo. Si applicano i commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico e al comitato dei creditori previsto dal terzo e quinto comma si sostituisce il comitato di sorveglianza. Si applicano i commi dal quarto al nono dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.".
5. All'articolo 4 del decreto-legge n. 347, il comma 4-sexies è sostituito dal seguente: "4-sexies. L'ammissione delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo di diciotto mesi dalla data di ammissione alla procedura prevista dal presente decreto, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alla procedura prevista dal presente decreto. In caso di affitto o cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono rispettivamente trasferiti all'affittuario o all'acquirente".
6. Ai commi 1 e 4 dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 347, le parole: "di ristrutturazione" sono soppresse.
7. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 347 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Non sono in ogni caso soggetti ad azione revocatoria gli atti e i pagamenti compiuti in pendenza del commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, in attuazione della finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2013.".
Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.
(modificato e integrato dalla legge di conversione 4 marzo 2015, n. 20, modificato dall'art. 1, comma 7, del D.L. 4 dicembre 2015, n. 191, convertito dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13, integrato e modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 9 giugno 2016, n. 98, convertito dalla legge 1 agosto 2016, n. 151, modificato dall'art. 6, comma 10-ter, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, integrato e modificato dall'art. 46, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e integrato dall'art. 9-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103) (1)
1. L'ammissione di ILVA S.p.A. alla amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 determina la cessazione del commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, di seguito denominato "decreto-legge n. 61". Il commissario straordinario subentra nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, di seguito "D.P.C.M. 14 marzo 2014".
2. In attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-bis del decreto-legge n. 207 del 2012. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, i contenuti del D.P.C.M. 14 marzo 2014 possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
3. L'attività di gestione dell'impresa eseguita nel rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 14 marzo 2014 è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli interventi ivi previsti sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici.
4. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, il procedimento di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 61 è avviato su proposta del commissario entro quindici giorni dalla comunicazione dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia di tutela sanitaria e paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 1, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 61.
4-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati.
5. Il piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella misura dell'80 per cento, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, il termine ultimo per l'attuazione del Piano, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53, è fissato al 30 giugno 2017. Tale termine può essere prorogato, su istanza dell'aggiudicatario della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, formulata con la domanda prevista al comma 8.1 del medesimo articolo 1, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e per un periodo non superiore a 18 mesi, conformemente alle risultanze dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 1. Tale termine si applica altresì ad ogni altro adempimento, prescrizione, attività o intervento di gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti inerente ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e le altre società da essa partecipate anch'esse in amministrazione straordinaria e sostituisce ogni altro diverso termine intermedio o finale che non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsto da norme di legge o da provvedimenti amministrativi comunque denominati. E' conseguentemente prorogato alla medesima data il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Il comma 3-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è abrogato.
6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, come modificato e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. [e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica] (parole soppresse) (2). Le condotte poste in essere in attuazione del Piano Ambientale di cui al periodo precedente, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale [, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro] (parole soppresse) (3). La disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019. In caso di confisca degli impianti o delle infrastrutture di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) del predetto comma 1-octies dell'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, si tiene conto delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al primo periodo del presente comma.
6-bis. La regione Puglia, al fine di assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica e una più efficace lotta ai tumori, con particolare riferimento alla lotta alle malattie infantili, è autorizzata ad effettuare interventi per il potenziamento della prevenzione e della cura nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto, nei limiti di spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 4,5 milioni di euro per l'anno 2016.
6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. All'articolo 217-bis, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo 22-quater, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonchè ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti.".
8. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina del decreto-legge n. 61. Si applica l'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal presente decreto. [, e l'articolo 22-quater, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116] (parole soppresse) (4).
8-bis. Per le imprese di autotrasporto e per le piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che vantino crediti nei confronti di ILVA S.p.A. per prestazioni svolte a favore della medesima società prima del deposito della domanda di accertamento dello stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono sospesi i termini dei versamenti di tributi erariali che scadono nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 15 settembre 2015; per lo stesso periodo sono sospese le procedure esecutive e cautelari relative ai predetti tributi. La sospensione non si applica alle ritenute che i predetti soggetti, in qualità di sostituti d'imposta, devono continuare ad operare e versare. Sono altresì sospesi i termini relativi ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonchè dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorchè scaduti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le somme non versate per effetto della sospensione di cui al presente comma sono versate in unica soluzione entro il 21 dicembre 2015.
8-ter. Al fine di consentire di rimodulare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che vantano crediti verso imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro il termine previsto dal comma 246 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.
9. I riferimenti al commissario e al sub-commissario, nonchè al commissariamento e alla gestione commissariale contenuti negli articoli 1 e 2-quinquies del decreto-legge n. 61, nell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e nell'articolo 22-quater, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si devono intendere come riferimenti, rispettivamente, al commissario straordinario e alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, e il riferimento al piano di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 si deve intendere come riferimento al piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014.
10. Il riferimento alla gestione commissariale, di cui al comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61, si intende riferito alla gestione aziendale da parte del commissario e dell'avente titolo, sia esso affittuario o cessionario, e la disciplina ivi prevista si applica all'impresa commissariata o affittata o ceduta, fino alla data di cessazione del commissariamento ovvero a diversa data fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico.
11. Al comma 1 dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esclusione cessa di avere effetto nel caso in cui l'impresa è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.".
Per l'applicabilità delle modifiche operate dall'art. 1, comma 4, del D.L. 9 giugno 2016, n. 98, convertito dalla legge 1 agosto 2016, n. 151, si rimanda al comma 5 del medesimo art. 1.
Parole soppresse dall'art. 46, comma 1, lett. a), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Parole soppresse dall'art. 46, comma 1, lett. b), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Parole soppresse dalla legge di conversione 4 marzo 2015, n. 20.
Sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria
(introdotto dalla legge di conversione 4 marzo 2015, n. 20, integrato dall'art. 8-ter, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, dall'art. 1, comma 840, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e modificato e integrato dall'art. 1, commi 6-octies e 7-bis, del D.L. 4 dicembre 2015, n. 191, convertito dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13)
1. Le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 35.000.000, sono destinate per sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che siano fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, ovvero creditrici, per le medesime causali, nei confronti di società rispondenti ai suddetti requisiti.
2. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo delle operazioni finanziarie di cui al comma 1, le relative richieste devono essere corredate dall'attestazione, rilasciata dal Commissario straordinario di cui al decreto-legge n. 61, ovvero, se nominato, dal commissario della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 347, circa la sussistenza, alla data della richiesta stessa, della condizione dell'impresa destinataria del finanziamento di essere fornitrice di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico di cui al comma 1 e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, ovvero creditrice per le predette causali.
2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definiti, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, appositi criteri di valutazione economico-finanziaria delle piccole e medie imprese di cui al comma 1, che tengano conto delle caratteristiche e dei particolari fabbisogni delle predette imprese. Gli specifici criteri di valutazione, che escludono il rilascio della garanzia per le imprese che non presentino adeguate capacità di rimborso del finanziamento bancario da garantire, nonchè per le imprese in difficoltà ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina dell'Unione europea, tengono conto in particolare delle esigenze di accesso al credito delle imprese con un fatturato costituito, per almeno due esercizi, anche non consecutivi, successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, per almeno il 50 per cento del relativo importo, da servizi, lavori e forniture resi ai complessi aziendali della società ILVA S.p.A. I predetti criteri sono applicati per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto, fermo restando il limite di euro 35.000.000 di cui al comma 1. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo è riconosciuta priorità di istruttoria e di delibera. [Il Consiglio di gestione del Fondo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente il predetto termine, la richiesta si intende accolta.] (periodo soppresso) (1)
2-ter. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1 e di quanto previsto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012, fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa.
Periodo soppresso dall'art. 1, comma 840, lett. b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Disposizioni finanziarie
(modificato e integrato dalla legge di conversione 4 marzo 2015, n. 20 e dall'art. 1, comma 6-sexies, del D.L. 4 dicembre 2015, n. 191, convertito dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13, integrato dall'art. 1, comma 610, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, modificato dall'art. 10, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dall'art. 9-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 e integrato dall'art. 13, comma 2-ter, del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101)
1. Nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, l'organo commissariale di ILVA S.p.A. è autorizzato a richiedere il trasferimento delle somme sequestrate, subentrando nel procedimento già promosso ai sensi dell'articolo 1, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 61, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. A seguito dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, l'organo commissariale è autorizzato a richiedere che l'autorità giudiziaria procedente disponga l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla società in amministrazione straordinaria. Il credito derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni è prededucibile ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ma subordinato alla soddisfazione, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonchè dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile. L'emissione è autorizzata ai sensi dell'articolo 2412, sesto comma, del codice civile. Le obbligazioni sono emesse a un tasso di rendimento parametrato a quello mediamente praticato sui rapporti intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Il sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle obbligazioni. Le obbligazioni di nuova emissione sono nominative e devono essere intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, ad Equitalia Giustizia S.p.A. quale gestore ex lege del predetto Fondo. Il versamento delle somme sequestrate avviene al momento della sottoscrizione delle obbligazioni, in misura pari all'ammontare di queste ultime. Le attività poste in essere da Equitalia Giustizia S.p.A. devono svolgersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 61, sulla base delle indicazioni fornite dall'autorità giudiziaria procedente. Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata, e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente. Ove le bonifiche ambientali siano completate, le ulteriori disponibilità che eventualmente residuano possono essere destinate [, nonchè] (parola soppressa) (1) per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di Sud e di politiche di coesione, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può a tal fine avvalersi del gestore dello stabilimento ovvero di organismi in house dello Stato. Restano comunque impregiudicate le intese già sottoscritte fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A alla data di entrata in vigore della presente disposizione. I criteri e le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. sono individuati con il decreto di cui al decimo periodo, che contiene altresì l'indicazione del termine massimo di realizzazione dei predetti progetti. E' fatta salva la facoltà per il gestore dello stabilimento di presentare progetti di decarbonizzazione ad integrazione di quelli previsti dal decimo periodo, da attuare con oneri a proprio carico, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e sottoposti alla valutazione e approvazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. secondo i criteri e le modalità indicati nel decreto di cui al medesimo decimo periodo. Al patrimonio si applicano le disposizioni del libro V, titolo V, capo V, sezione XI, del codice civile. (2) (3) (4)
1-bis. All'articolo 1, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 61, al primo periodo, le parole: ", non oltre l'anno 2014" sono soppresse e le parole: "il giudice" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorità giudiziaria" e, all'ultimo periodo, la parola: "giurisdizionale" è sostituita dalla seguente: "giudiziaria".
1-ter. L'organo commissariale di ILVA S.p.A, al fine della realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, nonchè di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, è autorizzato a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il predetto finanziamento è rimborsato dall'organo commissariale in prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La garanzia dello Stato è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente disposizione, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per l'anno 2016. E' autorizzata, allo scopo, l'istituzione di un'apposita contabilità speciale su cui confluiscono le predette risorse. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui, iscritte in bilancio rispettivamente negli anni 2015 e 2016, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, il Commissario straordinario dell'amministrazione straordinaria [, oltre alla titolarità della o delle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 11-quinqiues, del decreto legge n. 61, come modificato dal comma 1,] (parole soppresse) (5) è titolare di contabilità speciali, aperte presso la tesoreria statale, in cui confluiscono:
a) le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica;
b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale.
3. Il Commissario straordinario rendiconta, secondo la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali aperte e ne fornisce periodica informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate nonchè, con una relazione semestrale, alle Camere.
4. Resta fermo il diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale.
5. Allo scopo di definire tempestivamente le pendenze tuttora aperte, il commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, [previo parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,] (parole soppresse) (5) è autorizzato a sottoscrivere con FINTECNA S.p.A., in qualità di avente causa dell'IRI, un atto convenzionale di liquidazione dell'obbligazione contenuta nell'articolo 17.7 del contratto di cessione dell'ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.). La liquidazione è determinata nell'importo di 156.000.000 di euro, ha carattere definitivo, non è soggetta ad azione revocatoria e preclude ogni azione concernente il danno ambientale generatosi, relativamente agli stabilimenti produttivi ceduti dall'IRI in sede di privatizzazione della ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.), antecedentemente al 16 marzo 1995. Le somme rinvenienti da detta operazione affluiscono nella contabilità ordinaria del Commissario straordinario.
5-bis. Ai fini della messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad ricadente nel comune di Statte, in provincia di Taranto, sono destinati fino a dieci milioni di euro a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171.
5-ter. Qualora, per effetto dell'attuazione del comma 1, si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai medesimi si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, indicate all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, il CIPE, con propria delibera, individua le risorse disponibili sulla programmazione 2014-2020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che non abbiano dato luogo a obblighi giuridicamente vincolanti.
Parola soppressa dall'art. 13, comma 2-ter, del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.
Per l'attuazione del comma annotato si rimanda all'art. 13, comma 1-ter, del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
Sull'impiego delle somme di cui al decimo periodo del comma annotato, si rimanda all'art. 16, comma 1, del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.
Per l'istituzione di un Fondo, per gli interventi di ripristino e di bonifica ambientale di cui al decimo periodo del comma annotato, si rimanda dall'art. 1-sexies, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2025, n. 3, convertito dalla legge 20 marzo 2025, n. 31.
Parole soppresse dalla legge di conversione 4 marzo 2015, n. 20.
Modifiche all'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
(integrato e modificato dalla legge di conversione 4 marzo 2015, n. 20 e integrato dall'art. 1, comma 5-bis, del D.L. 9 giugno 2016, n. 98, convertito dalla legge 1 agosto 2016, n. 151) (1)
1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è sostituito dal seguente: "2. Sono approvate le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 per rifiuti non pericolosi e pericolosi, presentate in data 19 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. Successive modifiche sono approvate ed autorizzate dall'autorità competente ai sensi e con le procedure di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Sono altresì approvate, a saldi invariati per la finanza pubblica, le proposte presentate in data 19 dicembre 2014 al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2013, relative alla definizione delle misure di compensazione ambientale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le eventuali ulteriori garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata prestazione delle garanzie entro 120 giorni dall'adozione del decreto di cui al periodo precedente comporta la decadenza dall'esercizio dell'attività di cui al presente comma.".
2. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è sostituito dal seguente: "6. Sono approvate le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. Successive modifiche sono approvate ed autorizzate dall'autorità competente ai sensi e con le procedure di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite eventuali ulteriori garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. La mancata prestazione delle garanzie entro 120 giorni dall'adozione del decreto di cui al periodo precedente comporta la decadenza dall'esercizio dell'attività di cui al presente comma.".
2-bis. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea, l'attività produttiva e le attività di gestione di rifiuti autorizzate in forza del presente decreto devono rispettare i principi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e, in particolare, la gerarchia delle modalità di gestione dei rifiuti, secondo l'ordine di priorità della prevenzione, del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.
2-ter. Al fine di favorire il preminente interesse al recupero di rifiuti e materiali, nel rispetto dei principi definiti dalla citata direttiva 2008/98/CE, i residui della produzione dell'impianto ILVA di Taranto costituiti dalle scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione e deferrizzazione delle stesse classificate con codice europeo dei rifiuti 100201, 100202 o 100903, possono essere recuperati per la formazione di rilevati, di alvei di impianti di deposito di rifiuti sul suolo, di sottofondi stradali e di massicciate ferroviarie (R5) o per riempimenti e recuperi ambientali (R10), se conformi al test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, ovvero in applicazione della disciplina del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, se più favorevole. In questo caso, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede ad accertare l'assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute, ai sensi dell'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel termine di dodici mesi dall'avvenuto recupero. Qualora i rifiuti in oggetto siano utilizzati fuori dagli stabilimenti ILVA, si applica il test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.
Per l'applicabilità delle modifiche operate dall'art. 1, comma 5-bis, del D.L. 9 giugno 2016, n. 98, convertito dalla legge 1 agosto 2016, n. 151, si rimanda al comma 5 del medesimo art. 1.
Anticipazioni del fondo di rotazione
(introdotto dalla legge di conversione 4 marzo 2015, n. 20)
1. All'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
"9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, gli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze, entro i termini di scadenza fissati dalle Istituzioni europee. Il fondo di rotazione provvede al reintegro delle somme anticipate mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, sentite le stesse, anche con compensazione con le risorse accreditate dall'Unione europea per il finanziamento di interventi comunitari riguardanti iniziative a titolarità delle stesse amministrazioni e corrispondenti cofinanziamenti nazionali".
Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto
(modificato e integrato dalla legge di conversione 4 marzo 2015, n. 20 e modificato dall'art. 1, comma 737, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
1. In considerazione della peculiare situazione dell'area di Taranto, l'attuazione degli interventi che riguardano detta area è disciplinata dallo specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, di seguito denominato "CIS Taranto".
2. Il CIS Taranto è sottoscritto dai soggetti che compongono il Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto, istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso la struttura di missione "Aquila-Taranto-POIN Attrattori" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Tavolo istituzionale ha il compito di coordinare e concertare tutte le azioni in essere nonchè definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio ed è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, per i beni e le attività culturali, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da un rappresentante del Ministro per il Sud, dai commissari straordinari dell'ILVA in amministrazione straordinaria, da un rappresentante della regione Puglia, della camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Taranto, della provincia di Taranto, dell'Autorità di sistema portuale del mare Ionio, del Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, del comune di Taranto, da un rappresentante dell'insieme dei comuni ricadenti nell'area di Taranto. Il Tavolo istituzionale assorbe le funzioni di tutti i tavoli tecnici comunque denominati su Taranto istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di quelli costituiti presso le amministrazioni centrali, regionali e locali.
2-bis. Il Tavolo istituzionale ha il compito di verificare, decorsi dodici mesi dalla data di sottoscrizione, lo stato di applicazione del CIS Taranto.
2-ter. Il CIS Taranto deve contenere il Programma per le bonifiche di cui all'articolo 6 e il Piano di interventi nel comune di Taranto di cui all'articolo 8.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto
(modificato e integrato dalla legge di conversione 4 marzo 2015, n. 20)
1. Il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, è incaricato di predisporre, tenendo conto delle eventuali indicazioni del Tavolo istituzionale di cui all'articolo 5, un Programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, volto a garantire, ove possibile, mediante ricorso alle BAT (best available techniques) riconosciute a livello internazionale, il più alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. Il Programma è attuato secondo disposizioni contenute nel CIS Taranto di cui all'articolo 5 del presente decreto.
2. Alla predisposizione ed attuazione del Programma di misure di cui al comma 1 sono destinate, per essere trasferite sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, le risorse effettivamente disponibili di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, di cui alla delibera CIPE 17/03 e delibere ad essa collegate 83/03 e successive modificazioni e 179/06, nonchè le risorse allo scopo impegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ulteriori risorse che con propria delibera il CIPE può destinare nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione, per il prosieguo di interventi di bonifiche e riqualificazione dell'area di Taranto.
3. Una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse di cui al comma 2, trasferite al Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto per le finalità del comma 1, può essere utilizzata dal Commissario stesso per tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi.
4. Il Commissario straordinario, per le attività di propria competenza, può avvalersi di altre pubbliche amministrazioni, università o loro consorzi e fondazioni, enti pubblici di ricerca, secondo le previsioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
4-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego di risorse umane e finanziarie, nonchè di ridurre gli effetti occupazionali negativi connessi con il processo di riorganizzazione dei siti produttivi della città di Taranto, il Commissario straordinario, nell'individuare i soggetti tenuti all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 5 e dal comma 2 del presente articolo, può definire procedure volte a favorire l'impiego di lavoratori provenienti dai bacini di crisi delle aziende dei complessi industriali di Taranto già coinvolti in programmi di integrazione del reddito e sospensione dell'attività lavorativa. Il Commissario straordinario adotta altresì tutte le procedure necessarie volte a ridurre gli eventuali effetti occupazionali negativi connessi alla riorganizzazione delle attività d'impresa, anche con riferimento a tutti i siti produttivi del gruppo presenti sul territorio nazionale.
Disposizioni sul commissario straordinario del porto di Taranto
(integrato dalla legge di conversione 4 marzo 2015, n. 20)
1. In conformità con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1002, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i poteri del Commissario straordinario del Porto di Taranto, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2012, sono estesi a tutte le opere ed agli interventi infrastrutturali necessari per l'ampliamento e l'adeguamento del porto medesimo nonchè del sistema logistico portuale e retroportuale.
2. Per la realizzazione di tali opere ed interventi, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonchè di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissario straordinario del Porto di Taranto. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole.
2-bis. L'Autorità portuale di Taranto pubblica nel proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al comma 2.
3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere è emessa nel termine di giorni sessanta dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
Piano nazionale della città e relativi interventi nel comune di Taranto
(integrato dalla legge di conversione 4 marzo 2015, n. 20)
1. Il Comune di Taranto adotta ad integrazione del progetto presentato per il Piano nazionale delle città un Piano di interventi per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della città vecchia di Taranto e lo trasmette al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al fine dell'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, di competenza. Il Piano di interventi può prevedere la valorizzazione di eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione nonchè la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in particolare di centri culturali, ambulatori polispecialistici ed aree verdi attrezzate con strutture ludico-ricreative. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti, valuta la compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela del patrimonio culturale. La valutazione positiva del Ministero, espressa con decreto del Ministro sulla base dei pareri degli uffici periferici e centrali competenti, sostituisce tutte le autorizzazioni, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero medesimo. Le autorizzazioni, le intese, i concerti, i pareri, i nulla osta e ogni altro atto di assenso comunque denominato degli enti locali, regionali, degli altri Ministeri, nonchè di tutti gli altri competenti enti e agenzie, sono resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Comune di Taranto. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole, ferme restando le competenze regionali in materia urbanistica.
1-bis. Il comune di Taranto pubblica nel proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al comma 1.
2. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere è emessa nel termine di giorni sessanta dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
2-bis. Il comune di Taranto pubblica nel proprio sito istituzionale la pronuncia di compatibilità ambientale prevista dal comma 2, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3. I Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e della difesa, previa intesa con la Regione Puglia e il Comune di Taranto, da acquisire nell'ambito del Tavolo istituzionale di cui all'articolo 5, predispongono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale militare marittimo di Taranto, ferme restando la prioritaria destinazione ad arsenale del complesso e le prioritarie esigenze operative e logistiche della Marina Militare. Il progetto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3-bis. Il comune di Taranto pubblica nel proprio sito istituzionale il Piano e il progetto previsti dai commi 1 e 3, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Fermo restando quanto disposto in materia di norme e piani urbanistici ed edilizi dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, il decreto di approvazione del progetto sostituisce tutte le autorizzazioni, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
5. Il Piano e il progetto di cui ai commi 1 e 3 sono sottoposti al CIPE ai fini dell'approvazione e assegnazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 gennaio 2015
NAPOLITANO
RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri
GUIDI, Ministro dello sviluppo economico
GALLETTI, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
FRANCESCHINI, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
PADOAN, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO