
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE
DECRETO 8 settembre 2015
Annullamento del DDG 577 del 27/07/2011 con il quale è stata istituita la riserva naturale orientata "Pantani della Sicilia Sud-Orientale".
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la l.r. n. 10 del 15/05/2000;
VISTE le LL.RR. del 6 maggio 1981, n. 98 e del 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, recanti disposizioni per l'istituzione in Sicilia di Riserve Naturali;
VISTO il D.A. n. 970 del 10 giugno 1991 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 14/88, il Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali includente la riserva naturale orientata "Pantani della Sicilia Sud-Orientale";
VISTO il D.D.G. n. 577 del 27 luglio 2011 con il quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 98/81 e s.m.i., la riserva naturale orientata "Pantani della Sicilia Sud- Orientale", comprensiva degli elaborati cartografici riportanti la perimetrazione e zonizzazione della riserva (Allegato 1) e le disposizioni regolamentari (Allegato 2) e costituita da tre distinte aree, ognuna con un proprio perimetro e una propria suddivisione in Zona "A" e "B", ricadente nel territorio dei comuni di Ispica (RG), Pachino (SR) e Noto (SR), con una estensione complessiva di Ha 1385,03, di cui Ha 424,16 in Zona "A" e Ha 960,87 in Zona "B";
CONSIDERATO che il suddetto D.D.G. n. 577/2011, in ossequio al piano di affidamento in gestione delle Riserve naturali adottato dal CRPPN nella seduta del 16/02/1993 e approvato il 12/03/1993 dalla IV Commissione Legislativa dell'A.R.S,. ha affidato la gestione della R.N.O. "Pantani della Sicilia Sud-Orientale", ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, all'Azienda Regionale Foreste Demaniali (A.R.FF.DD.);
VISTA la sentenza n. 1382/2015, dep. il 19/05/2015 con la quale il TAR Sicilia - sezione staccata di Catania (Sez. II) - ha annullato il il D.D.G. n. 577 del 27 luglio 2011, istitutivo della R.N.O. "Pantani della Sicilia Sud-Orientale", con la motivazione che "deve ritenersi l'applicabilità dell'art. 22 L. quadro anche nell'ambito della regione Sicilia" e ciò in ottemperanza alla sentenza n. 212 del 18 luglio 2014 della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale gli artt. 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2 della legge della Regione Siciliana 6 maggio 1981, n. 98 (Norme per l'istituzione nella Regione Siciliana di parchi e riserve naturali) nella parte in cui stabiliscono forme di partecipazione degli enti locali nel procedimento istitutivo delle aree naturali protette regionali diverse da quelle previste dall'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e dichiarando invece non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera e), della legge della Regione Siciliana 6 maggio 1981, n. 98;
RITENUTO pertanto di dovere procedere all'annullamento del il D.D.G. n. 577 del 27 luglio 2011 in esecuzione alle sentenza del TAR Sicilia n. 1382/2015 prima citata;
DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è annullato il D.D.G. n. 577 del 27 luglio 2011 con il quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 98/81 e s.m.i., la riserva naturale orientata "Pantani della Sicilia Sud-Orientale".
E' fatta salva la vigenza delle norme di salvaguardia, di cui all'art. 22 della legge regionale del 6 maggio 1981 n. 98 e s.m.i., per le aree dei "Pantani della Sicilia Sud-Orientale" destinate a riserva e comprese nel Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali approvato con il D.A. n. 970 del 10 giugno 1991.
Il presente decreto sarà pubblicato per intero nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente.
PALERMO, lì 8 settembre 2015
Il Dirigente Generale
MAURIZIO PIRILLO