
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 19 gennaio 2015, n. 13
Approvazione dello Statuto dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e, in particolare, l'articolo 6, il quale stabilisce che lo statuto dell'E.N.A.C. è deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica ora, rispettivamente, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
VISTO l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, il quale ha stabilito che le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti;
VISTO l'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede l'adozione da parte degli enti pubblici di provvedimenti di adeguamento statutario al fine di ridurre i costi dei propri apparati amministrativi;
VISTO l'articolo 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 188 "Regolamento recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che introduce modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e prevede che l'E.N.A.C. modifichi il proprio statuto;
VISTO lo statuto dell'E.N.A.C approvato con D.M. 3 giugno 1999 e in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera b) che attribuisce al Consiglio di amministrazione dell'Ente la competenza a deliberare in ordine alla definizione e modifiche dello statuto;
VISTA la delibera n. 8/2013 del 14 marzo 2013 del Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.C.;
ATTESO che, esaminato l'atto con i Ministri concertanti, occorre procedere alla relativa approvazione;
Decreta:
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E' approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per l'aviazione civile che costituisce parte integrante del presente decreto.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto interministeriale 3 giugno 1999 del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
Il presente sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
MAURIZIO LUPI
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
PIETRO CARLO PADOAN
Il Ministro della Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
MARIA ANNA MADIA
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Natura giuridica e sede legale
1. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, qui di seguito denominato Ente, è un Ente pubblico non economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, sottoposto all'indirizzo vigilanza e controllo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. L'Ente si conforma ai principi di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità nel rispetto degli indirizzi di politica dell'Unione europea e degli impegni derivanti dalla partecipazione agli organismi internazionali dell'aviazione civile anche in relazione alla sua prevista futura trasformazione in ente pubblico economico.
3. L'Ente ha sede legale in Roma.
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Funzioni e attività
1. L'Ente esercita le funzioni amministrative e tecniche di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1997, n. 250, quelle previste dal Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, nonché da Regolamenti e Direttive dell'Unione europea.
2. L'Ente nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile provvedendo nello svolgimento delle proprie funzioni, in particolare ai compiti di:
a) regolamentazione tecnica certificazione, attività inerenti ai provvedimenti di autorizzazione, concessione e licenze nonché coordinamento controllo ispezione e attività sanzionatoria in materia di:
a1) progettazione costruzione e manutenzione degli aeromobili e delle loro componenti;
a2) esercizio degli aeromobili nonché espletamento delle attività di trasporto aereo di lavoro aereo di scuola di pilotaggio e di aviazione generale;
a3) attività lavorative del personale di terra e di volo impiegato nel campo aeronautico nonché qualificazione dei relativi addetti, rilascio, mantenimento in esercizio, rinnovazione sospensione, revoca e più in generale controllo dei connessi titoli e licenze;
a4) servizi e funzioni di navigazione aerea organizzazione della struttura dello spazio aereo, blocchi funzionali di spazio aereo, interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo, costruzione e manutenzione dei relativi apparati e sistemi licenze e qualificazioni del personale che opera nell'ambito di tali attività;
a5) progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio delle infrastrutture e degli impianti aeroportuali;
a6) installazioni, servizi e attività aeroportuali, sicurezza operativa degli aeroporti e delle aviosuperfici, sicurezza del volo e del trasporto aereo facilitazioni aeronautiche (nell'accezione inglese facilitation).
a7) prevenzione e contenimento dell'inquinamento acustico ed ambientale compreso quello elettromagnetico;
b) proposta e partecipazione alle attività di indirizzo, programmazione e garanzia dello sviluppo del sistema di trasporto aereo ed aeroportuale;
c) tenuta del registro aeronautico nazionale e pubblicazione del registro degli aeromobili civili;
d) tenuta dei registri e degli albi del personale navigante e degli altri operatori del settore nelle forme previste dal Codice della navigazione o dalle altre leggi speciali nonché accertamento delle infrazioni disciplinari ed applicazione delle relative sanzioni;
e) attività di coordinamento con l'Aeronautica militare, nell'ambito delle rispettive competenze, in materia di gestione ed uso flessibile dello spazio aereo (FUA) e di cooperazione civile-militare nei settori della fornitura dei servizi di navigazione aerea, dello sviluppo ed impiego dei velivoli a pilotaggio remoto e, più in generale, delle nuove tecnologie ivi compresi i satelliti;
f) designazione e certificazione dei fornitori dei servizi di navigazione aerea in accordo alla normativa nazionale, attività istruttoria e approvazione delle tariffe dei servizi e delle funzioni di navigazione aerea;
g) rapporti con enti, società ed organizzazioni nazionali ed internazionali, operanti nel settore dell'aviazione civile e rappresentanza, con unità operative, presso le organizzazioni internazionali, anche su delega del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
h) partecipazione anche su delega del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti alle attività nazionali dell'Unione europea ed internazionali, comprese quelle inerenti alla predisposizione degli accordi internazionali e della UE con Paesi terzi, all'elaborazione della normativa dell'Unione europea di riferimento nel settore dell'aviazione civile e degli strumenti di finanziamento delle opere infrastrutturali nel settore aeroportuale;
i) elaborazione della regolamentazione di adeguamento ai principi e alle disposizioni nazionali ed internazionali nelle materie di competenza dell'Ente;
j) elaborazione delle proposte di pianificazione e di sviluppo del sistema aeroportuale nazionale e del sistema del trasporto aereo individuando le relative fonti finanziarie, nazionali, dell'Unione europea ed internazionali ed i meccanismi per la loro attivazione;
k) partecipazione su nomina del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nei Collegi sindacali delle società di gestione aeroportuale e rispettive società controllate e/o partecipate;
l) monitoraggio e controllo in cooperazione con gli altri soggetti istituzionali preposti, nel rispetto delle reciproche prerogative e competenze, degli investimenti nazionali dell'Unione europea a beneficio delle infrastrutture aeroportuali nazionali;
m) regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi d'intervento e dei piani d'investimento aeroportuale;
n) apposizione dei vincoli di competenza nelle zone limitrofe agli aeroporti;
o) gestione del demanio aeronautico civile assegnato e relative modificazioni, determinazione delle caratteristiche di strumentalità al trasporto aereo delle aree demaniali e vigilanza, secondo le previsioni di cui al DPR. 13 luglio 1998 n. 367, nonché affidamento, nelle forme previste dalla normativa vigente, dei beni del demanio aeroportuale:
p) razionalizzazione e modifiche delle procedure e di altre attività in materia di servizi aeroportuali nonché affidamento dei servizi aeroportuali e relative concessioni;
q) eventuale partecipazione all'attività di gestione degli aeroporti di preminente interesse turistico e sociale ovvero strategico - economico;
r) definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;
s) definizione dei parametri per la determinazione della capacità aeroportuale ai fini dell'attività di gestione delle bande orarie, nonché assegnazione e gestione delle bande orarie negli aeroporti in cui le relative competenze non siano affidate ad altri organismi;
t) esame delle problematiche economiche del trasporto aereo anche a livello internazionale, nonché istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali, in attuazione anche delle direttive del Ministro;
u) attività di ricerca, studio e promozione nel settore dell'aviazione civile;
v) consulenza tecnica, giuridica, economica ed operativa, formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale, attività peritale, nonché certificazione dei sistemi di qualità nel settore dell'aviazione civile;
x) individuazione e attivazione delle procedure necessarie all'acquisizione dei finanziamenti nazionali e/o dell'Unione europea relativi al proprio settore di attività con particolare riferimento ai finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali aeroportuali;
y) esercizio delle competenze previste in materia di volo da diporto o sportivo dalla legge 25 marzo 1985, n. 106, dal DPR 9 luglio 2010, n. 133, e dalle conseguenti norme attuative;
w) attività sanzionatoria nell'ambito dei settori per i quali l'Ente è stato individuato come organo responsabile dell'erogazione di sanzioni da parte della normativa nazionale e dell'Unione europea;
z) ogni altra attività nel settore dell'aviazione civile che non sia riservata per legge alla esclusiva competenza di altri soggetti.
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Organi dell'Ente
1. Sono Organi dell'Ente:
a) il Presidente,
b) il Consiglio di Amministrazione,
c) il Collegio dei Revisori dei Conti,
d) il Direttore Generale.
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Il Presidente
1. Il Presidente, scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo ed all'aviazione, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Rimane in carica cinque anni ed è rinnovabile per due mandati consecutivi dopo il primo.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, con facoltà di conferire, a tali fini, deleghe e procure ed è legittimato a stare in giudizio in nome e per conto dell'Ente.
3. Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione la definizione degli obiettivi e dei programmi da realizzare, nell'esercizio della funzione di indirizzo e programmazione dell'Ente.
4. Il Presidente inoltre:
a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, predisponendo, sentito il Direttore Generale, l'ordine del giorno delle relative riunioni;
b) sottoscrive, previa conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, il contratto di programma;
c) sottopone al Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio e di consuntivo con allegate le relazioni di accompagnamento e le note informative secondo quanto proposto dal Direttore Generale;
d) riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito alla rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
e) presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti cui trasmette le deliberazioni soggette ad approvazione.
5. Il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo e sostituto da un Consigliere di amministrazione dallo stesso designato.
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Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri scelti tra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica, con particolare riferimento al settore aeronautico nominati, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio rimane in carica cinque anni e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta.
2. Il Consiglio di Amministrazione:
a) determina, su proposta del Presidente, gli obiettivi e i programmi da attuare e adotta le direttive generali per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente, verificandone altresì l'attuazione, fornisce al Direttore Generale indirizzi di prospettiva strategica relativamente alla partecipazione dell'ENAC alle organizzazioni internazionali, quali l'ICAO, l'EASA ed ogni altra;
b) delibera in ordine alla definizione e modifiche dello Statuto, del regolamento amministrativo-contabile, del contratto di programma, del regolamento di organizzazione e del personale, anche dirigenziale, del regolamento delle tariffe per le prestazioni di servizi e degli altri regolamenti necessari al funzionamento e all'espletamento dei compiti dell'Ente;
c) delibera i bilanci, con le modalità indicate nel regolamento amministrativo-contabile;
d) delibera sulle dotazioni organiche del personale e adotta i provvedimenti di costituzione e soppressione delle strutture centrali e territoriali dell'organizzazione dell'Ente, nonché delle unità operative in ogni ambito interno ed internazionale;
e) provvede su proposta del Presidente sentito il Direttore Generale, alla nomina e al conferimento delle funzioni al Vice Direttore Generale che coadiuva il Direttore Generale, nonché alla fissazione dei parametri di determinazione degli emolumenti ad esso spettanti;
f) ratifica i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio dell'azione amministrativa dell'Ente, adottati in caso di urgenza dal Direttore Generale;
g) delibera sull'assunzione di mutui e sulle altre operazioni finanziane;
h) delibera in ordine all'opportunità di ricorrere alla stipula di polizze assicurative per le responsabilità che possono coinvolgere l'Ente;
i) delibera, su proposta del Direttore Generale e secondo la legislazione vigente in materia, le procedure concorsuali per l'assunzione del personale e dei dirigenti;
j) delibera su proposta del Direttole Generale, l'affidamento di incarichi ad esperti esterni per lo studio di specifiche problematiche, definendo fra gli altri elementi la loro durata ed il relativo compenso;
k) delibera sulle liti e sulle transazioni decidendo motivatamente se avvalersi o meno del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;
l) adotta i provvedimenti concernenti il patrimonio immobiliare e delibera in ordine alla definizione di tariffe tasse e diritti;
m) delibera la partecipazione a società enti e consorzi nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali dell'Unione europea ed internazionali;
n) esercita il potere di indirizzo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
o) definisce le politiche finanziarie dell'Ente;
p) delibera su tutte le altre materie di indirizzo, non espressamente riservate ad altri organi dell'Ente dalla legge o dal presente Statuto.
3. Ciascun consigliere può motivatamente richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione e con un preavviso di almeno sette giorni rispetto alla stessa l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti, Le delibere sono approvate quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale quello del Presidente.
5. Le delibere e le modifiche di cui alle lettere a), b), d), m) del comma 2 del presente articolo sono assunte dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti in carica.
6. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, con apposito regolamento, le norme per il suo funzionamento.
7. Il Consiglio di Amministrazione adotta il codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, e, a tal fine, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, verifica l'applicabilità del codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione, definito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, apportandovi i conseguenti adeguamenti.
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Collegio dei Revisori dei conti
1. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, rimane in carica quattro anni ed è composto da tre membri, dei quali uno scelto tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.
2. Il Collegio dei Revisori esplica il controllo sull'attività dell'Ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e successive modifiche ed integrazioni in particolare controlla la gestione amministrativa e contabile dell'Ente, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie esamina i bilanci dell'Ente redigendo apposite relazioni effettua periodiche verifiche di cassa può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo.
3. Il Collegio dei Revisori esprime parere sugli atti deliberativi riguardanti bilanci preventivi, variazioni ai medesimi conti consuntivi, contrazione di mutui e partecipazioni societarie, ricognizione e riaccertamenti dei residui attivi e passivi e inesigibilità dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale nonché sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio di Amministrazione al quale può chiedere informative specifiche.
4. I membri del Collegio dei Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti può chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione.
6. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di Collegio sindacale.
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Direttore Generale
1. Il Direttore Generale è nominato, per la durata di cinque anni, con le stesse procedure del Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra soggetti di comprovata capacità tecnico- giuridica ed amministrativa, con particolare riferimento al settore aeronautico Per le successive conferme del Direttore Generale si applicano le medesime procedure previste per la nomina.
2. Il Direttore Generale è responsabile della gestione complessiva dell'Ente sulla base degli obiettivi conferiti dal Ministro e dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore Generale partecipa, con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione al quale propone l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari cura avvalendosi dei competenti uffici dell'Ente l'istruttoria e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, sovrintende all'attività di tutti gli uffici ed unità operative, assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali, nonché l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo, conferisce gli incarichi dirigenziali e la relativa assegnazione alle strutture organizzative dell'Ente secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, esegue riferendone al Presidente ogni altro compito che gli sia attribuito dal Consiglio di Amministrazione o dallo Statuto.
4. Il Direttore Generale adotta in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio dell'azione amministrativa dell'Ente e ne informa tempestivamente il Presidente per la successiva sottoposizione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.
5. Il Direttore Generale è coadiuvato da un Vice Direttore Generale al quale può attribuire nei limiti delle competenze di cui è titolare responsabilità di settore e delegare specifiche funzioni.
6. Il Direttore Generale, in caso di assenza o di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Direttore Generale ovvero, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo da un dirigente delegato dal Direttore Generale.
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Incompatibilità e decadenza dei componenti degli organi
1. Fatto salvo quanto in via generale previsto dalla normativa istitutiva dell'Ente, la carica di Presidente è incompatibile con le funzioni di cui all'art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
2. E' causa di incompatibilità con la carica di componente degli organi dell'Ente avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con l'Ente stesso.
3. I componenti degli organi non possono, nel settore di competenza dell'Ente essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né avere interessi diretti o indiretti anche di tipo professionale e di consulenza.
4. Il verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo comporta la decadenza dall'incarico qualora gli interessati non la rimuovano nel termine loro assegnato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti a eventuale decadenza, previa contestazione da parte del medesimo Ministro è dichiarata dall'autorità competente per la nomina.
5. I componenti degli organi dell'Ente decadono dalla carica se interdetti inabilitati falliti condannati a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici.
6. I component degli organi dell'Ente non possono intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza fino a due anni successivi alla scadenza del mandato La violazione di tale divieto comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 8 dei decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
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Sostituzione di componenti degli organi
1. Alla sostituzione di un componente degli organi si procede secondo le modalità di nomina fissate nella legge istitutiva e nel presente Statuto, nei limiti temporali della scadenza del mandato del titolare sostituito.
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Struttura organizzativa e articolazione territoriale
1. La struttura dell'Ente, basata su logiche organizzative orientate ad assicurarne la massima flessibilità operativa, si articola, in relazione alle esigenze funzionali dirette a garantire efficacia, efficienza, economicità dell'azione amministrativa e dei servizi resi all'utenza in struttura centrale e territoriale e in rappresentanze temporanee presso le Direzioni Generali della Commissione Europea competenti in materia di Trasporti e di Concorrenza, nonché presso le altre organizzazioni governative internazionali operanti nel settore.
2. La struttura territoriale si articola in modo da garantire la distribuzione delle attività sul territorio con modalità di decentramento funzionale, nel rispetto della legislazione del settore con possibilità di prevedere unità operative all'estero presso le sedi di rappresentanza delle organizzazioni internazionali in materia di aviazione civile.
3. Il Consiglio di Amministrazione definisce l'organizzazione dell'Ente nel rispetto dei principi e dei criteri di funzionamento enunciati nei precedenti commi.
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Personale
1. Il personale dipendente dell'Ente è articolato in:
a) dirigenziale;
b) professionale;
c) tecnico-economico-amministrativo e operativo.
2. Al personale appartenente alla qualifica dirigenziale per il quale applica di norma il criterio della rotazione spetta l'attuazione e la gestone di progetti con l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi conseguenti, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria tecnica e amministrativa anche mediante autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate di organizzazione delle risorse umane disponibili strumentali e di controllo.
3. Al personale appartenente al ruolo professionale di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 sono attribuite le attività professionali specifiche nel rispetto della legge e delle direttive impartite dall'Ente e conformemente agli obblighi derivanti dall'appartenenza ai rispettivi ordini e collegi professionali.
4. Appartengono all'area operativa gli ispettori di volo di cui alla legge 23 settembre 1980, n. 591, ed i dipendenti che esplicano attività di natura operativa, di ispezione vigilanza e controllo in ambito aeroportuale per l'espletamento dei compiti istituzionali appartengono all'area tecnico-economico-amministrativa i dipendenti che nell'esercizio delle proprie funzioni esplicano attività inerenti ai servizi amministrativi, organizzativi patrimoniali contabili di assistenza tecnica, nonché ai servizi di supporto all'attività dirigenziale e professionale.
5. Il reclutamento del personale, anche dirigenziale, avviene in conformità alle previsioni normative in materia contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, con le modalità previste dal regolamento amministrativo-contabile e di quello di organizzazione e del personale anche dirigenziale.
6. Il rapporto di lavoro del personale dell'Ente è disciplinato dal contratto collettivo di lavoro stipulato dall'ARAN quale rappresentante dell'Ente conformandosi alle previsioni contenute nell'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.
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Relazioni sindacali
1. Il Direttore Generale, su indicazione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione cura le relazioni con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
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Ufficio relazioni con il pubblico
1. L'Ente individua nell'ambito della propria struttura ai fini della trasparenza efficacia efficienza economicità e sicurezza dei procedimenti decisionali l'ufficio per le relazioni con il pubblico che dovrà avvalersi anche di forme di comunicazione telematica e di rete.
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Patrimonio e fonti di finanziamento
1. Il patrimonio dell'Ente è costituito:
a) dai beni mobili e immobili per l'esercizio delle attività istituzionali di cui all'art. 8 comma 1 del decreto legislativo istitutivo dell'Ente;
b) dai beni del demanio aeroportuale assegnati a titolo gratuito all'Ente per il successivo affidamento in gestione ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250;
c) dai beni mobili ed immobili già appartenenti al Registro Aeronautico Italiano ed all'Ente Nazionale della Gente dell'Aria.
2. Le entrate dell'Ente sono costituite da:
a) trasferimenti da parte dello Stato connessi all'espletamento dei compiti istituzionali dell'Ente ed all'attuazione del contratto di programma di cui all'art. 7 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250;
b) proventi previsti dall'art. 7 della legge 2 agosto 1985, n. 449 come successivamente integrata e modificata;
c) tariffe per le prestazioni di servizi stabilite con apposito regolamento di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;
d) proventi derivanti dall'esercizio di attività diverse.
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Ordinamento contabile disposizioni finanziarie e procedure di riscossione
1. Il regolamento di contabilità, che definisce i principi e le modalità della gestione contabile, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, e approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
2. L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno La proposta di bilancio preventivo e il progetto di bilancio consuntivo, corredato da una relazione sull'andamento della gestione sono inviati dal Presidente al Collegio dei Revisori e ai Consiglieri di Amministrazione quindici giorni prima della data della seduta in cui devono essere discussi Le relative deliberazioni vengono adottate rispettivamente entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento ed entro il mese di aprile successivo all'esercizio scaduto Le stesse corredate dalla relazione del Collegio dei Revisori vengono trasmesse al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministro dell'Economia e delle Finanze entro dieci giorni dalla data della deliberazione per l'approvazione secondo le disposizioni normative vigenti in materia.
3. All'Ente si applica la procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche ed integrazioni l crediti dell'Ente sono altresì assistiti dai privilegi previsti dalla normativa vigente.
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Sanzioni disciplinari
1. L'Ente provvede all'accertamento delle infrazioni disciplinari a carico del personale titolare di licenze aeronautiche e di tutti coloro che siano assoggettali ai potere disciplinare dell'Ente nelle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita disciplina.
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Composizione delle controversie
1. L'Ente organizza ed amministra servizi di conciliazione ed arbitrato concernenti le controversie sorte in occasione ed in relazione a contratti aventi ad oggetto prestazioni attinenti alle materie di propria competenza.
2. Hanno diritto ad accedere ai servizi di cui sopra i soggetti considerati sia consumatori che professionisti ai sensi dell'art. 1469-bis, primo comma codice civile.
3. Il Consiglio di Amministrazione con apposita disciplina, stabilisce le norme di funzionamento dei servizi di cui al presente articolo.
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Disposizioni transitorie e finali
1. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, durante la vigenza del primo contratto di programma, il Direttore Generale dell'Ente previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, avvia procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e livelli, prevedendo altresì modalità valutative in esito al raggiungimento di obiettivi per progetti.
2. Ai fini dell'unificazione giuridica ed economica del personale dell'Ente il Consiglio di Amministrazione predispone apposite tabelle di equiparazione secondo le modalità di cui all'art. 10 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando l'obbligo di adeguamento dei regolamenti dell'Ente secondo le disposizioni ivi stabilite.