
LEGGE REGIONALE 21 aprile 2016, n. 7
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 1 G.U.R.S. 29 aprile 2016, n. 18
Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale. (1)
Testo con annotazioni alla data 7 dicembre 2018
Con D.P. 7 dicembre 2018, n. 31 è adottato il regolamento di esecuzione ed attuazione della presente legge.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Generalità e definizioni
1. Ai sensi degli articoli 14 e 17 dello Statuto ed in conformità con i principi del vigente ordinamento europeo, la Regione disciplina i contenuti ed i percorsi formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale, come definite dal presente articolo.
2. Per gli effetti di cui alla presente legge, sono definiti "Sommozzatori e lavoratori subacquei" (Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali ISTAT 62160) coloro che eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne.
3. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le attività subacquee svolte:
a) per fini amatoriali, sportivo-ricreativi e dilettantistici in genere, anche se a fini di lucro;
b) per fini di ricerca o di attività scientifica o culturale, salvo che tali attività comportino, a giudizio dell'autorità competente, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedano abilitazioni specifiche, oppure si svolgano a profondità superiori a -30 metri;
c) dagli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato, ai corpi di polizia, alle organizzazioni dipendenti dalla protezione civile ed alle istituzioni pubbliche, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall'organismo o dal corpo di appartenenza.
4. Rimane ferma l'applicazione delle norme statali e comunitarie in materia di esercizio della professione, dell'attività d'impresa nel settore, di affidamento di lavori ed incarichi e delle relative norme tecniche di attuazione. Per gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni.
Titoli e percorsi formativi
1. I percorsi formativi di cui alla presente legge si articolano in tre livelli di qualificazione correlati alle attività di cui al comma 2 dell'articolo 1:
a) di primo livello (inshore diver), o "sommozzatore";
b) di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria "TOP UP";
c) di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione).
2. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera a), sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo con immersioni fino ad una profondità massima di -30 metri.
3. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera b), sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo fino alla profondità di -50 metri (Top Up).
4. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera c), sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo a profondità superiori ai -50 metri (Alto fondale).
5. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 sono altresì tenuti ad essere in possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso (diver medic), prima del conseguimento finale del titolo formativo.
6. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 2 è necessario disporre di una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo/erogazione d'aria/comunicazione e casco.
7. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 3 è necessario disporre di una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket. Ove previsto va integrata la presenza sull'unità di appoggio di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per prestare supporto alle attività sommozzatorie (salto in camera).
8. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 4 è obbligatorio l'uso di impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa e camera di decompressione. L'impianto deve essere adeguatamente certificato e sottoposto a manutenzione conformemente a quanto richiesto dalle società di classificazione competenti in PVHO (recipienti resistenti a pressione presieduti/abitati).
Attività formative sul territorio regionale
1. Al fine di incrementare i livelli di occupabilità e la qualificazione della manodopera, corrispondendo alle oggettive esigenze del mercato del lavoro, la Regione promuove interventi a carattere formativo per l'esercizio delle attività della subacquea industriale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall'International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA).
3. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere attivati anche mediante impiego di risorse di provenienza extraregionale all'uopo idonee (FSE), secondo i limiti e con le modalità indicate dai relativi atti di programmazione.
4. Rimane salva la facoltà per i centri accreditati di attivare corsi ed attività senza oneri per la Regione, fermo restando il rispetto degli standard formativi previsti dalla presente legge.
5. I titoli rilasciati al termine dei percorsi formativi sono soggetti alle procedure e modalità di registrazione e vidimazione previste a livello generale per le attività di formazione professionale ai sensi della vigente disciplina e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario.
Incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. Repertorio telematico dei soggetti formati
1. Al fine di agevolare la spendibilità sul mercato del lavoro dei titoli formativi conseguiti ed il loro riconoscimento in sede internazionale (con riferimento EQF alla qualifica n. 6216 in raccordo con la Classificazione Internazionale delle professioni "ISCO-88" - qualifica equivalente al numero 7.5.4.1. "Underwater divers"), il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro promuove la pubblicazione e l'aggiornamento nel proprio sito internet di un repertorio telematico dei soggetti formati nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, recante gli estremi dei titoli conseguiti secondo il livello di qualificazione di cui all'articolo 2, e le informazioni di contatto.
2. L'iscrizione e la cancellazione dal repertorio avvengono dietro istanza degli interessati, corredata della documentazione relativa ai titoli formativi e dell'autorizzazione al trattamento ed alla pubblicazione dei dati personali.
3. La gestione e la tenuta del repertorio è operata dagli uffici del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative nell'ambito delle ordinarie dotazioni d'istituto, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali.
4. L'iscrizione al repertorio avviene secondo numerazione progressiva individuale e prevede il rilascio all'iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione.
5. L'iscrizione al repertorio di cui al presente articolo è libera ed è consentita a tutti coloro che abbiano conseguito un idoneo titolo rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza ovvero un titolo rilasciato da altra Regione ovvero riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità agli standard di cui all'articolo 3, comma 2.
6. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, disciplina le modalità per il pagamento, da parte degli interessati, degli eventuali oneri per il rilascio della card di cui al comma 4.
Disposizioni attuative e finali. Clausola di neutralità finanziaria
1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale d'intesa con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della presente legge.
2. I titoli e le qualifiche acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge presso i centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e che risultino conformi agli standard prescritti dall'articolo 3, comma 2, costituiscono titolo idoneo all'iscrizione al repertorio telematico di cui all'articolo 4 e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario.
3. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 21 aprile 2016.
CROCETTA
Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro
MICCICHE'
Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale
MARZIANO