
DECRETO PRESIDENZIALE 7 dicembre 2018, n. 31
G.U.R.S. 1° marzo 2019, n. 10
Regolamento relativo ai percorsi formativi finalizzati all'esercizio delle attività della subacquea industriale in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1979 "Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale";
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";
Vista la direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 "Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché' della direttiva n. 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Visto il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9";
Visto il decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un Quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
Vista la legge regionale 21 aprile 2016, n. 7 "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale" e in particolare l'art. 5;
Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie", ed in particolare l'art. 30 "Repertorio delle qualificazioni della Regione";
Visto il decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016, unitamente agli Allegati, di approvazione del Repertorio delle qualificazioni della Regione siciliana denominato Repertorio delle qualificazioni, quale contributo al piano nazionale delle qualificazioni regionali di cui al decreto 30 giugno 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed in coerenza con il Sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29 "Sistema di Certificazione regionale";
Considerato che l'articolo 5 della citata legge regionale 21 aprile 2016, n. 7 prevede l'adozione della disciplina di attuazione delle previsioni della stessa, con particolare riferimento alla ricognizione degli standard formativi di cui all'articolo 3, comma 2, ed alle modalità per l'istituzione, il funzionamento, il mantenimento, l'iscrizione e la cancellazione dei singoli, del Repertorio telematico di cui all'articolo 4;
Visto il parere n. 278/2018, reso nell'adunanza dell'11 settembre 2018 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (numero affare 00088/2018);
Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 409 del 24 ottobre 2018 e n. 436 del 6 novembre 2018;
Su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale d'intesa con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro;
EMANA
il seguente regolamento:
Standard formativi per il conseguimento delle qualifiche
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7, i percorsi formativi per il conseguimento delle qualifiche della subacquea industriale che siano stati preventivamente autorizzati e svolti da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione e sottoposti alla relativa vigilanza, sono soggetti ai requisiti minimi previsti dalla didattica internazionale dell'International Diving School Association (IDSA) con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua.
2. I requisiti didattici di cui al comma 1 sono riconosciuti ed applicati secondo quanto indicato dall'Allegato 1, parte I, per come determinati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. In caso di modifica degli standard indicati ai commi precedenti con regolamento si procede all'aggiornamento delle previsioni relative agli standard minimi per il conseguimento delle qualifiche con effetto a valere sui percorsi approvati ed avviati dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso e ferma restando la validità dei titoli conseguiti secondo la disciplina vigente al tempo del loro rilascio.
4. Al fine di agevolare il riconoscimento delle qualifiche ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, gli istituti pubblici ed i centri di formazione professionali accreditati rilasciano apposito "Supplemento al Certificato Europass" di cui all'articolo 9 della decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, con evidenza della sottoposizione dei percorsi formativi svolti alle previsioni di cui alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 7.
Istituzione del Repertorio telematico
1. E' istituito presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative il Repertorio telematico di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7 con la funzione di agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro con riferimento alle attività professionali correlate alle qualifiche formative della subacquea industriale, come definite dall'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7.
2. Entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative individua, nell'ambito della struttura di pertinenza il servizio e l'unità operativa competenti per l'implementazione e la gestione del Repertorio telematico. Nell'ambito del detto provvedimento dirigenziale si procederà altresì all'assegnazione delle eventuali risorse strumentali nonché alle indicazioni per l'attivazione del sito internet dedicato che dovrà essere tempestivamente ed opportunamente reso accessibile e pubblicizzato mediante collegamenti telematici sulla homepage PIR della Regione e sulla pagina del Dipartimento.
3. Entro il termine inderogabile di 45 giorni dalla data del provvedimento dirigenziale di cui al comma 2 il sito internet dovrà risultare attivo ed accessibile e si dovrà dare avvio alla ricezione ed all'istruttoria delle istanze di iscrizione.
Caratteristiche del Repertorio
1. Il Repertorio avrà forma esclusivamente telematica. E' ammesso il ricorso a documentazione cartacea, per i procedimenti di iscrizione, variazione e cancellazione delle posizioni individuali. Il ricorso a documentazione cartacea è meramente facoltativo, restando la possibilità da parte dell'utente, e previe le opportune verifiche da parte dell'Ufficio competente, di aggiornare i dati direttamente in via telematica.
2. Visto il carattere telematico del Repertorio, ogni iscrizione, cancellazione o variazione di posizione o dei dati riportati prenderà vigore soltanto a far data dalla pubblicazione dei dati aggiornati sul sito internet del Repertorio.
3. Il sito internet del Repertorio dovrà essere strutturato secondo le previsioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle relative linee-guida per l'accessibilità delle informazioni.
4. Il sito internet del Repertorio contiene un data-base di libera consultazione anche in formato anonimo sulle singole posizioni individuali, nonché apposite sezioni relative alle modalità per l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione e la relativa modulistica, alla disciplina applicabile, agli standard formativi di riferimento.
5. Il sito internet sarà realizzato nell'interezza dei suoi contenuti in lingua italiana. Entro il termine inderogabile di 180 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale della Regione siciliana, i descrittori del data-base, gli strumenti di ricerca ed una sintesi della disciplina applicabile e delle modalità di consultazione, iscrizione, aggiornamento e cancellazione delle posizioni individuali sono pubblicati e aggiornati anche in lingua inglese.
6. Al fine di assicurare la continuità del servizio e la tutela del data-base il Servizio competente procede ad assicurare il back-up dei dati mediante utilizzo del server cloud dell'Amministrazione regionale.
Iscrizione al Repertorio
1. L'iscrizione al Repertorio telematico avviene su istanza individuale dei singoli interessati indirizzata all'ufficio competente di cui all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento.
2. La domanda di iscrizione dovrà essere sottoposta in carta libera esclusivamente sul modello cartaceo e/o telematico predisposto ed approvato con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 45 giorni dalla data indicata dall'articolo 2, comma 2, del presente regolamento.
3. La domanda di iscrizione dovrà contenere apposita informativa ed autorizzazione al trattamento ed alla pubblicazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. Il mancato rilascio da parte dell'istante dell'autorizzazione comporta la reiezione dell'istanza per impossibilità a dar seguito al procedimento.
4. Le modalità e i contenuti della domanda di iscrizione saranno disposti con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 45 giorni dalla data indicata dall'articolo 2, comma 2, del presente regolamento.
5. Per l'iscrizione gli interessati dovranno procedere al versamento dei diritti di rilascio della card. Le modalità di versamento ed i relativi importi saranno definiti con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 45 giorni dalla data indicata dall'articolo 2, comma 2, del presente regolamento.
Istruttoria delle istanze
1. L'ufficio competente, acquisita l'istanza di iscrizione, variazione o cancellazione, procede alla verifica della regolarità e completezza della stessa.
2. Se la documentazione allegata all'istanza è incompleta, l'ufficio fornisce tempestivamente comunicazione all'istante che deve, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, procedere all'integrazione della stessa. In caso d'inadempienza da parte dell'istante la relativa domanda sarà respinta.
3. L'ufficio competente, se accerta che la documentazione sottoposta è falsa procede alla reiezione della domanda o, nel caso di un soggetto già iscritto al Repertorio, alla cancellazione della relativa posizione, dandone tempestiva comunicazione all'interessato e salva l'attivazione dei procedimenti obbligatori previsti dalla vigente disciplina.
4. In esito all'istruttoria positiva dell'istanza di iscrizione l'ufficio competente provvede, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza e salvi i casi di cui al comma 3, all'iscrizione della posizione nel Repertorio telematico, all'attribuzione del numero progressivo individuale d'iscrizione ed al contestuale rilascio della card nominativa.
Domanda di variazione della posizione
1. La variazione della posizione e dei dati riportati per i soggetti già iscritti al Repertorio telematico avviene su istanza individuale dei singoli interessati indirizzata all'ufficio competente di cui all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento.
2. La domanda di variazione dovrà essere sottoposta in carta libera esclusivamente sul modello cartaceo e/o telematico predisposto ed approvato con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 45 giorni dalla data indicata dall'articolo 2, comma 2, del presente regolamento.
3. Nel caso di variazione relativa al livello di qualificazione alla domanda dovranno essere allegati i documenti attestanti il nuovo livello di qualificazione conseguito.
4. Nei casi di variazione il numero progressivo individuale di iscrizione al Repertorio rimane quello attribuito in sede di iscrizione.
5. Nei casi di cui al comma 3 la card già emessa dovrà essere restituita contestualmente alla presentazione della domanda e verrà sostituita da nuova card aggiornata recante il nuovo livello di qualificazione conseguito, fermo restando il numero progressivo individuale di iscrizione al Repertorio attribuito in sede di iscrizione.
6. Il versamento dei diritti di rilascio nei casi di variazione è dovuto solo nelle ipotesi di cui al comma 5.
Cancellazione dal Repertorio
1. La cancellazione delle posizioni individuali dal Repertorio avviene su base volontaria ovvero d'ufficio.
2. La cancellazione volontaria della posizione e dei dati riportati per i soggetti già iscritti al Repertorio telematico avviene su istanza individuale dei singoli interessati indirizzata all'ufficio competente di cui all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento.
3. La cancellazione delle posizioni viene operata d'ufficio nei casi di cui venga rilevata l'irregolarità della documentazione ovvero in qualunque altro caso previsto dalla legge.
4. Nel caso di cancellazione il Repertorio segnalerà in corrispondenza del numero progressivo individuale di iscrizione l'avvenuta cancellazione ed i dati individuali del soggetto cancellato verranno rimossi.
5. Per la cancellazione della posizione non è richiesto il versamento di diritti.
Card
1. All'atto dell'iscrizione al Repertorio è rilasciata una card nominativa, recante il numero progressivo individuale di iscrizione, corredata dai dati personali di identificazione (nome, cognome, data e luogo di nascita), della fotografia dell'interessato e del livello di qualificazione conseguito a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7.
2. Le caratteristiche fisiche e grafiche della card, che dovranno assicurare la non alterabilità, la durabilità e la non riproducibilità della stessa, e che dovrà riportare la dicitura "Regione siciliana - Repertorio telematico operatori della subacquea industriale" saranno definite con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 45 giorni dalla data indicata dall'articolo 2, comma 2, del presente regolamento.
3. In caso di smarrimento o distruzione della card l'iscritto al Repertorio dovrà sottoporre al competente ufficio richiesta di emissione di duplicato, previo versamento dei diritti di rilascio di cui all'articolo 4, comma 5, del presente regolamento.
Diritti di rilascio
1. Il Ragioniere generale della Regione, con proprio provvedimento, procede all'attivazione di apposito capitolo di entrata nel bilancio della Regione cui afferiranno le risorse per i diritti di rilascio delle card di cui all'articolo 4, comma 5, del presente regolamento.
Coordinamento con il Repertorio delle qualificazioni e database comunitario
1. Con successivo decreto dell'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale si provvederà entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento all'aggiornamento del Repertorio delle qualificazioni della Regione siciliana, di cui all'articolo 30 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 attraverso l'inserimento fra i profili di "Formazione normata" delle tre qualifiche professionali di cui alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 7, come disciplinate dall'allegato 1 al presente regolamento e con indicazione della relativa disciplina di riferimento in coerenza con quanto sarà previsto nel decreto del Presidente e nei successivi atti normativi attuativi della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29:
a) "inshore diver"
b) "top up offshore air diver"
c) "altofondalista offshore sat diver".
2. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative, provvede entro il termine di 30 giorni all'adozione degli adempimenti necessari anche nei confronti dei competenti uffici ed organismi dello Stato per l'inserimento delle qualificazioni di cui al presente regolamento nel database tenuto dalla Commissione europea e pubblicato sul relativo sito internet per agevolare il riconoscimento delle qualifiche ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005.
Norme finali
1. Il presente regolamento, unitamente all'allegato di cui all'art. 1, che ne fa parte integrante, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 dicembre 2018.
MUSUMECI
Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro IPPOLITO
Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale LAGALLA
Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 24 gennaio 2019, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 4.
ALLEGATO 1
al Regolamento n. ........ del .................
1. PERCORSI FORMATIVI EX ARTICOLO 2, COMMA 1, LETT. A), DELLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 2016, N. 7 "SOMMOZZATORE (INSHORE DIVER)"
a) Requisiti dei soggetti erogatori dell'attività formativa: disporre di una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo/erogazione d'aria/comunicazione e casco (art. 2, comma 6, della legge regionale n. 7/2016).
b) Requisiti per l'ammissione ai percorsi:
- cittadinanza italiana o di altro stato membro UE ovvero cittadini di altra nazionalità o apolidi regolarmente residenti sul territorio comunitario o riconosciuti come destinatari di protezione internazionale ai sensi della vigente disciplina statale;
- possesso di licenza dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione o titolo equivalente;
- per i cittadini italiani e per i cittadini di altro stato membro UE possesso del Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante l'iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979 oppure possesso di certificazione di visite mediche internazionali attestanti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001);
- per i cittadini extra UE possesso di certificazione di visite mediche internazionali attestanti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001);
c) Competenze da acquisire nell'ambito del percorso: Le competenze sono declinate secondo i format e la struttura del Repertorio delle qualificazioni della Regione siciliana, in coerenza con le regole descrittive del decreto ministeriale 30 giugno 2015 per la costituzione del quadro nazionale delle qualificazioni.
d) Tempi di fondo da acquisire al termine del percorso: tempi di fondo come definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 "IDSA level 1 + IDSA level 2" ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella 3 "IDSA level 1 + IDSA level 2" degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014); i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale.
2. PERCORSI FORMATIVI EX ARTICOLO 2, COMMA 1, LETT. B), DELLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 2016, N. 7 "TOP UP (OFFSHORE AIR DIVER)"
a) Requisiti dei soggetti erogatori dell'attività formativa: disporre di una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket. Ove previsto va integrata la presenza sull'unità di appoggio di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per prestare supporto alle attività sommozzatorie (salto in camera) (art. 2, comma 7, della legge regionale n. 7/2016).
b) Requisiti per l'ammissione ai percorsi:
- cittadinanza italiana o di altro stato membro UE ovvero cittadini di altra nazionalità o apolidi regolarmente residenti sul territorio comunitario o riconosciuti come destinatari di protezione internazionale ai sensi della vigente disciplina statale;
- possesso di licenza dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione o titolo equivalente;
- per i cittadini italiani e per i cittadini di altro stato membro UE possesso del Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante l'iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979 oppure possesso di certificazione di visite mediche internazionali attestanti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001);
- per i cittadini extra UE possesso di certificazione di visite mediche internazionali attestanti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001);
- tempi di fondo come definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 "IDSA level 1 + IDSA level 2" ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella 3 "IDSA level 1 + IDSA level 2" degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014), i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale;
- possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso (diver medic) come definito dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 7/2016 della Regione Sicilia;
c) Competenze da acquisire nell'ambito del percorso: Le competenze sono declinate secondo i format e la struttura del Repertorio delle qualificazioni della Regione siciliana, in coerenza con le regole descrittive del decreto ministeriale 30 giugno 2015 per la costituzione del quadro nazionale delle qualificazioni;
d) Tempi di fondo da acquisire al termine del percorso: tempi di fondo come definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 "IDSA level 1 + IDSA level 2 + IDSA level 3" ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella 3 "IDSA level 1 + IDSA level 2 + IDSA level 3" degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014); i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale.
3. PERCORSI FORMATIVI EX ARTICOLO 2, COMMA 1, LETT. C), DELLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 2016, N. 7 "ALTOFONDALISTA (OFFSHORE SAT DIVER)"
a) Requisiti dei soggetti erogatori dell'attività formativa: uso di impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa e camera di decompressione. L'impianto deve essere adeguatamente certificato e sottoposto a manutenzione conformemente a quanto richiesto dalle società di classificazione competenti in PVHO (recipienti resistenti a pressione presieduti/abitati) (art. 2 comma 8 della legge regionale n. 7/2016).
b) Requisiti per l'ammissione ai percorsi:
- cittadinanza italiana o di altro stato membro UE ovvero cittadini di altra nazionalità o apolidi regolarmente residenti sul territorio comunitario o riconosciuti come destinatari di protezione internazionale ai sensi della vigente disciplina statale;
- possesso di licenza dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione o titolo equivalente;
- per i cittadini italiani e per i cittadini di altro stato membro UE possesso del Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante l'iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979 oppure possesso di certificazione di visite mediche internazionali attestanti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001);
- per i cittadini extra UE possesso di certificazione di visite mediche internazionali attestanti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001);
- tempi di fondo come definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 "IDSA level 2 + IDSA level 3" ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella 3 "IDSA level 2 + IDSA level 3" degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014), i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale; - possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso (diver medic) come definito dall'articolo 2, comma 5, della l.r. n. 7/2016.
c) Competenze da acquisire nell'ambito del percorso: Le competenze sono declinate secondo i format e la struttura del Repertorio delle qualificazioni della Regione siciliana, in coerenza con le regole descrittive del decreto ministeriale 30 giugno 2015 per la costituzione del quadro nazionale delle qualificazioni.
d) Tempi di fondo da acquisire al termine del percorso: tempi di fondo come definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 "IDSA level 2 + IDSA level 3 + IDSA level 4" ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella 3 "IDSA level 2 + IDSA level 3 + IDSA level 4" degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014); i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale.
Visto: MUSUMECI