
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 5 della Dec. (UE) 2020/1806, con effetto dal 1° gennaio 2021.
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/588 DELLA COMMISSIONE, 14 aprile 2016
G.U.U.E. 16 aprile 2016, n. L 101
Approvazione della tecnologia a 12 Volt degli alternatori efficienti come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (alla Dec. (UE) 2020/759)
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 5 della Dec. (UE) 2020/1806, con effetto dal 1° gennaio 2021.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 6 maggio 2016
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N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 5 della Dec. (UE) 2020/1806, con effetto dal 1° gennaio 2021.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1) La richiesta di approvazione presentata dal fornitore Valeo Equipments Electriques Moteur il 3 novembre 2015 per l'alternatore altamente efficiente Valeo con diodi ad alta efficienza e la richiesta di approvazione presentata dal fornitore Robert Bosch GmbH il 10 giugno 2015 per l'alternatore Bosch efficiente con diodi sincronizzati MOS (MGD) sono state valutate conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (2) e alle linee guida per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009.
2) Le informazioni fornite nelle domande di Valeo e Bosch dimostrano che appaiono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. Di conseguenza gli alternatori efficienti Valeo e Bosch dovrebbero essere approvati come tecnologie efficienti.
3) Mediante le decisioni di esecuzione 2013/341/UE (3), 2014/465/UE (4), (UE) 2015/158 (5), (UE) 2015/295 (6) e (UE) 2015/2280 (7) la Commissione ha approvato sei richieste relative a tecnologie che contribuiscono a migliorare l'efficienza degli alternatori. In base all'esperienza acquisita attraverso la valutazione di tali richieste nonché alle richieste di Valeo e Bosch, si è dimostrato in modo soddisfacente e concludente che un alternatore a 12 Volt (12 V) avente un'efficienza minima compresa fra il 73,4% e il 74,2%, a seconda del gruppo propulsore, e una massa non superiore di oltre 3 kg alla massa dell'alternatore di riferimento, soddisfa i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, consentendo una riduzione delle emissioni di CO2 pari ad almeno 1 g CO2/km rispetto a un alternatore di riferimento avente un'efficienza del 67%.
4) E' pertanto opportuno conferire ai costruttori la possibilità di certificare i risparmi di CO2 derivati dagli alternatori efficienti a 12 V che soddisfano tali condizioni. Al fine di garantire che solo gli alternatori conformi a tali condizioni siano proposti per la certificazione, il costruttore dovrebbe fornire una relazione di verifica di un organismo di certificazione indipendente a riprova della conformità, congiuntamente alla domanda di certificazione presentata all'autorità di omologazione.
5) Se quest'ultima ritiene che l'alternatore a 12 V non soddisfa le condizioni di certificazione, la domanda di certificazione dei risparmi dovrebbe essere respinta.
6) E' opportuno approvare la metodologia di prova per determinare i risparmi di CO2 derivati dagli alternatori efficienti a 12 V.
7) Al fine di determinare i risparmi di CO2 derivati da un alternatore efficiente a 12 V, è necessario stabilire la tecnologia di riferimento per valutare l'alternatore efficiente. In base all'esperienza acquisita, è opportuno fare riferimento a un alternatore a 12 V avente un'efficienza del 67% come tecnologia di riferimento.
8) I risparmi di un alternatore efficiente a 12 V possono essere parzialmente dimostrati grazie alla prova di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (8). E' pertanto necessario garantire che tale copertura parziale sia presa in considerazione nella metodologia di prova relativa ai risparmi di CO2 derivati dagli alternatori efficienti a 12 V.
9) Al fine di garantire una più ampia diffusione degli alternatori efficienti a 12 V negli autoveicoli nuovi, un costruttore dovrebbe altresì avere la possibilità di presentare domanda di certificazione dei risparmi di CO2 derivati da diversi alternatori efficienti a 12 V mediante un'unica domanda di certificazione. E' pertanto opportuno garantire che, laddove si usufruisca di tale facoltà, si applichi un meccanismo che promuova la diffusione solo di quegli alternatori che offrono la maggiore efficienza.
10) Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), è necessario specificare il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa degli alternatori efficienti a 12 V,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 140 del 5.6.2009.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011).
Decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione, del 27 giugno 2013, relativa all'approvazione dell'alternatore ad efficienza di generazione "Valeo Efficient Generation Alternator" come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 29.6.2013).
Decisione di esecuzione 2014/465/UE della Commissione, del 16 luglio 2014, relativa all'approvazione dell'alternatore efficiente DENSO come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e recante modifica della decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione (GU L 210 del 17.7.2014).
Decisione di esecuzione 2015/158/UE della Commissione, del 30 gennaio 2015, relativa all'approvazione di due alternatori ad alta efficienza Robert Bosch GmbH come tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture in applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 26 del 31.1.2015).
Decisione di esecuzione 2015/295/UE della Commissione, del 24 febbraio 2015, relativa all'approvazione dell'alternatore ad efficienza di generazione MELCO GXi come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 53 del 25.2.2015).
Decisione di esecuzione 2015/2280/UE della Commissione, del 7 dicembre 2015, relativa all'approvazione dell'alternatore ad efficienza di generazione DENSO come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 322 dell'8.12.2015).
Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo GU L 199 del 28.7.2008).
Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ("direttiva quadro") (GU L 263 del 9.10.2007).
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 5 della Dec. (UE) 2020/1806, con effetto dal 1° gennaio 2021.
Approvazione
La tecnologia usata nell'alternatore ad alta efficienza Valeo con diodi ad alta efficienza e nell'alternatore efficiente Bosch con diodi sincronizzati MOS (MGD) è approvata come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.
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Domanda di certificazione dei risparmi di CO2
(modificato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2020/759)
1. Il costruttore può richiedere la certificazione dei risparmi di CO2 derivati da uno o più alternatori efficienti a 12 V destinati a essere utilizzati nei veicoli di categoria M1 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) si tratta di un componente usato esclusivamente per caricare la batteria del veicolo e per alimentare il sistema elettrico del veicolo quando il motore è acceso;
b) la massa dell'alternatore efficiente non supera di oltre 3 kg la massa dell'alternatore di riferimento, pari a 7 kg;
c) la sua efficienza è almeno pari a:
i) 73,8 % per i veicoli alimentati a benzina o a E85 senza turbocompressore;
ii) 73,4 % per i veicoli alimentati a benzina o a E85 con turbocompressore;
iii) 74,2 % per i veicoli alimentati a diesel;
iv) 74,6 % per i veicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto (GPL) senza turbocompressore;
v) 74,1 % per i veicoli alimentati a GPL con turbocompressore;
vi) 76,3 % per i veicoli alimentati a gas naturale compresso (GNC) senza turbocompressore;
vii) 75,7 % per i veicoli alimentati a GNC con turbocompressore.
2. La domanda di certificazione dei risparmi derivati da uno o più alternatori efficienti è corredata da una relazione di verifica indipendente a dimostrazione che l'alternatore o gli alternatori soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.
3. L'autorità di omologazione respinge la domanda di certificazione se l'alternatore o gli alternatori non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 5 della Dec. (UE) 2020/1806, con effetto dal 1° gennaio 2021.
Certificazione dei risparmi di CO2
(integrato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2020/759)
1. La riduzione delle emissioni di CO2 realizzata attraverso l'uso di un alternatore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è determinata secondo il metodo stabilito nell'allegato della presente decisione.
2. Se un costruttore richiede la certificazione dei risparmi di CO2 derivati da più di un alternatore efficiente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in relazione a una versione di veicolo, l'autorità di omologazione determina quale degli alternatori sottoposti a prova consente i risparmi di CO2 più bassi e registra il valore più basso nei pertinenti documenti di omologazione. Tale valore è indicato nel certificato di conformità a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
3. Se la tecnologia innovativa è montata su un veicolo bicarburante o policarburante, l'autorità di omologazione registra i risparmi di CO2 come segue:
a) per i veicoli bicarburante che fanno uso di benzina e gas, il valore dei risparmi di CO2 con riferimento al GPL o al GNC;
b) per i veicoli policarburante che fanno uso di benzina e E85, il valore dei risparmi di CO2 con riferimento alla benzina.
4. I risparmi di CO2 certificati e registrati in riferimento al codice di eco-innovazione n. 17 possono essere presi in considerazione solo per il calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore fino all'anno civile 2020 incluso.
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 5 della Dec. (UE) 2020/1806, con effetto dal 1° gennaio 2021.
Codice di innovazione ecocompatibile
Il codice di innovazione ecocompatibile n. 17 è inserito nella documentazione di omologazione in cui si fa riferimento alla presente decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 5 della Dec. (UE) 2020/1806, con effetto dal 1° gennaio 2021.
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 5 della Dec. (UE) 2020/1806, con effetto dal 1° gennaio 2021.
Per le modifiche al presente allegato, si rimanda all'art. 1 della Dec. (UE) 2020/759.