
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1806 DELLA COMMISSIONE, 25 novembre 2020
G.U.U.E. 1 dicembre 2020, n. L 402
Decisione relativa all'approvazione dell'uso della funzione di coasting a motore acceso nelle autovetture con motore a combustione interna e nelle autovetture ibride elettriche non a ricarica esterna come tecnologia innovativa ai sensi del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, che abroga le decisioni di esecuzione 2013/128/UE, 2013/341/UE, 2013/451/UE, 2013/529/UE, 2014/128/UE, 2014/465/UE, 2014/806/UE, (UE) 2015/158, (UE) 2015/206, (UE) 2015/279,(UE) 2015/295, (UE) 2015/1132, (UE) 2015/2280, (UE) 2016/160, (UE) 2016/265, (UE) 2016/588, (UE) 2016/362, (UE) 2016/587, (UE) 2016/1721, (UE) 2016/1926, (UE) 2017/785, (UE) 2017/1402, (UE) 2018/1876, (UE) 2018/2079, (UE) 2019/313, (UE) 2019/314, (UE) 2020/728, (UE) 2020/1102, (UE) 2020/1222 della Commissione. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 25 novembre 2020
Entrata in vigore: 8 novembre 2020
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1) Il 6 dicembre 2018 i costruttori Toyota Motor Europe NV/SA, Opel Automobile GmbH - PSA, FCA Italia SpA, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Audi AG, Ford Werke GmbH, Jaguar Land Rover Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Bayerische Motoren Werke AG, Renault, Honda Motor Europe Ltd, Volkswagen AG e il fornitore Robert Bosch GmbH hanno presentato una domanda congiunta («la domanda») per l'approvazione come tecnologia innovativa delle funzioni di coasting a motore spento e a motore acceso per autovetture con motore a combustione interna e autovetture ibride elettriche non a ricarica esterna (NOVC-HEV).
2) La domanda è stata valutata conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 (2) della Commissione e alle linee guida tecniche per la preparazione di domande di approvazione di tecnologie innovative ai sensi dei regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (revisione luglio 2018, V2) (3).
3) La domanda fa riferimento a risparmi delle emissioni di CO2 che non possono essere dimostrati con misurazioni effettuate secondo il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) di cui al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (4).
4) La funzione di coasting disaccoppia il motore a combustione dalla trasmissione e impedisce la decelerazione causata dal freno motore. Consente di aumentare la distanza di rotolamento del veicolo in situazioni in cui non è necessaria alcuna propulsione o è necessaria una lieve riduzione della velocità. E' opportuno che la funzione di coasting si attivi automaticamente nella modalità di marcia predominante, ossia quella selezionata automaticamente all'accensione del motore.
5) La domanda riguarda due distinte funzioni di coasting: coasting a motore acceso e coasting a motore spento. Con il coasting a motore acceso, il motore a combustione rimane acceso durante gli eventi di coasting e viene consumata necessariamente una certa quantità di carburante per mantenere il regime minimo. Con il coasting a motore spento, il motore a combustione è spento durante l'evento di coasting.
6) Nel determinare il possibile risparmio di CO2 di tali tecnologie è necessario considerare l'effetto sul consumo di carburante del riavvio del motore dopo l'evento di coasting, nel caso di coasting a motore spento, e della necessità di portare il regime del motore al regime di sincronizzazione desiderato per entrambe le tecnologie.
7) Nel corso del 2019, vale a dire ben dopo la presentazione della domanda, sono state messe a disposizione della Commissione nuove informazioni relative al potenziale della funzione di coasting a motore spento di ridurre le emissioni di CO2. Ai richiedenti sono stati chiesti ulteriori dati, che sono stati resi disponibili nel febbraio 2020.
8) Per quanto riguarda la funzione di coasting a motore spento non è stato possibile, sulla base dei dati giustificativi forniti, determinare in modo definitivo il livello di risparmi di CO2 ottenibile.
9) In particolare, non è stato dimostrato con sufficiente certezza che la riduzione di CO2 ottenuta spegnendo il motore non sia compensata dalle emissioni di CO2 prodotte dall'energia necessaria per riavviare il motore e per portarne il regime al regime di sincronizzazione desiderato.
10) La funzione di coasting a motore acceso nelle autovetture con motore a combustione interna è già stata approvata come ecoinnovazione in relazione alla prova delle emissioni NEDC ai sensi delle decisioni di esecuzione (UE) 2015/1132 (5), (UE) 2017/1402 (6) e (UE) 2018/2079 (7) della Commissione.
11) Sulla base dell'esperienza acquisita con tali decisioni, unitamente alle informazioni fornite con la presente domanda, è stato dimostrato in modo soddisfacente e definitivo che l'utilizzo della funzione di coasting a motore acceso nelle autovetture con motore a combustione interna soddisfa i criteri di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/631 e i criteri di ammissibilità indicati all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
12) Per alcuni veicoli NOVC-HEV per i quali, conformemente all'allegato 8 del regolamento n. 101 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (8), possono essere utilizzate misurazioni senza correzione dei valori del consumo di carburante e delle emissioni di CO2, è stato dimostrato che si applicano le medesime condizioni previste per le autovetture con motore a combustione interna. Per quanto riguarda gli altri veicoli NOVC-HEV, tali condizioni non possono essere considerate applicabili, in quanto nella domanda non è stato sufficientemente dimostrato come si debba determinare il risparmio di CO2 derivante dall'uso della funzione di coasting a motore acceso in tali veicoli NOVC-HEV.
13) La metodologia di prova proposta dai richiedenti per determinare i risparmi di CO2 derivanti dall'uso della funzione di coasting a motore acceso differisce da quella approvata con la decisione di esecuzione (UE) 2018/2079 per le modalità di prova del veicolo di riferimento. Poiché tale metodologia semplifica il processo di prova, garantendo risultati più prudenti, è opportuno approvarla al fine di determinarne il risparmio di CO2.
14) I costruttori dovrebbero avere la possibilità di chiedere a un'autorità di omologazione la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti dall'uso della tecnologia innovativa, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui alla presente decisione. A tale fine i costruttori dovrebbero fare in modo che la domanda di certificazione sia accompagnata da una relazione di verifica redatta da un organismo indipendente certificato che confermi che la tecnologia innovativa soddisfa le condizioni stabilite con la presente decisione e che i risparmi sono stati determinati conformemente alla metodologia di prova di cui all'allegato della presente decisione.
15) E' responsabilità dell'autorità di omologazione verificare accuratamente che siano soddisfatte le condizioni per la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti dall'uso di una tecnologia innovativa di cui alla presente decisione. In caso di rilascio della certificazione, l'autorità di omologazione responsabile deve fare sì che tutti gli elementi considerati ai fini della certificazione siano registrati in una relazione di prova e conservati insieme alla relazione di verifica, e che su richiesta tali informazioni siano messe a disposizione della Commissione.
16) Per determinare il codice generale di ecoinnovazione da utilizzare nei relativi documenti di omologazione in conformità agli allegati I, III, VI e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione (9), alla tecnologia innovativa deve essere assegnato un codice individuale.
17) A partire dal 2021, il rispetto degli obiettivi specifici dei costruttori per le emissioni ai sensi del regolamento (UE) 2019/631 sarà appurato sulla base delle emissioni di CO2 determinate secondo la procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP) di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (10). I risparmi di CO2 derivanti dalla tecnologia innovativa certificati conformemente alla presente decisione possono pertanto essere presi in considerazione per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 dei costruttori solo per l'anno 2020.
18) In considerazione del passaggio alla WLTP è opportuno abrogare, con effetto dal 1° gennaio 2021, la presente decisione e le seguenti decisioni di esecuzione della Commissione facenti riferimento alle condizioni applicabili ai sensi del NEDC: 2013/128/UE (11), 2013/341/UE (12), 2013/451/UE (13), 2013/529/UE (14), 2014/128/UE (15), 2014/465/UE (16), 2014/806/UE (17), (UE) 2015/158 (18), (UE) 2015/206 (19), (UE) 2015/279 (20), (UE) 2015/295 (21), (UE) 2015/1132, (UE) 2015/2280 (22), (UE) 2016/160 (23), (UE) 2016/265 (24), (UE) 2016/588 (25), (UE) 2016/362 (26), (UE) 2016/587 (27), (UE) 2016/1721 (28), (UE) 2016/1926 (29), (UE) 2017/785 (30), (UE) 2017/1402, (UE) 2018/1876 (31), (UE) 2018/2079, (UE) 2019/313 (32), (UE) 2019/314 (33), (UE) 2020/728 (34), (UE) 2020/1102 (35), (UE) 2020/1222 (36).
19) Tenuto conto del fatto che il suo periodo di applicabilità è limitato, è opportuno fare in modo che la presente decisione entri in vigore prima possibile e comunque entro e non oltre sette giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 111 del 25.4.2019.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011).
https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf
Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008).
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1132 della Commissione, del 10 luglio 2015, relativa all'approvazione della funzione di coasting della Porsche AG come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 184 dell'11.7.2015).
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1402 della Commissione, del 28 luglio 2017, relativa all'approvazione della funzione di coasting di BMW AG come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 199 del 29.7.2017).
Decisione di esecuzione (UE) 2018/2079 della Commissione, del 19 dicembre 2018, relativa all'approvazione della funzione di coasting a motore a regime minimo come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 28.12.2018).
Regolamento n. 101 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture con solo motore a combustione interna o con motopropulsore ibrido elettrico per quanto riguarda la misurazione dell'emissione di biossido di carbonio e del consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica, e dei veicoli delle categorie M1 e N1 con solo motopropulsore elettrico per quanto riguarda la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica (GU L 138 del 26.5.2012).
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione, del 15 aprile 2020, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti amministrativi per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 163 del 26.5.2020).
Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017).
Decisione di esecuzione 2013/128/UE della Commissione, del 13 marzo 2013, relativa all'approvazione dell'uso di diodi emettitori di luce destinati ad alcune funzioni di illuminazione per veicoli di categoria M1 come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 prodotte da autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 14.3.2013).
Decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione, del 27 giugno 2013, relativa all'approvazione dell'alternatore ad efficienza di generazione «Valeo Efficient Generation Alternator» come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 29.6.2013).
Decisione di esecuzione 2013/451/UE della Commissione, del 10 settembre 2013, relativa all'approvazione del sistema Daimler di incapsulamento del vano motore come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 242 dell'11.9.2013).
Decisione di esecuzione 2013/529/UE della Commissione, del 25 ottobre 2013, relativa all'approvazione del sistema Bosch di precondizionamento dello stato di carica della batteria di un veicolo ibrido come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 26.10.2013).
Decisione di esecuzione 2014/128/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, relativa all'approvazione del modulo a diodi emettitori di luce (LED) per anabbaglianti «E-Light» come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 prodotte da autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 dell'11.3.2014).
Decisione di esecuzione 2014/465/UE della Commissione, del 16 luglio 2014, relativa all'approvazione dell'alternatore efficiente DENSO come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e recante modifica della decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione (GU L 210 del 17.7.2014).
Decisione di esecuzione 2014/806/UE della Commissione, del 18 novembre 2014, relativa all'approvazione del tetto solare Webasto con funzione di caricabatterie come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 332 del 19.11.2014).
Decisione di esecuzione (UE) 2015/158 della Commissione, del 30 gennaio 2015, relativa all'approvazione di due alternatori ad alta efficienza Robert Bosch GmbH come tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture in applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 26 del 31.1.2015).
Decisione di esecuzione (UE) 2015/206 della Commissione, del 9 febbraio 2015, relativa all'approvazione del sistema Daimler AG di illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 10.2.2015).
Decisione di esecuzione (UE) 2015/279 della Commissione, del 19 febbraio 2015, relativa all'approvazione del tetto solare Asola con funzione di caricabatterie come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 47 del 20.2.2015).
Decisione di esecuzione (UE) 2015/295 della Commissione, del 24 febbraio 2015, relativa all'approvazione dell'alternatore efficiente MELCO GXi come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 53 del 25.2.2015).
Decisione di esecuzione (UE) 2015/2280 della Commissione, del 7 dicembre 2015, relativa all'approvazione dell'alternatore efficiente DENSO come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 322 dell'8.12.2015).
Decisione di esecuzione (UE) 2016/160 della Commissione, del 5 febbraio 2016, relativa all'approvazione del sistema di Toyota Motor Europe di illuminazione esterna efficiente mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 31 del 6.2.2016).
Decisione di esecuzione (UE) 2016/265 della Commissione, del 25 febbraio 2016, relativa all'approvazione del generatore per motore MELCO come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 50 del 26.2.2016).
Decisione di esecuzione (UE) 2016/588 della Commissione, del 14 aprile 2016, relativa all'approvazione della tecnologia a 12 Volt degli alternatori efficienti come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 del 16.4.2016).
Decisione di esecuzione (UE) 2016/362 della Commissione, dell'11 marzo 2016, relativa all'approvazione del serbatoio ad accumulo entalpico di MAHLE Behr GmbH & Co. KG come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 67 del 12.3.2016).
Decisione di esecuzione (UE) 2016/587 della Commissione, del 14 aprile 2016, relativa all'approvazione della tecnologia di illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 del 16.4.2016).
Decisione di esecuzione (UE) 2016/1721 della Commissione, del 26 settembre 2016, relativa all'approvazione del sistema Toyota di illuminazione esterna efficiente mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) da utilizzare su veicoli elettrificati ibridi non a ricarica esterna come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 259 del 27.9.2016).
Decisione di esecuzione (UE) 2016/1926 della Commissione, del 3 novembre 2016, relativa all'approvazione del tetto fotovoltaico con funzione di caricabatterie come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 297 del 4.11.2016).
Decisione di esecuzione (UE) 2017/785 della Commissione, del 5 maggio 2017, relativa all'approvazione di generatori-starter a 12 Volt efficienti per l'impiego in autovetture con motore a combustione interna convenzionale quale tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 118 del 6.5.2017).
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1876 della Commissione, del 29 novembre 2018, relativa all'approvazione della tecnologia impiegata negli alternatori efficienti a 12 Volt per l'uso nei veicoli commerciali leggeri con motore a combustione interna convenzionale come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri in applicazione del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 306 del 30.11.2018).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/313 della Commissione, del 21 febbraio 2019, relativa all'approvazione della tecnologia utilizzata per il generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V, per l'uso in motori a combustione tradizionale e in alcuni motori ibridi di veicoli commerciali leggeri in quanto tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 51 del 22.2.2019).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/314 della Commissione, del 21 febbraio 2019, relativa all'approvazione della tecnologia utilizzata per il generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V, per l'uso in motori a combustione tradizionale e in alcuni motori ibridi di autovetture in quanto tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 51 del 22.2.2019).
Decisione di esecuzione (UE) 2020/728 della Commissione, del 29 maggio 2020, relativa all'approvazione della funzione di generatore efficiente utilizzata nei generatori-starter a 12 V per l'uso in determinate autovetture e determinati veicoli commerciali leggeri come tecnologia innovativa a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 170 del 2.6.2020).
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1102 della Commissione, del 24 luglio 2020, relativa all'approvazione della tecnologia impiegata in un generatore-starter efficiente a 48 V associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V per l'uso in motori a combustione convenzionali e in alcune autovetture e veicoli commerciali leggeri ibridi elettrici come tecnologia innovativa a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e con riferimento al nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) (GU L 241 del 27.7.2020).
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1222 della Commissione, del 24 agosto 2020, relativa all'approvazione della tecnologia di illuminazione esterna efficiente che si avvale di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri a motore a combustione interna per quanto riguarda le condizioni NEDC a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 279 del 27.8.2020).
Tecnologia innovativa
La funzione di coasting a motore acceso è approvata come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) la funzione di coasting a motore acceso è destinata all'uso in autovetture della categoria M1 dotate di motore a combustione interna o in veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna di categoria M1 per i quali, conformemente all'allegato 8 del regolamento n. 101 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, possono essere utilizzate misurazioni senza correzione dei valori del consumo di carburante e delle emissioni di CO2, e a condizione che la configurazione del gruppo propulsore sia P0 o P1, dove P0 significa che la macchina elettrica è collegata alla cinghia di trasmissione del motore e P1 significa che la macchina elettrica è collegata all'albero motore;
b) i veicoli che dispongono della funzione di coasting a motore acceso sono dotati di cambio automatico o di cambio manuale con frizione automatica;
c) la funzione di coasting a motore acceso si attiva automaticamente nella modalità di marcia predominante del veicolo, ovvero la modalità di marcia che è sempre selezionata all'accensione del motore, a prescindere dalla modalità selezionata al momento dell'ultimo spegnimento del veicolo;
d) quando il motore è acceso nella modalità di marcia predominante del veicolo non è possibile disattivare, né da parte del conducente né mediante un intervento esterno, la funzione di coasting a motore acceso;
e) la funzione di coasting a motore acceso non è attiva quando la velocità del veicolo è inferiore a 15 km/h.
Domanda di certificazione dei risparmi di CO2
1. Il costruttore può chiedere a un'autorità di omologazione la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti dall'uso della tecnologia approvata conformemente all'articolo 1 («la tecnologia innovativa») con riferimento alla presente decisione.
2. Il costruttore fa in modo che la domanda di certificazione sia accompagnata da una relazione di verifica redatta da un organismo indipendente certificato che confermi che la tecnologia è conforme all'articolo 1.
3. Se i risparmi di CO2 sono certificati conformemente all'articolo 3, il costruttore si assicura che i risparmi certificati di CO2 e il codice di ecoinnovazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, siano registrati nei certificati di conformità dei veicoli interessati.
Certificazione dei risparmi di CO2
1. L'autorità di omologazione garantisce che i risparmi di CO2 derivanti dall'uso della tecnologia innovativa siano stati determinati applicando la metodologia di cui all'allegato.
2. L'autorità di omologazione registra nella pertinente documentazione di omologazione i risparmi di CO2 certificati determinati conformemente al paragrafo 1 e il codice di ecoinnovazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
4. L'autorità di omologazione registra tutti gli elementi considerati ai fini della certificazione in una relazione di prova che accompagna la relazione di verifica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e che insieme a questa viene conservata, e su richiesta mette tali informazioni a disposizione della Commissione.
5. L'autorità di omologazione certifica i risparmi di CO2 derivanti dall'uso della tecnologia innovativa solo se ritiene che questa sia conforme all'articolo 1 e se i risparmi di CO2 ottenuti sono pari o superiori a 1 g di CO2/km, come specificato all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
Codice di ecoinnovazione
1. Alla tecnologia innovativa approvata con la presente decisione è attribuito il codice di ecoinnovazione n. 36.
2. I risparmi di CO2 registrati in riferimento a tale codice di ecoinnovazione possono essere presi in considerazione solo per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore per l'anno civile 2020.
Abrogazione
La presente decisione di esecuzione e le seguenti decisioni di esecuzione sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 2021: decisioni di esecuzione 2013/128/UE, 2013/341/UE, 2013/451/UE, 2013/529/UE, 2014/128/UE, 2014/465/UE, 2014/806/UE, (UE) 2015/158, (UE) 2015/206, (UE) 2015/279, (UE) 2015/295, (UE) 2015/1132, (UE) 2015/2280, (UE) 2016/160, (UE) 2016/265, (UE) 2016/588, (UE) 2016/362, (UE) 2016/587, (UE) 2016/1721, (UE) 2016/1926, (UE) 2017/785, (UE) 2017/1402, (UE) 2018/1876, (UE) 2018/2079, (UE) 2019/313, (UE) 2019/314, (UE) 2020/728, (UE) 2020/1102, (UE) 2020/1222.
A decorrere da tale data, i risparmi di CO2 certificati in riferimento a tali decisioni non sono presi in considerazione per il calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore.