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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1 marzo 2016

G.U.R.I. 22 marzo 2016, n. 68

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione, garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti dal riconoscimento U.E., ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del Regolamento (CE) n. 607/2009.

TESTO COORDINATO (al D.MIPAAF 9 febbraio 2022)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Reg. (CE) n. 607 del 14 luglio 2009 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Visto il Reg. (UE) n. 1151 del 21 novembre 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che abroga i Regolamenti (CE) nn. 509 e 510 del 29 marzo 2006;

Visto il Reg. (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187/1 del 26 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti;

Visto il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 inerente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee", che prevede che i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2014, foglio n. 1075, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 1998, recante "Disposizioni attuative dell'art. 6, comma 1, decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 relative al trasferimento delle funzioni svolte dalla gestione commissariale di cui all'art. 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito in legge con l'art. 1, comma 1, della legge 7 aprile 1995, n. 105", registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2015, Reg. n. 2514, con il quale sono state apportate delle modifiche al decreto ministeriale del 13 febbraio 2014;

Considerato che la decisione della Commissione europea n. 7167 del 30 settembre 2009, che prevede la ripartizione delle risorse per le misure di cui all'art. 4 della legge n. 499/1999, è terminata il 30 settembre 2015;

Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

Considerata la necessità di attuare un nuovo regime ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 e ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, tenuto conto degli orientamenti sopra citati;

Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2015 n. 4398, con il quale è stato abrogato il decreto ministeriale 22 dicembre 2010 n. 20609 e s.m.i., inerente la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione contributi volti alla valorizzazione dei prodotti DOP e IGP;

Ritenuto necessario emanare un nuovo decreto al fine di determinare i criteri e le modalità per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione, garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti dal riconoscimento U.E., ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del Regolamento (CE) n. 607/2009, anche in considerazione della necessità di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e fornire chiare indicazioni in merito alla presentazione delle richieste di contribuzione ed alle modalità per la concessione dei predetti contributi;

Decreta:

Art. 1

Finalità

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, criteri e modalità per la concessione di contributi, da parte del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, finalizzati a:

a) sviluppare azioni di informazione e di divulgazione per migliorare la comunicazione sull'origine, le proprietà, le caratteristiche e la qualità dei prodotti contraddistinti dal riconoscimento U.E., ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del Regolamento (CE) n. 607/2009, di seguito prodotti DOP e IGP;

b) sostenere azioni per lo sviluppo dei prodotti DOP e IGP;

c) sviluppare azioni di monitoraggio sul mercato per verificare l'uso corretto delle denominazioni dei prodotti DOP e IGP;

d) favorire azioni che garantiscono un'adeguata protezione giuridica dei prodotti DOP e IGP.

Art. 2

Iniziative

1. Per la realizzazione delle finalità indicate all'art. 1 del presente decreto, sia in campo nazionale che internazionale, possono essere finanziate:

A) iniziative volte a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza e favorire la divulgazione dei prodotti DOP e IGP attraverso le seguenti attività:

a) organizzazione e partecipazione a fiere, convegni, esposizioni, concorsi, nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

b) pubblicazione e divulgazione di conoscenze destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti DOP e IGP, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014;

c) informazione sui prodotti DOP e IGP, nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e all'art. 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 che esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria;

d) scambi interaziendali di breve durata, ivi comprese le visite di aziende agricole nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

B) iniziative volte a garantire la salvaguardia ed a sostenere lo sviluppo dei prodotti DOP e IGP attraverso le seguenti attività:

a) formazione professionale e acquisizione di competenze e attività dimostrative, nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e all'art. 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 che esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria;

b) studi e ricerche idonei a monitorare il mercato, a garantire la salvaguardia e lo sviluppo dei prodotti DOP e IGP nel rispetto dell'art. 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e dell'art. 25 del Reg. (UE) 651/2014;

c) consulenza, limitata ai prodotti di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 18 di tale Regolamento.

I progetti possono riguardare una o più attività indicate alla lettera A) ed una o più attività indicate alla lettera B), di seguito lettera A) e lettera B).

Art. 3

Soggetti proponenti

1. Sono ammessi a presentare istanza di contributo per le iniziative di cui alla lettera A) e alla lettera B), del precedente art. 2, i seguenti soggetti:

a) Organismi a carattere associativo dei Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 o del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

b) Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

c) Associazioni temporanee di imprese, di seguito ATI, tra i soggetti proponenti di cui alle precedenti lettere a) e b) e/o gli Organismi associativi operanti nel settore delle DOP ed IGP.

Art. 4

Soggetti esclusi

1. Non possono presentare istanza di contributo:

a) le grandi imprese, come definite dall'allegato I al Regolamento (UE) n. 702/2014;

b) le imprese in difficoltà, ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto (14) del Regolamento (UE) n. 702/2014 ed ai sensi dell'art. 1, par. 4, punto c) del Regolamento (UE) n. 651/2014;

c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, par. 5 del Regolamento (UE) 702/2014.

Art. 5

Requisiti dei soggetti proponenti

1. I soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto devono dimostrare di possedere capacità tecnico-organizzativa, mezzi e strumenti idonei per la realizzazione e la gestione delle iniziative proposte, nonchè eventuali esperienze acquisite o in corso nel settore, comprovate da idonea documentazione come specificato nell'allegato B), che è parte integrante del presente decreto. Tali soggetti devono risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti come indicato nell'allegato B) del presente decreto.

2. I soggetti proponenti devono soddisfare, altresì, i requisiti di cui all'allegato I, articoli 1 e 2, del Regolamento (UE) 702/2014 e del Regolamento (UE) 651 del 1° luglio 2014.

Art. 6

Termini e modalità di presentazione

1. Le istanze per la richiesta di contributi per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2 del presente decreto devono pervenire - pena l'esclusione - al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro e non oltre le ore 17.00 dell'8 marzo di ogni anno, in duplice copia, secondo le indicazioni contenute nell'allegato B) del presente decreto.

Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo il termine per la presentazione delle istanze è prorogato al primo giorno utile lavorativo. Le istanze, pena l'esclusione, devono essere compilate e presentate secondo i termini e le condizioni di cui all'allegato B) del presente decreto.

2. Il soggetto proponente può presentare un'unica istanza per le iniziative di cui alla lettera A) ed un'unica istanza per le iniziative di cui alla lettera B) del presente decreto in buste separate secondo quanto previsto dall'allegato B) del presente decreto.

3. Ogni istanza deve contenere, pena l'esclusione, tutte le indicazioni e la documentazione previste all'allegato B) del presente decreto.

4. I soggetti proponenti che si costituiscono in ATI presentano un'unica istanza allegando un protocollo d'intesa da cui risultino gli accordi che regolano i rapporti interni fra gli associati.

5. E' consentita la presentazione dell'istanza da parte di ATI non ancora costituite. In tale caso, il protocollo d'intesa, sottoscritto da tutti i soggetti, deve contenere l'impegno, nel caso di approvazione del progetto - entro 20 giorni dalla notifica del decreto di concessione contributo- a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di presentazione dell'istanza e qualificato come mandatario, al quale l'Amministrazione eroga l'eventuale contributo, pena la revoca dello stesso. In caso di ritiro di uno o più soggetti dall'ATI che rechi pregiudizio allo svolgimento del progetto stesso, l'Amministrazione revocherà il contributo.

6. L'istanza presentata dall'ATI deve contenere, pena l'esclusione, per ogni componente dell'ATI tutte le indicazioni e la documentazione previste all'allegato B) del presente decreto.

7. Gli Organismi associativi operanti nel settore delle DOP e IGP - che possono partecipare come componenti di ATI - oltre a non avere finalità di lucro, devono possedere, tra le proprie finalità statutarie, pena l' esclusione, la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti DOP e IGP.

8. Non è consentito ai soggetti facenti parte di un'ATI di presentare istanza di contributo in forma individuale.

Art. 7

Criteri e stanziamenti

1. I criteri, per la valutazione delle istanze di cui alle lettere A) e B) sono indicati all'allegato A), che è parte integrante del presente decreto.

2. Le istanze sono ammesse a contributo come di seguito riportato:

lettera A importo massimo di contributo 60.000,00 euro, graduato sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione di cui al successivo art. 8. lettera B importo massimo di contributo 250.000,00 euro, graduato sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione di cui al successivo art. 8.

3. Gli stanziamenti complessivi disponibili, per le lettere A) e B), sono pubblicati sul sito del Ministero. La pubblicazione può avvenire successivamente alla data di presentazione delle istanze, di cui all'art. 6, comma 1 del presente decreto.

Art. 8

Iter istruttorio e determinazione dei beneficiari e del contributo

1. Con provvedimento direttoriale è istituita una Commissione che provvede a verificare l'ammissibilità delle istanze e della relativa documentazione nonchè a valutare quelle ammissibili assegnando ad ognuna un punteggio, utilizzando la scheda contenente i criteri di valutazione di cui all'allegato A) del presente decreto.

2. Sono ammissibili a contributo i progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 65 purchè abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a 25 per il seguente criterio: "1. Coerenza delle attività previste nel progetto con il raggiungimento delle finalità di cui alle lettere a) e b) del presente decreto" e 7 punti per il seguente criterio: "3. Risultati che si intendono raggiungere, compresa la ricaduta sulla denominazione e/o consumatore con l'indicazione del metodo di misurazione individuato", di cui all'allegato A) del presente decreto. I relativi soggetti proponenti sono individuati con decreto di approvazione delle graduatorie pubblicato sul sito del Ministero.

3. Ai soggetti proponenti non presenti in graduatoria è comunicato il punteggio della Commissione, entro 30 giorni dal termine dei lavori della stessa.

4. L'idoneità delle istanze presentate non comporta l'ammissione a contributo, qualora non vi siano disponibilità finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio.

5. La ripartizione dei fondi disponibili sarà effettuata in misura direttamente proporzionale rispetto al punteggio attribuito dalla Commissione, ed in base all'ordine di graduatoria, come indicato al precedente art. 7, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'anno in corso.

6. La percentuale massima di contributo da erogare non supera il 90% delle spese che saranno ammesse, fermo restando percentuali diverse di contribuzione indicate all'allegato C) che è parte integrante del presente decreto.

Art. 9

Termini e modalità di concessione del contributo

1. E' consentita, compatibilmente con le disponibilità di cassa, l'erogazione di un anticipo nella misura massima del 50% del contributo concesso, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fidejussione bancaria o assicurativa. La fidejussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato, maggiorato dell'intesse legale e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta all'Amministrazione.

2. L'eventuale concessione delle varianti, le modalità e i tempi concernenti la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento, nonchè la presentazione della documentazione necessaria al fine della liquidazione del contributo sono contenute in specifici decreti direttoriali di concessione contributo.

3. La realizzazione delle iniziative deve essere completata entro 15 mesi dalla data di emanazione dei decreti di concessione contributo.

4. Il Ministero si riserva la facoltà di concedere la proroga del termine di scadenza del progetto previa presentazione di motivata istanza e di relazione sullo stato di attuazione delle attività realizzate.

5. Il responsabile del procedimento amministrativo è il dirigente dell'Ufficio PQAI IV - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Dipartimento delle Politiche Competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca.

Art. 10

Esenzione

1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 3, 21, 24 e 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1º luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

2. Gli aiuti di Stato previsti dal presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 3, 18, 19, 25 e 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187/1 del 26 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti.

Art. 11

Trasmissione alla Commissione europea ed entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, la sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

2. Il presente decreto entra in vigore dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea.

Art. 12

Disposizioni transitorie

1. Con riferimento all'annualità 2016, il termine per la presentazione delle istanze di cui all'art. 6 del presente decreto è fissato al 14 aprile 2016, entro e non oltre le ore 17,00, pena l'esclusione.

2. Le istanze possono essere presentate dal giorno di pubblicazione sul sito internet del Ministero, del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea.

3. Gli allegati A), B), C) e D) nonchè l'art. 12, comma 1 del presente decreto, possono essere modificati con Decreti Direttoriali nel rispetto della procedura prevista agli articoli 11 e 12 del presente decreto.

Art. 13

Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it conformemente a quanto disposto dall'art. 9, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 702/2014 e dall'art. 9 del Regolamento (CE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

2. Il presente decreto è inviato all'Organo di Controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermo restando quanto disposto all'art. 11 del presente decreto.

Roma, 1° marzo 2016

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2016

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 639

ALLEGATO A

Scheda di valutazione

Anno:

Soggetto proponente

Lettera:

Criteri di valutazione

Punteggio

Voto Commissione

1

Coerenza delle attività previste nel progetto con il raggiungimento delle finalità di cui alle lettere A) o B) del presente decreto

Max 30

.

2

Qualità del progetto

Max 30

.

3

Risultati che si intendono raggiungere, compresa la ricaduta sulla denominazione e/o consumatore con l'indicazione del metodo di misurazione individuato

Max 10

.

4

Presentazione del progetto da parte del singolo Consorzio di tutela, di cui all'art. 3, lett. b)

4

.

5

Presentazione del progetto da parte di Organismi a carattere associativo dei Consorzi, di cui all'art. 3, lett. a)

5

.

6

Presentazione del progetto da parte di ATI, di cui all'art. 3, lett. c)

6

.

7

Rilevanza nazionale dell'attività prevista dal progetto:

Il progetto prevede 1 sola attività di rilevanza nazionale

oppure

tutte le attività hanno rilevanza nazionale

I punteggi non sono cumulativi

3

4

.

8

Rilevanza internazionale dell'attività prevista dal progetto:

Il progetto prevede 1 sola attività di rilevanza internazionale

oppure

tutte le attività hanno rilevanza internazionale

I punteggi non sono cumulativi

3

5

.

TOTALE 100

100

.

Progetti non portati a termine nell'ultimo biennio -15

ALLEGATO B

(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.MIPAAF 9 febbraio 2022)

COMPILAZIONE DELL'ISTANZA DI CONTRIBUTO

Termini e modalità di presentazione dell'istanza di contributo

1. Per l'anno 2022 le istanze devono pervenire - pena l'esclusione - entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 8 marzo 2022 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, Ufficio PQAI IV.

2. Le istanze - pena l'esclusione - sono presentate esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo di posta certificata saq4@pec.politicheagricole.gov.it avente ad oggetto: progetto presentato ai sensi del decreto ministeriale n. 15487 del 1° marzo 2016.

3. La domanda pena l'esclusione, deve:

a) essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente; nel caso di ATI o associazione di imprese la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto mandatario;

b) essere redatta su carta intestata del Consorzio o dell'Organismo di carattere associativo;

c) riguardare esclusivamente prodotti ad indicazione geografica che, alla data di presentazione della domanda, sono riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento (UE) n. 1308/2013;

d) indicare la dimensione dell'impresa ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e la partita IVA;

e) recare la descrizione sintetica del progetto e delle attività, compresi il cronoprogramma delle attività da realizzare;

f) indicare l'elenco sintetico dei costi previsti;

g) indicare l'importo del contributo richiesto.

Allegati all'istanza di contributo

1. All'istanza di contributo, pena l'esclusione, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) una dettagliata relazione illustrativa concernente le attività da realizzare e una tabella dettagliata dei costi (indicando costo unitario e costi totali per singola voce). La relazione deve contenere elementi utili al fine dell'attribuzione dei punteggi di cui all'allegato A);

b) il dettaglio dei costi comprensivo di una tabella in formato excel;

c) l'atto costitutivo e lo statuto da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto ministeriale n. 15487 del 1° marzo 2016;

d) la delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione dell'istanza ai sensi del decreto ministeriale n. 15487 del 1° marzo 2016;

e) l'organigramma della struttura organizzativa del soggetto proponente;

f) la dichiarazione resa dal legale rappresentante inerente il fatturato globale dell'ultimo biennio o che attesti il totale del bilancio annuo, per ciascun anno, degli ultimi due anni;

g) la dichiarazione, resa dal legale rappresentante del soggetto proponente, che attesti che per la realizzazione dello stesso progetto non si accede ad altri fondi pubblici ovvero, nel caso in cui sia stata presentata analoga richiesta ad altri enti o amministrazioni, la dichiarazione della percentuale dei contributi concessi;

h) la dichiarazione, resa dal legale rappresentante del soggetto proponente, che attesti l'assenza di contenziosi con la pubblica amministrazione;

i) la dichiarazione, resa dal legale rappresentante del soggetto proponente, che elenchi le attività svolte, nell'ultimo triennio, in collaborazione con la pubblica amministrazione;

j) la dichiarazione, resa dal legale rappresentante del soggetto proponente, in cui si comunica il conto corrente sul quale effettuare gli eventuali pagamenti relativi al contributo concesso;

k) la dichiarazione sostitutiva, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente, che attesti che il soggetto proponente dispone delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare le attività contenute nella proposta progettuale con particolare riguardo alle azioni di informazione e di trasferimento di conoscenze e di informazioni;

l) l'autorizzazione alla pubblicazione, in caso di concessione del contributo, dei propri dati relativi a denominazione, sede, importo del finanziamento assegnato e partita IVA;

m) la dichiarazione sostitutiva, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente, del certificato di iscrizione alla CCIAA con l'attuale compagine societaria di cui al fac simile allegato D). Tale dichiarazione va presentata unicamente dai soggetti che avanzano istanza per le iniziative di cui all'art. 2, lettera B del decreto ministeriale n. 15487 del 1° marzo 2016;

n) in caso l'istanza sia presentata da ATI la documentazione di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) k), l) sono presentate, a pena di esclusione, da ogni componente dell'ATI, unitamente al protocollo di intesa di cui all'art. 6, comma 4 del decreto ministeriale n. 15487 del 1° marzo 2016.

2. Tutte le dichiarazioni elencate al precedente punto 1, lettere da a) a n) devono essere redatte, a pena di esclusione, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Autocertificazioni

1. I soggetti proponenti ed i componenti dell'ATI devono presentare, a pena di esclusione, l'autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nella quale il legale rappresentante dichiara quanto segue:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

c) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla pubblica amministrazione e non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;

d) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il beneficiario ha sede legale;

e) che non è un'impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 14, del regolamento (U.E) n. 702/2014 e dell'art. 2, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (U.E). n. 651/2014;

f) che non è destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

g) una dichiarazione che attesti che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni secondo il modello allegato E) al decreto n. 15487 del 1° marzo 2016.

2. A sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, il legale rappresentante ed i soggetti indicati all'art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, a seconda della natura giuridica del soggetto, devono compilare - solo qualora presentino istanza per la lettera B) di cui all'art. 2 del decreto n. 15487 del 1° marzo 2016 - quanto segue:

a) una dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia da parte del legale rappresentante e dei soggetti indicati all'art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, a seconda della natura giuridica del soggetto proponente riferita ai familiari conviventi di maggiore età secondo il modello allegato F) al decreto n. 15487 del 1° marzo 2016;

b) una dichiarazione del legale rappresentante - in caso di presentazione di domanda da parte di un consorzio di tutela incaricato ai sensi della legge del 21 dicembre 1999, n. 526 o della legge 12 dicembre 2016, n. 238 dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10 per cento e ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.

3. Le dichiarazioni di cui al precedente comma 2, punti a) e b) devono essere allegate per ogni soggetto componente l'ATI.

ALLEGATO C

SPESE AMMESSE E PERCENTUALI DI CONTRIBUTO PER LE INIZIATIVE PREVISTE ALL'ARTICOLO 2 DEL PRESENTE DECRETO IN CONFORMITA' AI REGOLAMENTI (UE) N. 702/2014 e N. 651/2014

A) iniziative volte a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza e favorire la divulgazione dei prodotti DOP e IGP

1) Spese ammesse per l'organizzazione e la partecipazione a fiere, convegni, esposizioni, concorsi, pubblicazioni e divulgazioni di conoscenze destinate a sensibilizzare il grande pubblico (annunci su social media, radio e televisione etc.), in merito ai prodotti DOP e IGP, conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 24 del Reg. (UE) n. 702/2014:

Sono ammesse, per l'organizzazione e partecipazione a fiere, convegni, esposizioni, concorsi, le seguenti spese:

a) di iscrizione;

b) di viaggio;

c) di pubblicazioni e di siti web che annunciano l'evento;

d) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;

e) premi simbolici fino ad un valore di euro 1.000,00 per vincitore.

Per le pubblicazioni e le divulgazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico sui prodotti DOP e IGP sono ammesse le spese:

a) per pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web, annunci pubblicitari su media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;

b) di divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali sui prodotti DOP e IGP.

I contributi sono concessi sulla base del rimborso delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario.

La spesa destinata ai premi simbolici è versata al prestatore delle azioni promozionali solo se il premio è stato effettivamente consegnato e su presentazione di una prova di consegna.

I contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali.

La percentuale di contributo non potrà superare il 90% delle spese che saranno ammesse secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto.

Per le pubblicazioni, il riferimento all'area geografica deve corrispondere a quella individuata nei disciplinari di produzione delle denominazioni DOP, IGP registrati dall'Unione europea.

I beneficiari del contributo devono garantire la partecipazione alle attività previste a tutte le imprese ricadenti nell'area di produzione di cui al paragrafo precedente, che operano in conformità al Regolamento (UE) n. 1151/2012, al Regolamento (UE) n. 1308/2013 e al Regolamento (CE) n. 607/2009.

2) Spese ammesse per le attività di informazione, scambi interaziendali di breve durata ivi comprese le visite di aziende agricole nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 21 del regolamento n. 702/2014, in merito ai prodotti DOP e IGP.

Sono ammesse le seguenti spese:

a) di informazione;

b) di viaggio, soggiorno e vitto per i partecipanti;

c) di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti.

Le spese di cui alle lettere a) e c) non comportano pagamenti diretti ai produttori, ma sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione.

Dovrà essere fornito altresì sottoscritto l'impegno che gli aiuti devono essere resi accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

L'accesso ai servizi offerti nell'ambito delle attività del presente paragrafo deve essere garantito a tutti i produttori/imprese compresi quelli non associati al beneficiario del finanziamento.

Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attività prestate.

La percentuale di contribuzione non potrà superare il 90% delle spese che saranno ammesse secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto.

I beneficiari del contributo devono garantire la partecipazione alle attività previste a tutte le imprese ricadenti nell'area di produzione di cui al paragrafo precedente, che operano in conformità al Regolamento (UE) n. 1151/2012, al Regolamento (UE) n. 1308/2013 e al Regolamento (CE) n. 607/2009.

3) Spese ammesse per l'organizzazione e partecipazione a fiere, mostre etc., per i prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto, conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 19 del Reg. (CEE) n. 651/2014.

Le spese ammesse corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un impresa ad una determinata fiera o mostra. La percentuale di contribuzione non supera il 50% delle spese che saranno ammesse.

B) iniziative volte a garantire la salvaguardia e a sostenere lo sviluppo dei prodotti dop e igp

1) Spese ammesse per le azioni di formazione professionale, l'acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching etc.) ed attività dimostrative per i prodotti DOP e IGP nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 21 del Regolamento n. 702/2014 Sono ammesse le seguenti spese:

a. per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze e attività dimostrative;

b. di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti;

c. di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti.

Nel caso di attività dimostrative le spese ammesse in relazione agli investimenti sono le seguenti:

d. acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti di autore e marchi commerciali e spese generali come onorari di consulenti, inclusi studi di fattibilità.

Le spese di cui alla lettere d) ed e) sono ammesse solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo.

Le spese di cui alle lettere a) e c) non comportano pagamenti diretti ai produttori, ma sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione.

Dovrà essere fornito altresì sottoscritto l'impegno che gli aiuti devono essere resi accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

L'accesso ai servizi offerti nell'ambito delle attività del presente paragrafo deve essere garantito a tutti i produttori/imprese compresi quelli non associati al beneficiario del finanziamento.

Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attività prestate.

La percentuale di contribuzione non potrà superare il 90% delle spese ammesse secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto.

Nel caso attività dimostrative l'importo massimo del contributo è limitato ad euro 100.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali. Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

I beneficiari del contributo devono garantire la partecipazione alle attività previste a tutte le imprese ricadenti nell'area di produzione, che operano in conformità al Regolamento (UE) n. 1151/2012, al Regolamento (UE) n. 1308/2013 e al Regolamento (CE) n. 607/2009, a prescindere dall'adesione ad associazioni ed organizzazioni richiedenti il contributo.

2) Spese ammesse per studi e ricerche idonei a monitorare il mercato, a garantire la salvaguardia e lo sviluppo del settore DOP e IGP, nel rispetto dell'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e dell'articolo 25 del Reg. (UE) 651/2014

Sono ammesse le seguenti spese:

a) personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

b) strumentazione e attrezzatura nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;

c) ricerca, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché le spese per i servizi di consulenza ed i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

d) generali supplementari ed altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e dei prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Prima della data di avvio del progetto finanziato le seguenti informazioni sono pubblicate su internet sul sito indicato nel progetto medesimo:

- l'attuazione del progetto;

- gli obiettivi del progetto;

- la data prevista per la pubblicazione dei risultati previsti nel progetto;

- il sito internet in cui saranno pubblicati i risultati previsti dal progetto quanto i risultati del progetto finanziato sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nello specifico settore.

I risultati del progetto finanziato sono messi a disposizione sul sito internet dalla data di conclusione del progetto. I risultati restano a disposizione su internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto.

Il contributo è concesso direttamente all'organismo che ha svolto la ricerca e la diffusione.

La percentuale di contribuzione non potrà superare il 90% delle spese che saranno ammesse secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto.

I contributi non comportano un sostegno in termini di prezzo dei prodotti agricoli a favore delle imprese attive nel settore agricolo.

3) Spese ammesse per attività di formazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014

Sono ammesse:

a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b) i costi di esercizio relativi ai formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, il materiale e le forniture con attinenza diretta al progetto;

c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

d) spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

La percentuale di contribuzione non supera il 50% delle spese che saranno ammesse. Può tuttavia essere aumentata di 10 punti percentuali per i contributi concessi alle medie imprese e 20 punti percentuali per i contributi concessi alle piccole imprese.

4) Spese ammesse per attività di consulenza in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 18 del Reg. (CEE) n. 651/2014 per i prodotti DOP e IGP

Le spese ammesse corrispondono ai costi di servizi di consulenza prestati da consulenti esterni.

I servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa quali quelli connessi alle normali attività quali la consulenza fiscale, legale o pubblicitaria.

La percentuale di contribuzione non supera il 50% delle spese che saranno ammesse.

5) Spese ammesse per studi e ricerche idonei a monitorare il mercato, a garantire la salvaguardia e lo sviluppo del settore nel rispetto dell'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014

Il contributo concesso per il progetto di ricerca, sviluppo ed innovazione deve riguardare studi di fattibilità e ricerca fondamentale.

Sono ammesse:

a) spese di personale: ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

b) costi relativi a strumentazione e attrezzatura nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;

c) costi per la ricerca, le conoscenze ed i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture, e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto.

La percentuale di contribuzione non potrà superare il 90% delle spese che saranno ammesse per la ricerca fondamentale secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto.

La percentuale di contribuzione non supera il 50% delle spese ammesse per gli studi di fattibilità.

Può tuttavia essere aumentata di 10 punti percentuali per i contributi concessi alle medie imprese e 20 punti percentuali per i contributi concessi alle piccole imprese.

ALLEGATO D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt..... ................. nat..... a il ....................... residente a ....................... via ................................. nella sua qualità di ................................. della Impresa..................................................................

DICHIARA

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Codice Fiscale:

Data di costituzione:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica:

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti

OGGETTO SOCIALE:

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:

RESPONSABILI TECNICI*:

*Per le Imprese di costruzioni vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

..................., lì ................................

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

.......................................................................

ALLEGATO E

Modello - comunicazione antimafia autocertificazione della comunicazione antimafia

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

....l.... sottoscritt.... (nome e cognome) ................................................................................... nat.... a ....................................... Prov. ......... il ........................ residente a........................ via/piazza ................................................................ n. .......

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

............................

data

....................................................

firma leggibile del dichiarante(*)