
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 23 febbraio 2016
G.U.R.S. 11 marzo 2016, n. 11
Tariffario regionale amianto.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e s.m.i.;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, e s.m.i.;
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto);
Visto il decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 1995, con il quale è stato adottato il "Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" della Regione Siciliana;
Visto il D.M. 14 maggio 1996, n. 178 (Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto");
Vista la legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 (Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto) ed, in particolare, l'articolo 9;
Vista la direttiva dell' Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, prot. n. 74/Gab del 9 gennaio 2015, che individua nell'Arpa Sicilia il soggetto preposto alla redazione del "Tariffario regionale amianto";
Viste le ulteriori direttive in materia di prevenzione del rischio amianto emanate dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente con prot. n. 6955/gab/12 del 19 ottobre 2015, con particolare riferimento alla nomina di un commissario (di seguito commissario ad acta) al quale viene affidato il compito di dare attuazione agli adempimenti previsti dalle direttive assessoriali e presidenziali emanate in materia, nonché di semplificare le procedure amministrative, dirimere i conflitti di competenza fra gli uffici regionali, procedere al trasferimento dei capitoli e alla riproduzione delle economie sui fondi destinati alla mappatura dell' amianto, e infine promuovere iniziative volte a dare attuazione alla normativa di settore;
Vista la nota n. 71693 del 3 dicembre 2015, con la quale Arpa Sicilia trasmette la proposta di "Tariffario regionale amianto" con relativa relazione di accompagnamento, per le attività di competenza dei laboratori di cui all'art. 9 della sopracitata legge regionale 29 aprile 2014, n. 10;
Vista la nota n. 8215 del 23 dicembre 2015, con la quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con riferimento alla proposta di "Tariffario regionale amianto" predisposta da Arpa Sicilia, invita il commissario ad acta ad avviare una fase di condivisione con le amministrazioni chiamate a far parte della riunione ex art. 6 della legge regionale n. 10/2014 e con le associazioni ex art. 12 della medesima legge;
Vista la nota n. 13571 del 9 febbraio 2016, con la quale il dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico si esprime favorevolmente in merito al "Tariffario regionale amianto" predisposto da Arpa Sicilia;
Vista la nota n. 8700 dell'11 febbraio 2016, con la quale il commissario ad acta convoca per il giorno 17 febbraio 2016 una conferenza di servizi interprocedimentale ex art. 4, comma 3, della legge n. 241/90 e s.m.i., per dare seguito agli adempimenti attuativi previsti dalla legge regionale n. 10/2014;
Vista la PEC del 13 febbraio 2016, con la quale l'Osservatorio nazionale amianto viene invitato a partecipare alla conferenza di servizi del 17 febbraio 2016, per un confronto sul "Tariffario regionale amianto" predisposto da Arpa Sicilia, ai fini della sua condivisione e successiva adozione;
Considerato che in sede di conferenza di servizi interprocedimentale svoltasi in data 17 febbraio 2016 presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente non sono state formulate osservazioni allo schema di "Tariffario regionale amianto" predisposto da Arpa Sicilia;
Ritenuto che occorre dare urgente attuazione agli adempimenti previsti dalle norme in precedenza richiamate, e in particolare alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 10/2014;
Su proposta di Arpa Sicilia e del commissario ad acta;
Decreta:
Tariffario regionale amianto
Per le motivazioni espresse in premessa, è approvato il "Tariffario regionale amianto" allegato al presente decreto (Allegato 1), per le attività di competenza dei laboratori di cui all'art. 9 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 10.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed, in formato aperto, nel sito internet di Arpa Sicilia, del Dipartimento regionale dell'ambiente e nella sezione "Amministrazione trasparente"/sotto sezione "disposizioni generali/atti generali/ atti amministrativi generali".
Palermo, 23 febbraio 2016.
CROCE
Allegato 1
TARIFFARIO REGIONALE AMIANTO
Art. 1
Oggetto
1. Il presente Tariffario stabilisce le tariffe che i laboratori di cui all'art. 9 della legge regionale n. 10 del 29 aprile 2014, nel seguito laboratori/laboratorio, presenti sul territorio regionale applicano per le prestazioni rese a soggetti terzi in materia di amianto, anche nell'ambito di procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di autorizzazioni, concessioni o atti di assenso, comunque denominati, ovvero al rilascio di certificazioni previste dalle norme.
2. Le tariffe previste dal presente Tariffario si applicano altresì alle prestazioni che i laboratori erogano, anche su specifica richiesta delle amministrazioni titolari del procedimento nell'interesse di privati.
I relativi oneri sono da considerarsi sempre a carico di questi ultimi.
3. La tariffazione si ispira ai principi di semplificazione dell'azione amministrativa, alla trasparenza degli atti e riconduce ai principi di economicità ed efficienza.
Art. 2
Tariffazione e pagamento dei corrispettivi
1. Per le prestazioni a pagamento i corrispettivi devono essere pagati dai richiedenti al momento dell'accettazione della richiesta di analisi. L'analisi potrà essere effettuata solo se accompagnata dalla attestazione di versamento a favore del laboratorio, alla quale farà seguito la consegna di regolare fattura.
2. Sono possibili, ove necessario, procedure diverse di riscossione per prestazioni agli enti soggetti alla "contabilità pubblica". In tali casi, per permettere all'ente pubblico di deliberare il pagamento verrà emessa la richiesta di pagamento delle prestazioni attraverso un preventivo dei costi sottoscritto per accettazione dell'impegno da parte dell'ente richiedente, al quale farà seguito l'emissione della fattura al momento dell'effettivo pagamento.
Art. 3
Attività di campionamento
1. L'attività di campionamento necessaria ai fini dell'attività analitica viene effettuata dai laboratori tramite metodi di campionamento ufficiali o con procedure tecniche definite a livello regionale.
L'applicazione della tariffa prevista sarà intera per il primo campione eseguito e sarà pari al 20% della tariffa stessa per ciascuno dei campioni successivi, qualora attuati contestualmente.
2. Le tariffe per le prestazioni di prelievo campioni sono riportate nella Tabella 1 - Prelievo campioni del presente Tariffario.
Art. 4
Attività analitica
1. Nell'effettuazione degli accertamenti analitici il laboratorio garantisce l'applicazione dei metodi di prova ufficiali previsti dalle vigenti disposizioni di settore o da disposizioni affini. Qualora la normativa specifica non rimandi a metodi di prova ufficiali, si avranno a riferimento metodi di prova normati da enti o istituti di riconosciuta esperienza tecnico-scientifica a carattere internazionale o nazionale.
In ogni caso il laboratorio provvederà ad evidenziare nel rapporto di prova il metodo utilizzato.
2. Le tariffe per le prestazioni di analisi dei campioni sono riportate nella Tabella 2 - Analisi di laboratorio del presente Tariffario.
Art. 5
Attività in regime d'urgenza
1. Per le prestazioni definite urgenti dal richiedente ed accettate come tali dal laboratorio è prevista una maggiorazione delle tariffe pari al 30%.
2. Gli esiti delle prestazioni urgenti saranno resi nei tempi tecnici strettamente necessari per la realizzazione dell'attività, preventivamente comunicati, e con una tolleranza non superiore alle 24 ore.
Art. 6
Prestazioni e tariffe
1. I compensi dovuti al laboratorio per le sue prestazioni sono riferibili a due diverse tipologie:
- compensi a vacazione (CV);
- compensi a tabella (CT).
Tutte le tariffe sono da considerarsi al netto IVA.
Compensi a vacazione
I compensi a vacazione sono comprensivi del trasporto strumenti, sono stabiliti in proporzione al tempo necessario al personale incaricato per svolgere la prestazione e sono da adottare in tutte le situazioni nelle quali il risultato della prestazione non può esprimersi in voci tabulate, nonché in quelle nelle quali lo stesso tempo concorre come elemento precipuo della prestazione; nel caso di prestazioni a tabella i compensi a vacazione si possono cumulare a questi.
Sopralluoghi e trasferimenti di personale da e per il luogo della prestazione si computano a vacazione.
- Personale laureato (cad., per ogni ora o frazione) |
euro 68,40 |
- Personale non laureato (cad., per ogni ora o frazione) |
euro 34,20 |
- Maggiorazione per prestazioni in fascia notturna (20-8) |
60% |
- Maggiorazione per prestazioni in giorno festivo |
60% |
- Maggiorazione per situazioni di particolare disagio |
60% |
- Maggiorazione per situazioni di particolare pericolo |
60% |
- Maggiorazione per chiamata d'urgenza |
30% |
Le suindicate maggiorazioni si applicano sulle tariffe di base e sono fra loro cumulabili.
Compensi a tabella
I compensi a tabella sono riportati nelle seguenti tabelle.
Tabella 1 - Prelievo campioni
Codice |
Descrizione attività di prelievo |
Importo |
P01 |
Sopralluogo |
A vacazione |
P02 |
Prelievo campioni massivo (1) (per campione) |
euro 26,00 |
P03 |
Prelievo campioni acquosi (1) (per campione) |
euro 26,00 |
P04 |
Prelievo campioni di suolo, rocce e sedimenti (1) (per campione) |
euro 26,00 |
P05 |
Prelievo di materiale particellare depositato - Fibre di amianto aerodisperse (1) (per Campione) |
euro 26,00 |
P06 |
Prelievo campioni aerodispersi (per la prima ora) (2) |
euro 20,00 |
P06.1 |
Prelievo campioni aerodispersi (per ogni ora successiva) (2) |
euro 10,00 |
Note: (1) Effettuato direttamente mediante contenitori e utensili di vario genere per il prelievo (2) Effettuato con l'uso di attrezzature speciali (campionatori attivi) |
Tabella 2 - Analisi di laboratorio
Codice |
Descrizione attività analitica |
Importo |
A01 |
Amianto su matrici varie (Microscopia Elettronica) |
euro 180,00 |
A02 |
Amianto su matrici varie (Microscopia Elettronica + EDX) |
euro 350,00 |
A03 |
Amianto su matrici varie (Diffrattometria Rx) |
euro 195,00 |
A04 |
Amianto su matrici varie (Microscopia ottica CF) |
euro 100,00 |
A05 |
Amianto su matrici varie (Microscopia ottica LP) |
euro 120,00 |
A06 |
Amianto, analisi qualitativa (su manufatti) (FT-IR) |
euro 120,00 |
Per analisi ripetitive e routinarie di campioni su cui devono essere eseguite le stesse determinazioni, può essere applicata una riduzione del 30% dei compensi previsti dal tariffario, nel caso del conferimento contemporaneo di un numero di campioni superiore a cinque.
Le opere provvisionali eventualmente necessarie al prelievo dei campioni dovranno essere predisposte a cura del richiedente e conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro.
Art. 7
Fatturazione e applicazione dell'IVA
1. Sono assoggettate all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le tariffe di cui al presente tariffario, ad esclusione di quelle previste per i rapporti e le valutazioni tecniche emessi nell'ambito dei procedimenti amministrativi di autorizzazione o concessione rilasciati dalle autorità competenti, anche nell'ambito degli sportelli unici per le attività produttive.
2. L'applicazione dell'IVA non è prevista inoltre per l'esercizio del diritto di accesso a dati ed informazioni ambientali.
3. Le prestazioni del presente tariffario sono da assoggettarsi ad IVA secondo le aliquote vigenti, fatti salvi i casi previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.
Art. 8
Revisione e aggiornamento
1. L'aggiornamento periodico delle tariffe previste nel presente documento avviene con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con cadenza non superiore a quattro anni.
2. L'elenco di voci e gli importi sono soggetti ad aggiornamento annuale automatico in ragione del 75% dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.