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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 febbraio 2016

G.U.R.I. 18 marzo 2016, n. 65

Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 152 e seguenti del regolamento (UE) 1308/2013.

TESTO COORDINATO (al D.MIPAAF e Turismo 31 gennaio 2019 e con annotazioni alla data 31 gennaio 2019)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ed, in particolare, gli articoli 148, 149, 152, 153, 154, 156, 159, 161, 170 e 171, che recano la disciplina delle Organizzazioni di produttori e loro associazioni;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 880/2012 della Commissione del 28 giugno 2012 che completa il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda la cooperazione transnazionale e i negoziati contrattuali delle Organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 85/Tra V del 12 febbraio 2007, recante Attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 15164 del 12 ottobre 2012, recante "Norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le Organizzazioni di produttori e loro associazioni, le Organizzazioni interprofessionali, le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e i piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta";

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 9084 del 24 agosto 2014 recante "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi";

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 86483 del 24 novembre 2014 recante "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni nonchè di adeguamento delle Organizzazioni di produttori già riconosciute";

Considerata la necessità di integrare e modificare la disciplina in materia di riconoscimento delle Organizzazioni di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di salvaguardarne la specificità come previsto dallo stesso regolamento (UE) n. 1308/2013;

Ritenuto necessario adottare un nuovo provvedimento che definisca i criteri e le modalità di concessione, controllo, sospensione e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di produttori per tutti i prodotti indicati al comma 2 dell'art. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati e dei prodotti del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, al fine di assicurare sufficiente uniformità operativa sul territorio nazionale;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 17 dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

(modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF e Turismo 31 gennaio 2019)

1. Il presente decreto reca la disciplina in materia di concessione, controllo, sospensione e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di produttori (O.P.) che operano nei settori elencati all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche e integrazioni ad esclusione dei seguenti:

a) prodotti del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola;

b) prodotti ortofrutticoli;

c) prodotti ortofrutticoli trasformati.

Per i settori che non figurano nell'elenco di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/13, e quindi non possono beneficiare di nessuna delle disposizioni del regolamento OCM che riguardano le organizzazioni di produttori riconosciute, le regioni hanno la facoltà di riconoscere O.P. applicando i criteri e i requisiti di riconoscimento indicati nel presente decreto e richiamando la norma nazionale di riferimento (decreto legislativo n. 102/2005) o norme sopravvenienti.

2. Il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori, può essere concesso anche per prodotto, per gruppi di prodotto, nonchè per prodotti appartenenti a regimi di qualità riconosciuti, certificati ai sensi della normativa vigente.

3. Con successivo decreto ministeriale è definita la disciplina in materia di concessione, controllo, sospensione e revoca del riconoscimento delle Associazioni delle Organizzazioni di produttori (AOP).

4. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) "Ministero": il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) "OP": organizzazione di produttori;

c) "Organizzazione di produttori transnazionale": associazione transnazionale di produttori appartenenti a due o più Paesi dell'Unione europea i cui maggiori impianti operativi o la quota maggioritaria della produzione commercializzata è effettuata in Italia;

d) "produttore": agricoltore come definito dal regolamento (UE) 1307/13, art. 4, paragrafo 1, lettera a), iscritto all'anagrafe delle aziende agricole ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;

e) "produzione commercializzata": costituita dal valore del prodotto commercializzato, al netto dell'IVA e al netto degli acquisti da terzi effettuati dalla OP e dai soci conferenti, ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili, limitatamente al prodotto o ai prodotti del settore, oggetto di riconoscimento;

f) "Regione": la regione o la provincia autonoma competente per territorio;

g) "Regione di riferimento": regione dove l'Organizzazione di produttori, avente soci con sedi operative in più regioni, realizza il maggior valore di produzione commercializzata o il maggior volume di produzione commercializzata qualora il riconoscimento avvenga in base al volume della produzione commercializzata;

h) "Regolamento": regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

i) "settori": i settori di cui al comma 1;

j) "Sezione OP": parte chiaramente definita di una persona giuridica, prevista per statuto, per la quale la predetta persona giuridica chiede il riconoscimento ai sensi del presente decreto.

Art. 2

Soggetti che attribuiscono il riconoscimento delle OP e delle OP transnazionali

1. Le Regioni riconoscono le OP che operano nei settori indicati dall'art. 1, comma 1 fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4.

2. La richiesta di riconoscimento quale OP è presentata alla "Regione di riferimento" che coordina le verifiche svolte da ciascuna Regione per la parte di competenza.

3. Le Organizzazioni di produttori transnazionali e le loro eventuali associazioni sono riconosciute dal Ministero che verifica il rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia di requisiti, in particolare di quanto contenuto all'art. 1 del regolamento delegato (UE) n. 880/2012. La richiesta di riconoscimento è presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Via XX Settembre, 20 - 00187 - Roma.

4. Con riferimento alle Organizzazioni di produttori transnazionali di cui al comma 3 le Regioni interessate, ovvero quelle nelle quali hanno sede i soci delle OP, assicurano la necessaria collaborazione amministrativa conformemente a quanto stabilito all'art. 2 del regolamento delegato (UE) n. 880/2012.

Art. 3

Requisiti per il riconoscimento come OP

(modificato e integrato dall'art. 8, comma 1, lett. b), d), e), f) e g), del D.MIPAAF e Turismo 31 gennaio 2019)

1. L'Organizzazione di produttori assume una delle seguenti forme giuridiche:

a) società di capitali;

b) società cooperative agricole e loro consorzi;

c) società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme associate.

2. Ai fini del riconoscimento le società di cui al comma 1 devono:

a) essere costituite su iniziativa dei produttori del settore di riferimento che dimostrano di avere il fascicolo aziendale di cui all'art. 9 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

b) associare un numero minimo di produttori, come indicato nell'Allegato I; a tal fine si considerano anche i produttori aderenti alle forme associate socie della persona giuridica richiedente;

c) rappresentare un valore o un volume minimo di produzione commercializzata, ceduta o conferita dai soci, non inferiore, in alternativa:

1) al valore minimo di produzione commercializzata indicato nell'Allegato I;

2) al 2% della produzione regionale del settore di riferimento, desunta dai dati ISTAT, espressa in quantità o in volume;

d) in deroga ai requisiti di cui alle lettere b) e c), (1)

1) qualora il riconoscimento sia richiesto da una OP che negozia esclusivamente latte crudo dei propri aderenti, senza che vi sia il trasferimento della proprietà, deve rappresentare una quantità minima di produzione pari a:

a. 4.500,00 (quattromilacinquecento) tonnellate per il latte di vacca;

b. 1.500,00 (millecinquecento) tonnellate per il latte di bufala;

c. 900,00 (novecento) tonnellate per il latte ovicaprino.

In tal caso le OP dimostrano, quale requisito specifico, di avere un mandato a vendere espressamente rilasciato da ciascuno dei propri aderenti, con l'esplicita indicazione del quantitativo di latte oggetto del mandato a vendere; tale quantità non può essere inferiore al 50% della quantità media di latte prodotta dal singolo produttore negli ultimi due anni;

2) un valore pari all'1% del numero complessivo dei capi dei singoli settori zootecnici, rapportato al territorio di riferimento, quando l'OP è esclusivamente impegnata nell'allevamento di razze autoctone e/o in via di estinzione;

d-bis) in deroga ai requisiti di cui alla lettera c):

1) Le società di cui al comma 1 del presente articolo che richiedono il riconoscimento per i bovini vivi del genere Bos e specie taurus destinati alla macellazione, se intendono negoziare il prodotto dei soci senza che vi sia il trasferimento della proprietà, devono dimostrare di avere mandati a vendere per una quantità minima di prodotto pari a: numero 1.000 capi.

La società richiedente il riconoscimento deve dimostrare di avere un mandato a vendere espressamente rilasciato da ciascuno dei propri soci, con esplicita indicazione del numero dei capi di bovini oggetto del mandato a vendere, che deve essere superiore al 50% della quantità di capi prodotta dal singolo produttore nell'ultimo anno.

2) Le società di cui al comma 1 del presente articolo che richiedono il riconoscimento per il settore dei seminativi, esclusi prodotti destinati alla semina, se intendono negoziare il prodotto dei soci senza che vi sia il trasferimento della proprietà, devono dimostrare di avere mandati a vendere per una quantità minima di prodotto con i limiti indicati nell'Allegato 1, Tabella 3.

La società richiedente il riconoscimento deve dimostrare di un mandato a vendere espressamente rilasciato da ciascuno dei propri soci, con l'esplicita indicazione del quantitativo di prodotto che deve essere superiore al 50% della quantità prodotta dal singolo produttore nell'ultimo anno;

d-ter) ai sensi dell'art. 152, paragrafo 1-bis del regolamento l'obbligo dei soci di cedere o conferire alla O.P. una quota superiore al 50% della propria produzione espressa in quantità o in volume, è anche soddisfatto indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà dei prodotti agricoli dai produttori all'organizzazione di produttori, in forza di un contratto dell'O.P. o di un mandato a vendere, qualora previsto dallo statuto;

e) avere nell'oggetto sociale la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti, assicurando la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

f) garantire che il valore della produzione commercializzata proveniente dalla cessione o dal conferimento dei soci sia superiore al 50% della produzione commercializzata complessivamente dall'OP per il settore o prodotto o gruppo di prodotti oggetto di riconoscimento;

g) essere costituite su iniziativa dei produttori, svolgere almeno una delle attività tra quelle elencate all'art. 152, paragrafo 1, lettera b) del regolamento e perseguire inoltre, uno o più obiettivi tra quelli elencati all'art. 152, paragrafo 1, lettera c) del regolamento; le O.P. del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, devono perseguire una finalità specifica che può includere uno o più obiettivi elencati all'art. 161, paragrafo 1, lettera a) del regolamento;

h) offrire sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche nonchè di concentrazione dell'offerta, e, per le OP del settore delle carni bovine e del settore cerealicolo/seminativo, in conformità anche a quanto previsto dagli articoli 170 e 171 del Regolamento;

i) inserire nel proprio statuto i seguenti obblighi per i propri soci:

1) cedere o conferire alla OP una quota superiore al 50% della propria produzione espressa in quantità o in volume; per le OP del settore delle carni bovine e del settore cerealicolo/seminativo che intendono gestire le trattative contrattuali ai sensi degli articoli 170 e 171 del Regolamento, l'obbligo per i soci deve esprimersi come impegno a sottoscrivere un "mandato a vendere" per una quota non inferiore al 50% della propria produzione calcolata sulla media della produzione dell'anno precedente;

2) rispettare le regole adottate dalla OP in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale; a tal fine devono essere previste apposite procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica delle predette regole;

3) aderire ad una sola OP, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto; tuttavia, in casi debitamente giustificati, i produttori associati che possiedono più unità di produzione situate in aree geografiche distinte oppure che possiedono unità di produzione ad indirizzo convenzionale e/o biologico possono aderire a più OP per il medesimo prodotto;

4) fornire le informazioni richieste dall'OP a fini statistici o a fini di programmazione della produzione e, al riguardo, consentire l'accesso al proprio fascicolo aziendale per l'acquisizione dei dati inerenti la produzione;

j) inserire, inoltre, nel proprio statuto, opportune regole che prevedono:

1) il controllo democratico da parte dei produttori della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;

2) la trasparenza e le relative modalità di adesione e di recesso all'organizzazione. La durata minima dell'adesione di un produttore alla OP non può essere inferiore a 1 anno e la richiesta di recesso deve essere inoltrata per iscritto alla OP con un termine di preavviso in ogni caso non superiore ai sei mesi e non inferiore ai trenta giorni precedenti la chiusura dell'esercizio. Il recesso acquista efficacia o alla fine dell'esercizio sociale in corso o alla conclusione dell'eventuale programma di impegni. L'OP, nel formalizzare il recesso, se richiesto, rilascia al socio la documentazione necessaria a consentire l'eventuale sua adesione come socio ad altra OP;

3) la non determinazione delle decisioni dell'OP da parte dei soci non produttori; a tal fine questi ultimi non possono:

a. rappresentare, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'O.P e non possono assumere cariche sociali;

b. svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP;

c. beneficiare di eventuali contributi conseguenti all'appartenenza all'OP;

4) le modalità di imposizione ai soci di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione;

5) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare relative al mancato pagamento dei contributi finanziari o al mancato rispetto delle regole fissate dall'organizzazione;

6) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

3. Ai fini del riconoscimento si considerano i requisiti e i parametri minimi validi nella Regione di riferimento. Le Regioni possono stabilire limiti più elevati per i requisiti di riconoscimento di cui al comma 2, lettere b), c) e d) del presente articolo, informandone il Ministero.

4. I soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività su più settori o prodotti o gruppi di prodotto possono costituire, inserendo specifiche previsioni nello Statuto e negli eventuali regolamenti, una o più "sezioni OP" per ciascun settore o prodotto o gruppi di prodotto di interesse. Nel caso il riconoscimento venga chiesto per una parte della persona giuridica chiaramente definita nello statuto con la dicitura "Sezione OP", i requisiti e i parametri individuati nei commi precedenti riguardano esclusivamente tale sezione e i soci che vi aderiscono espressamente. A tal fine il bilancio deve essere redatto dando evidenza della gestione separata della "Sezione OP".

5. Le OP del settore lattiero-caseario che intendono negoziare, in conformità all'art. 149, paragrafo 1 e 2 del Regolamento a nome dei produttori aderenti, per la totalità o parte della loro produzione comune, contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo o ad un collettore nel senso di cui all'art. 148, paragrafo 1, terzo comma del Regolamento, chiedono il riconoscimento ai sensi dell'art. 152, paragrafo 3 dello stesso Regolamento. In tal caso le previsioni e clausole di cui ai punti 1) e 4), lettera i), comma 2 del presente articolo non si applicano alle OP del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

6. Le O.P. riconosciute ai sensi dell'art. 161 del regolamento e che negozino contratti per il prodotto latte crudo qualora concludano trattative contrattuali ai sensi dell'art. 149 del regolamento, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno il trasferimento della proprietà del prodotto, dovranno attenersi a quanto disposto dai medesimi articoli, incluse le comunicazioni ivi previste all'Autorità nazionale garante della concorrenza e del mercato;

7: Le O.P. per essere riconosciute ai sensi dell'art. 152 del regolamento devono svolgere almeno una delle attività indicate al paragrafo 1, lettera b) del medesimo articolo;

8. Ai sensi dell'art. 154, paragrafo 3 del regolamento le O.P. che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2018 devono soddisfare le condizioni di cui al comma precedente entro il 30 giugno 2020, pena la revoca del riconoscimento al più tardi entro il 31 dicembre 2020.

(1)

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), del D.MIPAAF e Turismo 31 gennaio 2019, il riferimento alla lettera b), di cui alla lettera annotata, è eliminato.

Art. 4

Modalità di riconoscimento delle OP

1. La richiesta di riconoscimento è presentata alla "Regione di riferimento" o al Ministero quando sussistono le previsioni di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente decreto.

2. La "Regione di riferimento", con la collaborazione delle altre Regioni coinvolte, o il Ministero eseguono l'istruttoria entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta, nel rispetto dei requisiti e dei criteri validi nella Regione di riferimento o per il settore di riferimento.

3. La verifica dei requisiti per il riconoscimento avviene, oltre che sulla base della documentazione presentata, anche sulla base delle informazioni reperibili attraverso il SIAN, il fascicolo aziendale e le altre banche dati ufficiali.

4. Il valore della produzione commercializzata dalle OP è cosi determinato:

a) in sede di riconoscimento, è ricavato dal bilancio e dagli altri documenti contabili della persona giuridica richiedente, o dalla documentazione dei soci in caso di persona giuridica di nuova costituzione, inerente l'ultimo esercizio sociale antecedente l'anno in cui è effettuata la presentazione dell'istanza di riconoscimento;

b) in sede di controllo e verifica, è ricavato dal bilancio e dagli altri documenti contabili della OP riconosciuta inerente l'esercizio sociale antecedente l'anno in cui è effettuato il controllo.

5. Ai fini del calcolo della produzione commercializzata dalla OP, per il riconoscimento e il mantenimento dello stesso, è escluso:

a) il prodotto reimpiegato nelle attività dell'azienda del socio;

b) il prodotto destinato al consumo proprio del socio;

c) il prodotto acquistato da terzi sia da parte della OP medesima che dai soci che la compongono;

d) il prodotto che l'OP rivende ai propri soci a meno che esso abbia subito un processo di trattamento, trasformazione o confezionamento ad opera dell'OP.

6. La Regione di riferimento comunica le decisioni prese sul riconoscimento, sulle sospensioni e sulle revoche al Ministero contestualmente alle comunicazioni effettuate nei confronti delle Organizzazioni. Entro il 15 marzo di ogni anno, le Regioni effettuano una comunicazione riepilogativa sui riconoscimenti, sulle sospensioni e revoche effettuate nell'anno civile precedente.

7. Il Ministero provvede alla notifica annuale alla Commissione dell'Unione europea entro il 31 marzo di ciascun anno, relativamente all'anno civile precedente.

Art. 5

Adeguamento delle OP già riconosciute

(integrato dall'art. 8, comma 1, lett. h), del D.MIPAAF e Turismo 31 gennaio 2019)

1. Le OP che sono state riconosciute in base al diritto nazionale previgente e il cui riconoscimento è stato successivamente adeguato al Regolamento, qualora soddisfino le condizioni di cui al presente decreto mantengono il riconoscimento quali OP ai sensi dell'art. 152 del Regolamento e del presente decreto e sono iscritte all'Elenco di cui al successivo art. 6.

2. Entro e non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le OP di cui al precedente comma devono trasmettere alla Regione di riferimento la documentazione finalizzata ad attestare il possesso dei requisiti e delle condizioni indicate nel presente decreto.

3. Nel caso in cui l'OP non dimostra il possesso dei requisiti e delle condizioni indicate nel presente decreto entro la data di cui al comma precedente, si attivano le procedure di cui al successivo art. 8.

4. Nel caso in cui le regioni abbiano stabilito limiti più elevati per i requisiti di riconoscimento di cui al comma 2, lettere b), c) e d) dell'art. 3, le O.P., fermo restando il rispetto di quanto previsto al comma 2, dovranno dimostrare di possedere i requisiti approvati dalle regioni entro il termine dalle stesse stabilito.

Art. 6

Elenco nazionale delle OP

1. Le OP riconosciute sono inserite in un elenco nazionale delle Organizzazioni di produttori tenuto dal Ministero, il quale attribuisce ad ognuna un codice univoco di riconoscimento e pubblica l'elenco sul proprio sito internet istituzionale.

2. Il Ministero, l'AGEA e gli Organismi pagatori provvedono ad assicurare il collegamento dell'anagrafe delle aziende agricole con l'elenco dei soci delle OP, facilitando l'aggiornamento delle informazioni relative alla base sociale delle OP.

3. I dati e le informazioni raccolte nel fascicolo aziendale sono resi disponibili alle Regioni, al Ministero e alle OP, per i rispettivi soci, da AGEA e dagli Organismi pagatori in ottemperanza al decreto 12 dicembre 2012 recante "Definizione delle modalità operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni." (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2013).

Art. 7

Controllo sulla permanenza dei requisiti di riconoscimento di OP

(modificato dall'art. 8, comma 1, lett. i), del D.MIPAAF e Turismo 31 gennaio 2019)

1. Le Regioni verificano la permanenza dei requisiti che devono essere posseduti dalle Organizzazioni di produttori riconosciute e comunicano gli esiti al Ministero secondo i tempi e le modalità indicate nelle Linee guida di cui all'art. 10.

2. Al fine del controllo sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento le OP devono trasmettere alla Regione o al Ministero la documentazione indicata nelle Linee guida di cui all'art. 10.

3. Nel caso di OP costituite da soci con sede in Regioni diverse, i controlli sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento sono coordinati dalla Regione di riferimento e svolti da ciascuna Regione interessata, per la parte di competenza.

4. I controlli previsti ai commi 1 e 3 del presente articolo devono essere integrati da una visita ispettiva presso ogni OP riconosciuta con una cadenza almeno triennale, salvo ulteriori controlli sulla base di criteri definiti dalle singole Regioni.

5. In relazione ai criteri di riconoscimento di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), nel caso in cui, per due anni consecutivi il maggior valore di produzione commercializzata o il maggior volume di produzione commercializzata qualora il riconoscimento sia stato concesso in base al volume non risulti soddisfatto nella regione che ha operato il riconoscimento, la competenza del successivo controllo sulla permanenza dei requisiti è attribuita alla regione in cui è realizzato il maggior valore di produzione commercializzata o il maggior volume di produzione commercializzata qualora il riconoscimento sia stato concesso in base al volume. Le regioni interessate definiscono i tempi e le procedure per il trasferimento delle competenze. Prima dello scadere dei predetti due anni consecutivi, è data facoltà alle O.P. che realizzano il maggior valore di produzione commercializzata o il maggior volume di produzione commercializzata qualora il riconoscimento sia stato concesso in base al volume, in una regione diversa da quella che ha concesso il riconoscimento, di chiedere il trasferimento della competenza del controllo sulla permanenza dei requisiti alla regione che subentra. La regione di riferimento può stabilire, con proprio atto, che la sede legale e/o amministrativa e/o operativa dell'O.P. debba essere ubicata nel proprio territorio.

Art. 8

Inosservanza dei requisiti di riconoscimento e revoca

1. L'Amministrazione che ha provveduto al riconoscimento della OP procede alla revoca dello stesso nei seguenti casi:

a) perdita di uno o più dei requisiti previsti all'art. 3;

b) mancato rispetto delle norme statutarie;

c) mancata trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti ai fini del controllo o legati ad adempimenti di natura legislativa.

2. Entro sessanta giorni dall'accertamento di una delle situazioni di cui al comma 1, l'Amministrazione competente ne dà comunicazione all'OP, per posta raccomandata o per posta elettronica certificata (PEC), e stabilisce le eventuali misure correttive e i termini, non superiori a 120 giorni, entro cui queste misure devono essere adottate.

3. Dalla notifica della comunicazione di cui al precedente comma 2 e fino all'adozione delle misure correttive comunicate sono sospesi i pagamenti di eventuali contributi.

4. Se le misure correttive non sono adottate entro i termini fissati con la comunicazione di cui al comma 2, il riconoscimento dell'organizzazione è sospeso. L'Amministrazione competente notifica all'OP il provvedimento di sospensione, che non deve superare i 12 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2 da parte dell'organizzazione.

5. Durante la sospensione del riconoscimento, l'OP può continuare le proprie attività, maturando il diritto alla percezione di eventuali contributi. I pagamenti di eventuali contributi derivanti dal riconoscimento sono differiti fino alla revoca della sospensione.

6. La sospensione cessa dal momento in cui sono rimosse le cause di sospensione del riconoscimento in questione.

7. Se i criteri non sono soddisfatti allo scadere del periodo di sospensione stabilito, si procede alla revoca del riconoscimento con effetto dalla data in cui le condizioni del riconoscimento non erano più soddisfatte o, se non è possibile determinare tale data, dalla data in cui l'inosservanza è stata accertata.

8. In caso di revoca del riconoscimento, sono revocati anche eventuali contributi o benefici concessi: gli eventuali contributi ancora da erogare non sono versati e quelli indebitamente erogati sono recuperati.

9. La Regione di riferimento può, per l'anno considerato, derogare ai requisiti di riconoscimento riguardanti il volume o il valore minimo di produzione commercializzato, purchè la OP fornisca la prova che su tali requisiti hanno influito cause di forza maggiore accertate dagli organi competenti, quali calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie, epizoozie, pur avendo attuato le necessarie misure di prevenzione dei rischi.

Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministero e le Regioni adottano di intesa delle Linee Guida, che definiscono,:

a) la modulistica per una gestione omogenea ed uniforme delle informazioni che le OP devono trasmettere all'Amministrazione competente ai fini dell'istruttoria e delle attività di controllo;

b) criteri e linee di indirizzo per la valutazione di quei requisiti e/o criteri di particolare complessità;

c) modalità comuni per una gestione informatizzata e coordinata delle informazioni e per una integrazione delle relative banche dati;

d) eventuali elementi aggiuntivi per l'analisi dei rischi da inserire nei piani di controllo.

3. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento nonchè alla normativa vigente in materia.

4. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 85/Tra V del 12 febbraio 2007 recante Attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, è abrogato.

5. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 15164 del 12 ottobre 2012, recante Norme di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e loro associazioni, le organizzazioni interprofessionali, le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e i piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 3 febbraio 2016

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2016

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 505