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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/775 DELLA COMMISSIONE, 18 maggio 2016

G.U.U.E. 19 maggio 2016 n. L 128

Parametri di riferimento per l'assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell'articolo 3 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il 20 maggio 2016

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 3 septies, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1) L'articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE prevede una riserva speciale di quote da accantonare per taluni operatori aerei.

2) Un'ulteriore riserva speciale è stata istituita a norma dell'articolo 5 della decisione di esecuzione 2014/389/UE della Commissione (2) tenendo conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea.

3) Sia per l'ulteriore riserva speciale istituita a norma dell'articolo 5 della decisione di esecuzione 2014/389/UE sia per la riserva speciale istituita dall'articolo 3 septies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE è opportuno definire entro il 30 giugno 2016 il parametro di riferimento da applicare per l'assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei le cui domande sono state presentate alla Commissione a norma dell'articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE.

4) In entrambi i casi, il calcolo del parametro di riferimento sulla base delle domande presentate ha prodotto una quota annuale per tonnellata-chilometro maggiore della quota annuale per tonnellata-chilometro da assegnare agli operatori aerei conformemente all'articolo 3 sexies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. Il parametro di cui all'articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2003/87/CE quale stabilito dalla decisione 2011/638/UE della Commissione (3) si applica anche all'ulteriore riserva speciale istituita a norma dell'articolo 5 della decisione di esecuzione 2014/389/UE tenendo conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea in virtù dell'allegato V, sezione 10, parte I, paragrafo 1, lettera a), punto ix), dell'atto di adesione della Croazia.

5) Conformemente all'articolo 3 septies, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE, il parametro di riferimento per l'assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a titolo gratuito agli operatori aerei a norma dell'articolo 3 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE resta quello utilizzato per l'assegnazione gratuita conformemente all'articolo 3 sexies, paragrafo 4, e definito dalla decisione 2011/638/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 275 del 25.10.2003.

(2)

Decisione di esecuzione 2014/389/UE della Commissione, del 23 giugno 2014, relativa a emissioni storiche del trasporto aereo aggiuntive e quote aggiuntive assegnate al trasporto aereo per tenere conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea (GU L 183 del 24.6.2014).

(3)

Decisione 2011/638/UE della Commissione, del 26 settembre 2011, relativa ai parametri di riferimento per l'assegnazione delle quote di emissione dei gas a effetto serra a titolo gratuito agli operatori aerei a norma dell'articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 252 del 28.9.2011).

Art. 1

1. Il parametro di riferimento da applicare per l'assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei a norma dell'articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020 è di 0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro per anno.

2. Il parametro di riferimento da applicare per l'assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei a norma dell'articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE ai fini dell'articolo 5 della decisione di esecuzione 2014/389/UE per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 è di 0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro per anno.

Art. 2

I calcoli relativi al numero di quote da assegnare in conformità ai parametri di riferimento di cui all'articolo 1 sono arrotondati per difetto alla quota più vicina.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER