
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 5 aprile 2016
G.U.R.S. 27 maggio 2016, n. 23
Finanziamento regionale a supporto della Banca degli emocomponenti di gruppo raro della struttura trasfusionale di Ragusa per il triennio 2016-2018.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati" ed in particolare:
- l'art. 11, comma 1, che definisce l'autosufficienza del sangue e derivati un interesse nazionale, sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie;
- l'art. 6, comma 1, punto a), che promuove l'uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza trasfusionali anche attraverso l'organizzazione di banche degli emocomponenti di gruppo raro;
Visto il decreto ministeriale 2 novembre 2015, recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti";
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante "Attuazione della direttiva n. 2005/61/CE che applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante "Attuazione della direttiva n. 2005/62/CE che applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, di "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva n. 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";
Visto il decreto assessoriale 28 aprile 2010, n. 1142, recante "Piano regionale sangue e plasma 2010-2012, riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale";
Visto il decreto assessoriale 4 marzo 2011, n. 384, recante "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti nell'ambito della Regione siciliana";
Visto il decreto assessoriale 22 marzo 2011, n. 492, recante "Finanziamento regionale delle attività trasfusionali e tariffazione delle prestazioni ad alta specializzazione";
Visto il decreto assessoriale 20 dicembre 2011, n. 2646, recante "Rifunzionalizzazione della rete regionale della talassemia e delle emoglobinopatie";
Visto il decreto assessoriale n. 716 dell'11 aprile 2013, recante "Finanziamento regionale a supporto della Banca degli emocomponenti di gruppo raro di Ragusa" che ha autorizzato e finanziato le attività della Banca per il triennio 2013 - 2015;
Visto il D.D.G. n. 2245 del 23 dicembre 2014, recante "Autorizzazione e accreditamento della struttura trasfusionale di Ragusa e delle sue articolazioni organizzative di Modica e Vittoria, afferenti all'Azienda sanitaria provinciale n. 7 di Ragusa";
Vista la nota prot. n. 22784 del 21 settembre 2015 del direttore generale dell'ASP 7 di Ragusa, recante l'istanza di rinnovo del finanziamento della Banca degli emocomponenti di gruppo raro di Ragusa;
Vista la nota prot. 3801 del 18 gennaio 2016, recante la direttiva assessoriale in ordine al miglioramento dell'azione amministrativa;
Considerato che la necessità di reperire emocomponenti di gruppo raro per i pazienti con alloimmunizzazione complessa o con fenotipo raro in relazione all'etnia costituisce il presupposto per assicurare una terapia trasfusionale di supporto non altrimenti praticabile;
Considerato che la Banca degli emocomponenti di gruppo raro è altresì classificata, ai sensi dell'art. 9 del citato D.A. n. 2646/11, come unità operativa di supporto delle Rete regionale della talassemia e delle emoglobinopatie in relazione alla frequenza di alloimmunizzazione che si osserva in questa categoria di pazienti politrasfusi fortemente rappresentata sul territorio regionale;
Considerato che il Piano regionale sangue e plasma ha previsto, nell'ambito dello sviluppo delle Banche terapeutiche regionali, l'istituzione di una Banca di emazie di gruppo raro, operativa dal mese di settembre 2010, presso la struttura trasfusionale di Ragusa;
Considerato che in relazione alla peculiare competenza acquisita nella tipizzazione estesa dei donatori con tecnica di biologia molecolare, la Banca si pone attualmente come centro di riferimento regionale per gli approfondimenti diagnostici nei casi immunoematologici complessi;
Considerato che il citato D.A. n. 492/11, con riferimento alle attività di banking, ha previsto un apposito finanziamento della Banca degli emocomponenti di gruppo raro esteso al periodo di vigenza del documento triennale di programmazione delle attività trasfusionali, identificando in 3.000/anno tipizzazioni il numero massimo di tipizzazioni da effettuarsi annualmente;
Considerato che con nota prot. n. 64 del 5 febbraio 2016, avente ad oggetto "Funzionamento Banca Emocomponenti di Gruppo Raro", il direttore dell'unità operativa di medicina trasfusionale di Ragusa, in relazione al registrato incremento dei margini di efficienza della Banca, ha attestato la possibilità odierna di ridurre del 25% i costi connessi alla tipizzazione estesa dei donatori;
Considerato che per effetto della riduzione della spesa prevista il costo di ciascuna tipizzazione molecolare estesa si ridurrebbe passando dagli attuali euro 217,60 a euro 163,00;
Decreta:
Per le motivazioni di cui in premessa, il presente decreto autorizza e finanzia, per il triennio 2016 - 2018, il funzionamento della Banca degli emocomponenti di gruppo raro annessa all'unità operativa di medicina trasfusionale di Ragusa al costo di euro 163,00 identificando in 3.000/anno tipizzazioni il numero massimo di tipizzazioni estese ammissibili al finanziamento previsto.
In ragione del finanziamento previsto, la Banca dovrà assicurare l'analisi dei polimorfismi (str, VNTR) con reazione polimerasica a catena ed elettroforesi per locus, la conservazione di campioni di DNA o RNA e l'estrazione di DNA o di RNA nucleare o mitocondriale.
La tariffa suddetta di euro 163,00 è da ritenersi omnicomprensiva di spese reagenti, strumentazione, eventuale trasporto campioni dalla rete regionale e spese generali del mantenimento dell'area criobiologica.
In relazione all'esigenza di estendere la tipizzazione con tecnica di biologia molecolare, ai donatori periodici delle rimanenti aree provinciali la Banca potrà continuare a stipulare, con specifici accordi scritti, apposite intese con le strutture trasfusionali regionali accreditate assicurando, a mezzo di idonea codifica, la tracciabilità del dato.
In relazione all'opportunità di garantire la consultazione del relativo database alle strutture trasfusionali del network regionale, la Banca dovrà avvalersi di piattaforma web based di consultazione. Gli oneri economici refluenti risulteranno a carico dell'azienda sanitaria.
Ai fini della corresponsione del relativo finanziamento, l'azienda sanitaria trasmette al servizio 6 Trasfusionale del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, rendicontazione che include il numero di donatori periodici testati in forma estesa ed inseriti in apposito registro o le cui unità di gruppo raro sono state avviate al congelamento nel corso dell'anno precedente.
Il finanziamento di ogni anno viene, comunque, ridotto dell'importo derivante dalla cessione delle unità di emazie rare rilasciate; il numero delle unità rilasciate risulterà, da parte dell'azienda sanitaria, contestualmente dichiarato.
La somma complessiva per il finanziamento della Banca graverà sulle risorse del Fondo sanitario regionale del bilancio annuale della Regione siciliana.
Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale e inviato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato della salute per il controllo di competenza e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo 5 aprile 2016.
GUCCIARDI
Registrato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale della salute in data 10 maggio 2016, al. n. 193.