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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 6 giugno 2016

G.U.R.S. 24 giugno 2016, n. 27

Restrizioni alla movimentazione di materiale apistico a rischio dalla Regione siciliana verso la Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 maggio 2000, n. 10 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 aprile 2004, concernente "Norme per la profilassi dell'Aethina tumida e del Tropilaelaps spp";

Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313, concernente la "Disciplina dell'apicoltura";

Visto il decreto interministeriale del 4 dicembre 2009, recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica";

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3300 del 10 giugno 2013, con il quale, in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 176 del 29 maggio 2013, è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute;

Visto il decreto del Ministero della salute dell'11 agosto 2014 di "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale";

Visto il proprio decreto n. 01893/2014 del 10 novembre 2014, con il quale sono state introdotte misure per la gestione di un focolaio di Aethina tumida riscontrato nella provincia di Siracusa;

Visto il decreto del Ministero della salute 19 novembre 2014, concernente "Misure straordinarie di eradicazione ed indennizzo conseguente all'infestazione da Aethina tumida";

Vista la decisione di esecuzione della Commissione n. 2014/909/UE del 12 dicembre 2014 "relativa ad alcune misure di protezione a seguito della presenza del piccolo scarabeo dell'alveare in Italia", modificata dalla decisione di esecuzione (UE) n. 2015/838 della Commissione del 28 maggio 2015 e dalla decisione di esecuzione (UE) n. 2015/1943 della Commissione del 27 ottobre 2015;

Visto la propria nota prot. n. 25603 del 16 marzo 2016, con la quale è stata indetta una riunione congiunta tra questo Dipartimento, l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ICQRF di Catania, l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania e i Dipartimenti di prevenzione veterinaria delle aziende sanitarie provinciali di Catania e di Messina;

Visto il verbale della predetta riunione tenutasi in data 23 marzo 2016 nel corso della quale si è convenuto di avviare una attività non continuativa di controllo presso l'imbarco e lo sbarco commerciale di Tremestieri (ME) per il controllo dei mezzi in arrivo o in partenza da e verso la Calabria onde intercettare eventuali passaggi di materiale apistico;

Vista la nota prot. n. 13033 del 26 maggio 2016, con la quale il Ministero della salute, considerata la differente situazione epidemiologica relativa ad Aethina tumida tra la Sicilia e la Calabria, chiede - in relazione agli stretti rapporti intercorrenti tra le due Regioni in materia di nomadismo - l'adozione di uno specifico atto dispositivo per limitare i rischi di reintroduzione di Aethina tumida dai territori attualmente colpiti della Calabria;

Considerato che con la predetta nota il Ministero della salute suggerisce particolari restrizioni da porre agli spostamenti di alveari per scopo di nomadismo tra le due Regioni consentendo eventuali deroghe solo per la movimentazione di insetti impollinatori e fermo restando il divieto della eventuale reintroduzione in Sicilia;

Considerato, altresì, che il Ministero della salute ritiene indispensabile la implementazione di un sistema di controlli presso le strutture portuali di Messina, punto principale di possibile passaggio di materiale a rischio;

Ritenuto di dovere adottare misure restrittive nei riguardi degli spostamenti di alveari per scopi di nomadismo e di materiale apistico in genere tra le due Regioni con la assoluta preclusione per le movimentazioni sia in entrata che in uscita;

Ritenuto di dovere prevedere solo in via eccezionale deroghe per la movimentazione di impollinatori verso la Calabria, previa richiesta da inoltrarsi a cura degli interessati alle movimentazioni e previo parere favorevole da parte delle due Regioni, fermo restando l'assoluto divieto di una eventuale reintroduzione in Sicilia;

Ritenuto di dovere istituire un sistema di controllo giornaliero a campione sulle movimentazioni attraverso lo Stretto di Messina con il coinvolgimento del Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Messina e delle Forse dell'ordine;

Vista la propria nota prot. n. 48614 in data 1 giugno 2016, con la quale è stato richiesto parere al Ministero della salute sullo schema di provvedimento concernente "Restrizioni alla movimentazione di materiale apistico a rischio dalla Regione siciliana verso la Regione Calabria";

Visto il parere espresso dal Ministero della salute in pari data;

Decreta:

Art. 1

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto, è vietato introdurre in Sicilia dalla Calabria materiale apistico vivo in genere e insetti impollinatori.

E' vietato, altresì, il trasferimento di materiale apistico vivo dalla Sicilia verso la Calabria.

In via eccezionale e previo parere favorevole da acquisire di volta in volta da parte dell'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente del luogo di partenza e di quello di destinazione è consentito il trasferimento dalla Sicilia verso la Regione Calabria di insetti impollinatori e di sciami di api con l'assoluto divieto della reintroduzione in Sicilia.

Art. 2

L'Azienda sanitaria provinciale di Messina è incaricata dell'istituzione di un sistema di vigilanza veterinaria che assicuri, nell'arco delle 24 ore di ciascuna giornata, con la eventuale collaborazione delle Forze dell'ordine, adeguati controlli a campione sul traffico commerciale veicolare verso la Calabria e, soprattutto, in entrata nella Regione siciliana al fine di verificare quanto prescritto al precedente articolo 1.

Art. 3

Il presente decreto viene trasmesso alla Regione Calabria, all'Azienda sanitaria provinciale di Messina, all'Ufficio territoriale del Governo di Messina e ai comandi provinciali delle Forze dell'ordine dello stesso capoluogo.

Il presente decreto viene, altresì, trasmesso al Ministero della salute, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e al gestore del sito web di questo Dipartimento per la pubblicazione.

Palermo, 6 giugno 2016.

TOZZO