
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 23 giugno 2016
G.U.R.S. 8 luglio 2016, n. 29
Assoggettamento dell'esercizio dell'attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici alle disposizioni di cui alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, nonché alle disposizioni regionali, statali e comunitarie in materia di liberalizzazione delle attività imprenditoriali e abrogazione del decreto assessoriale 13 novembre 2002.
L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, di "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108";
Visto il decreto assessoriale 13 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 13 dicembre 2002, con il quale sono state emanate, in applicazione del citato d.lgs. n. 170/2001, le "Nuove direttive per la predisposizione dei piani comunali di localizzazioni dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici";
Visti, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 9 del citato decreto assessoriale, i quali prevedono che: "In sede di definizione dei citati piani di localizzazione dei punti di vendita i comuni devono rispettare un rapporto minimo tra famiglie residenti e punti di vendita esclusivi non inferiore a 1000 ed una distanza minima tra singoli punti di vendita, sia esclusivi che non esclusivi, non inferiore a 350 metri, calcolati per il percorso più breve. In sede di definizione dei piani, al fine di dare completa attuazione al disposto di cui al comma 6 dell'art. 2 del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170, i comuni devono altresì rispettare un rapporto minimo tra famiglie residenti e punti vendita non esclusivi non inferiore a 1000 ed una distanza minima tra singoli punti di vendita, sia esclusivi che non esclusivi, non inferiore a 350 metri, calcolati per il percorso più breve.";
Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale sono state emanate "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.";
Visto, in particolare, l'articolo 3 del succitato decreto legge n. 223/2006, con il quale sono state emanate alcune norme di liberalizzazione al fine di garantire la concorrenza nel settore della distribuzione commerciale; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" in materia di liberalizzazione e di semplificazione del mercato dei servizi;
Visto, in particolare, l'articolo 10 del d.lgs. n. 59/2010, il quale prevede che "l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie";
Visto, altresì, l'articolo 12 del d.lgs. n. 59/2010, il quale prevede che l'accesso e l'esercizio di una attività di servizio può, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazioni, essere subordinata a restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori, solo nei casi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale, come definiti all'articolo 8, comma 1, lettera h), del citato d.lgs.;
Visto, anche, l'articolo 71, comma 1, del citato d.lgs. n. 59/2010, con il quale, in ordine ai requisiti di onorabilità, stabilisce i casi in cui non è possibile esercitare l'attività commerciale;
Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico del 6 maggio 2010, n. 3635/c con la quale lo stesso Ministero ha esplicitato che l'obiettivo prioritario della direttiva n. 2006/123/CE è quello di eliminare le barriere allo sviluppo del settore del mercato dei servizi, favorendo, attraverso la semplificazione normativa e amministrativa della regolamentazione, l'accesso e lo svolgimento delle attività di servizio, senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli che non siano giustificati da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica o tutela dell'ambiente, in conformità e nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità;
Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 con il quale sono state emanate "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";
Visto, in particolare, l'articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, con il quale si stabilisce che "Secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.";
Visto, altresì, l'articolo 34, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, secondo cui "La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.";
Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con il quale sono state emanate "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";
Visto, in particolare, l'articolo 1 del succitato decreto legge n. 1/2012, con il quale "(...) in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate (...) a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità; b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale (...), che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati, ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza tra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.";
Vista la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 561 decisa in data 13 dicembre 2006, depositata in segreteria il 9 luglio 2007, con la quale, nell'accogliere un ricorso in appello proposto da una ditta per l'annullamento della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania n. 204/06 del 14 febbraio 2006, ha statuito, stante "un rinvio mobile delle norme regionali alla normativa nazionale", che "le direttive regionali per la formazione dei piani comunali e i piani comunali stessi possono riguardare solamente i punti di vendita esclusivi";
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 1945 del 9 aprile 2013 che, nel censurare la condotta di un comune, recita che "Non è dubbio che l'attività di distribuzione e vendita di giornali e riviste sia da annoverare tra le attività comuni aperte alla libera concorrenza previste dal d.lgs. n. 114/1998 e che tale attività commerciale non ne sia esclusa è anche provato dal disposto dell'articolo 13 del decreto, che cita espressamente tra le attività commerciali gli esercizi di vendita di giornali ed esclude per esse solo l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, relative agli orari di apertura e chiusura al pubblico", che "(...) il rispetto della distanza minima tra le rivendite di giornali, si pone in contrasto con la normativa dell'Unione europea, essendo rivolta a garantire agli operatori commerciali del settore una ormai non più riconoscibile protezione dai rischi della libera concorrenza", che la previsione di un numero prestabilito di autorizzazioni per l'apertura di edicole "confligge con i principi di diritto europeo di libero stabilimento e di concorrenza tra imprese, ponendo restrizioni all'istituzione di nuove, ma anche alla loro mobilità sul territorio. Né ricorre in materia, la possibilità per i singoli Stati di derogare a tali principi con l'apposizione di vincoli di varia natura, atteso che il Trattato ne prevede la possibilità, ma solo per comprovati motivi di natura sanitaria o di ordine e sicurezza pubblica";
Viste, anche, le sentenze del Consiglio di Stato n. 4337 del 23 aprile 2013 e n. 2251 del 7 maggio 2014;
Viste, altresì, le molteplici decisioni assunte dalla giurisprudenza amministrativa in tema di liberalizzazione della vendita di giornali, quotidiani e periodici, manifestando l'opinione secondo cui l'attuale quadro normativo consente di ritenere che non siano più vigenti i limiti derivanti dalla pianificazione locale e dal conseguente contingentamento della rete commerciale;
Vista, in particolare, solo a titolo esemplificativo, la sentenza n. 1617/2014 del 9 aprile 2014 del T.A.R. Sicilia - sezione staccata di Catania, pubblicata in data 4 giugno 2014, con la quale, l'adito Tribunale, sulla scorta delle succitate sentenze del Consiglio di Stato, ha annullato il rigetto di un Comune dell'Isola della S.C.I.A. presentata dal ricorrente per l'apertura di un punto vendita di giornali quotidiani e periodici, in quanto il contingentamento dei punti vendita in argomento, operato dall'amministrazione comunale con il piano di localizzazione di settore, non era conforme ai principi comunitari sulla libera concorrenza;
Vista la nota dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato prot. n. 43657/Dir del 30 luglio 2014, con la quale, a seguito di "alcune segnalazioni circa il persistere dell'applicazione a livello regionale e locale delle disposizioni contenute nel d.lgs n. 170/2001 relative all'apertura delle attività di rivendita di quotidiani e periodici - che prevedono uno speciale regime autorizzatorio per l'attività di rivendita di quotidiani e periodici e la predisposizione a livello comunale di piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi - nonostante l'entrata in vigore dei provvedimenti normativi di liberalizzazione che hanno interessato in modo generalizzato le attività economiche" la stessa Autorità ha rilevato "che la mancata abrogazione espressa da parte del legislatore statale delle disposizioni contenute nel d. lgs. n. 170/2001 ha generato una incertezza interpretativa che ha portato taluni enti locali a ritenere la attuale persistenza dei vincoli suddetti nel settore specifico" rappresentando, conseguentemente, di avere "ritenuto opportuno, nell'ambito dei propri poteri istituzionali, segnalare la problematica riscontrata all'attenzione del Parlamento e del Governo (...) suggerendo l'abrogazione espressa delle disposizioni del d.lgs. n. 170/2001 che subordinano l'apertura di nuovi punti vendita al rilascio di autorizzazione";
Viste le note prot. n. 0101250 del 27 maggio 2014 e prot. n. 0167548 del 25 settembre 2014, con le quali il Ministero dello sviluppo economico, in risposta ad apposita richiesta di parere di un comune dell'Isola, rappresenta "la non applicabilità di limiti e restrizioni, quali il rispetto delle distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio, anche al settore della distribuzione dei quotidiani e periodici, in quanto le norme di liberalizzazione emanate con l'articolo 3 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, hanno comportato conseguenze anche sul settore della distribuzione di quotidiani e periodici", e censurando, di fatto, politiche programmatorie dei Comuni fondate sulla fissazione di quote di mercato riferite ad ambiti territoriali predefiniti, che potrebbero provocare effetti distorsivi della concorrenza, impedendo la crescita delle imprese ed il conseguimento di economie di scala a beneficio dei consumatori;
Visto l'art. 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, di recepimento dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in materia di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
Visto l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che "Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (...)";
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, recante "Riforma della disciplina del commercio";
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 che nel disporre che restano salve le disposizioni relative alle rivendite di giornali e riviste di cui all'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, fa espresso riferimento a "successive modifiche ed integrazioni", operando in tal modo un rinvio mobile alla legislazione nazionale;
Visto, altresì, l'art. 29, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 che, per l'esercizio dell'attività commerciale stabilisce che "per quanto non previsto dalla presente legge si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni";
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche.
Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";
Considerato che la normativa sul commercio in Sicilia trova attuazione con la legge n. 28/99, la quale all'art. 2 non esclude l'attività di rivendita di giornali e riviste dall'ambito di applicazione della medesima norma;
Considerato che in base alle decisioni delle citate sentenze si evince la totale liberalizzazione del settore relativo alle rivendite di giornali, quotidiani e periodici, prima interamente assoggettate al d.lgs. n. 170/01, in quanto i punti vendita esclusivi e non esclusivi non sono altro che normali attività commerciali;
Considerato, altresì, che per la fattispecie in esame non possono essere invocati motivi imperativi di interesse generale ai fini di una previsione normativa che ponga limiti e condizioni per l'esercizio dell'attività imprenditoriale di settore;
Considerato, infine, che la formazione di uno specifico "piano di localizzazione dei punti vendita di giornali, quotidiani e periodici", in assenza di parametri atti a definire l'insediamento delle attività nel territorio comunale risulterebbe solo un appesantimento procedurale per gli organismi comunali, e che tale compito può essere assolto dal piano regolatore generale, nell'ambito del quale sono previste norme di urbanistica commerciale, tramite il "piano commerciale";
Ritenuto di dover dare corso a tutte le iniziative volte a rimuovere in massima misura gli ostacoli amministrativi secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nonché di consentire una semplificazione dell'iter procedurale in materia di documentazione amministrativa;
Ritenuto, pertanto, necessario adottare prontamente ogni atto più opportuno nel senso sopraindicato e di dovere rimuovere tutti gli ostacoli in contrasto con le vigenti normative;
Decreta:
1. L'esercizio dell'attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici è soggetto alle disposizioni di cui alla l.r. 22 dicembre 1999, n. 28, nonché alle disposizioni regionali, statali e comunitarie in materia di liberalizzazione delle attività imprenditoriali.
2. E' abrogato il decreto assessoriale 13 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 13 dicembre 2002, con il quale sono state emanate, in applicazione del d.lgs. n. 170/2001, le "Nuove direttive per la predisposizione dei piani comunali di localizzazioni dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici".
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, nel sito internet istituzionale della Regione siciliana.
Palermo, 23 giugno 2016.
LO BELLO