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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 1° luglio 2016

G.U.R.S. 22 luglio 2016, n. 32

Determinazione degli aggregati di spesa provinciali per l'assistenza termale da privato - anno 2016.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visti gli articoli 8 quinquies e sexies del D.lgs. n. 502/92 e s.m.i. di riordino della disciplina in materia sanitaria, emanato a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421/92;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del sistema sanitario siciliano ed, in particolare, l'art. 25 "Erogazione di attività da parte di strutture private";

Visto il Piano sanitario regionale 2011/13, approvato con D.P.R. n. 282 del 18 luglio 2011, previo parere della VI Commissione legislativa che, nel richiamare i contenuti del Programma operativo regionale, mira a perseguire il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza;

Ritenuto obiettivo prioritario della Regione Siciliana il raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di qualità di assistenza secondo quanto previsto dal Piano sanitario regionale 2011-2013;

Visto l'art. 28 ed, in particolare, il comma 6 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;

Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323 di riordino del settore Termale, la quale all'articolo 4, comma 4, prevede che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati tra le Regioni e le Provincie autonome e le Organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali, recepiti attraverso l'espressione di una Intesa della Conferenza Stato-Regioni;

Visto il decreto ministeriale del 22 marzo 2001 e s.m.i., recante "Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario regionale";

Visto il Patto per la salute per gli anni 2014-2016, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio 2014, che introduce i principi a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario dell'intero sistema sanitario nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell'appropriatezza delle prestazioni;

Vista l'Intesa del 5 dicembre 2013 (rep. atti. n. 172/CSR) della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, con quale si recepisce per il triennio 2013-2015 l'accordo tra le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano e la FederTerme per l'erogazione delle prestazioni termali;

Visto il decreto dell'Assessore per la salute n. 1337 del 25 agosto 2014, con il quale oltre a recepire l'accordo di cui all'intesa Stato-Regioni del 5 dicembre 2013 (Rep. atti n. 172/CSR), si è espresso l'intendimento di definire l'aggregato di spesa annuale per l'assistenza termale da privato, previo confronto con l'Organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa;

Visto il titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto il comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 di recepimento, a decorrere dall'1 gennaio 2014, nell'ordinamento contabile regionale della Regione Siciliana delle disposizioni contenute nel titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Considerato che i tetti di spesa per ogni singolo comparto si configurano quali strumenti indispensabili per garantire il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale, e per mantenere l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, in attuazione dei fondamentali principi legati al miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e alla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica;

Ritenuto che, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, la Regione debba opportunamente definire anche per l'assistenza termale privata convenzionata, sulla base delle risorse disponibili (Fondo sanitario regionale), il tetto annuale di spesa da assegnare attraverso la determinazione degli aggregati provinciali da intendersi come limite di spesa invalicabile per l'anno 2016;

Considerato che la determinazione degli aggregati di spesa di cui al presente provvedimento è atto di natura programmatoria, e che, pertanto, non determina di per sé, comunque, il diritto da parte degli erogatori privati ad erogare prestazioni a carico del SSN, fermo restando l'obbligo delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) territorialmente competenti di verificare prima della stipula dei contratti, nonché periodicamente, la sussistenza e la permanenza dei requisiti tecnici, strutturali e normativi necessari affinché ciascuna struttura privata possa erogare prestazioni a carico del servizio sanitario pubblico nell'ambito dei tetti massimi di spesa fissati dal presente decreto;

Considerato che, per la particolarità delle modalità di erogazione delle prestazioni termali, le strutture private effettuato la loro attività secondo un regime di stagionalità;

Preso atto di quanto disposto al comma 567 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in merito alla partecipazione alla spesa sanitaria a carico dei cittadini che usufruiscono delle spese termali e al comma 566 della stessa legge che destina 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018, da ripartirsi tra le varie regioni (Sicilia inclusa), per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale;

Visto il D.A. n. 2008 del 17 novembre 2015, con il quale sono stati determinati gli aggregati di spesa provinciale per l'assistenza termale da privato dell'anno 2015 per un valore complessivo di euro 3.800.000,00 a cui vanno aggiunti euro 300.000,00 non assegnati alle ASP, in relazione alla situazione di inattività delle Terme di Acireale, per un valore complessivo di spesa programmata per l'assistenza termale da privato pari a euro 4.100.000,00;

Ritenuto di potere assumere quali parametri di valutazione per la determinazione degli aggregati di spesa provinciali per l'anno 2016, sia il valore dei tetti determinati per l'anno 2015, sia il costo espresso dalle ASP per assistenza termale da privato tramite la certificazione dei modelli CE consuntivi dell'anno 2015, che la produzione sanitaria trasmessa, per il tramite delle ASP, dalle strutture private in convenzione tramite il "Flusso E", ritenendo tali parametri economico-finanziari, il miglior grado di approssimazione disponibile del livello di fabbisogno regionale di assistenza termale da privati in convenzione per l'anno 2016; Preso atto del perdurare per l'anno 2016 dell'inattività delle strutture termali di Acireale e Sciacca e della momentanea parziale attività nel corso dell'anno 2015 dell'unica struttura termale presente nel territorio dell'ASP di Palermo, protrattasi anche nell'anno in corso per lavori di ristrutturazione dell'impianto la cui entrata a pieno regime è prevista per l'anno 2017;

Ritenuto, conseguentemente, di potere determinare gli aggregati di assistenza termale da privato per l'anno 2016, per come in analitico rappresentato nella seguente tabella, per un valore complessivo di euro 3.360.000,00, al netto della quota di compartecipazione sanitaria (ticket) riscossa dalle strutture private e omnicomprensivo delle eventuali prestazioni rese a favore di cittadini extra-provincia ed extra-regione:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

TETTI DI SPESA PROVINCIALE PER L'ANNO 2016

ASP DI AGRIGENTO

500.000,00

ASP DI CATANIA

-

ASP DI MESSINA

2.250.000,00

ASP DI PALERMO

100.000,00

ASP DITRAPANI

510.000,00

TOTALE

3.360.000,00

Dare atto che i tetti di spesa provinciali per l'anno 2016 sono stati determinati come segue:

- per l'ASP di Agrigento, considerato che il costo espresso dall'ASP nel proprio modello CE consuntivo anno 2015 risulta inferiore al tetto assegnato per l'anno 2015 dal D.A. n. 2008/2015, il valore del tetto provinciale del 2016 è stato determinato in relazione alla produzione sanitaria effettivamente erogata nell'anno 2015 e desumibile dal "Flusso E";

- per l'ASP di Catania non è stato determinato alcun aggregato di spesa in considerazione, che dagli atti in possesso di questo Assessorato, permane lo stato di inattività dell'unica struttura termale insistente nel territorio di riferimento (Terme di Acireale);

- per l'ASP di Messina, considerato che il costo espresso dall'ASP nel proprio modello CE consuntivo anno 2015 risulta allineato al tetto assegnato per l'anno 2015 dal D.A. n. 2008/2015, e considerato inoltre che la produzione sanitarie complessiva delle strutture private convenzionate insistenti sul territorio di riferimento, evidenzia un valore superiore al tetto provinciale fissato per l'anno 2015, per la determinazione del tetto provinciale dell'anno 2016 è stato assunto un valore pari alla sommatoria del valore del tetto determinato per l'anno 2015, incrementato di una quota pari al 60% del maggior valore della produzione desumibile dal "Flusso E" rispetto al medesimo tetto 2015;

- per l'ASP di Palermo, considerato che il costo espresso dall'ASP nel proprio modello CE consuntivo anno 2015 risulta inferiore al tetto assegnato per l'anno 2015 dal D.A. n. 2008/2015, il valore del tetto provinciale dell'anno 2016 è stato determinato in relazione alla produzione sanitaria effettivamente erogata nell'anno 2015 e desumibile dal "Flusso E";

- per l'ASP di Trapani, considerato che il costo espresso dall'ASP nel proprio modello CE consuntivo anno 2015 risulta allineato al tetto assegnato per l'anno 2015 dal D.A. n. 2008/2015, e considerato inoltre che la produzione sanitaria complessiva delle strutture private convenzionate insistenti sul territorio di riferimento, evidenzia un valore superiore al tetto provinciale fissato per l'anno 2015, per la determinazione del tetto provinciale dell'anno 2016 è stato assunto un valore pari alla sommatoria del valore del tetto determinato per l'anno 2015, incrementato di una quota pari al 60% del maggior valore della produzione desumibile dal "Flusso E" rispetto al medesimo tetto 2015;

Ritenuto di dovere accantonare per l'anno 2016 nell'ambito della contabilità della Gestione sanitaria accentrata l'importo di euro 740.000,00, finalizzato ad eventuali richieste di incremento dell'aggregato provinciale per l'anno 2016 che le ASP potranno sottoporre alla valutazione dell'Assessorato della salute, da prodursi entro e non oltre giorno 30 settembre 2016, con una relazione a firma del direttore generale che ne evidenzi le motivazioni in termini di maggiore fabbisogno sanitario e l'analisi della produzione sanitaria effettivamente erogata e validata nel corso dell'anno 2016;

Ritenuto di dare mandato ai direttori generali delle ASP cui, con il presente decreto, è assegnato un aggregato di spesa provinciale, di procedere ad assegnare alle strutture termali afferenti il proprio ambito territoriale un budget per l'anno 2016, non soggetto a storicizzazione, nel rispetto del limite previsto dall'aggregato regionale tramite la sottoscrizione di un formale contratto di cui si fornisce un form-model nell'Allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di rinviare ad un eventuale successivo provvedimento il riconoscimento delle risorse previste dal comma 566 dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che saranno assegnate alla Regione Sicilia previo Accordo in sede di Conferenza Stato - Regione;

Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;

Decreta:

Art. 1

Per quanto specificato in premessa, i cui contenuti si intendono integralmente qui riportati, il tetto di spesa per l'assistenza termale da privato per l'anno 2016 è determinato in euro 3.360.000,00, al netto della quota di compartecipazione sanitaria (ticket) riscossa dalle strutture private, e omnicomprensiva delle eventuali prestazioni rese a favore di cittadini extra-provincia ed extra-regione, secondo le specifiche riportate nella tabella che segue:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

TETTI DI SPESA PROVINCIALE PER L'ANNO 2016

ASP DI AGRIGENTO

500.000,00

ASP DI CATANIA

-

ASP DI MESSINA

2.250.000,00

ASP DI PALERMO

100.000,00

ASP DITRAPANI

510.000,00

TOTALE

3.360.000,00

Art. 2

Ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 5/2009, i direttori generali delle ASP, assegnatari di un aggregato di spesa di cui alla superiore Tabella, sono autorizzati ad assegnare alle strutture termali insistenti sul proprio territorio di riferimento un budget per l'anno 2016, non soggetto a storicizzazione, effettuando una valutazione del fabbisogno di assistenza sanitaria, nel rispetto comunque del limite massimo stabilito per l'anno 2016 dall'aggregato provinciale di riferimento.

Art. 3

Le aziende sanitarie provinciali, ai fini dei contratti da stipularsi con le strutture termali private relativamente all'esercizio 2016, utilizzeranno lo schema di contratto allegato al presente decreto ("Allegato 1").

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i direttori generali delle ASP avranno cura di consegnare alle strutture una scheda che riporti, tenuto conto della rete dell'offerta pubblica e privata della provincia, le motivazioni tecniche sottostanti alla determinazione del livello quali-quantitativo delle prestazioni richieste alla singola struttura in funzione dei fabbisogni.

Per le strutture che per qualunque motivo non sottoscrivano il contratto di cui all'allegato 1, ivi compreso il caso in cui non intendano sottoscriverlo a seguito di formale diniego opposto dall'ASP alla richiesta di apporre eventuali riserve alla proposta contrattuale così come formulata dall'ASP competente, fatto salvo il diritto ad adire l'autorità giudiziaria e nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., con decorrenza dal giorno successivo a quello previsto per la firma del contratto, cessa la remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario regionale e si applica la sospensione dell'accreditamento istituzionale, fino alla rimozione della condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992 (introdotto dal comma 1 quinquies dell'art. 79 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008).

In quest'ultimo caso, le ASP accantoneranno a valere sul corrispondente aggregato le somme relative al budget da attribuire alla struttura ricorrente, fino alla definizione dell'eventuale contenzioso.

Art. 4

Si dispone di accantonare, per l'anno 2016, nell'ambito della contabilità della Gestione sanitaria accentrata di cui al Titolo II del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l'importo di euro 740.000,00, finalizzato ad eventuali richieste di incremento dell'aggregato provinciale per l'anno 2016 che le ASP potranno sottoporre alla valutazione dell'Assessorato della salute, da prodursi entro e non oltre giorno 30 settembre 2016, con una relazione a firma del direttore generale che ne evidenzi le motivazioni in termini di maggiore fabbisogno sanitario e l'analisi della produzione sanitaria effettivamente erogata e validata nel corso dell'anno 2016.

Eventuali incrementi di aggregato saranno oggetto di successivi appositi provvedimenti.

Art. 5

Il presente decreto sarà notificato alle aziende sanitarie provinciali e, da queste, a tutte le strutture termali accreditate afferenti il proprio ambito territoriale che erogano prestazioni di assistenza termale per conto del Servizio sanitario regionale.

Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, a fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Il presente decreto è trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la relativa pubblicazione.

Palermo, 1 luglio 2016.

GUCCIARDI

ALLEGATO 1

CONTRATTO PER L'ATTRIBUZIONE DEL BUDGET TRA L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI...............................................

E

LA STRUTTURA...............................................

L'anno.................. il giorno....................... del mese di............................, in.................................... nei locali dell'Azienda sanitaria provinciale di.......................................... con sede in..........................................

Sono presenti

L'Azienda sanitaria provinciale di................................................ partita Iva:.................... codice fiscale (se diverso dalla partita Iva)..............................................rappresentata dal direttore generale dr......................................nato a.......................... il....................... munito dei necessari poteri come da decreto di nomina n...... del................e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Azienda medesima

E

La struttura termale.................................... (indicare la ragione sociale) codice struttura (obbligatorio).......................................................... partita Iva:.................... codice fiscale (se diverso dalla partita Iva).......................................... con sede in..................................... (prov.:.......... CAP:..............) via......................................................... n.............. rappresentata dal/la signor/a................................ codice fiscale:..................................... domiciliato/a per la carica presso la sede della struttura, il/la quale consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 T.U. n. 445/2000, dichiara:

a) di intervenire al presente atto in qualità di titolare o rappresentante legale del soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione allegata al presente atto:

- certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del consiglio di amministrazione e i poteri di rappresentanza - oppure - copia autentica dello statuto vigente e del verbale dell'assemblea dei soci di conferimento dei poteri agli amministratori;

- fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;

b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni;

ovvero

si trova in stato di insolvenza ed è pertanto sottoposto alla seguente procedura di...................................................;

c) che non è pendente nei suoi confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

d) di essere in regola con la normativa in materia di antinfortunistica, impiantistica, previdenza e di tutela dell'igiene e della salute e di sicurezza sul lavoro;

Per

Regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza termale

Premesso

- che lo strumento indispensabile per garantire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, nell'ambito della Programmazione regionale e degli atti connessi e/o consequenziali, è dato dalla metodologia della fissazione dei tetti di spesa - e cioè di aggregati di risorse del Fondo sanitario regionale da destinare alle singole aree di acquisto di servizi sanitari in convenzione da strutture private;

- che l'aggregato di spesa assegnato all'Azienda sanitaria provinciale di.......................... per l'anno 2016 con decreto dell'Assessore della salute del......................... è pari ad euro...............................;

- che l'Azienda con nota di convocazione prot. n.......... del..................... ha dato avvio al procedimento di negoziazione del budget per l'anno 2016;

- che la disciplina recata nel presente contratto assorbe in sé quella relativa al periodo dall'1 gennaio 2016 alla data di sottoscrizione del presente contratto.

Le parti come sopra individuate,

Visti

- l'art. 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'art. 28 ed, in particolare, il comma 6 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, il quale dispone che i direttori generali delle aziende sanitarie provinciali negoziano preventivamente con le strutture sanitarie l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti degli aggregati determinati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogabili, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli di bilancio;

- il D. A. n.......... del..................... con il quale sono determinati gli aggregati regionali e provinciali per l'anno 2016 per l'assistenza termale da privato, quali tetti di spesa invalicabili;

Stipulano quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Si intendono, altresì, qui interamente richiamate tutte le regole contenute nel D.A. n.......... del..................... dal quale il presente contratto trae origine e che le parti dichiarano, con la sottoscrizione dello stesso, di conoscere in ogni sua parte.

Art. 2

1. L'ammontare del budget massimo attribuibile alla struttura termale................................... per le prestazioni da erogare ai pazienti residenti nel territorio regionale siciliano e ai fuori regione, è determinato per l'anno 2016 in euro..................., comprensivo delle quote già assegnate alla data di sottoscrizione del presente contratto;

2. Il budget determinato al precedente punto 1 è da intendersi al netto della quota di compartecipazione sanitaria (ticket) riscossa dalle strutture private ed è da intendersi omnicomprensivo delle eventuali prestazioni rese a favore di cittadini extra-provincia ed extra-regione;

3. La struttura si impegna a migliorare il livello di appropriatezza delle prestazioni e ad erogare le seguenti prestazioni rispondenti all'effettivo fabbisogno dell'Azienda.

Art. 3

1. La struttura termale.................................. si impegna a trasmettere all'Azienda sanitaria provinciale la fatturazione ed il flusso "E", entro il decimo giorno successivo al mese di riferimento, garantendo l'allineamento del fatturato alle prestazioni effettivamente riconosciute ed economicamente liquidabili. Il rispetto della tempistica di invio dei dati e il loro allineamento sono condizioni vincolanti per la liquidazione delle prestazioni.

2. Il mancato rispetto della tempistica di invio dei dati comporterà la sospensione del pagamento delle prestazioni, rinviando a successive verifiche eventuali conguagli.

Art. 4

1. La remunerazione delle prestazioni alla struttura termale...................................... avverrà sulla base del tariffario vigente, e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare, se non espressamente previsto da provvedimenti regionali, aumento del limite di spesa di cui all'art. 2 del presente contratto.

2. Le prestazioni eccedenti i limiti fissati non potranno in alcun caso essere remunerate e ove fatturate, dovranno essere stornate con apposite note di credito di pari importo.

Art. 5

A fronte delle prestazioni erogate, rendicontate e fatturate, l'ASP corrisponderà alla struttura privata il corrispettivo previa effettuazione di tutte le verifiche previste dalle norme vigenti ai fini della liquidazione.

Il diritto al pagamento dei suddetti importi maturerà entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono o, se successivi, dalla data di avvenuta acquisizione da parte dell'ASP dei flussi delle prestazioni e delle relative fatture.

Art. 6

Le eventuali cessioni di credito a terzi, in forza del presente contratto, possono essere effettuate, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, soltanto in favore degli enti pubblici previdenziali assistenziali ed assicurativi, decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Negli altri casi le cessioni di credito a terzi dovranno essere preventivamente autorizzate dall'ASP.

Art. 7

1. La struttura termale......................................., in conformità a quanto previsto dalla direttiva dell'Assessore regionale per la sanità 9 febbraio 2009, prot. n. 1410, in materia di stipula di contratti, che si applica integralmente anche al presente atto, si impegna a:

a) denunciare all'autorità giudiziaria e/o agli organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della stipula del contratto o nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza specificamente nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;

b) rispettare puntualmente la normativa in materia di contratti di lavoro, di sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia previdenziale;

c) rispettare integralmente le direttive assessoriali in materia di stipula dei contratti e precisamente prot. n. 1495 dell'11 febbraio 2009; prot. n. 2255 del 22 marzo 2010; prot. n. 3477 del 29 aprile 2010; prot. n. 33084 del 28 settembre 2010 e prot. n. 38258 del 15 ottobre 2010;

d) porre in essere, con adeguata diligenza e tempestività, ogni attenta valutazione sulla possibilità dell'adozione di provvedimenti disciplinari e cautelari previsti dalla vigente contrattazione collettiva di riferimento, qualora un dipendente della struttura privata abbia riportato una condanna non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 15, comma 1, lett. a), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i. A tal fine la struttura sanitaria privata, avuta comunicazione certa della motivazione della sentenza, anche a seguito di comunicazione circostanziata da parte dell'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente, avvia le valutazioni entro una settimana comunicando comunque l'esito all'ASP entro e non oltre giorni 30;

e) comunicare tempestivamente all'Azienda sanitaria provinciale le eventuali variazioni della compagine sociale ai fini della verifica dei requisiti di legge (1);

2. La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a), b), c), d, ed e) costituirà causa di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 codice civile, attesa l'importanza degli adempimenti richiesti e per come in tal senso espressamente convenuto.

Art. 8

L'Azienda sanitaria provinciale opererà un sistematico monitoraggio sull'andamento dell'attività erogata dalla struttura termale e sulla relativa spesa, oltre che sul rispetto delle condizioni previste dal presente contratto.

Art. 9

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, parte II, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di bollo, ove dovute, sono a cura e a carico......................

Art. 10

Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto e/o di ogni altro rapporto della struttura sanitaria privata................................. con il Servizio sanitario regionale è di competenza esclusiva del giudice ordinario/amministrativo che ha la giurisdizione sul territorio in cui ha sede l'Azienda sanitaria provinciale...................... con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il legale rappresentante della struttura...............................

Il direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di...............................

Il legale rappresentante della struttura dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, di aver preso visione e piena conoscenza delle norme del presente contratto ivi comprese le clausole di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 che accetta espressamente.

Letto, confermato e sottoscritto

Il legale rappresentante della struttura...............................

Il direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di...............................
__________________
(1) Nel caso di società