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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 maggio 2016

G.U.R.I. 2 agosto 2016, n. 179

Ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11.

Testo con annotazioni alla data 27 febbraio 2018

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari";

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente "Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale è stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che "entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi";

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente "Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari";

Visto l'art. 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2014, n. 87, concernente "Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156";

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, della legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014;

Visto, in particolare, l'art. 21-bis, con il quale, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1º dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con il quale, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, della legge 27 febbraio 2015, n. 11;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1-bis, con il quale il termine di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, innanzi citato, è stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonchè per le comunità montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al medesimo provvedimento, con competenza sui rispettivi territori;

Vista la circolare del Capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del 12 maggio 2015, pubblicata in pari data sul sito internet dell'Amministrazione, esplicativa dei requisiti di legge per la formulazione dell'istanza di ripristino degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 2-ter del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, della legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le istanze di ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi presentate ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, dagli enti legittimati in conformità delle previsioni normative;

Rilevato preliminarmente che l'esercizio della facoltà di cui alla norma innanzi citata comporta l'assunzione, da parte dell'ente richiedente, degli oneri relativi alle spese di funzionamento ed erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo, che deve essere messo a disposizione dall'ente medesimo;

Valutato, inoltre, che al ripristino, per espressa previsione normativa, può procedersi anche mediante accorpamento di più uffici del giudice di pace o di territori limitrofi compresi nell'ambito del medesimo circondario;

Considerato, in particolare, che l'esame preliminare delle richieste formulate dagli enti interessati successivamente alla pubblicazione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, entro il termine perentorio fissato dallo stesso provvedimento, ha consentito di valutare positivamente, ai fini della ammissione alla fase formativa del personale messo a disposizione dagli enti medesimi, le istanze dirette al ripristino degli uffici del giudice di pace di seguito indicati: Abbiategrasso, Acerra, Alì Terme, Amalfi, Amatrice, Barrafranca, Belvedere Marittimo, Capaccio, Cariati, Castel di Sangro, Castelnuovo di Garfagnana, Cetraro, Corato, Corigliano Calabro, Dolo, Empoli, Fasano, Ferentino, Fidenza, Filadelfia, Finale Emilia, Frattamaggiore, Gragnano, Grottaglie, Guardiagrele, Gubbio, Iglesias, Irsina, Lauro, Legnago, Legnano, Lungro, Macomer, Maddaloni, Melito di Porto Salvo, Molfetta, Montecorvino Rovella, Montevarchi, Nicotera, Oriolo, Ortona, Osimo, Pavullo nel Frignano, Polizzi Generosa, Pontecorvo, Portici, Rometta, San Benedetto del Tronto, San Giovanni in Fiore, San Giovanni Rotondo, San Sosti, Sansepolcro, Segni, Serra San Bruno, Sezze, Siderno, Subiaco, Taverna, Termoli, Tortolì, Tricarico, Venafro, Vizzini;

Rilevato tuttavia che, con successive formali comunicazioni, gli enti richiedenti il ripristino degli uffici di Amatrice, Fasano, Portici e San Benedetto del Tronto hanno formulato espressa revoca dell'istanza presentata;

Considerato, peraltro, che il monitoraggio condotto, in fasi successive, ha consentito di verificare il mancato avvio della fase formativa per gli uffici di Fidenza, Melito di Porto Salvo, Montevarchi, Serra San Bruno e Taverna;

Ritenuto, inoltre, che dalla medesima indagine sono emerse, per gli uffici di Pontecorvo e Sezze, criticità connesse sia alla consistenza numerica della dotazione di personale, sia ai requisiti professionali richiesti per assicurare adeguato supporto all'attività giurisdizionale;

Considerato, infatti, che l'attribuzione all'ufficio di una dotazione minimale risulta assolutamente insufficiente per assicurare un corretto funzionamento del servizio giudiziario, anche sotto il profilo della mancata garanzia del presidio in caso di assenza dell'unica unità assegnata;

Valutato, inoltre, che con note del 10 maggio e 11 aprile 2016 il comune di Iglesias ha formalmente rappresentato, in conseguenza della mancata adesione al sostenimento degli oneri derivanti dall'istanza di ripristino dei comuni compresi nella circoscrizione del rispettivo ufficio del giudice di pace, di non poter assicurare lo svolgimento del servizio;

Ritenuto, pertanto, che l'istruttoria condotta ha consentito di valutare la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri normativi delle istanze dirette al ripristino degli uffici del giudice di pace individuati nell'allegato 1 al presente decreto, con competenza sui comuni specificamente indicati nell'allegato 2;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, come modificato dall'art. 2, comma 1 bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, della legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono ripristinati, con gli oneri individuati dalla medesima norma a carico degli enti richiedenti, gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La competenza territoriale degli uffici ripristinati ai sensi del comma 1 è individuata dall'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. La data di inizio del funzionamento degli uffici ripristinati ai sensi del comma 1, è fissata per il giorno 2 gennaio 2017. (1)

(1)

La data di inizio del funzionamento degli uffici ripristinati ai sensi del comma annotato è differita:

- al giorno 1° aprile 2017 dall'art. 1, comma 1, del D.M. Giustizia 20 dicembre 2016;

- al giorno 1° giugno 2017 dall'art. 2, comma 1, del D.M. Giustizia 30 marzo 2017;

- al giorno 30 settembre 2017 dall'art. 1, comma 1, del D.M. Giustizia 31 maggio 2017.

Art. 2

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3

Con successivo decreto, da emanarsi entro il termine di cui al comma 3 dell'art. 1, si provvederà alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale degli uffici del giudice di pace.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2016

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2016

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1631

(1)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M. Giustizia 15 dicembre 2016 l'ufficio del giudice di pace di Sansepolcro è escluso dall'elenco delle sedi ripristinate con oneri a carico degli enti locali, ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 7 settembre 2012, n. 156, come modificato dall'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.

(2)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M. Giustizia 29 settembre 2017 gli uffici del Giudice di pace di Osimo è escluso dall'elenco delle sedi ripristinate con oneri a carico degli enti locali, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, come modificato dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.

ALLEGATO 2

Tabella A della Legge 21 novembre 1991, n. 374

(Omissis).

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

CIRCONDARIO DI ANCONA

GIUDICE DI PACE DI OSIMO (1)

Agugliano, Castelfidardo, Filottrano, Loreto, Offagna, Osimo, Polverigi

CORTE DI APPELLO DI BARI

CIRCONDARIO DI FOGGIA

GIUDICE DI PACE DI SAN GIOVANNI ROTONDO

Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis

CIRCONDARIO DI TRANI

GIUDICE DI PACE DI CORATO

Corato

GIUDICE DI PACE DI MOLFETTA (2)

Molfetta

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

CIRCONDARIO DI MODENA

GIUDICE DI PACE DI FINALE EMILIA

Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero

GIUDICE DI PACE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Montese, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

CIRCONDARIO DI LANUSEI

GIUDICE DI PACE DI TORTOLI'

Bari Sardo, Baunei, Girasole, Lotzorai, Talana, Tortolì, Triei, Urzulei

CIRCONDARIO DI ORISTANO

GIUDICE DI PACE DI MACOMER

Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, Lei, Macomer, Noragugume, Silanus, Sindia

CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

CIRCONDARIO DI ENNA

GIUDICE DI PACE DI BARRAFRANCA

Barrafranca, Pietraperzia

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

CIRCONDARIO DI ISERNIA

GIUDICE DI PACE DI VENAFRO

Conca Casale, Filignano, Montaquila, Pozzilli, Sesto Campano, Venafro

CIRCONDARIO DI LARINO

GIUDICE DI PACE DI TERMOLI

Campomarino, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni, Termoli

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

CIRCONDARIO DI CALTAGIRONE

GIUDICE DI PACE DI VIZZINI (3)

Licodia Eubea, Vizzini,

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

CIRCONDARIO DI CASTROVILLARI

GIUDICE DI PACE DI CARIATI

Cariati, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala Coeli, Terravecchia

GIUDICE DI PACE DI LUNGRO (4)

Acquaformosa, Altomonte, Firmo, Lungro

GIUDICE DI PACE DI ORIOLO

Alessandria del Carretto, Canna, Castroregio, Montegiordano, Nocara, Oriolo

GIUDICE DI PACE DI CORIGLIANO CALABRO

Corigliano Calabro, San Giorgio Albanese

GIUDICE DI PACE DI SAN SOSTI

Mottafollone, San Donato di Ninea, San Sosti, Sant'Agata di Esaro

CIRCONDARIO DI COSENZA

GIUDICE DI PACE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

San Giovanni in Fiore

CIRCONDARIO DI LAMEZIA TERME

GIUDICE DI PACE DI FILADELFIA

Filadelfia, Francavilla Angitola, Polia

CIRCONDARIO DI PAOLA

GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO

Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Diamante, Maierà, Sangineto

GIUDICE DI PACE DI CETRARO

Acquappesa, Cetraro, Guardia Piemontese

CIRCONDARIO DI VIBO VALENTIA

GIUDICE DI PACE DI NICOTERA (5)

Joppolo, Limbadi, Nicotera

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

CIRCONDARIO DI AREZZO

GIUDICE DI PACE DI SANSEPOLCRO (6)

Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino

CIRCONDARIO DI FIRENZE

GIUDICE DI PACE DI EMPOLI

Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci

CIRCONDARIO DI LUCCA

GIUDICE DI PACE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Barga, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fabbriche di Vallico, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli Sotto, Vergemoli, Villa Collemandina

CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

CIRCONDARIO DI CHIETI

GIUDICE DI PACE DI GUARDIAGRELE

Casacanditella, Filetto, Guardiagrele, Orsogna, Pennapiedimonte, Pretoro, Rapino, San Martino sulla Marrucina

GIUDICE DI PACE DI ORTONA (7)

Arielli, Crecchio, Ortona, Poggiofiorito, Tollo

CIRCONDARIO DI L'AQUILA

GIUDICE DI PACE DI CASTEL DI SANGRO

Alfedena, Ateleta, Barrea, Castel di Sangro, Civitella Alfedena, Opi, Pescasseroli, Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso, Scontrone, Villetta Barrea

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

CIRCONDARIO DI MESSINA

GIUDICE DI PACE DI ALI' TERME

Alì, Alì Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Fiumedinisi, Forza d'Agrò, Furci Siculo, Itala, Limina, Mandanici, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Santa Teresa di Riva, Sant'Alessio Siculo, Savoca, Scaletta Zanclea

GIUDICE DI PACE DI ROMETTA

Roccavaldina, Rometta, Spadafora, Torregrotta, Valdina, Venetico

CORTE DI APPELLO DI MILANO

CIRCONDARIO DI BUSTO ARSIZIO

GIUDICE DI PACE DI LEGNANO

Arconate, Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Castano Primo, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Magnago, Nosate, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Turbigo, Vanzaghello, Villa Cortese

CIRCONDARIO DI PAVIA

GIUDICE DI PACE DI ABBIATEGRASSO

Abbiategrasso, Albairate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Ozzero, Robecco sul Naviglio, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

CIRCONDARIO DI AVELLINO

GIUDICE DI PACE DI LAURO

Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Pago del Vallo di Lauro, Quindici, Taurano

CIRCONDARIO DI NAPOLI NORD

GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE

Casandrino, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Sant'Antimo

CIRCONDARIO DI NOLA

GIUDICE DI PACE DI ACERRA

Acerra

CIRCONDARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

GIUDICE DI PACE DI MADDALONI

Cervino, Maddaloni, Valle di Maddaloni

CIRCONDARIO DI TORRE ANNUNZIATA

GIUDICE DI PACE DI GRAGNANO

Agerola, Casola di Napoli, Gragnano, Lettere, Pimonte, Santa Maria la Carità, Sant'Antonio Abate

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

CIRCONDARIO DI TERMINI IMERESE

GIUDICE DI PACE DI POLIZZI GENEROSA

Alimena, Bompietro, Castellana Sicula, Petralia Sottana, Polizzi Generosa

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

CIRCONDARIO DI PERUGIA

GIUDICE DI PACE DI GUBBIO

Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, Sigillo

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

CIRCONDARIO DI MATERA

GIUDICE DI PACE DI IRSINA

Irsina

GIUDICE DI PACE DI TRICARICO

Calciano, Grassano, Tricarico

CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

CIRCONDARIO DI LOCRI

GIUDICE DI PACE DI SIDERNO

Agnana Calabra, Canolo, Siderno

CORTE DI APPELLO DI ROMA

CIRCONDARIO DI FROSINONE

GIUDICE DI PACE DI FERENTINO

Anagni, Ferentino, Morolo, Paliano, Piglio, Serrone

CIRCONDARIO DI TIVOLI

GIUDICE DI PACE DI SUBIACO

Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Camerata Nuova, Canterano, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Cineto Romano, Gerano, Jenne, Mandela, Marano Equo, Nespolo, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano, Roviano, Subiaco, Turania, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano

CIRCONDARIO DI VELLETRI

GIUDICE DI PACE DI SEGNI

Artena, Carpineto Romano, Colleferro, Gavignano, Gorga, Montelanico, Segni, Valmontone

CORTE DI APPELLO DI SALERNO

CIRCONDARIO DI SALERNO

GIUDICE DI PACE DI AMALFI

Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti

GIUDICE DI PACE DI CAPACCIO

Capaccio, Giungano, Trentinara

GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA

Acerno, Bellizzi, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pontecagnano Faiano

CORTE DI APPELLO DI TARANTO

CIRCONDARIO DI TARANTO

GIUDICE DI PACE DI GROTTAGLIE

Grottaglie, Monteiasi, Montemesola

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

CIRCONDARIO DI VENEZIA

GIUDICE DI PACE DI DOLO

Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Mira, Pianiga, Stra, Vigonovo

CIRCONDARIO DI VERONA

GIUDICE DI PACE DI LEGNAGO

Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Legnago, Minerbe, Roverchiara, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Terrazzo, Villa Bartolomea

(1)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M. Giustizia 29 settembre 2017 gli uffici del Giudice di pace di Osimo è escluso dall'elenco delle sedi ripristinate con oneri a carico degli enti locali, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, come modificato dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.

(2)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M. Giustizia 20 dicembre 2017 l'ufficio del giudice di pace di Molfetta è escluso dall'elenco delle sedi ripristinate con oneri a carico degli enti locali, ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 7 settembre 2012, n. 156, come modificato dall'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.

(3)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M. Giustizia 27 febbraio 2018 l'ufficio del Giudice di pace di Vizzini, escluso dall'elenco delle sedi ripristinate, cessa di funzionare e le relative competenze sono attribuite all'Ufficio del giudice di pace di Caltagirone.

(4)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M. Giustizia 29 maggio 2017 l'ufficio del Giudice di pace di Lungro è escluso dall'elenco delle sedi ripristinate con oneri a carico degli enti locali, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, come modificato dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.

(5)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M. Giustizia 29 maggio 2017 l'ufficio del Giudice di pace di Nicotera è escluso dall'elenco delle sedi ripristinate con oneri a carico degli enti locali, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, come modificato dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.

(6)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M. Giustizia 15 dicembre 2016 l'ufficio del giudice di pace di Sansepolcro è escluso dall'elenco delle sedi ripristinate con oneri a carico degli enti locali, ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 7 settembre 2012, n. 156, come modificato dall'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.

(7)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M. Giustizia 29 maggio 2017 l'ufficio del Giudice di pace di Ortona è escluso dall'elenco delle sedi ripristinate con oneri a carico degli enti locali, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, come modificato dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.