
ASSESSORATO DELLA ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 8 luglio 2016
G.U.R.S. 5 agosto 2016, n. 34
Decreto attuativo dell'articolo 39, comma 4, della legge regionale n. 9/2015, come modificato dall'articolo 18, comma 7, della legge regionale n. 3/2016. Definizione delle rappresentanze dell'Istituto regionale per il credito e la cooperazione (IRCAC).
L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto la legge regionale n. 28/1962 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale n. 212/1979, contenente "Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST), l'Istituto regionale per il credito e la cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) e l'Ente acquedotti siciliani (EAS);
Vista la legge regionale n. 10/1991 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale n. 10/2000 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale n. 19/2008 ed i regolamenti presidenziali attuativi;
Vista la legge regionale n. 9/2015, ed, in particolare, l'articolo 39, comma 4, il quale, nella nuova formulazione disposta dal legislatore del 2016, prevede che "Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti, ciascun Assessore regionale, con proprio decreto, definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza del proprio ramo di amministrazione, mantenendo se previsto un componente in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Nei successivi 30 giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma.";
Considerato che, in atto, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge regionale n. 212/1979 e ss.mm.ii., l'IRCAC è amministrato da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive composto:
a) dal presidente;
b) da 3 esperti,
c) da 3 rappresentanti designati dagli organismi di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, tra i quali nel provvedimento di nomina viene scelto il vicepresidente;
d) da 3 rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle medesime, che esprimono solo voto consultivo;
Vista la nota prot. n. 30801 del 10 giugno 2016 del Dipartimento regionale delle attività produttive - servizio "Vigilanza e servizio ispettivo" contenente le proposte tecniche riguardanti la riduzione dei componenti degli organi di amministrazione degli Istituti IRCAC e CRIAS;
Ritenuto, pertanto, in applicazione dell'articolo 39, comma 4, della legge regionale n. 9/2015 e del numero massimo di 3 componenti da tale norma imposto, di dovere ridisegnare le rappresentanze del consiglio di amministrazione, e che, valutati gli interessi in gioco, la soluzione più adeguata per coniugare le finalità dell'articolo 39, comma 4, citato con le esigenze di equilibrio tra le rappresentanze e di partecipazione delle stesse, di stabilità amministrativa e decisionale abbinata alla necessità di garantire una maggioranza deliberativa nell'ambito di una terna di consiglieri, e (più in generale) di buon andamento dell'Ente, sia quella di prevedere un consiglio di amministrazione composto esclusivamente dal presidente, da un esperto e da un rappresentante designato dagli organismi di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, che per legge assume anche il ruolo di vicepresidente, con esclusione della sola rappresentanza delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori, il cui rilievo amministrativo- gestionale risulterebbe certamente più attenuato anche in ragione del fatto che, per legge, esprime solo un voto consultivo. Resta ferma la procedura di nomina prevista dalla legge regionale n. 212/1979 citata;
Decreta:
Nuova composizione del consiglio di amministrazione dell'IRCAC
1. Alla luce delle superiori premesse, che nel presente e successivo articolo si intendono richiamate, il consiglio di amministrazione dell'IRCAC, così come disciplinato dagli articoli 6 e seguenti della legge regionale n. 212/1979 e successive modifiche ed integrazioni, è modificato, ed ai sensi del presente decreto, è ora costituito:
a) dal presidente;
b) da un esperto;
c) da un rappresentante designato dagli organismi di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, con funzioni di vicepresidente.
2. In conformità all'articolo 7 della legge regionale n. 212/1979 e successive modifiche ed integrazioni:
a) il presidente resta selezionato fra persone che abbiano rilevante competenza in materia economica, giuridica e finanziaria per avere svolto attività scientifiche, professionali e amministrative o per avere acquisito esperienze altamente qualificate di gestione o direzione aziendale;
b) l'esperto viene scelto tra persone che abbiano ricoperto per almeno cinque anni cariche di amministratori di enti pubblici o di aziende operanti nei settori finanziario, economico, creditizio ed industriale, o svolto attività scientifica, professionale o amministrativa nelle medesime materie;
c) l'intero consiglio di amministrazione è in ogni caso nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, e dura in carica quattro anni.
3. Resta impregiudicata ogni altra disposizione concernente gli organi dell'IRCAC contenuta nei competenti articoli della legge regionale n. 212/1979 citata, nonché ogni altra norma, statale o regionale, disciplinante il possesso dei requisiti di professionalità, moralità, conferibilità ed incompatibilità in relazione alla natura degli incarichi da conferire ai sensi del presente decreto.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale delle attività produttive ed è trasmesso all'IRCAC, a cura del Dipartimento regionale delle attività produttive.
2. Nei successivi 30 giorni, l'Ente è tenuto ad apportare le necessarie modifiche allo statuto al fine di renderlo conforme al presente provvedimento.
3. Responsabile del procedimento relativo al presente decreto è il servizio "Vigilanza e servizio ispettivo" del Dipartimento regionale delle attività produttive, avente sede legale in via Degli Emiri n. 46, 90135, Palermo - Pec: dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it.
4. Avverso il presente provvedimento è proponibile, da parte dei soggetti eventualmente titolari del relativo interesse, ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, nel termine di 120 giorni, al Presidente della Regione (ricorso straordinario).
5. Dal presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per l'erario regionale.
Palermo, 8 luglio 2016.
LO BELLO