
LEGGE REGIONALE 14 settembre 1979, n. 212
G.U.R.S. 15 settembre 1979, n. 41
Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST), l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) e l'Ente acquedotti siciliani (EAS).
TESTO COORDINATO (alla L.R. 17/2004 e con annotazioni alla data 20 ottobre 2016)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Composizione del consiglio di amministrazione dell'ESA (1)
Il consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo è costituito:
a) dal presidente;
b) dal vice presidente;
c) da sei esperti;
d) da un rappresentante del Ministero del tesoro designato dal Ministro competente;
e) da un rappresentante degli imprenditori agricoli;
f) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentantive;
g) da tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle medesime, con voto consultivo;
h) da tre rappresentanti designati dagli organismi di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.
Il presidente è scelto fra persone che abbiano rilevante competenza in materia agricola, economica e giuridica per aver svolto attività scientifiche, professionali e amministrative o per aver acquisito esperienze altamente qualificate di gestione o direzione aziendale.
Il vice presidente e gli esperti di cui alle lettere b e c sono scelti fra persone che abbiano ricoperto per almeno cinque anni cariche di amministratori di enti pubblici o di aziende operanti nel settore agricolo, economico, o svolto attività scientifica, professionale o amministrativa in materia agricola, economica e giuridica.
Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e dura in carica quattro anni.
L'art. 44 della L.R. 17/2004 ha dettato nuove disposizioni in materia di composizione e nomina del Consiglio di amministrazione senza però aver abrogato la presente norma, tuttavia emerge, relativamente ad alcuni aspetti, l'incompatibilità fra le stesse in alcune parti.
Composizione del comitato esecutivo dell'ESA
Il comitato esecutivo dell'ESA è composto dal presidente, dal vice presidente, da due esperti e da un rappresentante degli imprenditori, uno dei coltivatori diretti e uno del movimento cooperativo scelti dal consiglio di amministrazione nel suo seno.
Il comitato esecutivo esercita le attribuzioni demandategli dal consiglio di amministrazione e quelle attribuite dallo statuto dell'Ente.
Sono escluse dalle sue attribuzioni le deliberazioni sulle materie di cui alle lettere a, b e d dell'art. 19 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, e successive modifiche e integrazioni, la partecipazione in società e le deliberazioni di spesa superiore a 250 milioni.
Composizione del consiglio di amministrazione dell'IRVV (1)
(integrato dall'art. 139, comma 66, della L.R. 4/2003)
L'Istituto regionale della vite e del vino è amministrato da un consiglio di amministrazione composto:
a) dal presidente;
b) da cinque esperti tra i quali nel provvedimento di nomina viene scelto il vice presidente;
c) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali dei coltivatori diretti più rappresentative;
d) da un rappresentante designato dalle organizzazioni degli agricoltori;
e) da tre rappresentanti designati dagli organismi di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;
f) da un rappresentante designato dall'industria enologica siciliana;
g) da un rappresentante designato dall'assoenologi.
Fanno altresì parte del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle medesime.
Il presidente è scelto fra persone che abbiano rilevante competenza in materia agricola, economica, giuridica, industriale e commerciale per aver svolto attività scientifiche, professionali e amministrative o per aver acquisito esperienze altamente qualificate di gestione o direzione aziendale.
Gli esperti di cui alla lett. b sono scelti fra persone che abbiano ricoperto per almeno cinque anni cariche di amministratori di enti pubblici o di aziende operanti nel settore agricolo, economico, industriale e commerciale, o svolto attività scientifica, professionale o amministrativa nelle medesime materie.
Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta degli Assessori regionali competenti allo svolgimento della vigilanza e della tutela e dura in carica quattro anni.
La norma istitutiva della commissione di cui all'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, è abrogata a decorrere dalla nomina del consiglio di amministrazione.
L'art. 44 della L.R. 17/2004 ha dettato nuove disposizioni in materia di composizione e nomina del Consiglio di amministrazione senza però aver abrogato la presente norma, tuttavia emerge, relativamente ad alcuni aspetti, l'incompatibilità fra le stesse in alcune parti.
Composizione del consiglio di amministrazione dell'AST
L'Azienda siciliana trasporti è amministrata da un consiglio di amministrazione composto:
a) dal presidente;
b) dal vice presidente;
c) da cinque esperti.
Fanno parte altresì del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle medesime.
Il presidente è scelto fra persone che abbiano rilevante competenza in materia economica, giuridica, finanziaria ed industriale per avere svolto attività scientifiche, professionali e amministrative o per avere acquisito esperienze altamente qualificate di gestione o direzione aziendale.
Il vice presidente e gli esperti di cui alla lett. c sono scelti fra persone che abbiano ricoperto, per almeno cinque anni, cariche di amministratori di enti pubblici o di aziende operanti nei settori dei trasporti, industriali o economici, o svolto attività scientifica, professionale o amministrativa nelle medesime materie.
Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, e dura in carica quattro anni.
Disposizioni relative all'IRCAC
L'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito: "L'Istituto è persona giuridica pubblica; ha durata illimitata ed è sottoposto alla vigilanza e tutela dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca".
Organi dell'IRCAC
Sono organi dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC):
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il collegio sindacale;
d) il direttore dell'Istituto.
Composizione del consiglio di amministrazione dell'IRCAC (1)
L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione è amministrato da un consiglio di amministrazione composto:
a) dal presidente;
b) da tre esperti;
c) da tre rappresentanti designati dagli organismi di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, tra i quali nel provvedimento di nomina viene scelto il vice presidente.
Fanno altresì parte del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle medesime.
Il presidente è scelto fra persone che abbiano rilevante competenza in materia economica, giuridica e finanziaria per aver svolto attività scientifiche, professionali e amministrative o per aver acquisito esperienze altamente qualificate di gestione o direzione aziendale.
Gli esperti di cui alla lett. b sono scelti fra persone che abbiano ricoperto per almeno cinque anni cariche di amministratori di enti pubblici o di aziende operanti nei settori finanziario, economico, creditizio ed industriale, o svolto attività scientifica, professionale o amministrativa nelle medesime materie.
Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, e dura in carica quattro anni.
Per la definizione delle rappresentanze dell'IRCAC, si rimanda al Decr. Ass. Attività Produttive 20 ottobre 2016.
Attribuzioni del consiglio di amministrazione dell'IRCAC
Compete al consiglio di amministrazione deliberare sulle seguenti materie:
a) programma generale annuale di interventi creditizi ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 37;
b) regolamenti e norme di gestione per l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;
c) atti ed operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonchè tutte le operazioni di credito da effettuare in favore degli enti beneficiari ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;
d) bilancio consuntivo annuale;
e) nomina, a seguito di pubblico concorso per titoli, del direttore generale;
f) contratti e regolamenti del personale e tutti i provvedimenti riguardanti il medesimo, ivi compreso il direttore dell'Ente;
g) statuto e relative modifiche;
h) ogni altro oggetto riguardante il funzionamento e l'attività dell'Istituto stabilito da leggi e regolamenti.
Disposizioni relative alla CRIAS
L'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, è sostituito con il seguente:
"La Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane è persona giuridica pubblica ed ha durata illimitata. Essa è posta sotto la vigilanza dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca".
Organi della CRIAS
(introdotto dall'art. 22 della L.R. 35/91)
1. Sono organi della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.):
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il collegio dei revisori dei conti;
d) il direttore generale.
Composizione del consiglio di amministrazione della CRIAS (1)
La Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane è amministrata da un consiglio di amministrazione composto:
a) dal presidente;
b) da quattro esperti;
c) da quattro rappresentanti designati dalle associazioni regionali di categoria tra i quali nel provvedimento di nomina viene scelto il vice presidente.
Fanno parte altresì del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle medesime.
Il presidente è scelto fra persone che abbiano rilevante competenza in materia economica, giuridica, finanziaria ed industriale per aver svolto attività scientifiche, professionali e amministrative o per aver acquisito esperienze altamente qualificate di gestione o direzione aziendale.
Gli esperti di cui alla lett. b sono scelti fra persone che abbiano ricoperto per almeno cinque anni cariche di amministratori di enti pubblici o di aziende operanti nei settori finanziario, economico, industriale e creditizio, o svolto attività scientifica, professionale o amministrativa nelle medesime materie.
Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, e dura in carica quattro anni.
Per la definizione delle rappresentanze della CRIAS, si rimanda al Decr. Ass. Attività Produttive 20 ottobre 2016.
Attribuzioni del consiglio di amministrazione della CRIAS
(modificato dall'art. 23 della L.R. 35/91)
Compete al consiglio di amministrazione deliberare sulle seguenti materie:
a) regolamenti e norme per l'ordinamento e l'attività della Cassa;
b) programma annuale di attività della Cassa;
c) bilancio consuntivo annuale;
d) nomina, a seguito di pubblico concorso per titoli, del direttore generale;
e) regolamento del personale e tutti i provvedimenti riguardanti il medesimo, ivi compreso il direttore generale;
f) direttive per la gestione del credito di esercizio;
g) proposte al Comitato regionale per il credito ed il risparmio in ordine al fido massimo da accordarsi alle singole imprese artigiane per le operazioni di credito di esercizio, il relativo tasso di interesse nonchè le opportune facilitazioni per le cooperative artigiane;
h) determinazione periodica dell'ammontare della commissione di cui agli articoli 3 ed 8 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31;
i) statuto e relative modifiche;
l) tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ogni altro oggetto riguardante l'attività della Cassa stabilito da leggi o regolamenti.
In ordine alle deliberazioni dei bilanci della IRCAC, della CRIAS, vedi le nuove disposizioni di cui all'art. 55, comma 6 e seguenti, della L.R. 10/99.
Composizione del consiglio di amministrazione dell'EAS
Il consiglio di amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani è costituito:
a) dal presidente;
b) da sei esperti;
c) da tre rappresentanti designati dalle associazioni dei comuni aventi sede in Sicilia;
d) da un rappresentante del Ministero dei trasporti e comunicazioni designato dal Ministro competente;
e) da un rappresentante del Ministero del tesoro designato dal Ministro competente.
Il vice presidente è scelto con il provvedimento di nomina fra i componenti di cui alle precedenti lettere b e c.
Fanno altresì parte del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle medesime.
Il presidente è scelto fra persone che abbiano rilevante competenza nelle materie attinenti ai fini istituzionali dell'Ente per avere svolto attività scientifiche, professionali e amministrative o per avere acquisito esperienze altamente qualificate di gestione o direzione aziendale nelle medesime materie.
Gli esperti di cui alla lett. b sono scelti tra persone che abbiano ricoperto per almeno cinque anni cariche di amministratori di enti pubblici o di aziende operanti in settori connessi all'attività istituzionale dell'Ente o svolto attività scientifica, professionale o amministrativa nelle medesime materie.
Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, e dura in carica quattro anni.
Sostituzioni di amministratori
In caso di dimissioni, revoca o qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di uno o più componenti dei consigli di amministrazione degli enti di cui ai precedenti articoli, i sostituti sono nominati per il periodo occorrente a completare il quadriennio e cessano dal mandato contemporaneamente agli altri componenti.
Composizione dei collegi dei revisori dei conti (1)
I collegi dei revisori dei conti dell'IRVV, dell'AST, dell'IRCAC e della CRIAS sono composti da tre membri:
a) un magistrato della Corte dei conti, che lo presiede;
b) un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze;
c) un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti da almeno tre anni designato dall'Assessore regionale competente o di intesa dagli Assessori regionali competenti allo svolgimento della vigilanza e della tutela.
Sono membri supplenti un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ed un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti da almeno tre anni designato dall'Assessore regionale competente o di intesa dagli Assessori regionali competenti allo svolgimento della vigilanza e della tutela.
I collegi dei revisori dei conti dell'Ente di sviluppo agricolo e dell'Ente acquedotti siciliani sono composti da tre membri:
a) un magistrato della Corte dei conti, che lo presiede;
b) un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze;
c) un rappresentante del Ministero del tesoro, designato dal Ministro competente.
Sono membri supplenti un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ed un rappresentante del Ministero del tesoro designato dal Ministro competente.
I revisori effettivi e supplenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica quattro anni.
I membri del collegio dei revisori, allo scadere del quadriennio, non possono essere riconfermati.
Per effetto dell'art. 14 della L.R. 16/2002 ai componenti degli organi di cui al presente articolo si applica la disposizione di cui al comma 7 dell'art. 3 della L.R. 22/95 e successive modifiche ed integrazioni.
Incompatibilità
I membri del Parlamento e quelli dell'Assemblea regionale siciliana, i candidati al Parlamento e all'Assemblea regionale siciliana, i presidenti e gli assessori delle amministrazioni provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, non possono ricoprire la carica di amministratori, revisori o sindaci degli enti di cui alla presente legge e delle società cui gli enti stessi partecipano direttamente o tramite società collegate. La decadenza dalla carica avviene automaticamente al verificarsi della incompatibilità di cui sopra.(1)
La Corte costituzionale con sentenza n. 127 dell'8/15 aprile 1987 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo annotato, limitatamente alle dizioni "I membri del Parlamento" ed "i candidati al Parlamento".
Validità delle riunioni e delle deliberazioni
Per la validità delle riunioni dei consigli di amministrazione e del comitato esecutivo previsti dalla presente legge è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Partecipazione alle sedute
Alle riunioni dei consigli di amministrazione e del comitato esecutivo previsti dai precedenti articoli partecipano con voto consultivo i direttori dei rispettivi enti ed assistono i componenti dei rispettivi collegi dei revisori dei conti, previa loro tempestiva convocazione, a pena di invalidità della seduta.
Indennità
Le indennità spettanti ai presidenti ed ai componenti dei consigli di amministrazione, del comitato esecutivo e dei collegi dei revisori dei conti di cui alla presente legge, per l'esercizio delle funzioni, per la partecipazione ai lavori e per le trasferte, sono stabilite, per i vari enti, con decreti del Presidente della Regione, adottati previa delibera della Giunta regionale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
E' vietata la corresponsione di qualsiasi ulteriore indennità o compenso a qualunque titolo.
Controlli
(modificato e dall'art. 24 della L.R. 35/91 e dall'art. 53, comma 12, della L.R. 17/2004
Tutte le deliberazioni dell'IRVV, dell'AST, della IRCAC, della CRIAS e dell'EAS inerenti a bilanci, ad atti di programmazione annuale e pluriennali e alle relative relazioni di attuazione, nonchè le deliberazioni inerenti ad operazioni di anticipazione su quote future dei fondi di dotazione sono sottoposte, su proposta degli Assessori competenti all'esercizio dei poteri di tutela e vigilanza e previo parere dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, all'approvazione della Giunta regionale. (1)
Salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, le deliberazioni inerenti alla costituzione di nuove società, alla partecipazione a società esistenti, agli organici del personale ed i relativi regolamenti, nonchè quelle inerenti al trasferimento di beni immobili sono sottoposte all'approvazione degli Assessori competenti all'esercizio dei poteri di tutela e vigilanza, che decidono, previa acquisizione del parere dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, entro quaranta giorni dalla loro ricezione, trascorsi i quali le deliberazioni si intendono approvate. (2)
Nel caso di incapienza di uno dei fondi di rotazione istituiti presso la CRIAS, il consiglio di amministrazione della stessa CRIAS potrà adottare deliberazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, previo parere della Giunta regionale, nei modi e con le procedure di cui all'art. 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, concernenti la temporanea utilizzazione delle disponibilità di altri fondi di rotazione. (2) (3)
Tutte le deliberazioni di cui al presente articolo ad eccezione di quelle relative ad atti di ammissione singola a contributi e a finanziamenti diretti, sono trasmessi in copia, entro dieci giorni dalla data di adozione, oltre che agli Assessorati regionali competenti allo svolgimento della vigilanza e della tutela anche alla Presidenza della Regione. (3)
Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di controlli sulle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi dell'ESA.
In ordine alle deliberazioni dei bilanci della IRCAC, della CRIAS, vedi le nuove disposizioni di cui all'art. 55, comma 6 e seguenti, della L.R. 10/99.
Per quanto concerne il controllo delle deliberazioni della CRIAS, lo stesso è regolato dalle disposizioni contenute nell'art. 27 della L.R. 35/91, mentre il controllo delle deliberazioni dell'IRCAC, è regolato dall'art. 23 della L.R. 36/91.
Ai sensi dell'art. 34 della L.R. 7/2003 il sistema di controlli previsto dal presente comma non si applica all'Ente acquedotti siciliani.
I collegi dei revisori di cui al precedente art. 15 esercitano le funzioni previste per i collegi sindacali e dei revisori dei conti già operanti presso gli enti di cui alla presente legge.
I dipendenti di amministrazioni o enti pubblici chiamati a far parte di organi collegiali di controllo di enti pubblici regionali debbono essere nominati, previa intesa con l'Amministrazione di appartenenza, tra il personale in servizio nel territorio della Regione. (1)
La Corte costituzionale con sentenza n. 224 del 26 maggio-3 giugno 1999 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo annotato, nella parte in cui prevede che anche i magistrati della Corte dei conti chiamati a far parte degli organi collegiali di controllo di enti pubblici regionali debbono essere nominati tra quelli in servizio nel territorio della Regione.
Sono abrogate le disposizioni contenute: negli articoli 18 e 21 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21; nell'art. 6 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 74; nell'art. 6 della legge regionale 13 marzo 1950, n. 22; negli articoli 11, 12, 13 e 14 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12; negli articoli 5 e 6 della legge regionale 27 dicembrere 1954, n. 50 e loro successive modifiche ed integrazioni e nel terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95.
Sono altresì abrogate le norme di legge e statutarie incompatibili con quelle contenute nella presente legge.
I consigli di amministrazione degli enti interessati dovranno predisporre o adeguare le norme statutarie entro il termine di trenta giorni dalla data di insediamento degli organi amministrativi costituiti ai sensi delle precedenti disposizioni, con deliberazioni da approvarsi ai sensi del primo comma dell'art. 21 della presente legge.
Gli amministratori e i componenti dei collegi sindacali ed i revisori dei conti dell'ESPI, dell'EMS, della AZASI, dell'IRCAC, della CRIAS, dell'AST, dell'ESA, dell'IRVV e dell'EAS non sono eleggibili a consiglieri provinciali e comunali di comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti ove non cessino dalle rispettive funzioni almeno 90 giorni prima del compimento del quinquennio della data delle precedenti elezioni comunali e provinciali. In caso di scioglimento anticipato dei consigli la cessazione dalle rispettive funzioni deve avvenire entro dieci giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali.
Le predette cause di ineleggibilità non operano come causa di incompatibilità nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente fino alla scadenza del mandato ricoperto alla data di entrata in vigore della presente legge.