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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 20 luglio 2016

G.U.R.S. 2 settembre 2016, n. 38

Procedure per l'istituzione e norme di salvaguardia e di tutela dei Geositi della Sicilia.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visti il D.P.R. n. 635 del 30 agosto 1975 ed il D.P.R n. 637 del 30 agosto 1975, che dispongono il passaggio delle funzioni legislative ed amministrative dello Stato alla Regione siciliana, in materia di tutela del paesaggio;

Visto il D.P. n. 472/Area 1^/S.G. del 4 novembre 2015, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore regionale all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il dott. Maurizio Croce;

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, ed, in particolare, l'articolo 68, comma 4, il quale stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito internet della Regione siciliana;

Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 "Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica" e s.m.i., e specificatamente l'art. 20, relativo alla definizione degli interventi;

Viste le leggi regionali n. 98 del 6 maggio 1981 e n. 14 del 9 agosto 1988 e s.m.i, recanti disposizioni per l'istituzione nella Regione siciliana di Parchi e Riserve naturali;

Visto il decreto legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive disposizioni integrative e correttive di cui ai D.Lgs. n. 156 del 24 marzo 2006 e D.Lgs. n. 157 del 24 marzo 2006 nonché dai D.Lgs. n. 62 del 26 marzo 2008 e D.Lgs. n. 63 del 26 marzo 2008;

Vista la legge regionale n. 25 dell'11 aprile 2012 "Norme per il riconoscimento, la catalogazione e la tutela dei Geositi in Sicilia";

Visto il D.A. n. 87 dell'11 giugno 2012, attuativo della legge regionale n. 25/2012 già citata, e s.m.i;

Considerate quali finalità istitutive dei Geositi la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 25 dell'11 aprile 2012;

Visto il "Catalogo regionale dei Geositi della Sicilia" comprensivo dei Geositi istituiti e dell'Elenco dei "Siti di interesse geologico";

Viste le "Procedure per l'istituzione e norme di salvaguardia e di tutela dei Geositi della Sicilia" appositamente formulate;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 6 del 21 gennaio 2016, con la quale la Giunta regionale ha condiviso gli elaborati concernenti sia le "Procedure per l'istituzione e norme di salvaguardia e tutela dei Geositi della Sicilia" sia l'elenco dei "Siti di interesse geologico" che saranno progressivamente istituiti come Geositi;

Considerato che i "Siti di interesse geologico" rappresentano luoghi di riconosciuto interesse scientifico da istituire progressivamente come Geositi;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate le "Procedure per l'istituzione e norme di salvaguardia e tutela dei Geositi della Sicilia", di cui all'allegato 1, i cui effetti decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2

E' approvato l'Elenco dei "Siti di interesse geologico", che saranno progressivamente istituiti come Geositi, di cui all'allegato 2. Tale Elenco potrà essere aggiornato annualmente cosi come previsto nell'allegato 1 del presente provvedimento.

Art. 3

Le premesse e gli allegati 1 e 2 formano parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito ufficiale del Dipartimento regionale dell'ambiente.

Palermo, 20 luglio 2016.

CROCE

ALLEGATO 1

PROCEDURE PER L'ISTITUZIONE E NORME DI SALVAGUARDIA E DI TUTELA DEI GEOSITI DELLA SICILIA

Art. 1

Generalità

1. Con la legge regionale n. 25 del 2012 "Norme per il riconoscimento, la catalogazione e la tutela dei geositi in Sicilia", viene istituito il Catalogo regionale dei Geositi della Sicilia e con il conseguente D.A. attuativo n. 87/12 vengono definiti gli strumenti amministrativi per l'attuazione della normativa quali il Centro di documentazione dei Geositi, la Commissione tecnico-scientifica e le modalità di istituzione del Geosito.

2. Si definiscono Geositi quelle località o territori in cui è possibile riscontrare un interesse geologico, geomorfologico, paleontologico, mineralogico o altri interessi connessi con la natura geologica dei luoghi e che, presentando un riconosciuto valore scientifico/ambientale, vanno preservati con norme di tutela specifiche.

3. Il Catalogo regionale dei Geositi della Sicilia è un database, realizzato attraverso la schedatura e la successiva restituzione su Sistema Informativo Geografico, delle informazioni riguardanti:

a) "Geositi" (istituiti ai sensi del D.A. n. 87/12);

b) "Siti di interesse geologico" - siti di riconosciuto interesse scientifico che verranno progressivamente istituiti;

c) "Siti di Attenzione" - siti i cui requisiti di rarità e rappresentatività devono essere confermati da studi ed approfondimenti scientifici per essere successivamente inseriti tra i "Siti di interesse geologico".

4. All'implementazione del Catalogo regionale dei Geositi possono concorrere tutti i soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 5 del D.A. n. 87/12.

5. Il termine "Geosito" è riservato solo a quei "Siti di interesse geologico" che vengono istituiti con apposito decreto.

6. Il Geosito può presentare una "Fascia di rispetto" cioè un'area adiacente posta a salvaguardia dell'integrità, del valore geologico e/o del valore scenico-estetico dello stesso, che può comprendere eventuali interessi secondari o contestuali.

7. Il Centro di documentazione dei Geositi è l'ufficio del Dipartimento regionale dell'ambiente preposto alla formulazione dei criteri di catalogazione dei siti di interesse geologico e all'implementazione del Catalogo, anche attraverso attività di rilevamento geologico, fotografico e topografico e al coordinamento di tutte le attività relative all'attuazione della normativa.

8. La Commissione tecnico-scientifica (CTS) è presieduta dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente ed è composta da rappresentanti delle Università siciliane e di Enti regionali direttamente coinvolti nell'apposizione del vincolo. La CTS esprime parere sull'istituzione di nuovi Geositi, proposti dal Centro di documentazione, nonché sulla modifica di quelli esistenti e definisce criteri per la tutela e la valorizzazione del sito.

9. L'Assessore per il territorio e l'ambiente può affidare la gestione dei Geositi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 25/12 a comuni, province regionali (o nuovo ente sostitutivo) e Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, senza la corresponsione di alcun onere finanziario.

10. Gli enti, di cui al comma precedente, interessati alla gestione dovranno presentare apposita richiesta all'Assessorato del territorio e dell'ambiente corredata da specifico Piano di gestione, redatto secondo indirizzi, criteri e linee guida forniti dallo stesso Assessorato. L'eventuale gestione verrà affidata all'ente il cui Piano di gestione verrà approvato dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente a seguito di valutazione della CTS.

11. L'ente gestore può a sua volta avvalersi, tramite specifici accordi o convenzioni, di Università, enti di ricerca, associazioni naturalistiche territorialmente competenti, soggetti privati proprietari dell'area su cui insiste il Geosito, secondo indirizzi, criteri e linee guida presenti nel Piano di gestione approvato dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente.

12. Per i Geositi ricadenti all'interno di Parchi regionali e/o di Riserve naturali l'eventuale gestione potrà essere richiesta solo dai rispettivi soggetti gestori (art. 2, comma 3, legge regionale n. 25/12).

13. Qualora il Geosito ricada in parte in un'area naturale protetta, l'Assessorato del territorio e dell'ambiente potrà provvedere, con le procedure di cui alla legge regionale n. 98/81 e s.m.i, ad ampliare i confini dell'area protetta al fine di ricomprendere nella stessa il predetto Geosito.

14. Per i Geositi ricadenti nelle zone C e D di Parco, l'Assessorato del territorio e dell'ambiente potrà provvedere, sempre con le procedure di cui alla legge regionale n. 98/81 e s.m.i, a modificare il regime di protezione dell'area su cui insiste il Geosito.

Art. 2

Elenco dei "Siti di interesse geologico" ed istituzione di un Geosito

L'elenco dei "Siti di interesse geologico" approvato con le presenti norme è costituito dai siti di cui al precedente art. 1, comma 3, lett. b). Questi si distinguono in "segnalati", "proposti" ed "inventariati", in relazione ad un grado crescente di informazioni, e vengono catalogati sulla base dell'interesse scientifico e del grado di interesse (mondiale, nazionale, regionale e locale).

1. L'elenco dei "Siti di interesse geologico" viene aggiornato, con cadenza annuale, qualora si riscontrino le seguenti condizioni:

a) Nuovo inserimento. Può verificarsi sulla base di nuove segnalazioni (ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 25/12 e dell'art. 5 del D.A. n. 87/12) o sulla base di una conferma dei requisiti di rarità e rappresentatività dei "Siti di attenzione" già censiti nel Catalogo (art. 1, comma 3, lett. c).

b) Modifica. Può verificarsi qualora gli approfondimenti degli studi abbiano modificato l'estensione/ubicazione o la rivalutazione del tipo e grado di interesse geologico di un "Sito di interesse geologico" già in elenco.

2. La proposta di istituzione di un "Sito di interesse geologico", già inserito nell'elenco, viene presentata, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.A. n. 87/12, dal Centro documentazione alla CTS in funzione di un ordine di "Priorità di istituzione". Quest'ultima viene calcolata tramite una matrice (consultabile nel sito http://www.artasicilia.eu/old_ site/web/geositi/index.html) che, tenendo conto delle peculiarità geologiche del sito ("Valore intrinseco") e della sua "Vulnerabilità", stabilisce una gerarchia tra i siti "inventariati" che presentano lo stesso grado di interesse geologico.

Art. 3

Iter procedurale per l'istituzione del Geosito ai sensi della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 (durata massima 150 giorni)

1. Avvio procedura - Nomina del responsabile del procedimento. Comunicazione di avvio del procedimento da parte del Centro di documentazione ai soggetti pubblici e privati coinvolti dall'istituzione del Geosito.

2. Comunicazione da parte del Centro di documentazione a tutti i soggetti individuati dal precedente art. 1, comma 9, della possibilità di gestione del Geosito. Gli Enti interessati dovranno manifestare l'eventuale interesse alla gestione con le modalità previste dal già citato art. 1, comma 10.

3. Definizione dell'istruttoria per l'istituzione del Geosito, da parte del Centro di documentazione, comprendente la scheda tecnico- scientifica, la proposta di perimetrazione e le prescrizioni attuative delle misure di salvaguardia, entro 15 giorni dall'avvio del procedimento e trasmissione alla CTS con richiesta parere.

4. Convocazione della Commissione tecnico-scientifica dei Geositi per l'emissione del parere entro 20 giorni dalla richiesta dello stesso.

5. Trasmissione del parere della CTS da parte del Centro documentazione all'amministrazione comunale per la pubblicazione nell'albo pretorio online, entro 15 giorni dallo svolgimento della seduta.

6. Pubblicazione del parere entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso e comunicazione al Centro documentazione dell'avvenuta affissione. Il periodo di pubblicazione previsto è di 20 giorni, più ulteriori 10 giorni per eventuali osservazioni e/o opposizioni che devono essere inoltrate al Centro documentazione entro i successivi 5 giorni.

7. In caso di osservazioni ed opposizioni sarà cura del Centro documentazione istruirle e sottoporle alla CTS che, dopo opportuna valutazione, si esprimerà a riguardo entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse.

8. Istituzione del Geosito con decreto assessoriale.

9. Pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'ambiente.

10. Notifica del decreto ai soggetti interessati pubblici e privati.

11. L'istituzione come Geositi dei "Siti di interesse geologico" presenti in area di riserva o in zona A e B di Parco, poiché inseriti in aree già tutelate, intende soprattutto valorizzare gli aspetti e le peculiarità scientifiche di questi siti. Per la loro istituzione si prescinde dall'applicazione dei precedenti punti 5, 6 e 7 dell'iter procedurale.

Art. 4

Attività non consentite nell'area del Geosito

1. Nell'area del Geosito, ai sensi del precedente art. 1, comma 5, fatte salve le norme vigenti in materia di tutela dei beni culturali e ambientali, della tutela del suolo, delle acque nonché i vincoli già istituiti in base ad esse, sono vietate le attività che possono compromettere l'integrità e le dinamiche degli ambienti naturali. In particolare non è consentito:

a) alterare la morfologia del terreno o lo stato dei luoghi;

b) asportare o danneggiare affioramenti rocciosi, concrezioni, fossili, reperti paleontologici e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;

c) alterare il regime idrico;

d) aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattiva;

e) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti nonché scaricare a terra qualsiasi altro materiale solido o liquido;

f) realizzare nuove costruzioni;

g) realizzare nuove strade nonché fare modifiche plano altimetriche tipologiche e formali a quelli esistenti;

h) realizzare nuovi elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche ed impianti tecnologici a rete;

i) apporre strutture cartellonistiche non inerenti il Geosito;

j) demolire e ricostruire immobili esistenti.

2. In aggiunta ai divieti di cui al precedente comma, il decreto di istituzione di un Geosito può prevedere specifiche norme di tutela dovute alla peculiarità del singolo Geosito.

3. In condizioni strettamente circoscritte relative a problematiche specifiche, a seguito di richiesta all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente da parte dell'Ente territorialmente competente, possono essere introdotte eventuali deroghe ai suddetti divieti con specifico provvedimento amministrativo, previo parere positivo della Commissione tecnicoscientifica.

Art. 5

Attività consentite nell'area del Geosito

1. Interventi mirati alla salvaguardia del Geosito stesso, alla mitigazione del rischio geomorfologico ed idraulico ed in generale del rischio per la pubblica incolumità, previo nulla-osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente, sentito il parere della CTS.

2. Interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili ed impianti tecnologici esistenti di cui alla lettera a) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.

3. Interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale degli edifici che non comportino delle modifiche strutturali (con esclusione pertanto della loro demolizione totale e ricostruzione), di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, previo nulla-osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'Ambiente, sentito il parere della CTS.

4. Interventi di manutenzione ordinaria sulle strade, sugli elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete esistenti.

5. Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade, sugli elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete esistenti, previo nulla-osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente, sentito il parere della CTS.

6. Interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di abbattimento di barriere architettoniche, previo nulla-osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente, sentito il parere della CTS.

7. Interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza che questi comportino modifiche dello stato dei luoghi previo nulla-osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere della CTS.

Art. 6

Attività non consentite nella fascia di rispetto

1. Nella fascia di rispetto, ai sensi del precedente art. 1, comma 6, fatte salve le norme vigenti in materia di tutela dei beni culturali e ambientali, della tutela del suolo, delle acque ed i vincoli già istituiti in base ad esse, sono vietate le attività che possono compromettere direttamente e/o indirettamente l'integrità del Geosito. In particolare non è consentito:

a. eseguire movimenti terra non finalizzati alla salvaguardia/valorizzazione del Geosito stesso;

b. alterare il regime idrico se non al fine della salvaguardia/valorizzazione del Geosito stesso;

c. le attività di cui al precedente art. 4, comma 1, punti b, d, e, f, g, h, i, j.

2. In condizioni strettamente circoscritte relative a problematiche specifiche, a seguito di richiesta all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente da parte dell'Ente territorialmente competente, possono essere introdotte eventuali deroghe ai suddetti divieti con specifico provvedimento amministrativo, previo parere positivo della Commissione tecnicoscientifica.

Art. 7

Attività consentite nella fascia di rispetto

1. Realizzazione di strutture movibili per la valorizzazione del Geosito e per la fruizione, previo parere della CTS;

2. Attività di cui al precedente art. 5, comma 1;

3. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale degli edifici che non comportino delle modifiche strutturali, di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78;

4. Interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale compatibili con le altre norme di tutela;

5. Interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di abbattimento di barriere architettoniche;

6. Interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza che questi comportino variazioni dell'integrità del valore geologico e/o scenicoestetico del Geosito.

Art. 8

Efficacia ed effetti dell'istituzione dei Geositi

1. Le disposizioni contenute nel decreto di istituzione del Geosito hanno carattere vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici nonché per i soggetti privati dalla data di pubblicazione dello stesso.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma sono vincoli sovraordinati agli strumenti urbanistici adottati o approvati.

3. L'emanazione del decreto istitutivo del Geosito comporta la decadenza delle concessioni ed autorizzazioni edilizie, ove i lavori relativi non siano stati avviati, qualora queste risultino in contrasto con le norme d'uso del suddetto decreto.

4. Dopo l'istituzione dei Geositi e la relativa pubblicazione del decreto di istituzione dagli enti interessati, le progettazioni in atto di opere pubbliche ricadenti nelle stesse aree sono sospese e l'eventuale prosecuzione è subordinata al rilascio del nulla-osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente, sentito il parere della CTS.

5. Le limitazioni all'uso del territorio, nonché tutte le prescrizioni poste dall'istituzione del Geosito a carico di soggetti pubblici e privati, garantiscono l'interesse pubblico generale della tutela dell'ambiente, non hanno contenuti espropriativi e pertanto non prevedono corresponsione di indennità espropriativa.

Art. 9

Attività di controllo e sanzioni

1. Le competenze di vigilanza in merito al rispetto delle norme di salvaguardia dei siti di interesse geologico e dei Geositi istituiti sono attribuiti al Comando del Corpo forestale della Regione siciliana.

2. I provvedimenti aventi natura autorizzatoria sono trasmessi tempestivamente dal Centro documentazione al comune o all'ente gestore e al Comando del Corpo forestale, ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.

3. Per le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale n. 98/81 e s.m.i. per le violazioni nell'ambito dei Parchi e delle Riserve.

4. L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo del ripristino dei luoghi a carico del trasgressore nonché della restituzione di quanto eventualmente asportato.

5. L'amministrazione comunale ingiunge al trasgressore l'ordine di ripristino dei luoghi di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e non superiore a novanta giorni, in conformità alle prescrizioni dettate dallo stesso e ne regolamenta la conseguente attuazione.