Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 8 settembre 2016

G.U.R.S. 30 settembre 2016, n. 42

Aggregati di assistenza ospedaliera da privato - anno 2016.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, sul riordino della disciplina in materia sanitaria;

Visto il D.A. n. 890 del 17 giugno 2002 e s.m.i.;

Visto il D.A. n. 1174 del 30 maggio 2008 e s.m.i., recante disposizioni sui "Flussi informativi";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del Sistema sanitario siciliano ed in particolare l'art. 25 "Erogazione di attività da parte di strutture private";

Visto il Piano sanitario regionale 2011/13, approvato con D.P.R. n. 282 del 18 luglio 2011, previo parere della VI Commissione legislativa che, nel richiamare i contenuti del Programma operativo regionale, mira a perseguire il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza;

Ritenuto obiettivo prioritario della Regione Siciliana il raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di qualità di assistenza secondo quanto previsto dal Piano sanitario regionale 2011-2013;

Visto il D.A. n. 923/2013 del 14 maggio 2013, con il quale sono state adottate, a far data dall'1 giugno 2013, le tariffe di cui al D.M. 18 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2013, per le prestazioni di assistenza ospedaliera;

Visto il D.A. n. 924/2013 del 14 maggio 2013, con il quale sono state adottate, a far data dall'1 giugno 2013, le tariffe di cui al D.M. 18 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2013, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

Visto il D.A. n. 954/2013 del 17 maggio 2013, con il quale sono state rideterminate, a far data dall'1 giugno 2013, le tariffe per le prestazioni erogate in regime di day service;

Vista la delibera n. 218, con la quale la Giunta regionale nella seduta del 27 giugno 2013 ha apprezzato il programma operativo di consolidamento e sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Servizio sanitario regionale, in prosecuzione del programma operativo 2010/2012, proposto ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, adottato con D.A. n. 476 del 26 marzo 2014;

Visto il Patto per la salute per gli anni 2014-2016, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio 2014, che introduce i principi a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario dell'intero sistema sanitario nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell'appropriatezza delle prestazioni;

Visto il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (mille proroghe) convertito, con modificazioni, in legge 25 febbraio 2016, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2016, che prevede: "...omissis... Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, costituiscono riferimento fino alla data del 30 settembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica.

Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, costituiscono riferimento, fino alla data del 31 dicembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica".

Considerato che anche per il settore dell'ospedalità privata convenzionata la Regione è tenuta, in base alle risorse disponibili, a definire annualmente il tetto di spesa regionale da assegnare attraverso la determinazione degli aggregati provinciali nonché a stabilire i criteri per la contrattazione, da parte dei direttori generali delle ASP, dei budget da assegnare alle singole strutture accreditate;

Considerato che i tetti di spesa per ogni singolo comparto si configurano quali strumenti indispensabili per garantire il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale, e per mantenere l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, in attuazione dei fondamentali principi legati al miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e alla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica;

Preso atto che nel corso dell'incontro del 14 aprile 2016 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, è stata raggiunta l'Intesa (Rep. atti n. 62/CSR) sulla proposta ministeriale di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2016;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, anche per l'assistenza ospedaliera privata convenzionata la Regione è tenuta, sulla base delle risorse disponibili (Fondo sanitario regionale), a definire annualmente il tetto di spesa da assegnare attraverso la determinazione degli aggregati provinciali nonché a stabilire i criteri per la contrattazione, da parte dei direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali, dei budget da assegnare alle singole strutture;

Preso atto degli esiti del confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge regionale n. 5/2009, in merito ai contenuti di cui al presente decreto;

Vista la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) che all'articolo 1, comma 574, lett. a) ha modificato il comma 14 dell'art. 15 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, apportando le seguenti variazioni: "A tutti i contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014... omissis";

Vista la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) che all'articolo 1, comma 574, lett. b) ha ulteriormente modificato il comma 14 dell'art. 15 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apportando le seguenti variazioni: "A decorrere dall'anno 2016, in considerazione del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialità all'interno del territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza... omissis...., in deroga ai limiti previsti dal primo periodo. Al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga di cui al periodo precedente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonché gli obiettivi previsti dall'articolo 9-quater, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; possono contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo finanziario anche misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria. Le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità e i relativi criteri di appropriatezza sono definiti con successivo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

In sede di prima applicazione sono definite prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità i ricoveri individuati come "ad alta complessità" nell'ambito del vigente Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.... omissis";

Considerato, per effetto dell'applicazione del comma 14 dell'art. 15 del D.L. n. 95/2012, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012 n. 135, che l'aggregato di spesa annua per l'assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2016 si attesta in euro 469.660,000,00, come esplicitato nella tabella sottostante:

.

Totale spesa sostenuta nel 2011

Aggregato 2016= spesa 2011- 2%

Attività di ricovero

463.738.000,00

454.463.000,00

Attività extra regionale

8.657.000,00

8.484.000,00

DRG in "fuga"

6.850.000,00

6.713.000,00

TOTALE

479.245.000,00

469.660.000,00

Preso atto del D.D.G. n. 1132 del 29 giugno 2015 di approvazione della transazione sottoscritta in data 21 maggio 2015 con la soc. Ginnic Club Vanico s.r.l. in cui è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2015, sarà destinata alla provincia di Trapani, per la branca di riabilitazione, l'incremento della somma di euro 1.800.000,00 da destinarsi alla contrattualizzazione da parte dell'ASP di Trapani della suddetta struttura per n. 25 p.l. di riabilitazione;

Visto il DA n. 1418 del 12 agosto 2015 e s.m.i., con i quali sono stati determinati gli aggregati provinciali e regionali per l'assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2015, come riportato nella tabella sottostante:

AZIENDE SANITARIE

AGGREGATO 2014

DECREMENTI D.A. N. 1418 DEL 12 AGOSTO 2015

INCREMENTI D.A. N. 1418 DEL 12 AGOSTO 2015

AGGREGATO 2015

Attività ordinaria di ricovero

.

.

.

.

ASP AG

12.218.000,00

.

.

12.218.000,00

ASP CL

14.368.000,00

.

.

14.368.000,00

ASP CT

152.501.000,00

.

.

152.501.000,00

ASP ME

68.919.000,00

- 2.991.000,00

557.000,00

66.485.000,00

ASP PA

147.872.000,00

- 2.576.000,00

1.848.000,00

147.144.000,00

ASP RG

7.587.000,00

.

728.000,00

8.315.000,00

ASP SR

35.721.000,00

.

.

35.721.000,00

ASP TP

15.277.000,00

.

1.800.000,00

17.077.000,00

.

454.463.000,00

.

.

453.829.000,00

Mobilità attiva extra regione

8.484.000,00

.

.

8.484.000,00

DRG in "fuga"

6.713.000,00

.

2.434.000,00

9.147.000,00

.

469.660.000,00

.

.

471.460.000,00

Ritenuto che per l'effetto della transazione sottoscritta in data 21 maggio 2015 con la soc. Ginnic Club Vanico s.r.l. di confermare l'aggregato complessivo regionale, per l'anno 2016, in euro 471.460.000,00, pari a quello determinato per l'anno 2015;

Visto il D.D.G. n. 199 del 10 febbraio 2015, con il quale è stato revocato l'accreditamento istituzionale concesso alla Casa di cura Santa Rita di Messina;

Vista la nota prot. n. 36441 del 29 aprile 2015 a firma congiunta dei dirigenti generali dei Dipartimenti regionali di questo Assessorato indirizzata al legale rappresentante della Casa di cura COT - Cure ortopediche traumatologiche S.p.A. di Messina;

Vista la nota della Casa di cura COT di Messina del 6 maggio 2015;

Visto il D.D.G. n. 1018 del 16 giugno 2015, con il quale sono accreditati n. 9 posti letto per acuti alla Casa di cura COT di Messina;

Vista la nota prot. n. 63655/15.2 del 14 luglio 2015 della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Messina assunta al protocollo di questo Assessorato con n. 61910 del 31 luglio 2015;

Considerato che l'importo consuntivato per l'anno 2011 della ex Casa di cura Santa Rita di Messina, nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 6 del D.A. n. 1179 del 22 giugno 2011, si determina in euro 3.052.053,00 di cui euro 613.800,00 per la lungodegenza, euro 1.072.969,00 per la riabilitazione ed euro 1.365.284,00 per acuti;

Preso atto che dall'applicazione delle decurtazioni previste dal comma 14 dell'articolo 15 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, l'importo di euro 3.052.053,00 si ridetermina in euro 2.991.000,00 per l'anno 2016, di cui euro 1.337.000,00 per acuti, euro 602.000,00 per lungodegenza ed euro 1.052.000,00 per riabilitazione;

Ritenuto di attribuire l'importo di euro 1.337.000,00 all'ASP di Messina per la contrattualizzazione, sulla base del D.D.G. n. 1018/2015, dei n. 9 posti letto per acuti della Casa di cura COT di Messina che, per l'anno 2016, si ridetermina soltanto in un incremento di budget di euro 780.000,00 in ragione del budget attributo nell'anno 2015 pari a euro 557.000,00 in ragione di anno;

Ritenuto, sulla base di quanto convenuto in sede di confronto con l'organizzazione sindacale AIOP regionale, di assegnare il budget non utilizzato per lungodegenza e riabilitazione della ex Casa di cura Santa Rita di Messina, pari ad euro 1.654.000,00, esclusivamente per l'anno 2016, ad incremento dei DRG fuga di cui al presente decreto;

Ritenuto, per quanto fin qui espresso, che il tetto di spesa complessivo per l'assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2016 determinato, secondo quanto precede, in complessivi euro 471.460.000,00, comprensivo delle risorse destinate alle prestazioni erogate con i posti letto di residenzialità psichiatrica, di cui al Piano operativo regionale 2010-2012 (azione 1.4), è composto dai seguenti specifici aggregati di spesa regionale:

- aggregato destinato all'attività ordinaria di ricovero;

- aggregato destinato all'erogazione dei DRO "in fuga";

- aggregato destinato alla mobilità attiva extra regione;

secondo la seguente ripartizione:

AZIENDE SANITARIE

AGGREGATO REGIONALE 2015

DECREMENTI PRESENTE DECRETO E D.A. N. 1418 DEL 12 AGOSTO 2015

INCREMENTI PRESENTE DECRETO

AGGREGATO REGIONALE 2016

Attività ordinaria di ricovero

.

.

.

.

ASP AG

12.218.000,00

.

.

12.218.000,00

ASP CL

14.368.000,00

.

.

14.368.000,00

ASP CT

152.501.000,00

.

.

152.501.000,00

ASP ME

66.485.000,00

.

780.000,00

67.265.000,00

ASP PA

147.144.000,00

.

.

147.144.000,00

ASP RG

8.315.000,00

.

.

8.315.000,00

ASP SR

35.721.000,00

.

.

35.721.000,00

ASP TP

17.077.000,00

.

.

17.077.000,00

.

453.829.000,00

.

.

454.609.000,00

Mobilità attiva extra regione

8.484.000,00

.

.

8.484.000,00

DRG in "fuga"

9.147.000,00

- 2.434.000,00

1.654.000,00

8.367.000,00

.

471.460.000,00

.

.

471.460.000,00

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 574, lett. b) della legge n. 208/2015, la Regione Siciliana, nelle more che si definiscano gli accordi di confine, gli effetti del nuovo quadro normativo nonché il processo di riorganizzazione del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, ritiene necessario, per l'anno 2016, fissare un tetto di spesa invalicabile per le prestazioni sanitarie erogate per mobilità attiva;

Ritenuto, conseguentemente, definire invalicabili i tetti di spesa provinciali dell'ospedalità privata (case di cura) per le prestazioni di ricovero acuti e post acuti, erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale). Per la mobilità attiva extra regionale, alle singole strutture il budget verrà assegnato in proporzione all'attività sanitaria dalle medesime erogata nell'anno 2015 per tale tipologia di prestazioni di mobilità e, comunque, entro il limite massimo invalicabile dei tetti di spesa provinciali sotto riportati:

AGGREGATI PROVINCIALE PER MOBILITA' ATTIVA EXTRA REGIONE

IMPORTI

ASP DI AGRIGENTO

16.000,00

ASP DI CALTANISSETTA

39.000,00

ASP DI CATANIA

1.712.000,00

ASP DI MESSINA

5.546.000,00

ASP DI PALERMO

740.000,00

ASP DI RAGUSA

132.000,00

ASP DI SIRACUSA

207.000,00

ASP DI TRAPANI

92.000,00

TOTALE

8.484.000,00

Ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate in mobilità attiva, sia per i ricoveri per acuti che per le prestazioni di riabilitazione e/o di lungodegenza, ai cittadini provenienti da altre regioni, si riconoscerà la corrispondente tariffa regionale vigente nella misura del 100%, in conformità alle osservazioni avanzate in più occasioni dal Ministero della salute in merito all'applicazione dell'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, comma 1 lett. f) e s.m.i.

Le Case di cura sono tenute a produrre separatamente alle rispettive ASP le fatture comprovanti le prestazioni erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale).

Le eventuali economie che si realizzino nell'ambito di ciascun aggregato provinciale per la mobilità attiva "extra regione" dovranno essere redistribuite in favore di quelle strutture della stessa provincia che hanno registrato una maggiore produzione per la stessa attività "extra regione", rispetto al budget assegnato;

Considerato che costituisce interesse strategico della Regione, in quanto funzionale al processo di riduzione delle prestazioni di ricovero che alimentano la mobilità passiva prevedere, in via sperimentale, per l'anno 2016 che le strutture private accreditate assicurino, all'interno dell'aggregato per acuti, prioritariamente l'erogazione delle prestazioni, contenute nella tabella "A" che fa parte integrante del presente decreto, per le quali si registra una maggiore "fuga" verso altre regioni di pazienti siciliani, con l'obbligo per le Case di cura convenzionate di leale collaborazione e di rispettare gli appropriati setting assistenziali;

Ritenuto, per quanto precede, di far confluire le risorse destinate per le prestazioni dei cosiddetti "DRG fuga", pari ad euro 8.367.000,00, in via sperimentale, per l'anno 2016 all'interno dell'ammontare dell'aggregato di spesa regionale per acuti, in proporzione alla media della produzione liquidabile al 70% dei "DRG fuga" erogati e validati nel triennio 2012-2014 in ciascuna provincia, in quanto dati consolidati, cosi come comunicati dalle stesse Aziende sanitarie provinciali a seguito della richiesta assessoriale prot. n. 49178 del 6 giugno 2016:

Ritenuto, pertanto, di fissare il tetto di spesa complessivo per l'assistenza ospedaliera da privato, per l'anno 2016, determinato in complessivi euro 471.460.000,00, composto dai seguenti specifici aggregati di spesa regionale, in via sperimentale:

- aggregato destinato all'attività ordinaria di ricovero;

- aggregato destinato alla mobilità attiva extra regione:

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Aggregato Regionale 2016

Attività ordinaria di ricovero

462.976.000,00

Mobilità attiva extra regione

8.484.000,00

TOTALE

471.460.000,00

Ritenuto, pertanto, che le Aziende sanitarie provinciali per l'assegnazione dei budget per l'attività ordinaria di ricovero, anno 2016, alle Case di cura accreditate di media ed alta specialità, che già erogano prestazioni per il Servizio sanitario regionale, disporranno delle somme a fianco di ciascuna indicate nella seguente tabella, costruita in base ai valori storici (D.A. n. 1418/2015) per la quota di lungodegenza, riabilitazione ed, in base a quanto sopra esposto, per la quota di ricovero acuti:

Considerato che:

- le Aziende sanitarie provinciali nella determinazione dei budget da assegnare per l'anno 2016 alle Case di cura, dovranno tenere conto del rapporto tra il budget attribuito nell'anno 2015 e i tetti di spesa provinciali di cui alla precedente tabella, tenendo distinte le quote per acuti, lungodegenza e riabilitazione;

- alle singole Case di cura con budget misto è consentito di spostare, entro i limiti del budget complessivo assegnato, la minore produzione di attività verificatasi nelle tipologie di prestazioni relative a lungodegenza e riabilitazione, nella misura massima del 5%, in favore dell'attività per acuti, mentre in caso di minore produzione verificatasi nell'attività per acuti, lo spostamento è consentito, nella misura massima del 10%, in favore delle tipologie di attività relative alla lungodegenza ed alla riabilitazione;

- le eventuali economie che si realizzino nell'ambito di ciascun aggregato di spesa provinciale destinato all'attività ordinaria di ricovero e a ciascuna tipologia, secondo la precedente tabella, devono essere redistribuite prioritariamente all'interno dello stesso, a condizione che i direttori generali delle ASP, attraverso motivate ed accertate esigenze, provvedano a rinegoziare, entro e non oltre il 30 novembre 2016, i budget delle strutture, senza che questo influenzi o determini automatismi nella determinazione dei budget per l'anno successivo;

- le Case di cura potranno erogare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ad eccezione delle prestazioni di laboratorio di analisi, esclusivamente nell'ambito della presa in carico dei pazienti e per assicurare la continuità assistenziale degli stessi per l'episodio di malattia che ha determinato il ricovero nonché per le prestazioni ad esso correlate, senza alcuna estensione diretta o indiretta del rapporto contrattuale in essere e nel limite massimo del 3% del budget che sarà assegnato per effetto del presente decreto;

Ritenuto, per le suddette finalità, di dover onerare i direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali di operare un costante e sistematico monitoraggio e controllo sull'andamento dell'attività erogata dalle Case di cura e del rispetto delle condizioni previste dal contratto sottoscritto sulla base dello schema di cui all'allegato B al presente provvedimento;

Ritenuto, per un refuso riportato all'articolo 3 del D.A. n. 1543 del 31 agosto 2016, di pari oggetto, di dovere annullare e sostituire il predetto decreto con il presente provvedimento amministrativo;

Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m. i.;

Decreta:

Per quanto riportato in premessa, che qui si intende interamente richiamato:

Art. 1

Il D.A. n. 1543 del 31 agosto 2016 è annullato e sostituito dal presente.

Art. 2

L'aggregato regionale complessivo per l'assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2016 delle Case di cura è determinato in euro 471.460.000,00, che costituisce tetto di spesa massimo per tali prestazioni, ed è composto dagli specifici aggregati riportati nella seguente tabella:

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Aggregato Regionale 2016

Attività ordinaria di ricovero

462.976.000,00

Mobilità attiva extra regione

8.484.000,00

TOTALE

471.460.000,00

Art. 3

Per l'anno 2016, le Aziende sanitarie provinciali per l'assegnazione dei budget per l'attività ordinaria di ricovero, comprensivo anche delle risorse destinate alle prestazioni erogate nei posti letto di residenzialità psichiatrica, alle Case di cura accreditate già contrattualizzate, disporranno ciascuna delle somme a fianco indicate nella seguente tabella:

Art. 4

Nella determinazione dei budget da assegnare per l'anno 2016 alle Case di cura, i direttori generali delle AA.SS.PP. dovranno tenere conto del rapporto tra il budget attribuito nell'anno 2015 e i tetti di spesa provinciali di cui all'art. 3, tenendo distinte le quote per acuti, lungodegenza e riabilitazione, fermo restando che il budget destinato ai ricoveri per acuti dovrà essere determinato ripartendo le risorse indicate nella colonna "D" in proporzione alla media della produzione liquidabile al 70% dei "DRG fuga" erogati e validati nel triennio 2012-2014.

Art. 5

Alle Case di Cura con budget misto è consentito di spostare, entro i limiti del budget complessivo assegnato, la minore produzione di attività verificatasi nelle tipologie di prestazioni relative a lungodegenza e riabilitazione, nella misura massima del 5% in favore dell'attività per acuti (colonna E), mentre in caso di minore produzione verificatasi nell'attività per acuti (colonna E), lo spostamento è consentito nella misura massima del 10%, ed entro i limiti del budget complessivo, in favore delle tipologie di attività relative alla lungodegenza ed alla riabilitazione.

Le eventuali economie che si realizzino nell'ambito di ciascun aggregato di spesa provinciale, destinato all'attività ordinaria di ricovero ed a ciascuna tipologia di ricovero, secondo la tabella di cui all'art. 3, dovranno essere redistribuite prioritariamente all' interno dello stesso aggregato di spesa, a condizione che i direttori generali delle ASP attraverso motivate ed accertate esigenze, provvedano a rinegoziare, entro e non oltre il 30 novembre 2016, i budget delle strutture senza che questo influenzi o determini automatismi nella definizione del budget per l'anno successivo.

Le Case di cura potranno erogare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ad eccezione delle prestazioni di laboratorio di analisi, esclusivamente nella presa in carico dei pazienti e per assicurare la continuità

assistenziale agli stessi per l'episodio di malattia che ha determinato il ricovero nonché per le prestazioni ad esso correlate, senza alcuna estensione diretta o indiretta del rapporto contrattuale in essere e nel limite massimo del 3% del budget che sarà assegnato per effetto del presente decreto.

Art. 6

Le Aziende sanitarie provinciali assegneranno, per l'anno 2016, alle Case di cura un budget destinato alle prestazioni di ricovero per acuti e post-acuti erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale), in proporzione all'attività sanitaria dalle medesime erogata e riconosciuta nell'anno 2015 e comunque entro i limiti invalicabili delle somme disponibili indicate a fianco di ciascuna azienda, nella seguente tabella:

AGGREGATI PROVINCIALE PER MOBILITA' ATTIVA EXTRA REGIONE

IMPORTI

ASP DI AGRIGENTO

16.000,00

ASP DI CALTANISSETTA

39.000,00

ASP DI CATANIA

1.712.000,00

ASP DI MESSINA

5.546.000,00

ASP DI PALERMO

740.000,00

ASP DI RAGUSA

132.000,00

ASP DI SIRACUSA

207.000,00

ASP DI TRAPANI

92.000,00

TOTALE

8.484.000,00

Ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate in mobilità attiva, sia per i ricoveri per acuti che per le prestazioni di riabilitazione e/o di lungodegenza, ai cittadini provenienti da altre regioni, si riconoscerà la corrispondente tariffa regionale vigente nella misura del 100%, in conformità alle osservazioni avanzate in più occasioni dal Ministero della salute in merito all'applicazione dell'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, comma 1, lett. f) e s.m.i.

Le Case di cura sono tenute a produrre separatamente alle ASP le fatture comprovanti le prestazioni erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extraregionale).

Le eventuali economie che si realizzino nell'ambito di ciascun aggregato provinciale per la mobilità attiva "extra regione", come nella tabella sopra indicata, dovranno essere redistribuite in favore di quelle strutture della stessa provincia che hanno registrato una maggiore produzione per la stessa attività "extra regione", rispetto al budget assegnato per tale tipologia di attività.

Art. 7

E' obiettivo dei direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali il raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di qualità di assistenza secondo quanto previsto dal nuovo Patto della salute. In sede di stipula dei contratti con le singole case di cura, le Aziende individuano, riportandole nel contratto, le prestazioni relative a ricoveri inappropriati che la struttura si impegna a ridurre e le eventuali prestazioni che invece si impegna a rendere in modo rispondente ai criteri di appropriatezza e all'effettivo fabbisogno. Pertanto, i contratti da sottoscriversi tra le ASP e le Case di cura private accreditate dovranno riportare, secondo la mission della struttura, il volume complessivo delle prestazioni contrattualizzate, il service-mix e il livello di appropriatezza delle procedure.

Art. 8

Al fine di ridurre le prestazioni di ricovero rese in mobilità passiva, le Case di cura dovranno, in via sperimentale per l'anno 2016, prioritariamente, assicurare l'erogazione di tutte le prestazioni per le quali si registra una maggiore "fuga" verso altre regioni di pazienti siciliani, e contenute nella tabella "A" che fa parte integrante del presente decreto, con l'obbligo per le Case di cura convenzionate di leale collaborazione e di rispettare gli appropriati setting assistenziali.

Art. 9

I direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali dovranno espletare le attività negoziali con i soggetti erogatori entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, secondo i criteri indicati nel presente provvedimento. Si fa obbligo ai direttori generali di inviare all'Assessorato, nei 15 giorni successivi, in formato elettronico, i contratti sottoscritti con gli stessi erogatori nel rispetto degli aggregati di cui ai precedenti articoli, nonché prospetti riassuntivi dei dati contrattuali secondo le indicazioni dell'Assessorato della salute.

Art. 10

Ai fini della contrattualizzazione e della liquidazione delle prestazioni alle Case di cura, le Aziende sanitarie provinciali procederanno alla preventiva verifica dei requisiti e a tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente.

Art. 11

Le Aziende sanitarie provinciali, ai fini della stipula dei contratti relativi all'esercizio 2016 utilizzeranno lo schema di contratto di cui all'allegato "B" al presente decreto.

Per le strutture sanitarie private accreditate che per qualunque motivo non sottoscrivano il contratto di cui all'allegato "B", ivi compreso il caso in cui la mancata sottoscrizione del contratto derivi dal riliuto dell'ASP di apporre eventuali riserve richieste dalle Case di cura, fatto salvo il diritto di adire l'autorità giudiziaria e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., cessa la remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario regionale e si applica la sospensione dell'accreditamento istituzionale, fino alla rimozione della condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs. 502/1992 e s.m. i..

Le Aziende sanitarie provinciali accantoneranno a valere sul corrispondente aggregato le somme relative al budget da attribuire alla struttura ricorrente, fino alla definizione dell'eventuale contenzioso.

Art. 12

E' fatto obbligo alle Aziende sanitarie provinciali di trasmettere alla Regione - Assessorato della salute - i tracciati relativi alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento.

I tracciati dovranno essere accompagnati da attestazione idonea a certificare la completezza e la qualità dei dati contenuti.

Art. 13

E' fatto obbligo ai direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali di operare un costante e sistematico monitoraggio e controllo sull'andamento dell'attività erogata dalle Case di cura e del rispetto delle condizioni previste dal contratto sottoscritto sulla base dello schema di cui all'allegato B al presente provvedimento, in esito alle procedure negoziali con le singole strutture erogatrici.

Art. 14

Gli oneri che scaturiscono dal presente decreto trovano copertura nell'ambito delle risorse del fondo sanitario regionale assegnate, in sede di negoziazione, per quota capitaria alle Aziende sanitarie provinciali della Regione Siciliana.

Art. 15

Il presente decreto sarà notificato alle Aziende sanitarie provinciali e, da queste, a tutti i centri privati accreditati che erogano prestazioni di ricovero.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei contenuti del presente decreto nel sito on line, lo stesso sarà trasmesso al responsabile del procedimento.

Il presente decreto sarà, altresì, trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la relativa pubblicazione.

Palermo, 8 settembre 2016.

GUCCIARDI