
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 12 agosto 2015
G.U.R.S. 11 settembre 2015, n. 37
Aggregati di assistenza ospedaliera da privato - anno 2015.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, sul riordino della disciplina in materia sanitaria;
Visto il D.A. n. 890 del 17 giugno 2002 e s.m.i.;
Visto il D.A. n. 1174 del 30 maggio 2008 e s.m.i. recante disposizioni sui "Flussi informativi";
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del sistema sanitario siciliano ed in particolare l'art. 25 "Erogazione di attività da parte di strutture private";
Visto il Piano sanitario regionale 2011/13, approvato con D.P.R. n. 282 del 18 luglio 2011, previo parere della VI Commissione legislativa che, nel richiamare i contenuti del Programma operativo regionale, mira a perseguire il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza;
Ritenuto obiettivo prioritario della Regione Siciliana il raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di qualità di assistenza secondo quanto previsto dal Piano sanitario regionale 2011-2013;
Visto il Patto per la salute per gli anni 2014-2016, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio 2014 che introduce i principi a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario dell'intero sistema sanitario nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell'appropriatezza delle prestazioni;
Visto il D.A. n. 923/2013 del 14 maggio 2013, con il quale sono state adottate, a far data dall'1 giugno 2013, le tariffe di cui al D.M. 18 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2013, per le prestazioni di assistenza ospedaliera;
Visto il D.A. n. 924/2013 del 14 maggio 2013, con il quale sono state adottate, a far data dall'1 giugno 2013, le tariffe di cui al D.M. 18 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2013, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
Visto il D.A. n. 954/2013 del 17 maggio 2013, con il quale sono state rideterminate, a far data dall'1 giugno 2013, le tariffe per le prestazioni erogate in regime di day service;
Vista la delibera n. 218, con la quale la Giunta regionale nella seduta del 27 giugno 2013 ha apprezzato il Programma operativo di consolidamento e sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Servizio sanitario regionale, in prosecuzione del Programma operativo 2010/2012, proposto ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, adottato con D.A. n. 476 del 26 marzo 2014;
Considerato che anche per il settore dell'ospedalità privata convenzionata la Regione è tenuta, in base alle risorse disponibili, a definire annualmente il tetto di spesa regionale da assegnare attraverso la determinazione degli aggregati provinciali nonché a stabilire i criteri per la contrattazione, da parte dei direttori generali delle ASP, dei budget da assegnare alle singole strutture accreditate;
Considerato che i tetti di spesa per ogni singolo comparto si configurano quali strumenti indispensabili per garantire il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale, e per mantenere l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, in attuazione dei fondamentali principi legati al miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e alla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica;
Considerato che non è ancora stata presentata dal Ministero della salute alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome la proposta di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per l'anno 2015 ai fini dell'acquisizione della prevista intesa e che, pertanto non sono al momento noti i criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale che i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome adotteranno per l'anno 2015, che, tuttavia, non avranno incidenza sulla determinazione dei tetti massimi di spesa di cui al presente provvedimento;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, anche per l'assistenza ospedaliera privata convenzionata la Regione è tenuta, sulla base delle risorse disponibili (Fondo sanitario regionale), a definire annualmente il tetto di spesa da assegnare attraverso la determinazione degli aggregati provinciali nonché a stabilire i criteri per la contrattazione, da parte dei direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali, dei budget da assegnare alle singole strutture;
Preso atto degli esiti del confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge regionale n. 5/2009, in merito ai contenuti di cui al presente decreto;
Visto il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed in particolare il comma 14 dell'art. 15 che prevede: "A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 ...omissis...";
Visto il D.A. n. 1470 del 16 settembre 2014 e s.m.i., con i quali sono stati determinati gli aggregati provinciali e regionali per l'assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2014;
Vista l'Intesa della Conferenza Stato-Regioni rep. atti n. 113/CSR del 2 luglio 2015;
Considerato, per effetto dell'applicazione del comma 14 dell'art. 15 del D.L. n. 95/2012, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012 n. 135, che l'aggregato di spesa annua per l'assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2015 si attesta in euro 469.660.000,00, pari a quello determinato per l'anno 2014;
Preso atto del D.D.G. n. 1132 del 29 giugno 2015 di approvazione della transazione sottoscritta in data 21 maggio 2015 con la Soc. Ginnic Club Vanico s.r.l. in cui è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2015, sarà destinata alla provincia di Trapani, per la branca di riabilitazione, l'incremento della somma di euro 1.800.000,00 da destinarsi alla contrattualizzazione da parte dell'ASP di Trapani della suddetta struttura per n. 25 p.l. di riabilitazione;
Ritenuto che, nel rispetto del valore programmatico per l'assistenza ospedaliera indicato nel POCS 2013-2015, l'effetto di tale transazione determina la necessità di incrementare l'aggregato complessivo regionale da euro 469.660.000,00 ad euro 471.460.000,00;
Visto il D.D.G. n. 199 del 10 febbraio 2015, con il quale è stato revocato l'accreditamento istituzionale concesso alla Casa di cura Santa Rita di Messina;
Vista la nota prot. n. 36441 del 29 aprile 2015 a firma congiunta dei dirigenti generali dei Dipartimenti regionali di questo Assessorato indirizzata al legale rappresentante della Casa di cura COT - Cure ortopediche traumatologiche S.p.A. di Messina;
Vista la nota della Casa di cura COT di Messina del 6 maggio 2015;
Visto il D.D.G. n. 1018 del 16 giugno 2015, con il quale sono accreditati n. 9 posti letto per acuti alla Casa di cura COT di Messina;
Vista la nota prot. n. 63655/15.2 del 14 luglio 2015 della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Messina assunta al protocollo di questo Assessorato con n. 61910 del 31 luglio 2015;
Considerato che il budget per l'anno 2011 della ex Casa di cura Santa Rita è pari ad euro 3.052.053,00;
Considerato che l'importo consuntivato per l'anno 2011 della ex Casa di cura Santa Rita, nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 6 del D.A. n. 1179 del 22 giugno 2011, si determina in euro 3.052.053,00 di cui euro 613.800,00 per la lungodegenza, euro 1.072.969,00 per la riabilitazione ed euro 1.365.284,00 per acuti;
Preso atto che dall'applicazione delle decurtazioni previste dal comma 14 dell'articolo 15 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, l'importo di euro 3.052.053,00 si ridetermina in euro 2.991.000,00 per l'anno 2015, di cui euro 1.337.000,00 per acuti;
Ritenuto di attribuire l'importo di euro 1.337.000,00 all'ASP di Messina per la contrattualizzazione, sulla base del D.D.G. n. 1018/2015, dei n. 9 posti letto della Casa di cura COT di Messina che per l'anno 2015 si ridetermina in euro 557.000,00 in ragione della frazione di anno di attivazione dei nuovi posti letto;
Ritenuto che, sulla base di quanto convenuto in sede di confronto con l'organizzazione sindacale AIOP regionale, le risorse non utilizzate della ex Casa di cura Santa Rita di Messina pari ad euro 2.434.000,00 sono assegnate, esclusivamente per l'anno 2015, ad incremento dei D.R.G. "fuga" di cui al presente decreto;
Considerato, altresì, che nella determinazione dell'aggregato regionale 2015 si deve tenere conto, rispetto agli aggregati già attribuiti con D.A. n. 1470 del 16 settembre 2014 e s.m.i.:
- dell'incremento complessivo di euro 551.000,00 quale quota residua da riconoscere alle strutture che hanno acquisito il ramo di azienda della ex Casa di cura Stagno di cui euro 307.000,00 per la Casa di cura La Maddalena di Palermo ed euro 90.000,00 per la Casa di cura Candela di Palermo da riconoscere all'ASP di Palermo ed euro 154.000,00 per la Casa di cura Clinica del Mediterraneo di Ragusa da riconoscere all'ASP di Ragusa;
- dell'incremento di euro 1.800.000,00 dell'aggregato dell'ASP di Trapani per la contrattualizzazione della Casa di cura Ginnic Club Vanico di Castelvetrano;
Ritenuto, per quanto fin qui espresso, che il tetto di spesa complessivo per l'assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2015 determinato, secondo quanto precede, in complessivi euro 471.460.000,00, è composto dai seguenti specifici aggregati di spesa regionale:
- aggregato destinato all'attività ordinaria di ricovero
- aggregato destinato alla mobilità attiva extra regione
- aggregato destinato ai D.R.G. cosiddetti "fuga" secondo la seguente ripartizione:
. | Aggregato Regionale 2015 |
Attività ordinaria di ricovero |
453.829.000,00 |
Mobilità attiva extra regionale |
8.484.000,00 |
DRG in "fuga" |
9.147.000,00 |
TOTALE |
471.460.000,00 |
.
Considerato, altresì, che l'ammontare dell'aggregato per l'assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2015 comprende anche le risorse destinate alle prestazioni erogate con i posti letto di residenzialità psichiatrica già presenti nel Piano operativo regionale 2010-2012 (azione 1.4);
Ritenuto di dovere definire i tetti di spesa provinciali dell'ospedalità privata (case di cura) per le sole prestazioni di ricovero acuti e post acuti erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale) per effetto di quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, comma 1, lett. f), come modificato dal comma 6 dell'art. 71 della legge regionale 15 maggio 2013 n. 9.
Per la mobilità attiva extra regionale, alle singole strutture il budget verrà assegnato in proporzione all'attività sanitaria dalle medesime erogata nell'anno 2014 per tale tipologia di prestazioni di mobilità e comunque entro il limite massimo dei tetti di spesa provinciali sotto riportati:
Aggregati provinciali per mobilità attiva extra regione |
IMPORTI |
ASP DI AGRIGENTO |
36.000,00 |
ASP DI CALTANISSETTA |
33.000,00 |
ASP DI CATANIA |
1.661.000,00 |
ASP DI MESSINA |
5.441.000,00 |
ASP DI PALERMO |
957.000,00 |
ASP DI RAGUSA |
80.000,00 |
ASP DI SIRACURA |
140.000,00 |
ASPDI TRAPANI |
136.000,00 |
TOTALE |
8.484.000,00 |
.
Ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate in mobilità attiva, tenuto conto del tariffario regionale vigente, si applicheranno soltanto i criteri di seguito indicati senza tenere conto degli abbattimenti per fascia di cui ai decreti assessoriali emanati in materia:
1) per i ricoveri per acuti si riconoscerà:
- 80% per prestazioni rese con peso minore o uguale a 1,7;
- 90% per prestazioni rese con peso maggiore di 1,7 e minore o uguale a 2,5;
- 95% per prestazioni rese con peso maggiore di 2,5;
2) per le prestazioni di riabilitazione e/o di lungodegenza ai cittadini residenti in altre regioni, si riconoscerà la corrispondente tariffa regionale ridotta del 20%. La riduzione del 20% sarà applicata anche sulla tariffa regionale prevista dopo il 60° (sessantesimo) giorno di ricovero.
Le case di cura sono tenute a produrre separatamente alle rispettive ASP le fatture comprovanti le prestazioni erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale).
Le eventuali economie che si realizzino nell'ambito di ciascun aggregato provinciale per la mobilità attiva "extra regione" dovranno essere redistribuite in favore di quelle strutture della stessa provincia che hanno registrato una maggiore produzione per la stessa attività "extra regione", rispetto al budget assegnato.
L'ulteriore produzione extra regione eventualmente registrata dalle singole strutture, oltre i rispettivi budget assegnati, sarà remunerata solo nei tempi ed agli esiti delle procedure di compensazione fra le Regioni interessate alla mobilità attiva/passiva.
Per tale maggiore produzione, le case di cura emetteranno regolare fattura soltanto dopo la comunicazione del riconoscimento delle prestazioni da parte dell'ASP, previa disposizione assessoriale;
Considerato che costituisce interesse strategico della Regione, in quanto funzionale al processo di riduzione delle prestazioni di ricovero che alimentano la mobilità passiva, prevedere per le strutture private accreditate la possibilità di erogare le prestazioni per le quali si registra una maggiore "fuga" verso altre regioni di pazienti siciliani e contenute nella tabella "A" che fa parte integrante del presente decreto, con l'obbligo per le case di cura convenzionate di rispettare gli appropriati setting assistenziali e i limiti percentuali della distribuzione delle prestazioni prevista per ciascun D.R.G., giusto D.A. n. 2533 del 31 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 17 gennaio 2014, n. 3;
Ritenuto che nell'ipotesi in cui l'attività ordinaria erogata dalle case di cura nell'anno 2015 sia superiore ai rispettivi budget assegnati nello stesso anno, i D.R.G. cosiddetti "in fuga" erogati da ciascuna struttura nell'anno 2015 e complessivamente in numero maggiore rispetto alla media degli stessi D.R.G. erogati dalla medesima struttura nel triennio 2011-2013, saranno remunerati a valere sull'aggregato dedicato ai D.R.G. cosiddetti "in fuga". Tali D.R.G. fuga saranno remunerati nella misura del 70% della tariffa prevista dal tariffario regionale vigente e comunque entro il limite massimo del budget assegnato per tali finalità alle singole case di cura. Per i D.R.G. "fuga" remunerabili, secondo quanto precede, in cui è previsto l'utilizzo di protesi, si applicano le tariffe di cui al D.A. n. 2519/13 del 31 dicembre 2013;
Ritenuto di determinare gli aggregati provinciali relativi alle prestazioni dei cosiddetti "D.R.G. fuga" per l'anno 2015, ripartendo l'ammontare dell'aggregato di spesa regionale di euro 9.147.000,00, come sopra determinato, disponibile per tale tipologia di attività, in proporzione al valore della produzione di "D.R.G. fuga" erogata nell'anno 2014 in ciascuna provincia, le cui risultanze sono rappresentate nella tabella che segue:
Aggregati provinciali per "DRG fuga" |
IMPORTI |
ASP DI AGRIGENTO |
32.000,00 |
ASP DI CALTANISSETTA |
293.000,00 |
ASP DI CATANIA |
2.536.000,00 |
ASP DI MESSINA |
1.613.000,00 |
ASP DI PALERMO |
3.616.000,00 |
ASP DI RAGUSA |
326.000,00 |
ASP DI SIRACURA |
543.000,00 |
ASPDI TRAPANI |
188.000,00 |
TOTALE |
9.147.000,00 |
.
Ritenuto che le Aziende sanitarie provinciali debbano determinare i budget destinati ai D.R.G. fuga da assegnare alle singole case di cura, a prescindere dal setting assistenziale, in proporzione all'ammontare del corrispondente aggregato di spesa provinciale disponibile per l'anno 2015 e al valore della produzione limitatamente ai "D.R.G. fuga" erogate nell'anno 2014 da ciascuna struttura in misura superiore al budget destinato all'attività ordinaria di ricovero, anche se non remunerata, a valere sullo specifico aggregato dedicato a tale tipologia di attività;
Le eventuali economie che si realizzino nell'ambito di ciascun aggregato di spesa provinciale destinato ai "D.R.G. fuga" dovranno essere ridistribuite in favore di quelle strutture della stessa provincia che abbiano eventualmente registrato una maggiore produzione in tale tipologia di attività, e distribuiti in proporzione all'intera produzione riconoscibile. Per tale finalità i direttori generali delle ASP, provvederanno a rinegoziare, entro e non oltre il 30 novembre 2015, i budget delle strutture senza che questo determini automatismi ai fini della determinazione dei budget per l'anno successivo;
Ritenuto, pertanto, che le Aziende sanitarie provinciali per l'assegnazione dei budget per l'attività ordinaria di ricovero anno 2015 alle case di cura accreditate di media ed alta specialità, che già erogano prestazioni per il Servizio sanitario regionale, disporranno delle somme a fianco di ciascuna indicato nella seguente tabella:
azienda |
. |
quota lungodegenza |
quota riabilitazione |
quota ricoveri per acuti |
aggregati provinciali per attività di ricovero anno 2015 |
ASP di Agrigento |
AG |
- |
- |
12.218.000,00 |
12.218.000,00 |
ASP di Caltanissetta |
CL |
254.100,00 |
3.733.600,00 |
10.380.300,00 |
14.368.000,00 |
ASP di Catania |
CT |
2.022.000,00 |
33.048.000,00 |
117.431.000,00 |
152.501.000,00 |
ASP di Messina |
ME |
609.900,00 |
8.658.700,00 |
57.216.400,00 |
66.485.000,00 |
ASP di Palermo |
PA |
2.979.300,00 |
6.527.700,00 |
137.637.000,00 |
147.144.000,00 |
ASP di Ragusa |
RG |
- |
3.111.100,00 |
5.203.900,00 |
8.315.000,00 |
ASP di Siracura |
SR |
- |
3.971.900,00 |
31.749.100,00 |
35.721.000,00 |
ASPV di Trapani |
TP |
- |
4.342.000,00 |
12.735.000,00 |
17.077.000,00 |
Totale |
. | 5.865.300,00 |
63.393.000,00 |
384.570.700,00 |
453.829.000,00 |
.
Considerato che:
- le Aziende sanitarie provinciali nella determinazione dei budget da assegnare per l'anno 2015 alle case di cura, dovranno tenere conto del rapporto tra il budget attribuito nell'anno 2014 e i tetti di spesa provinciali di cui alla precedente tabella, tenendo distinte le quote per acuti, lungodegenza e riabilitazione;
- alle singole case di cura con budget misto è consentito di spostare, entro i limiti del budget complessivo assegnato, la minore produzione di attività verificatasi nelle tipologie di prestazioni relative a lungodegenza e riabilitazione, nella misura massima del 5%, in favore dell'attività per acuti, mentre in caso di minore produzione verificatasi nell'attività per acuti, lo spostamento è consentito, nella misura massima del 10%, in favore delle tipologie di attività relative alla lungodegenza ed alla riabilitazione;
- le eventuali economie che si realizzino nell'ambito di ciascun aggregato di spesa provinciale destinato all'attività ordinaria di ricovero e a ciascuna tipologia, secondo la precedente tabella, devono essere redistribuite prioritariamente all'interno dello stesso, a condizione che i direttori generali delle ASP, attraverso motivate ed accertate esigenze, provvedano a rinegoziare, entro e non oltre il 30 novembre 2015, i budget delle strutture, senza che questo influenzi o determini automatismi nella determinazione dei budget per l'anno successivo. Qualora le economie di spesa non vengano distribuite nell'ambito dell'aggregato di spesa in argomento, le stesse dovranno essere utilizzate ad incremento dell'aggregato destinato ai "D.R.G. in fuga", secondo le regole previste nel presente decreto per il riconoscimento e la remunerazione di dette prestazioni;
- le case di cura potranno erogare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ad eccezione delle prestazioni di laboratorio di analisi, esclusivamente nell'ambito della presa in carico dei pazienti e per assicurare la continuità assistenziale degli stessi per l'episodio di malattia che ha determinato il ricovero nonché per le prestazioni ad esso correlate, senza alcuna estensione diretta o indiretta del rapporto contrattuale in essere e nel limite massimo del 3% del budget che sarà assegnato per effetto del presente decreto;
Ritenuto, per le suddette finalità, di dover onerare i direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali di operare un costante e sistematico monitoraggio e controllo sull'andamento dell'attività erogata dalle case di cura e del rispetto delle condizioni previste dal contratto sottoscritto sulla base dello schema di cui all'allegato B al presente provvedimento;
Visti gli articoli 26 e 27 del D.L. 14 marzo 2013, n. 33 [N.d.R. recte: D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33] "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;
Decreta:
Per quanto riportato in premessa, che qui si intende interamente richiamato, l'aggregato regionale complessivo per l'assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2015 delle case di cura è determinato in euro 471.460.000,00, che costituisce tetto di spesa massimo per tali prestazioni, ed è composto dagli specifici aggregati riportati nella seguente tabella:
. | Aggregato Regionale 2015 |
Attività ordinaria di ricovero |
453.829.000,00 |
Mobilità attiva extra regionale |
8.484.000,00 |
DRG in "fuga" |
9.147.000,00 |
TOTALE |
471.460.000,00 |
.
Nell'ambito dell'aggregato regionale, come sopra determinato, si è tenuto conto, rispetto agli aggregati già attribuiti con D.A. n. 1470 del 16 settembre 2014 e s.m.i.:
- dell'incremento complessivo di euro 551.000,00 quale quota residua da riconoscere alle strutture che hanno acquisito il ramo di azienda della ex Casa di cura Stagno di cui euro 307.000,00 per la Casa di cura La Maddalena di Palermo ed euro 90.000,00 per la Casa di cura Candela di Palermo da riconoscere all'ASP di Palermo ed euro 154.000,00 per la Casa di cura Clinica del Mediterraneo di Ragusa da riconoscere all'ASP di Ragusa;
- dell'incremento di euro 1.800.000,00 dell'aggregato dell'ASP di Trapani per la contrattualizzazione della Casa di cura Ginnic Club Vanico di Castelvetrano;
- dell'attribuzione dell'importo di euro 1.337.000,00 all'ASP di Messina per la contrattualizzazione, sulla base del D.D.G. n. 1018/2015, dei n. 9 posti letto della Casa di cura COT di Messina che per l'anno 2015 si ridetermina in euro 557.000,00 in ragione della frazione di anno di attivazione dei nuovi posti letto;
- che, sulla base di quanto convenuto in sede di confronto con l'organizzazione sindacale AIOP regionale, le risorse non utilizzate della ex Casa di cura Santa Rita di Messina pari ad euro 2.434.000,00 sono assegnate, esclusivamente per l'anno 2015, ad incremento dei D.R.G. "fuga" di cui al presente decreto.
Per l'anno 2015, le Aziende sanitarie provinciali per l'assegnazione dei budget per l'attività ordinaria di ricovero alle case di cura accreditate già contrattualizzate, disporranno ciascuna delle somme a fianco indicate nella seguente tabella:
azienda |
. | quota lungodegenza |
quota riabilitazione |
quota ricoveri per acuti |
aggregati provinciali per attività di ricovero anno 2015 |
ASP di Agrigento |
AG |
- |
- |
12.218.000,00 |
12.218.000,00 |
ASP di Caltanissetta |
CL |
254.100,00 |
3.733.600,00 |
10.380.300,00 |
14.368.000,00 |
ASP di Catania |
CT |
2.022.000,00 |
33.048.000,00 |
117.431.000,00 |
152.501.000,00 |
ASP di Messina |
ME |
609.900,00 |
8.658.700,00 |
57.216.400,00 |
66.485.000,00 |
ASP di Palermo |
PA |
2.979.300,00 |
6.527.700,00 |
137.637.000,00 |
147.144.000,00 |
ASP di Ragusa |
RG |
- |
3.111.100,00 |
5.203.900,00 |
8.315.000,00 |
ASP di Siracura |
SR |
- |
3.971.900,00 |
31.749.100,00 |
35.721.000,00 |
ASP di Trapani |
TP |
- |
4.342.000,00 |
12.735.000,00 |
17.077.000,00 |
Totale |
. | 5.865.300,00 |
63.393.000,00 |
384.570.700,00 |
453.829.000,00 |
La consistenza del superiore aggregato per l'assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2015 comprende anche le risorse destinate alle prestazioni erogate con i posti letto di residenzialità psichiatrica già previsti nel Piano operativo regionale 2010-2012 (azione 1.4).
Nella determinazione dei budget da assegnare per l'anno 2015 alle case di cura, i direttori generali delle AA.SS.PP. dovranno tenere conto del rapporto tra il budget attribuito nell'anno 2014 e i tetti di spesa provinciali di cui all'art. 2, tenendo distinte le quote per acuti, lungodegenza e riabilitazione.
Alle case di cura con budget misto è consentito di spostare, entro i limiti del budget complessivo assegnato, la minore produzione di attività verificatasi nelle tipologie di prestazioni relative a lungodegenza e riabilitazione, nella misura massima del 5% in favore dell'attività per acuti, mentre in caso di minore produzione verificatasi nell'attività per acuti, lo spostamento è consentito nella misura massima del 10%, ed entro i limiti del budget complessivo, in favore delle tipologie di attività relative alla lungodegenza ed alla riabilitazione.
Le eventuali economie che si realizzino nell'ambito di ciascun aggregato di spesa provinciale, destinato all'attività ordinaria di ricovero ed a ciascuna tipologia di ricovero, secondo la tabella di cui all'art. 2, dovranno essere redistribuite prioritariamente all'interno dello stesso aggregato di spesa, a condizione che i direttori generali delle A.S.P., attraverso motivate ed accertate esigenze, provvedano a rinegoziare, entro e non oltre il 30 novembre 2015, i budget delle strutture senza che questo influenzi o determini automatismi nella definizione del budget per l'anno successivo. Qualora le economie di spesa non vengano distribuite nell'ambito dell'aggregato di spesa in argomento le stesse dovranno essere utilizzate ad incremento dell'aggregato destinato ai D.R.G. "fuga", secondo le regole previste nel presente decreto per il riconoscimento e la remunerazione di dette prestazioni.
Le case di cura potranno erogare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ad eccezione delle prestazioni di laboratorio di analisi, esclusivamente nella presa in carico dei pazienti e per assicurare la continuità assistenziale agli stessi per l'episodio di malattia che ha determinato il ricovero nonché per le prestazioni ad esso correlate, senza alcuna estensione diretta o indiretta del rapporto contrattuale in essere e nel limite massimo del 3% del budget che sarà assegnato per effetto del presente decreto.
Le Aziende sanitarie provinciali, per effetto di quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, comma 1, lett. f), come modificato dal comma 7 dell'art. 71 della legge regionale 15 maggio 2013 n. 9, assegneranno, per l'anno 2015, alle case di cura un budget destinato alle prestazioni di ricovero per acuti e post-acuti erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale), in proporzione all'attività sanitaria dalle medesime erogata e riconosciuta nell'anno 2014 e comunque entro i limiti delle somme disponibili indicate a fianco di ciascuna azienda, nella seguente tabella:
Aggregati provinciali per mobilità attiva extra regione |
IMPORTI |
ASP DI AGRIGENTO |
36.000,00 |
ASP DI CALTANISSETTA |
33.000,00 |
ASP DI CATANIA |
1.661.000,00 |
ASP DI MESSINA |
5.441.000,00 |
ASP DI PALERMO |
957.000,00 |
ASP DI RAGUSA |
80.000,00 |
ASP DI SIRACURA |
140.000,00 |
ASPDI TRAPANI |
136.000,00 |
TOTALE |
8.484.000,00 |
.
Ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate in mobilità attiva, si dovrà tenere conto del tariffario regionale vigente, applicando soltanto i criteri di seguito indicati senza tenere conto degli abbattimenti per fascia di cui ai decreti assessoriali emanati in materia:
1) per i ricoveri per acuti si riconoscerà:
- 80% per prestazioni rese con peso minore o uguale a 1,7;
- 90% per prestazioni rese con peso maggiore di 1,7 e minore o uguale a 2,5;
- 95% per prestazioni rese con peso maggiore di 2,5;
2) per le prestazioni di riabilitazione e/o di lungodegenza ai cittadini provenienti da altre regioni, si riconoscerà la corrispondente tariffa regionale ridotta del 20%. La riduzione del 20% sarà applicata anche sulla tariffa regionale prevista dopo il 60 (sessantesimo) giorno di ricovero.
Le case di cura sono tenute a produrre separatamente alle ASP le fatture comprovanti le prestazioni erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale).
Le eventuali economie che si realizzino nell'ambito di ciascun aggregato provinciale per la mobilità attiva "extra regione" dovranno essere redistribuite in favore di quelle strutture della stessa provincia che hanno registrato una maggiore produzione per la stessa attività "extra regione", rispetto al budget assegnato per tale tipologia di attività.
L'ulteriore produzione extra regione eventualmente registrata dalle singole strutture, oltre i rispettivi budget assegnati, sarà remunerata solo nei tempi ed agli esiti delle procedure di compensazione fra le Regioni interessate alla mobilità attiva/passiva.
Per tale maggiore produzione, le case di cura emetteranno regolare fattura soltanto dopo la comunicazione del riconoscimento delle prestazioni da parte dell'ASP, previa disposizione assessoriale.
E' obiettivo dei direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali il raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di qualità di assistenza secondo quanto previsto dal nuovo Patto della salute. In sede di stipula dei contratti con le singole case di cura, le Aziende individuano, riportandole nel contratto, le prestazioni relative a ricoveri inappropriati che la struttura si impegna a ridurre e le eventuali prestazioni che invece si impegna a rendere in modo rispondente ai criteri di appropriatezza e all'effettivo fabbisogno. Pertanto, i contratti da sottoscriversi tra le A.S.P. e le case di cura private accreditate dovranno riportare, secondo la mission della struttura, il volume complessivo delle prestazioni contrattualizzate, il service-mix e il livello di appropriatezza delle procedure.
Al fine di ridurre le prestazioni di ricovero rese in mobilità passiva, è prevista la possibilità, per le strutture private accreditate, di erogare le prestazioni per le quali si registra una maggiore "fuga" verso altre regioni di pazienti siciliani e contenute nella tabella "A" che fa parte integrante del presente decreto, con l'obbligo per le case di cura convenzionate di rispettare gli appropriati setting assistenziali e i limiti percentuali della distribuzione delle prestazioni prevista per ciascun D.R.G., giusto D.A. n. 2533 del 31 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 17 gennaio 2014, n. 3.
Le Aziende sanitarie provinciali per l'assegnazione dei budget destinati alla produzione di D.R.G. "fuga" nell'anno 2015 alle case di cura accreditate di media e alta specialità disporranno delle somme a fianco di ciascuna indicata nella seguente tabella:
Aggregati provinciali per "DRG fuga" |
IMPORTI |
ASP DI AGRIGENTO |
32.000,00 |
ASP DI CALTANISSETTA |
293.000,00 |
ASP DI CATANIA |
2.536.000,00 |
ASP DI MESSINA |
1.613.000,00 |
ASP DI PALERMO |
3.616.000,00 |
ASP DI RAGUSA |
326.000,00 |
ASP DI SIRACURA |
543.000,00 |
ASPDI TRAPANI |
188.000,00 |
TOTALE |
9.147.000,00 |
.
Il budget da assegnare a ciascuna casa di cura per i D.R.G. "fuga" dovrà essere determinato, a prescindere dal setting assistenziale, in proporzione all'ammontare del corrispondente aggregato di spesa provinciale disponibile per l'anno 2015 per tale tipologia di attività, e al valore della produzione di D.R.G. "fuga" erogata nell'anno 2014 da ciascuna struttura al di fuori del budget destinato all'attività ordinaria di ricovero, anche se non remunerata, a valere sullo specifico aggregato di spesa 2014 destinato a tale tipologia di attività.
I D.R.G. "fuga" di cui alla tabella "A" allegata, prodotti nell'anno 2014 complessivamente in numero maggiore rispetto alla media dei D.R.G. "fuga" erogati nel triennio 2011-2013, da ciascuna struttura, saranno remunerati nella misura del 70% della tariffa prevista dal tariffario regionale vigente e comunque entro il limite massimo del budget assegnato per tale tipologia di attività. Per i D.R.G. "fuga" remunerabili in cui è previsto l'utilizzo di protesi, si applicano le tariffe di cui al D.A. n. 2519/13 del 31 dicembre 2013.
Le eventuali economie che si realizzino nell'ambito di ciascun aggregato di spesa provinciale destinato ai D.R.G. "fuga" dovranno essere ridistribuite in favore di quelle strutture della stessa provincia che abbiano eventualmente registrato una maggiore produzione in tale tipologia di attività, e distribuiti in proporzione all'intera produzione riconoscibile. Per tale finalità i direttori generali delle ASP provvederanno a rinegoziare, entro e non oltre il 30 novembre 2015, i budget delle strutture senza che questo influenzi o determini automatismi ai fini della determinazione dei budget per l'anno successivo.
I direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali dovranno espletare le attività negoziali con i soggetti erogatori entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, secondo i criteri indicati nel presente provvedimento. Si fa obbligo ai direttori generali di inviare all'Assessorato, nei 15 giorni successivi, in formato elettronico, i contratti sottoscritti con gli stessi erogatori nel rispetto degli aggregati di cui ai precedenti articoli.
Ai fini della contrattualizzazione e della liquidazione delle prestazioni alle case di cura, le Aziende sanitarie provinciali procederanno alla preventiva verifica dei requisiti e a tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente.
Le Aziende sanitarie provinciali, ai fini della stipula dei contratti relativi all'esercizio 2015 utilizzeranno lo schema di contratto di cui all'allegato "B" al presente decreto.
Per le strutture sanitarie private accreditate che non sottoscrivono il contratto di cui al precedente comma, ovvero chiedono di apporre riserve in ordine alla proposta contrattuale come formulata dalle A.S.P. competenti - fatto salvo ovviamente il diritto di adire l'autorità giudiziaria - con decorrenza dal giorno successivo a quello previsto per la firma del contratto, cessa la remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario pubblico e si applica la sospensione del rapporto fino alla rimozione della condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 (introdotto dal comma 1 quinquies dell'art. 79 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008). Pertanto, in caso di mancato accordo contrattuale per l'anno 2015, le A.S.P. accantoneranno a valere sul limite di spesa dell'aggregato, senza possibilità di utilizzo alcuno, le somme eventualmente spettanti al ricorrente, fino alla definizione del contenzioso.
E' fatto obbligo alle Aziende sanitarie provinciali di trasmettere alla Regione - Assessorato della salute - i tracciati relativi alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento.
I tracciati dovranno essere accompagnati da attestazione idonea a certificare la completezza e la qualità dei dati contenuti.
E' fatto obbligo ai direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali di operare un costante e sistematico monitoraggio e controllo sull'andamento dell'attività erogata dalle case di cura e del rispetto delle condizioni previste dal contratto sottoscritto sulla base dello schema di cui all'allegato B al presente provvedimento, in esito alle procedure negoziali con le singole strutture erogatrici.
Gli oneri che scaturiscono dal presente decreto trovano copertura nell'ambito delle risorse del fondo sanitario regionale assegnate, in sede di negoziazione, per quota capitaria alle Aziende sanitarie provinciali della Regione Siciliana.
Il presente decreto sarà notificato alle Aziende sanitarie provinciali e, da queste, a tutti i centri privati accreditati che erogano prestazioni di ricovero.
Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei contenuti del presente decreto nel sito "on line", lo stesso sarà trasmesso al responsabile del procedimento.
Il presente decreto sarà, altresì, trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 12 agosto 2015.
GUCCIARDI
Allegato B
CONTRATTO TRA L'ASP DI............................
E LA CASA DI CURA.............................
L'anno............................. il giorno............................ del mese di............................, in............................ presso i locali dell'Azienda sanitaria provinciale di............................ con sede in............................
Sono presenti
L'Azienda sanitaria provinciale di ............................ partita Iva: ............................codice fiscale (se diverso dalla partita Iva) ............................ rappresentata dal direttore generale dr. ............................ nato a............................il ............................ munito dei necessari poteri come da decreto di nomina n. .......... del ............................ e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Azienda medesima
E
La Casa di cura............................ (indicare la ragione sociale) codice struttura (obbligatorio) ............................partita Iva............................codice fiscale (se diverso dalla partita Iva) ............................ con sede in............................ (prov.:........ CAP:.............) via............................ n........ rappresentata dal/la signor/a............................ codice fiscale: ............................ domiciliato/a per la carica presso la sede della struttura, il/la quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 T.U. n. 445/2000 e s.m.i., dichiara:
a) di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale del soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione allegata al presente atto:
- Certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Consiglio di amministrazione e i poteri di rappresentanza - oppure - copia autentica dello statuto vigente e del verbale dell'Assemblea dei Soci di conferimento dei poteri agli Amministratori;
- Fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni - oppure - si trova in stato di insolvenza ed è pertanto sottoposto a procedura di.........................;
c) di essere in regola con la normativa in materia di antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell'igiene e della salute e di sicurezza sul lavoro;
d) di rispettare gli obblighi normativi vigenti a carico dei datori di lavoro;
Per
Regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliera, in conformità al decreto dell'Assessore della salute della Regione Siciliana n.......... del ............................
Premesso
- che lo strumento indispensabile per garantire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, secondo anche le peculiari esigenze derivanti dalla Programmazione regionale e degli atti connessi e/o conseguenziali, è dato dalla metodologia della fissazione dei tetti di spesa - e cioè di aggregati di risorse del Fondo sanitario regionale da destinare ai singoli comparti;
- che la Giunta regionale con delibera n. 218 del 27 giugno 2013 ha apprezzato il Programma operativo di consolidamento e sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Servizio sanitario regionale, in prosecuzione del Programma operativo 2010/2012, proposto ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, adottato con D.A. n. 476 del 26 marzo 2014;
- che la disciplina recata nel presente contratto per l'intero anno 2015 assorbe in sé e sostituisce quella relativa al periodo dall'1 gennaio 2015 alla data di sottoscrizione del presente contratto;
- che l'Azienda con nota di convocazione prot. n. ........................... del ............................ ha dato avvio al procedimento di negoziazione del budget individuale per l'anno 2015;
Le parti come sopra individuate,
Visti
- l'art. 8/quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 28 ed, in particolare, il comma 6 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, il quale dispone che i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, oggi AA.SS.PP., negoziano preventivamente con gli erogatori sanitari privati l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti dei budget predeterminati dalla Regione, tenendo conto della qualità
delle prestazioni erogate, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli finanziari di bilancio;
- il DA n. .........../2015 con il quale vengono determinati gli aggregati di spesa per l'anno 2015 per l'assistenza ospedaliera da privato, dichiarando invalicabile l'aggregato regionale per l'intero comparto ed i singoli aggregati provinciali per l'attività ordinaria di ricovero, per la mobilità attiva extra regione e per i DRG in fuga;
Stipulano quanto segue
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
Art. 2
1. L'ammontare del budget massimo attribuibile per l'attività ordinaria di ricovero alla casa di cura............................ per le prestazioni da erogare ai pazienti residenti nel territorio regionale siciliano, è determinato per l'anno 2015, in euro............................ comprensivo delle quote già assegnate alla data di sottoscrizione del presente contratto distinto:
a. per acuti euro............................
b. per riabilitazione euro............................
c. per lungodegenza euro;
2. Alla casa di cura è consentito di spostare, entro i limiti del budget complessivo assegnato, la minore produzione di attività verificatasi nelle tipologie di prestazioni relative a lungodegenza e riabilitazione, nella misura massima del 5%, in favore dell'attività per acuti, mentre in caso di minore produzione verificatasi nell'attività per acuti, lo spostamento è consentito, nella misura massima del 10%, in favore delle tipologie di attività relative alla lungodegenza ed alla riabilitazione.
3. La casa di cura non potrà erogare nel 2015 un volume di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o allo stesso assimilato che comporti un onere economico a carico dell'ASP maggiore del limite di spesa fissato al comma precedente, fermo restando che la casa di cura è soggetta all'osservanza della normativa nazionale e regionale in materia di appropriatezza dei ricoveri ospedalieri.
4. La casa di cura si impegna a migliorare il livello di appropriatezza dei ricoveri, in particolare riducendo i ricoveri inappropriati afferenti ai seguenti DRG's:
-............................
-............................
-............................
-............................
e ad erogare le seguenti prestazioni rispondenti ai criteri di appropriatezza e all'effettivo fabbisogno dell'Azienda:
-............................
-............................
-............................
-............................
5. Le eventuali economie che si realizzino nell'ambito dell'aggregato di spesa provinciale per l'attività ordinaria di ricovero, in ciascun aggregato per tipologia, devono essere redistribuite prioritariamente all'interno dello stesso, a condizione che i direttori generali delle A.S.P. attraverso motivate ed accertate esigenze, provvedano a rinegoziare, entro e non oltre il 30 novembre 2015, i budget delle strutture, senza che questo influenzi o determini automatismi nella determinazione del budget per l'anno successivo. Qualora le economie di spesa non vengano distribuite nell'ambito dell'aggregato per tipologia dovranno essere utilizzate ad incremento dell'aggregato destinato ai "D.R.G. in fuga", secondo le regole previste nel decreto cui è allegato il presente contratto per il riconoscimento e la remunerazione di dette prestazioni;
6. E' attribuito, per l'intero anno 2015, per le prestazioni da erogare ai pazienti in mobilità attiva extra regione, un budget di euro........................., determinato in proporzione all'attività sanitaria prodotta nell'anno 2014. Per il riconoscimento delle prestazioni erogate in mobilità attiva, si terrà conto del tariffario regionale vigente, applicando i criteri di seguito indicati senza tenere conto degli abbattimenti per fascia di cui ai decreti assessoriali emanati in materia:
a) per i ricoveri per acuti si riconoscerà:
- 80% per prestazioni rese con peso minore o uguale a 1,7;
- 90% per prestazioni rese con peso maggiore di 1,7 e minore o uguale a 2,5;
- 95% per prestazioni rese con peso maggiore di 2,5;
b) per le prestazioni di riabilitazione e/o di lungodegenza ai cittadini provenienti da altre regioni, si riconoscerà la corrispondente tariffa ridotta del 20%. La riduzione del 20% sarà applicata anche sulla tariffa regionale prevista dopo il 60 (sessantesimo) giorno di ricovero.
Le case di cura sono tenute a produrre separatamente alle A.S.P.
le fatture comprovanti le prestazioni erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale). La mancata evidenza separata della contabilizzazione comporterà la perdita automatica della remunerazione di tali prestazioni.
Ai sensi del presente contratto, le eventuali economie che si realizzino nell'ambito di ciascuna provincia, nei tetti di spesa per "extra regione" dovranno essere ridistribuite in favore di quelle strutture della stessa provincia che hanno registrato una maggiore produzione, in mobilità attiva extra regione, rispetto al budget assegnato.
La maggiore produzione eventualmente prodotta dalla struttura rispetto al budget assegnato, che non trova copertura nelle economie che si realizzano nell'ambito delle stessa Provincia per le prestazioni di mobilità attiva cosiddetta "extra regione", sarà remunerata solo nei tempi ed agli esiti delle procedure di compensazione fra le Regioni interessate alla mobilità attiva/passiva.
Per tale maggiore produzione, le case di cura emetteranno regolare fattura soltanto dopo la comunicazione del riconoscimento delle prestazioni da parte dell'ASP, previa disposizione assessoriale.
7. Per l'intero anno 2015, per le prestazioni di ricovero relative ai D.R.G. cosiddetti "in fuga" di cui alla tabella "A" allegata al D.A. n. ............../2015, con l'obbligo di rispettare gli appropriati setting assistenziali e i limiti percentuali della distribuzione delle prestazioni prevista per ciascun D.R.G., giusto D.A. n. 2533 del 31 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 17 gennaio 2014, n. 3, è attribuito alla casa di cura............................. un budget di euro......................... determinato nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 del D.A. sopra richiamato.
Le prestazioni relative ai D.R.G. cosiddetti "in fuga", rese dalla casa di cura nel 2015 complessivamente in numero maggiore rispetto alla media delle prestazioni erogate dalla medesima struttura nel triennio 2011-2013 saranno remunerate, per la parte eccedente, nella misura del 70% della tariffa prevista dal tariffario regionale vigente e comunque entro il limite massimo del budget assegnato per tali finalità con il presente punto.
Le eventuali economie che si realizzino nell'ambito dell'aggregato di spesa provinciale per i "D.R.G. fuga" dovranno essere redistribuite in favore di quelle strutture della stessa provincia che eventualmente hanno registrato una maggiore produzione per tale tipologia di attività, e distribuiti in proporzione all'intera produzione riconoscibile.
Per tale finalità i direttori generali delle A.S.P., provvederanno a rinegoziare, entro e non oltre il 30 novembre 2015, i budget delle strutture senza che questo influenzi o determini automatismi nella definizione del budget per l'anno successivo;
Art. 3
1. La casa di cura............................ si impegna a trasmettere all'Azienda sanitaria provinciale la fatturazione ed il flusso "A", entro il decimo giorno successivo al mese di riferimento, garantendo l'allineamento del fatturato alle prestazioni effettivamente riconosciute ed economicamente liquidabili. Il rispetto della tempistica di invio dei dati e il loro allineamento sono condizione vincolante per la liquidazione delle prestazioni. Il mancato rispetto della tempistica di invio dei dati, comporterà la sospensione del pagamento delle prestazioni, rinviando a successive verifiche eventuali conguagli.
Art. 4
1. La remunerazione delle prestazioni alla casa di cura............................ avverrà sulla base del tariffario regionale vigente, e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare, se non espressamente previsto da provvedimenti regionali, aumento del limite di spesa di cui all'art. 2 del presente contratto.
2. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel 2015 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti.
3. La casa di cura............................ si impegna ad erogare le prestazioni, per le singole mensilità, mediamente in proporzione ai budget assegnati, in modo tale da garantire per il periodo di riferimento e quindi per l'intero anno l'assistenza sanitaria di propria competenza.
4. Le prestazioni eccedenti i limiti fissati per l'anno 2015 non potranno in alcun caso essere remunerate e ove fatturate, dovranno essere stornate con apposite note di credito di pari importo, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1.
Art. 5
1. A fronte delle prestazioni erogate, riconosciute e fatturate, l'ASP corrisponderà alla struttura privata............................ mensilmente un importo non superiore ad 1/12 del budget assegnato nel 2015 detratta, sempre nella misura di 1/12, la quota corrispondente alle prestazioni inappropriate eventualmente non riconosciute nell'anno precedente rispetto al budget 2014. Il diritto al pagamento dei suddetti importi maturerà entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono o, se successivi, dalla data di avvenuta acquisizione da parte dell'A.S.P. dei flussi delle prestazioni e delle relative fatture, nel rispetto degli obblighi normativi vigenti ai fini della liquidazione.
2. Per l'anno 2015 i conguagli e i pagamenti dei relativi saldi, ove dovuti, saranno effettuati come segue: entro e non oltre il 15 ottobre per le prestazioni del 1°, 2° e 3° trimestre, entro il 15 marzo dell'anno successivo per le prestazioni del 4° trimestre e, ove necessario, dell'intero anno.
3. Ai fini della regolarità contabile, la liquidazione ed il pagamento del saldo annuale è subordinata al ricevimento da parte dell'A.S.P. delle eventuali note di credito di rettifica richieste per effetto dei risultati dei controlli di regolarità delle prestazioni. In mancanza l'A.S.P. provvederà a norma di legge ad emettere i relativi documenti fiscali di rettifica annuale, con l'obbligo di inviare il documento auto-emesso al soggetto contraente e all'Agenzia delle entrate.
Art. 6
Le eventuali cessioni di credito a terzi, in forza del presente contratto, possono essere effettuate, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, soltanto in favore degli Enti pubblici previdenziali assistenziali ed assicurativi, decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della fattura.
Negli altri casi le cessioni di credito a terzi dovranno essere preventivamente autorizzate dall'ASP.
Art. 7
La casa di cura............................, in conformità a quanto prescritto dalla direttiva dell'Assessore regionale per la sanità 9 febbraio 2009, prot. n. 1410, in materia di stipula di contratti, che si applica integralmente anche al presente atto, si impegna a:
a) denunciare all'Autorità giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della stipula del contratto o nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza specificamente nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
b) rispettare puntualmente la normativa in materia di contratti di lavoro, di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
c) rispettare integralmente le direttive assessoriali in materia di stipula dei contratti e precisamente prot. n. 1495 dell'11 febbraio 2009, prot. n. 2255 del 22 marzo 2010, prot. n. 3477 del 29 aprile 2010, prot. n. 33084 del 28 settembre 2010 e prot. n. 38258 del 15 ottobre 2010.
d) porre in essere, con adeguata diligenza e tempestività, ogni attenta valutazione sulla possibilità dell'adozione di provvedimenti disciplinari e cautelari previsti dalla vigente contrattazione collettiva di riferimento, qualora un dipendente della struttura privata abbia riportato una condanna non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 15, comma 1, lett a), della legge 19 marzo 1990, n. 55. A tal fine la struttura sanitaria privata, avuta comunicazione certa della motivazione della sentenza, anche a seguito di comunicazione circostanziata da parte dell'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente, avvia le valutazioni entro una settimana comunicando comunque l'esito all'A.S.P. entro e non oltre trenta giorni.
La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a), b) e d), costituirà causa di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c., attesa l'importanza degli adempimenti richiesti e per come in tal senso espressamente convenuto.
Art. 8
L'Azienda sanitaria provinciale opererà un sistematico monitoraggio sull'andamento dell'attività erogata dalla casa di cura anche per i D.R.G. in "fuga" e sulla relativa spesa, oltre che sul rispetto delle condizioni previste dal presente contratto.
Art. 9
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Le spese di bollo, ove dovute, sono a cura e carico........................
Art. 10
1. Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto e/o di ogni altro rapporto della struttura sanitaria privata ........................ con il Servizio sanitario regionale è di competenza esclusiva del giudice ordinario/ amministrativo che ha la giurisdizione sul territorio in cui ha sede l'Azienda sanitaria provinciale di ...................... con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti contraenti.
Letto, confermato e sottoscritto
La Casa di cura / legale rappresentante della struttura............................
Il direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di............................
Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile le clausole di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono specificamente approvate dalle parti.
La Casa di cura / legale rappresentante della struttura............................
Il direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di............................